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Bur n. 57 del 30 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 10 del 28 gennaio 2019

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'allegato III alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006. Ditta Consorzio CEREA SpA - Installazione di recupero e smaltimento rifiuti con sede legale e ubicazione installazione in via Palesella, 3/C, Cera (VR). Riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, lett. d), del D.Lgs n. 152/2006.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si riesamina l’Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Ditta Consorzio Cerea S.p.A, già rilasciata con DSRA n. 72 del 23 novembre 2010 e ss.mm.ii., a chiusura del procedimento di riesame avviato con nota regionale n. 33874 del 27.01.2017, sostituendo e revocando tutti i precedenti provvedimenti rilasciati alla medesima Ditta in materia di AIA.

Il Direttore

(1) RICHIAMATO il DSRA n. 72 del 23.11.2010 con il quale è stata rilasciata alla Ditta Consorzio Cerea S.p.A l’Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le attività di cui al punto 5.1, oggi ai punti 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, nell’installazione di cui all’oggetto;

(2) RICHIAMATO il DSRA n. 58 del 06.08.2012, con il quale è stata modificata la prescrizione n. 24 bb. del DSRA n. 72/2010, inerente la determinazione del parametro Cromo VI nel test di cessione sui lotti del prodotto denominato In.Ar.Co., destinato alla produzione di rilevati;

(3) RICHIAMATO il DDDA n. 11 del 05.02.2014 con il quale viene approvato il PMC rev.01.05 del 30.10.2012 e contestualmente modificata l’AIA di cui DSRA n. 72/2010, sostituendone l’Allegato A (CER conferibili e relative operazioni), l’Allegato B, le prescrizioni n. 17 e n. 20, nonché inserendo l’operazione di accorpamento di rifiuti pericolosi (R12 e D14);

(4) RICHIAMATO il DDDA n. 83 del 28.10.2014 con il quale viene ulteriormente modificata l’AIA di cui al DSRA n. 72/2010, a seguito dell’installazione di sei silos per lo stoccaggio di rifiuti polverulenti e di una nuova linea di selezione manuale per rifiuti non pericolosi, sostituendo conseguentemente l’Allegato B (planimetria dell’installazione); con il medesimo decreto viene altresì autorizzato l’inserimento di nuovi codici EER e pertanto sostituito l’Allegato A;

(5) VISTA la nota regionale prot. n. 123646 del 30.03.2016 con la quale, richiamata la nota circolare n. 512093 del 28.11.2014, si conferma la validità dell’AIA di cui al DSRA n. 72/2010 fino al 23.11.2022 a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014;

(6) VISTA la nota regionale n. 33874 del 27.01.2017 con la quale l’Autorità competente comunica l’avvio del procedimento del riesame, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4, lett. d), dell’AIA sull’intera installazione, per le motivazioni ivi espresse, e contestualmente richiede le informazioni previste al comma 5 del medesimo articolo;

(7) CONSIDERATO che la Ditta ha ottemperato nei termini alla presentazione della documentazione richiesta per il riesame ai sensi del sopra citato comma 5, pur tuttavia trasmettendo tale documentazione a mezzo della modulistica connotata dalla dicitura: “istanza di riesame”;

(8) RITENUTO di ravvisare, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, l’infondatezza dell’istanza presentata, a fronte dell’avvio di procedimento d’ufficio, in quanto inconferente rispetto al procedimento amministrativo avviato d’ufficio ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 152/2006 con la nota regionale poc’anzi richiamata;

(9) CONSIDERATO che la scelta autonoma ed irrituale della Ditta di utilizzare, per la presentazione della documentazione, la modulistica regionale non possa ritenersi in grado di attivare un autonomo e distinto procedimento rispetto a quello già legittimamente instaurato d’ufficio, pur restando salva la documentazione prodotta a più riprese ai fini dell’istruttoria in parola;

(10) PRECISATO pertanto, che il procedimento amministrativo di riesame di cui trattasi non potrà che concludersi nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 29-octies;

(11) CONSIDERATO che uno degli aspetti principali da riesaminare della gestione dei rifiuti condotta nell’installazione concerne la produzione degli End-of-Waste (EoW), costituiti da aggregati per sottofondi stradali (denominati In.Ar.Co.) e da aggregati per calcestruzzi e per malte (denominati In.Ar.Co. Extra);

(12) VISTA la nota n. 290 del 14.02.2017, con la quale Regione Carabinieri Forestale “Veneto”, Gruppo di Rovigo, notifica all’Area Tutela e Sviluppo del Territorio la documentazione relativa alla consulenza tecnica, per le conseguenti valutazioni di cui tener conto al fine del riesame dell’AIA della Ditta in oggetto;

(13) CONSIDERATO quanto emerge dalla sopra citata documentazione tecnica e in particolare che:

1 i risultati analitici riguardanti l’EoW denominato In.Ar.Co. Extra hanno mostrato la presenza di metalli considerati pericolosi in ambito ambientale e tossicologico, quali cromo, piombo rame, zinco, nichel;

2 in merito alla capacità a cedere sostanze (e in particolare sostanze ritenute marker, da tenere in considerazione per dichiarare ammissibile la posa in ambiente non protetto), In.Ar.Co. Extra, qualora sottoposto all’azione lisciviante dell’acqua, oltre a dare evidenza di rilasciare metalli considerati pericolosi in ambito ambientale e tossicologico (e tra questi anche il cromo esavalente), ha mostrato elevata capacità a cedere cloruri e microinquinanti organici espressi, cumulativamente, come COD;

(14) CONSIDERATO che tali prestazioni ambientali esibite dall’aggregato prodotto dalla Ditta in oggetto si verificano nonostante il trattamento di recupero preveda la fase individuata come processo brevettato “Brevinar”, il quale, secondo quanto affermato dalla Ditta “può limitare la cessione, almeno dei metalli” e “la potenziale presenza di sostanze inizialmente solubili non è rilevate ai fini del loro effetto ambientale”; 

(15) CONSIDERATO che, sempre da quanto desunto dalla documentazione tecnica di cui alla premessa (12), i medesimi risultati si riscontrano per i “conglomerati cementizi” che vengono prodotti, all’esterno dell’installazione gestita da Consorzio Cerea SpA, utilizzando l’EoW In.Ar.Co. Extra, quando posti a contatto con le matrici ambientali privi di ogni opera di salvaguardia ambientale ed eluiti dall’acqua; e che detti “conglomerati cementizi”, prodotti utilizzando l’EoW In.Ar.Co. Extra e una ridotta quantità di cemento (come previsto dal processo brevettato “Brevinar”), oltre a non aver limitato il rilascio di sostanze contaminanti, non hanno raggiunto le caratteristiche prestazionali richieste per i conglomerati cementizi;

(16) CONSIDERATO che la rispondenza a caratteristiche che soddisfano i requisiti strutturali di conformità degli aggregati non è condizione sufficiente per la dichiarazione di EoW di un rifiuto, in assenza dei requisiti ambientali, come previsto all'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006;

(17) CONSIDERATO che la normativa tecnica italiana di riferimento per il rilascio di sostanze suscettibili di provocare impatti sull'ambiente è quella prevista al DM 05.02.1998, come ricordato dalla Circolare Ministeriale UL/2005/5205, ove si ribadisce che una delle condizioni per la definizione di aggregato riciclato è la presenza di eluato conforme all’allegato 3 del DM 05.02.1998;

(18) RILEVATO infatti che le medesime Norme UNI EN 13242, UNI EN 13139, UNI EN 12620, e UNI EN 13055, che costituiscono il riferimento per raggiungimento dei requisiti prestazionali (e non ambientali) degli EoW evidenziano, nelle rispettive Appendici ZA, che il rilascio di sostanze pericolose deve essere conforme alle disposizioni vigenti nel luogo di produzione;

(19) RILEVATO infatti che il medesimo Reg. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, prevede all’art. 3 che le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche norme tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere da costruzione e che tali requisiti di base, fissati all’All I del medesimo regolamento, stabiliscono che le opere da costruzione […] devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per […] e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il oro ciclo di vita, sulla qualità dell’ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

[…]

d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;

(20) VISTA la documentazione depositata dalla Ditta in data 27.04.2017, assunta al prot. reg. n. 163438 del 27.04.2017, a riscontro della comunicazione di avvio del procedimento di cui alla premessa precedente;

(21) RILEVATO che i test ecotossicologici richiesti dalla Ditta in luogo del Test di Cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 non sono al momento inseriti nella normativa tecnica di riferimento, concernente i rilasci di sostanze a seguito di eluizione, e non possono essere ritenuti sostitutivi di quest'ultimo, tenuto anche conto che i test ecotossicologici non sono idonei al fine di valutare il deposito sul suolo di materiali suscettibili di cedere sostanze pericolose (come ad esempio i metalli pesanti) che potrebbero non presentare tossicità acuta, alle dosi eluite, ma sono bioaccumulabili e possono contaminare le acque superficiali e sotterranee;

(22) RITENUTO sulla base della valutazione delle tipologie di rifiuti trattati presso la Ditta in oggetto, che i parametri previsti dal D.M. 05.02.1998 siano adeguati anche in considerazione della prevenzione della potenziale contaminazione delle acque, fatti salvi i rifiuti provenienti da bonifica/MISE, per i quali è opportuno tenere in considerazione anche la Tab. 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/2016;

(23) VISTE le circolari ministeriali n. 10045 del 01.07.2016 e n. 11415 del 28.07.2016, le quali specificano che, nelle more dell’emanazione della pertinente disciplina comunitaria e nazionale, per la cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 05.02.1998 e al DM n. 161/2002, nonché la definizione caso per caso di criteri EoW in sede di autorizzazione;

(24) VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 228/2018, la quale invece dichiara l’esclusiva competenza statale per la definizione di criteri di cessazione di qualifica di rifiuto, in assenza di corrispondenti criteri stabiliti a livello comunitario;

(25) CONSIDERATO che il DSRA n. 72 del 23.11.2010 e s.m.i. rilascia alla Ditta l’autorizzazione ad effettuare operazioni finalizzate alla cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, non solo in conformità ai regolamenti comunitari e decreti ministeriali, ma anche “caso per caso” sulla base di specifica documentazione tecnica attestante le procedure operative di recupero;

(26) RITENUTO prioritario assicurare che i materiali introdotti nei cicli produttivi e nell’ambiente, a seguito delle auspicate attività di recupero, non portino a impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana;

(27) RITENUTO altresì necessario garantire uniformità di applicazione sul territorio regionale delle disposizioni e delle prescrizioni assunte nel merito del recupero dei rifiuti inerti per la produzione di aggregati non legati e legati;

(28) RITENUTO per tutto quanto sopra, di confermare l’autorizzazione “caso per caso” alla produzione dei EoW denominati In.Ar.Co e In.Ar.Co. Extra di cui al DSRA n. 72/2010, adeguando tuttavia le caratteristiche degli EoW dal punto di vista ambientale e implementando i relativi controlli;

(29) RITENUTO pertanto, di introdurre specifiche verifiche sui rifiuti in ingresso che non rispondono alle indicazioni del D.M. 05.02.1998, prima della commistione e successiva lavorazione con i rifiuti ad esso conformi in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, nonché di implementare le verifiche relative alla conformità ambientale sugli EoW in uscita dall’installazione, mediante il Test di Cessione di cui al citato D.M.;

(30) RITENUTO altresì di confermare le cessazioni di qualifica di rifiuto relative ai rifiuti di matrice metallica e cellulosica, trattandosi peraltro di cessazioni che avvengono sulla base di criteri stabiliti a livello comunitario e nazionale;

(31) CONSIDERATO che con nota n. 200164 del 22.05.2017 questa Direzione ha provveduto ad anticipare alla Ditta e agli Enti interessati i principali orientamenti in merito ai contenuti del provvedimento di riesame oggetto dell’iter istruttorio;

(32) VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 14.07.2017, di cui al verbale trasmesso in data 01.09.2017, con nota prot. n. 367682, con particolare riferimento alla metodologia seguita dalla Direzione per l’individuazione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” e alle richieste di chiarimenti formulate alla Ditta riguardanti:

  1. i riferimenti tecnici per le caratteristiche prestazionali per l’utilizzo specifico (norme UNI EN o standard tecnici) dei 3 EoW individuati (aggregati per rilevati, denominato In.Ar.Co, aggregati per calcestruzzo e calcestruzzo leggero in utilizzi non strutturali, e aggregati per malta, denominati In.Ar.Co. Extra;
  2. tutta la documentazione ritenuta utile al fine della individuazione del percorso di cessazione della qualifica di rifiuto per l’operazione R5, tenuto conto di quanto emerso nel corso della seduta;
  3. i necessari chiarimenti in ordine alla nuova attività di recupero, con cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di materiale plastico.

(33) VISTA la documentazione depositata dalla Ditta in data 09.01.2018, assunta al prot. reg. n. 7278, ad integrazione di quanto comunicato e consegnato in sede di Conferenza di Servizi del 14.07.2017, inerente la Convenzione con l’Università di Bologna per la ricerca “Studio Mineralogico e Minerofisico degli strati consolidati in vari livelli dopo anni di posa di materiali e rilevati sviluppati da Consorzio Cerea SpA”, inclusa la relazione di Verifica Ambientale redatta dal dott. geol. Marconcini intitolata “Studio puntuale di valutazione e verifica di compatibilità ambientale dell’impiego sostenibile e appropriato dei nuovi ed innovativi prodotti aziendali”;

(33) RILEVATO che la Relazione sopra richiamata fa riferimento alle verifiche analitiche eseguite su campioni di suolo interagenti direttamente con il “calcestruzzo a basso dosaggio di cemento per usi non strutturali” (denominato Concrete Green), prodotto con l’utilizzo di “aggregati industriali provenienti dal recupero di rifiuti”, mostra che i campioni di suolo rispettano i valori previsti dalla colonna A della Tab. 1, All. 5 alla Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006; in detta Relazione, tuttavia, né nella documentazione di accompagnamento, non sono menzionati gli aggregati EoW In.Ar.CO. Extra prodotti dalla Ditta in oggetto; inoltre, la Relazione fa esclusivo riferimento alla matrice suolo e non anche alle acque eventualmente oggetto di impatto dal dilavamento di sostanze contaminanti a seguito delle acque meteoriche;

(34) VISTI gli esiti della CdS tenutasi il 20.04.2018, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 176242 del 14.05.2018;

(35) RILEVATO che detto verbale riporta puntualmente gli aspetti discussi nella CdS, nella formulazione finale che sarà trasposta nel provvedimento, e i pareri degli Enti; 

(36) CONSIDERATO che nel corso della CdS la Ditta ha consegnato la documentazione integrativa richiesta nella precedente CdS del 14.07.2017, assunta al protocollo n. 149822 del 20.04.2018;

(37) VISTA la nota del 04.05.2018, assunta al protocollo regionale n. 165129 del 07.05.2018, con la quale la Ditta formula alcune osservazioni nel merito dei contenuti discussi nella CdS sopra richiamata, con particolare riferimento alle modalità gestionali e ai controlli introdotti per la produzione dei EoW In.Ar.Co. e In.Ar.Co. Extra;

(38) RILEVATO che le osservazioni al verbale di cui sopra fanno riferimento:

1. alle tempistiche, ritenute troppo esigue per la valutazione delle prescrizioni proposte in sede di discussione tra Enti, chiedendo di estendere la durata del contraddittorio;

2. alle norme relative alla cessazione della qualifica di rifiuto, ove la Ditta ritiene che il Reg. 305/2011 e le norme tecniche armonizzate EN (per gli specifici EoW prodotti) possano costituire criteri di cessazione;

3. alle rimodulazioni delle modalità gestionali introdotte al fine di garantire l’idoneità ambientale dei EoW reimmessi sul mercato, ritenendole modifiche sostanziali di grande impatto sull’operatività aziendale;

4. alle evidenze analitiche dei controlli effettuati, delle quali si chiede di precisare la natura;

5 al destino dell’EoW denominato In.Ar.Co. Extra, il quale viene avviato esclusivamente alla Ditta Tavellin Greenline srl per la produzione del “concrete green”;

(39) VISTI gli esiti della CdS tenutasi il 09.05.2018, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 198026 del 29.05.2018, anche a puntuale riscontro delle sopra elencate osservazioni al verbale precedente, nel merito:

1 sottolineando che l’iter istruttorio è stato formalmente avviato a gennaio 2017 e con nota del 22.05.2017 (n. 200164) erano state anticipate alcune posizioni assunte dalla Regione nel merito dell’iter istruttorio; nella CdS del 14.07.2017 era stata illustrata la procedura che la Regione intendeva seguire per il riesame, in particolare per le prescrizioni concernenti gli EoW, distinguendo “filiere DM” e “filiere non DM”; le tempistiche pertanto sono da ritenersi congrue;

2 evidenziando che il Reg. 305/2011 e le norme tecniche non rappresentano provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 6 della Dir. 2008/98/CE, non recando i criteri per determinare quando un rifiuto cessi di essere tale, ma ne costituiscono il riferimento tecnico per l’individuazione, da parte dell’Autorità competente, dei criteri di cessazione previsti dall’art. 184-ter; in particolare il Reg. 305/2011 e le norme tecniche armonizzate costituiscono fondamento tecnico necessario all’individuazione dei criteri nel rispetto della condizione di cui alla lett. c) del citato art. 184-ter (criteri “prestazionali”), rimandando i “criteri ambientali” (condizione di cui alla lett. d) alle normative ambientali vigenti e ai principi riguardanti la dispersione delle sostanze nell’ambiente (come richiamato alle premesse 18 e 19);

3 prendendo atto delle difficoltà manifestate in ordine all’applicazione delle prescrizioni discusse, delle quali andrebbe tuttavia precisato l’impatto sull’operatività aziendale;

4 chiarendo che le evidenze analitiche dei controlli effettuati sono contenute nella documentazione agli atti della Regione, trasmessa da Regione Carabinieri Forestale “Veneto” di cui alla premessa 12;

5 ribadendo che il riesame in corso concerne l’AIA della Ditta Consorzio Cerea e deve riguardare l’autorizzazione alla cessazione di qualifica di rifiuto dei prodotti che esitano dalle lavorazioni presenti nell’installazione e che da essa escono per la commercializzazione, indipendentemente dai soggetti che utilizzano successivamente i prodotti; la garanzia prestazionale e ambientale dei prodotti deve essere garantita da Consorzio Cerea, potendo un EoW essere venduto sul mercato come qualsiasi altro prodotto; pertanto le verifiche sul concrete green prodotto da un altro Soggetto, a seguito di ulteriori lavorazioni sugli EoW di Consorzio Cerea, sono del tutto inconferenti;

(40) CONSIDERATO che nel corso della CdS è stato richiesto alla Ditta di illustrare la documentazione tecnica fornita nella CdS precedente, concernente i chiarimenti richiesti ed elencati alla premessa (32), al fine di adeguare la bozza di provvedimento di AIA in corso di rilascio;

(41) RILEVATO che la documentazione integrativa di cui sopra, nel merito degli aspetti che è stato richiesto di chiarire:

punti a) e b) rinvia gli approfondimenti richiesti circa i riferimenti tecnici per le caratteristiche prestazionali per l’utilizzo specifico (norme UNI EN o standard tecnici) dei 3 EoW individuati agli esiti dello Studio che sarà effettuato dall’Università di Bologna;

punto c) chiarisce gli aspetti concernenti la cessazione di qualifica di rifiuto per i rifiuti platici;

e contestualmente comunica alcune modifiche, ritenute non sostanziali, consistenti in:

1 ricollocazione parziale dello stoccaggio dei rifiuti non pericolosi dal capannone AS5 al capannone X, con la realizzazione degli adeguati presidi di impermeabilizzazione e raccolta spanti;

2 installazione nel capannone X di una linea di demetallizzazione spinta per le frazioni con granulometria inferiore ai 40mm;

3 ampliamento della pavimentazione in calcestruzzo di alcune aree, mantenendo inalterata la rete di raccolta delle acque meteoriche, n quanto risultata adeguata a seguito di apposita valutazione;

4 gestione dei rifiuti pericolosi per le operazioni di cernita/demetallizzazione (R12-D13), già autorizzate;

(42) RITENUTO sulla base dei chiarimenti forniti, di autorizzare il recupero dei rifiuti a matrice plastica richiesto in sede istruttoria, in quanto la cessazione di qualifica di rifiuto avviene sulla base dei criteri nazionali previsti dal D.M. 05.02.1998;

(43) RITENUTO altresì di autorizzare le modifiche sopra elencate (premessa (41), ritenute migliorative dell’installazione nel suo complesso;

(44) CONSIDERATO che la documentazione integrativa consegnata nella CdS del 09.05.2018 e sintetizzata nella premessa (41) nulla riferisce nel merito tecnico degli EoW esitanti dall’operazione R5 (In.Ar.Co. e In.Ar.Co. Extra), come richiesto ai punti a) e b), rinviando ogni approfondimento tecnico allo Studio Universitario in corso;

(45) CONSIDERATO pertanto, che nel corso della medesima CdS del 09.05.2018 è stato richiesto alla Ditta di riferire nel merito dei contenuti tecnici (concernenti gli EoW In.Ar.Co. e In.Ar.Co. Extra) verbalizzati nella precedente CdS (verbale trasmesso con nota n. 176242 del 14.05.2018), che andranno a costituire le prescrizioni dell’AIA;

(46) CONSIDERATO che dopo ampia discussione, verbalizzata e trasmessa con nota n. 198026 del 29.05.2018, sono stati concessi alla Ditta 30 giorni di tempo per la trasmissione di ulteriori osservazioni e documentazione tecnica, alla luce dei contenuti dei verbali delle CdS;

(47) VISTA la nota del 26.06.2018, prot. reg. n. 245973 del 28.06.2018, con la quale la Ditta trasmette la documentazione tecnica integrativa;

(48) RILEVATO che la documentazione integrativa, nel merito degli argomenti discussi nelle CdS:

a) ribadisce la posizione della Ditta in ordine all’effettuazione dei test ecotossicologici in luogo del test di cessione come criterio ambientale da soddisfare per la cessazione della qualifica di rifiuto degli EoW da R5; a tal fine allega il Parere ISS n. 3736 del 09.02.2016 e alcuni provvedimenti autorizzativi che fissano i test ecotossicologici tra i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto;

b) contesta l’approccio regionale riferibile alla distinzione tra “filiera DM 05.02.1998” e “non DM”, richiamando la peculiarità del processo di recupero attuata nell’installazione;

c) dissente sulla incompetenza regionale ad autorizzare cessazioni di qualifica di rifiuto “caso per caso” in assenza di criteri stabiliti a livello europeo o nazionale, alla luce dei riferimenti ivi elencati, ammettendo altresì la possibilità della sospensione del procedimento di riesame, in attesa di chiarezza sugli aspetti evidenziati; nel merito dei criteri adottati dalla Ditta circa l’adeguatezza prestazionale e ambientale degli EoW In.Ar.Co. e In.Ar.CO. Extra , rimanda alla Relazione Tecnica B18 (rev. 1), ove sono elencati i riferimenti e le verifiche tecniche che si intende attuare;

d) richiama l’attenzione sullo Studio Mineralogico attualmente in corso, in considerazione dei primi risultati ottenuti, a sostegno dell’inopportunità di prevedere il test di cessione, estendendone l’applicazione;

e) rappresenta la gravità dell’impatto potenziale delle modalità gestionali ipotizzate nei verbali, le conseguenze in termini occupazionali e commerciali, allegando altresì un Quadro operativo, produttivo e occupazionale, che esamina le conseguenze nell’ipotesi della modifica dell’AIA sotto i profili economico-finanziario, ambientale, educativo e sociale;

f) fornisce informazioni circa il caso giudiziario relativo all’Az. Agricola Canal Bianco;

g) precisa che tutto l’aggregato prodotto da Consorzio Cerea, finalizzato alla produzione di calcestruzzo, viene utilizzato dalla Ditta Tavellin Greenline srl per la produzione del prodotto denominato “Concrete Green”;

h) ribadisce l’importanza di condurre analisi sul prodotto della Ditta Tavellin Greenline srl (“Concrete Green”), successivamente generato con l’EoW di cui trattasi (“In.Ar.Co. Extra”), al fine di dimostrare che quest’ultimo può ritenersi ambientalmente compatibile;

(49) CONSIDERATO nel merito dei riscontri forniti con la nota di cui sopra:

a) che i test di ecotossicità proposti dalla Ditta al momento non sono ritenuti sostitutivi del test di cessione, come sopra ribadito alla premessa (21);

b) che il riferimento al DM 05.02.1998 mantiene la valenza tecnica in ordine all’istruttoria già svolta a livello ministeriale sulle verifiche da effettuare sui rifiuti per ammetterli al recupero e sulle materie che cessano la qualifica di rifiuto, verifiche che possono essere considerate sufficienti per i rifiuti considerati in “filiera DM”, mentre non possono esserlo per i rifiuti non “filiera DM” e che la Ditta non ha fornito proposte tecniche nel merito;

c) che gli aspetti ambientali connessi con la qualifica di EoW dei materiali prodotti presso la Ditta non consentono la sospensione delle valutazioni istruttorie, nel merito del loro impatto sull’ambiente, e che pertanto si ritiene opportuno procedere al riesame degli EoW – già autorizzati – in luogo della sospensione della linea di lavorazione o del mero adeguamento dell’attività di recupero inerti esclusivamente ai criteri stabiliti dal DM 05.02.1998 (al momento unico provvedimento concernente la cessazione di qualifica di rifiuto per alcune tipologie di rifiuti inerti);

d) che non sia possibile attendere la conclusione dello Studio Mineralogico in corso per procedere al riesame delle prescrizioni autorizzative, alla luce degli aspetti ambientali coinvolti e sopra delineati;

e) che la caratteristica di compatibilità ambientale (e sanitaria) espressa la punto d) dell’art. 184-ter deve essere garantita al momento della cessazione di qualifica di rifiuto, rappresentandone uno dei requisiti fondamentali, la quale costituisce presupposto per la produzione del EoW “In.Ar.Co. Extra”, presso l’installazione gestita da Consorzio Cerea e che tale dimostrazione non può essere demandata a successive rilavorazioni; l’EoW infatti deve poter essere liberamente commercializzato;

(50) VISTI gli esiti della CdS del 14.09.2018, di cui al verbale trasmesso con nota n. 421743 del 17.10.2018, convocata a seguito della richiesta da parte della Ditta, formulata nella precedente CdS, della possibilità di approfondire le prescrizioni proposte e, se del caso, fornire una modifica alla Relazione Tecnica;

(51) RILEVATO che nel corso della sopra richiamata CdS la Ditta ha fornito ulteriore documentazione e che sono state nuovamente affrontate le tematiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto, all’applicazione del DM. 05.02.1998, alla sostituzione del Test di cessione con i test ecotossicologici, alle verifiche eseguite presso la Ditta e alle ulteriori lavorazioni sugli EoW effettuate presso la Ditta Tavellin Greenline srl;

(52) CONSIDERATO che la Ditta ha richiesto formalmente che venga concesso un termine di 90 giorni al fine di predisporre una progettualità relativamente alla unificazione delle due realtà aziendali in un’unica AIA e che le determinazioni conclusive sono state sospese;

(53) VISTI gli esiti della CdS del 26.09.2018, di cui al verbale trasmesso con nota n. 429677, nella quale sono stati ulteriormente approfonditi gli aspetti concernenti il Test di cessione e la comparazione con altre installazioni regionali;

(54) CONSIDERATO che a seguito delle Osservazioni degli Enti di controllo, ARPAV e Provincia di Verona, le determinazioni conclusive sono state sospese per ulteriori 15 giorni;

(55) VISTI gli esiti della CdS decisoria del 7.11.2018, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 495986;

(56) VISTA la “Memoria Riassuntiva” prodotta dallo Studio legale Pasquini del 06.11.2018, agli atti della Regione con prot. n. 453003 del 07.11.2018;

(57) CONSIDERATO che nella sopra richiamata CdS decisoria sono state espresse, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990, le determinazioni delle Amministrazioni partecipanti e che la Provincia di Verona è risultata assente;

(58) RITENUTO di adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi;

(59) VISTA la “Memoria Riassuntiva” prodotta dallo Studio legale Pasquini del 14.12.2018, prot. reg. n. 512258 del 17.12.2018;

(60) CONSIDERATO che detta “Memoria” è meramente ricognitiva e riassuntiva della vicenda, nulla innovando rispetto a quanto tutto sopra premesso;

(61) CONSIDERATO che, in conformità ai più recenti orientamenti regionali, i rifiuti prodotti presso l’installazione, qualora derivanti da attività di gestione rifiuti, vanno autorizzati allo stoccaggio (D15/R13) e, pertanto, contribuiscono al conseguimento del limite sul quantitativo massimo di rifiuti autorizzato presso l’installazione;

(62) CONSIDERATA la necessità di aggiornare l'AIA dell'installazione alle modifiche normative nel frattempo intervenute nonché alle più recenti prassi regionali in tema di declaratoria delle operazioni autorizzate, al fine di chiarire le attività effettivamente svolte presso l'installazione;

(63) VISTA la pubblicazione, in data 17.08.2018, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle BAT conclusions 2018, anche alla luce dell’emanazione del Bref 2018 sul Waste Treatment;

(64) RITENUTO che sarà disposto il riesame sull’intera installazione entro quattro anni dalla pubblicazione sopra richiamata;

(65) RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta Consorzio Cerea S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata, ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006;

decreta

  1. di rilasciare alla Ditta Consorzio Cerea S.p.A., con sede legale in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR), C.F. e P.IVA 02736520236, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per l’esercizio delle attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, nell’installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in Via Palesella, 3/C, a Cerea (VR);
     
  2. di prevedere il successivo riesame dell’AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001;
     
  3. di autorizzare la Ditta Consorzio Cerea S.p.A. a gestire presso l’installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
     
  4. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

4.1 autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

4.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;

4.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

  1. di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all’Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:

5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

5.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell’installazione;

5.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;

5.4 accorpamento [R12, D14], con eventuali sconfezionamento e riconfezionamento, di rifiuti aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; i rifiuti mantengono il codice CER di origine e le caratteristiche di pericolo;

5.5 selezione e cernita [R12, D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, distinta in

5.5.1 selezione e cernita [R12]

a) di rifiuti non pericolosi costituiti da rifiuti inerti, mediante vagliatura ed eventuale triturazione, finalizzata alla separazione dimensionale di frazioni inerti, anche con deferrizzazione; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o, se residuali, anche a smaltimento;

b) di rifiuti non pericolosi merceologicamente misti, manualmente e/o con ausilio di mezzi meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o, se residuali, anche a smaltimento;

5.5.2 eliminazione delle frazioni estranee [R12, D13]; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D), mentre le frazioni estranee ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;

5.6 recupero di rifiuti a matrice inorganica [R5], tramite selezione, cernita, vagliatura, frantumazione, deferrizzazione e successiva maturazione in cumuli, finalizzato alla produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) e più precisamente:

a) aggregati non legati per rilevati e sottofondi stradali (EoW denominato In.Ar.Co.);

b) aggregati per calcestruzzo leggero, in utilizzi non strutturali (EoW denominato In.Ar.Co. Extra);

c) aggregati per calcestruzzo in utilizzi non strutturali (EoW denominato In.Ar.Co. Extra);

d) aggregati per malta (EoW denominato In.Ar.Co. Extra);

5.7 recupero di rifiuti metallici non pericolosi [R4] mediante vagliatura e deferrizzazione, per la produzione di materiale ferroso e non ferroso, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW);

5.8 recupero di rifiuti non pericolosi a matrice cellulosica [R3], mediante selezione/cernita manuale su nastro ed eventuale successiva pressatura, per la produzione di materiale per l’industria cartaria, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW);

5.9 recupero di rifiuti non pericolosi a matrice plastica [R3], mediante selezione/cernita manuale e/o meccanica, per la produzione di materiale plastico per impieghi diversi, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW)

5.10 adeguamento volumetrico [R12, D13] mediante triturazione o pressatura, di rifiuti non pericolosi, per singolo CER e singola partita;
 

  1. di autorizzare presso l’installazione la gestione delle seguenti quantità di rifiuti e di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto:

6.1 quantitativo massimo stoccabile di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13-D15):

Capacità di Stoccaggio R13 – D15

Rifiuti

Mg

Rifiuti non pericolosi costituiti da frazioni cellulosiche, plastiche e legno

1.100

Altri rifiuti non pericolosi

35.000

Rifiuti pericolosi

5.000

Totale

41.100*


* inclusi i rifiuti prodotti presso l'installazione a seguito delle operazioni di gestione rifiuti.
 

6.2 quantitativo massimo di rifiuti pericolosi e non pericolosi trattabili nelle altre operazioni:

Potenzialità di trattamento in altre operazioni R3, R4, R5, R12, D13, D14

Rifiuti

Mg/anno

Rifiuti non pericolosi costituiti da frazioni cellulosiche, plastiche e legno
(R3, R12)

29.900
(massimo 115 Mg/giorno)

Altri rifiuti non pericolosi e pericolosi
(R4, R5, R12, D13, D14)

350.000
di cui massimo
25.000 di pericolosi

Totale

379.900
di cui massimo
25.000 di pericolosi

 

  1. di stabilire che, qualora nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, questi possano essere ceduti a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione;
     
  2. di prescrivere le seguenti modalità operative e gestionali:

Conferimento

8.1 i rifiuti in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA di ciascun rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, e, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificato di analisi. Il certificato di analisi fornito dal produttore sarà relativo almeno alla caratterizzazione del rifiuto, mentre le ulteriori analisi mirate alla ammissibilità nelle specifiche linee di recupero/smaltimento, descritte negli specifici paragrafi, saranno eseguite presso l’installazione, salvo siano già state eseguite dal produttore. L’omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo lotto di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da cicli produttivi costanti, definiti e conosciuti, nel qual caso l’omologa potrà essere effettuata ogni 3.000 m3 conferiti e almeno ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio (art. 183 lett. aa) del d.lgs. 152/2006) ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori e provenienti da cicli produttivi costanti, definiti e conosciuti, l’omologa potrà essere effettuata ogni 3.000 m3 e almeno ogni dodici mesi, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario.

L’omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta; la documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali -99, per i quali, fermo restando quanto riportato al presente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione “rifiuti non specificati altrimenti” associata ai citati codici generici;

8.2 non possono essere conferiti rifiuti contenenti amianto; il PGO deve contenere una specifica procedura per la gestione del ritrovamento di amianto nei rifiuti dopo l’accettazione;

8.3 nei rifiuti classificati con i seguenti codici CER: 170505* (Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose) e 170506 (Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05) non dovranno essere presenti sostanze putrescibili;

8.5 deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

8.6 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l’accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;

8.7 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rifiuti metallici; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene deve essere attuata la Procedura di controllo radiometrico;

8.8 i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici che possono dar luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas devono essere stoccati in ambiente anidro;

8.9 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 (inquinanti organici persistenti);

8.10 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;

Recupero di rifiuti per produzione di aggregati non legati per rilevati e sottofondi stradali [R5, Punto 5.6 a)]

8.8 per il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di aggregati non legati per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:

a. il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell’art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel Bref comunitario relativo al Waste Treatment del 2018 (cap. 2.1 Common techniques applied in the sector);

b. per casi rientranti (in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti) nei punti specificati nell’All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la specifica destinazione di cui al presente paragrafo, la produzione dell’EoW è subordinata all’esecuzione del test di cessione sui singoli rifiuti prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione, al fine di accertare il rispetto dei limiti previsti dall’Allegato 3 del DM 05.02.1998 (per i parametri previsti in ciascun punto dell’All. 1 Suball. 1) e, se pertinenti con il processo/sito di produzione, all’analisi sul tal quale al fine di accertare i limiti della col. B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri IPA, idrocarburi e fenoli; tale disposizione non si applica ai casi di cui al punto 7.1 dell’All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998;

c. per casi non rientranti (in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti) nei punti specificati nell’All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la specifica destinazione di cui al presente paragrafo, il Tecnico Responsabile, prima di sottoporre a lavorazione i rifiuti in ingresso all’impianto, deve svolgere una valutazione delle caratteristiche degli stessi, stimandone l’attitudine ad ottenere frazioni inerti[1] di adeguate caratteristiche geotecniche, verificando il rispetto dei limiti di cui all’Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e, se pertinenti con il processo/sito di produzione, i limiti della col. B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale. La valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate su prove di laboratorio, e deve, tra l’altro, indicare la serie di lavorazioni cui il rifiuto deve essere assoggettato per pervenire all’utilizzabilità dei prodotti da esso derivati. Tale documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni. La commistione delle frazioni inerti derivate da ciascun rifiuto in ingresso (di cui al presente paragrafo), può avvenire con altri materiali e/o rifiuti inerti solo a valle della lavorazione descritta nel documento di cui al precedente periodo;

d. qualora i rifiuti non pericolosi di cui ai punti precedenti non rispettino in ingresso alla linea, le caratteristiche ivi richieste, tali rifiuti, per poter essere recuperati, potranno essere sottoposti, per singole partite (senza accorpamento) a pretrattamento specifico (vagliatura), al fine di ottenere tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;

e. qualora i rifiuti provengano da siti di bonifica/MISE, i rifiuti dovranno essere caratterizzati al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all’All. 3 al DM 05.02.98 e, per i parametri tipizzanti, i limiti di tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, nonché, sul tal quale, i limiti della Col. B per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto; qualora detti limiti non fossero rispettati in ingresso alla linea, i rifiuti per poter essere recuperati potranno essere sottoposti per singole partite (senza accorpamento) a pretrattamento specifico (vagliatura), al fine di ottenere tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;

f. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), le frazioni esitanti dal trattamento di rifiuti pericolosi in ingresso all’installazione, sottoposti a selezione / cernita / deferrizzazione (R12) per singole partite (senza accorpamento), per essere successivamente destinate alla produzione di EoW, dovranno rispettare le caratteristiche richieste in termini di non pericolosità (ai sensi dell’Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/2006) e cedibilità ai sensi dell’All. 3 al DM 05.02.98, nonché, se pertinenti con il processo/sito di produzione, della col. B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale; il Tecnico Responsabile valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto trattamento (R12) partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare che questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza; la valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;

g. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), per il recupero di miscele di rifiuti in ingresso all’installazione e prodotte fuori sito, la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela, al fine di garantire quanto previsto al precedente punto a);

h. le forme di controllo da adottarsi per la gestione dei rifiuti secondo i precedenti punti devono prevedere modalità tali da mantenere separati i flussi dei rifiuti rientranti tra quelli di cui al DM 05.02.1998 da quelli non rientranti, fino all’esecuzione degli accertamenti previsti;

i. è ammesso il conferimento senza analisi finalizzata alla classificazione come pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012;

j. al fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) deve essere accertato che gli aggregati non legati (In.Ar.Co.) rispettino il test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998 e le norme tecniche di riferimento UNI EN 13242 e ed essere utilizzati direttamente tal quali senza aggiunta di leganti; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m3;

Recupero di rifiuti per produzione di aggregati per calcestruzzo e per malta, in utilizzi non strutturali (EoW denominato In.Ar.Co. Extra [R5, Punti 5.6 b, c, d)]

8.9 per il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di aggregati per calcestruzzo in utilizzi non strutturali, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:

a. il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell’art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel Bref comunitario relativo al Waste Treatment del 2018 (cap. 2.1 Common techniques applied in the sector);

b. per casi rientranti (in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti) nei punti dell’All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 afferenti alla produzione di materiali per l’edilizia, la produzione dell’EoW è subordinata all’esecuzione delle verifiche ivi previste, sui singoli rifiuti prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;

c. per casi non rientranti (in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti) nei punti dell’All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la destinazione di cui al punto precedente, il Tecnico Responsabile, prima di sottoporre a lavorazione i rifiuti in ingresso all’impianto, deve svolgere una valutazione delle caratteristiche degli stessi, stimando l’attitudine degli stessi ad ottenere frazioni inerti di adeguate caratteristiche e verificandone il rispetto dei limiti di cui all’Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e, se pertinenti con il processo/sito di produzione, i limiti della col. B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i metalli pesanti e per eventuali altri parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale, nonché verificando l’assenza di radioattività (ove pertinente). La valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate su prove di laboratorio, e deve, tra l’altro, indicare la serie di lavorazioni cui il rifiuto deve essere assoggettato per pervenire all’utilizzabilità dei prodotti da esso derivati. Tale documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni. La commistione delle frazioni inerti derivate da ciascun rifiuto in ingresso (di cui al presente paragrafo), può avvenire con altri materiali e/o rifiuti inerti solo a valle della lavorazione descritta nel documento di cui al precedente periodo;

d. qualora i rifiuti non pericolosi di cui ai punti precedenti non rispettino, in ingresso alla linea, le caratteristiche ivi richieste, questi potranno essere sottoposti, per singole partite (senza accorpamento), a pretrattamento (vagliatura) al fine di ottenere tali caratteristiche; il Tecnico Responsabile valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto pretrattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare che questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili; la valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;

e. qualora i rifiuti provengano da siti di bonifica/MISE, i rifiuti dovranno essere caratterizzati al fin di verificare il rispetto dei limiti di cui all’All. 3 al DM 05.02.98 e, per i parametri tipizzanti, i limiti di tabella 2 dell’Allegato 5, Titolo V, alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, nonché, sul tal quale, i limiti della Col. B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto; qualora detti limiti, in ingresso alla linea, non fossero rispettati, i rifiuti per poter essere recuperati potranno essere sottoposti, per singole partite (senza accorpamento), a pretrattamento (vagliatura), al fine di ottenere tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;

f. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), le frazioni esitanti dal trattamento di rifiuti pericolosi in ingresso all’installazione, sottoposti a selezione / cernita / deferrizzazione (R12) per singole partite (senza accorpamento), per essere successivamente destinate alla produzione di EoW dovranno rispettare le caratteristiche richieste in termini di non pericolosità (ai sensi dell’allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/2006) e cedibilità rispettando i limiti dell’Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 nonché, se pertinenti con il processo/sito di produzione, i limiti della col. B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i metalli pesanti e per eventuali altri parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale; il Tecnico Responsabile valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto a detto trattamento (R12) partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare che questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza; la valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;

g. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), per il recupero di miscele di rifiuti in ingresso all’installazione e prodotte fuori sito, la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela, al fine di garantire quanto previsto al precedente punto a);

h. le forme di controllo da adottarsi per la gestione dei rifiuti secondo i precedenti punti devono prevedere modalità tali da mantenere separati i flussi dei rifiuti rientranti tra quelli di cui al DM 05.02.1998 da quelli non rientranti, fino all’esecuzione degli accertamenti previsti;

i. è ammesso il conferimento senza analisi finalizzata alla classificazione come pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012;

j. fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) deve essere accertato che gli aggregati (In.Ar.Co. Extra) rispettino il test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998 e le norme tecniche di riferimento, in funzione dell’utilizzo specifico:

UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo

UNI EN 13139 Aggregati per malta

UNI EN 13055 Aggregati leggeri per calcestruzzo e malta

il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m3;

Recupero di rifiuti per produzione di materiale per l’industria metallurgica che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) [R4, Punto 5.7)]

8.10 il recupero di rifiuti metallici [R4] destinati alla produzione di materiale per l’industria metallurgica, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, deve essere effettuato nel rispetto integrale delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 333/2011;

Recupero di rifiuti per produzione di materiale per l’industria cartaria che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) [R3, Punto 5.8)]

8.11 il recupero di rifiuti cellulosici [R3] destinati alla produzione di materiale per l’industria cartaria, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite ai Punti 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 b) e 1.1.4 b) del D.M. 05.02.1998;

Recupero di rifiuti per produzione di materiale plastico per impieghi diversi, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) [R3, Punto 5.9)]

8.12 il recupero di rifiuti plastici [R3] destinati alla produzione di materiale per impieghi diversi, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite al Punto 6.1 del D.M. 05.02.1998, con specifico riferimento alla norma UNI 10667-11;

Adeguamento volumetrico [R12, D13] mediante triturazione [R12-D13, Punto 5.10]

8.13 le operazioni di adeguamento volumetrico di cui al punto 5.10 devono essere svolte:

a su singole partite di singoli CER in ingresso, per il loro invio a destino;

b su più partite accorpate, a seguito dell’accorpamento di cui al punto 5.5, per il loro invio a destino;

c sulle frazioni esitanti dalle operazioni di selezione e cernita, per il loro invio a destino;

  1. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

9.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all’art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 – Serie Generale n. 130);

9.3 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree e nel rispetto dei limiti individuati nella planimetria di cui all’Allegato B al presente decreto, sintetizzate nella tabella seguente; le postazioni adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell’Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

N
° area

Identificazione
area

Capacità
di stoccaggio

Superficie

Caratteristiche

Tipologia
rifiuti stoccati

Trattamento rifiuti inerti

1

Capannone
AS1

5.000 t

1.000 m2

Coperto
e pavimentato

rifiuti pericolosi

2

Piazzale pavimentato
AS2

32.000 t

30.000 m2

Piazzale
pavimentato

rifiuti non pericolosi da avviare
a lavorazione ed eventuale
pretrattamento 

3

Piazzale pavimentato
AS4

21.000 m2

Piazzale
pavimentato

materie post-trattamento

4

Capannone
AS5

3.000 t

1.000 m2

Coperto
e pavimentato

rifiuti non pericolosi
(da sottoporre a verifica analitica)

Trattamento rifiuti cellulosici e plastici

5

AS3

1.100 t

2.000 m2

Coperto
e pavimentato

rifiuti cellulosici e  plastici

 

9.4 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell’ingresso all’installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

9.5 le aree, compresi i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D);

9.6 devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l’installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l’installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l’installazione a seguito delle operazioni di recupero (EoW); i rifiuti non pericolosi devono inoltre essere stoccati in aree distinte dai rifiuti pericolosi; va evitato il contatto tra rifiuti incompatibili;

9.7 in caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l’identificazione dei rifiuti/materiali presenti e la loro tracciabilità;

9.8 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell’installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è depositata; inoltre, a maggiore garanzia della rintracciabilità dei rifiuti destinati a R5, sui cumuli già formati per la successiva lavorazione non dovranno essere aggiunte ulteriori aliquote;

9.9 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14, deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, ecc.);

9.10 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno dell’impianto;

9.11 non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;

9.12 l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi, rumori;

9.13 mantenere un’altezza massima dei cumuli dei rifiuti e dei materiali – di limitata pendenza e tali da non creare rischi di instabilità e sicurezza – non superiore all’altezza della barriera arborea di perimetrazione;

9.14 deve essere garantita la tracciabilità dei materiali EoW in uscita dall’installazione; le informazioni dovranno essere mantenute – per almeno 5 anni – nella disponibilità dell’Autorità competente al controllo;

9.15 ogni singola partita di rifiuti presa in carico non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare o di messa in riserva per periodi superiori a 365 giorni consecutivi;

Emissioni in atmosfera

  1. di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione indicati con la sigla E1, E2, E3 nella planimetria di cui all’Allegato B al presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

10.1 devono essere rispettati i seguenti Valori Limite di Emissione:

Sigla
Camino

Altezza
dal suolo
(m)

Sezione
di uscita
(m2)

Fasi e dispositivi
tecnici di provenienza

Sistema di
trattamento

SME

Parametro

VLE
(mg/Nm3)

E1

14

Æ600 mm

Selez./cernita di rifiuti cellulosici e plastici

Filtro a maniche
Terminale di espulsione

NO

Polveri

5

Pressatura carta e plastica

E2

15

Æ385 mm

locale chiuso di stoccaggio
dei rifiuti pericolosi all’interno del capannone

Colonna di assorbimento
a carboni attivi
Filtro a maniche
Terminale di espulsione

NO

Polveri totali

10

COV

50

E3

11

Æ200 mm

da operazioni di pulizia
del materiale dalle frazioni leggere

Filtro a maniche
Terminale di espulsione

NO

Polveri

10


Per gli inquinanti non considerati nella presente tabella, fanno fede i limiti di emissione elencati nell’Allegato I, alla Parte V, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

10.2 i sistemi di captazione ed abbattimento dovranno essere mantenuti costantemente in efficienza, provvedendo a eseguire controlli e pulizie del filtro con cadenza almeno semestrale; dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti dichiarati, verificando l’efficienza del sistema di abbattimento con analisi delle emissioni in uscita, per i parametri previsti;

10.3 i camini di espulsione emissioni devono avere le seguenti caratteristiche:

a tutti i punti di prelievo devono essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d. lgs. n. 81/2008 (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);

b i punti di emissione in atmosfera deve essere conforme alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169 – UNI EN 13284-1), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d’inquinante e posizione degli stessi);

10.4 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati, i criteri per la valutazione delle non conformità, le modalità di effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria sono quelli previsti nel PMC; in ogni caso gli autocontrolli devono essere effettuati secondo le seguenti condizioni:

a le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento dell’impianto nelle condizioni più gravose;

b per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell’Allegato VI alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

c per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi;

10.5 per quanto concerne l’emissione diffusa di polveri:

10.5.1 deve essere limitata nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti polverulenti e, se necessario, devono essere adottate idonee misure per il loro abbattimento;

10.5.2 le polveri diffuse prodotte dagli impianti di frantumazione e/o vagliatura deve essere abbattuta con apposito impianto di nebulizzazione ad acqua;

10.5.3 mantenere in efficienza gli impianti di aspirazione e/o abbattimento durante le fasi di carico e scarico dei rifiuti/materiali polverulenti nei seguenti punti:

a) punti fissi, nei quali avviene il prelievo e il trasferimento dalle attrezzature di trasporto;

b) eventuali sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;

c) eventuali attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;

d) convogliatori aspiranti;

10.5.4 evitare il sollevamento di polveri nel caso in cui vi sia un’accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto; il materiale deve essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri provvedendo all’umidificazione localizzata del materiale e dei punti di carico/scarico;

10.5.5 evitare l’emissione di polveri dalla copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, che devono quindi essere mantenute in buono stato di pulizia e manutenzione;

10.5.6 mantenere apposito impianto fisso di irrorazione per bagnare le superfici fonte di emissioni polverulente, al fine di impedire il sollevamento e la diffusione delle polveri nelle fasi di movimentazione del materiale e durante la circolazione dei mezzi;

10.5.7 proteggere i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, dall’azione del vento e bagnarli periodicamente per evitare la diffusione di polveri;

Gestione delle acque

  1. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, lo scarico, al punto 13 individuato nella planimetria di cui all’Allegato B al presente provvedimento, delle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte nel corpo idrico superficiale denominato “Scolo Focchiara” nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

11.1 lo scarico deve rispettare i limiti di Tabella 3 “scarico in acque superficiali”, dell’Allegato V alla Parte III del d.l.gs. n. 152/06;

11.2 tutta l’acqua meteorica che dilava le aree scoperte deve essere trattata con idonei sistemi atti a raggiungimento dei limiti imposti o, in alternativa, i rifiuti/materiali stoccati suscettibili di cedere inquinanti devono essere depositati in cassoni chiusi/ telonati o coperti con teli impermeabili;

11.2 l’acqua trattata può essere utilizzata nel processo di gestione rifiuti e di irrigazione tramite nebulizzatori;

11.4 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel PMC;

  1. di prescrivere che le acque meteoriche collettate dai tetti possano essere direttamente avviate al bacino di laminazione, per il successivo riutilizzo nel processo e per l’irrigazione tramite nebulizzatori;
     
  2. di prendere atto che le acque dei servizi igienici assimilabili alle acque domestiche sono avviate a scarico per subirrigazione;
     
  3. di prescrivere che tutti i manufatti impiegati per la depurazione e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità e che la vasca di sedimentazione/chiarificazione delle acque di dilavamento provenienti dai piazzali deve essere soggetta ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione;

PMC/PGO

  1. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:

15.1 entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Verona una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento; la Regione del Veneto provvede alla successiva approvazione sulla base del parere;

15.2 ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e Provincia di Verona e comunicata alla Regione per l’approvazione;

15.3 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Cerea con le modalità fissate ;

Ulteriori prescrizioni

  1. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

16.1 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Provincia di Verona di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;

16.2 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei contenitori e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei contenitori dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

16.3 lo stoccaggio dei rifiuti e dei materiali deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l’agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell’autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;

16.4 piazzali, la pavimentazione interna e le griglie di raccolta delle acque di dilavamento devono essere tenuti costantemente puliti, al fine anche di garantire il regolare deflusso delle acque; va garantita altresì la pulizia delle strade di accesso all’installazione;

16.5 devono essere mantenute in buono stato di conservazione le essenze arboree esistenti;

16.6 durante l’orario di lavoro deve essere garantita la presenza fissa di personale qualificato alla gestione delle emergenze; deve inoltre essere assicurato un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura;

16.6 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Cerea, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;

16.7 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Cerea (DPCM 14 novembre 1997); devono essere effettuate con frequenza triennale e con le metodiche indicate nel PMC le misure dei livelli di emissione ed immissione; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissione sonora, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione;

16.9 devono essere eseguite tutte le operazioni di manutenzione necessarie per mantenere l’efficienza degli impianti e devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili;

16.10 la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi, deve attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all’art. 22 della L.R. n. 3/2000;

16.11 resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla DGR n. 2721 del 29.12.2014;

16.12 ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l’ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

16.13 qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell’impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’interessato;

16.14 il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell’U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro; devono essere rispettate le prescrizioni previste dal CPI; relativamente alle sostanze che presentano pericolo d’incendio o scoppio, dovranno essere rispettati i quantitativi massimi di stoccaggio individuati dal CPI rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Verona;

16.14 in caso di chiusura dell’installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

16.15 la Ditta Consorzio Cerea S.p.A. dovrà avere accessi indipendenti e fisicamente separati dalle società adiacenti; dovrà essere inoltre chiaramente definita e delimitata – anche con l’utilizzo di strutture di separazione fisse – l’area di pertinenza della Ditta Consorzio Cerea S.p.A. dalle aree di pertinenza di altre società;

  1. di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;

Allegato B: Planimetria

  1. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Consorzio Cerea S.p.A, al Comune di Cerea, alla Provincia di Verona e ad ARPAV Direzione Generale;
     
  2. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
     
  3. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l’installazione in oggetto;
     
  4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
     
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.


[1] Sono inerti le frazioni solide che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale delle frazioni inerti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

10_Allegato_A_394706.pdf
10_Allegato_B_394706.pdf

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