Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 57 del 30 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 8 del 23 gennaio 2019

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 10 del 12.02.2016. Ditta FORTOM CHIMICA S.r.l. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ed ubicazione installazione in Comune di Quinto Vicentino (VI), via Stradone, 1/A. Modifica dell'AIA per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 10 del 12.02.2016 alla Ditta FORTOM CHIMICA S.r.l., a seguito dell’emanazione, con DGRV n. 119/2018, degli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti.

Il Direttore

VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, rilasciata alla Ditta FORTOM CHIMICA S.r.l. con decreto n. 10 del 12.02.2016;

CONSIDERATO che il decreto n. 10 del 12.02.2016 autorizza la Ditta a svolgere operazioni di miscelazione, anche in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

CONSIDERATO che il punto 3 della DGRV n. 119/2018 stabilisce che la notifica dell’atto ai soggetti direttamente interessati “costituisce comunicazione di avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell’art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. 152/2006, finalizzato all’adeguamento delle prescrizioni impartite sulle modalità gestionali delle operazioni di miscelazione nei singoli provvedimenti autorizzativi con quanto previsto all’Allegato A al presente provvedimento”;

VISTA la nota regionale prot. n. 136096 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l’avvenuta pubblicazione della DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l’avvio del procedimento di riesame per la modifica dell’AIA, finalizzato all’adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all’Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/1990;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato art. 14-bis, tutte le determinazioni assunte dalle Amministrazioni coinvolte, entro il termine indicato nell’indizione della Conferenza di Servizi, sono di assenso, e che in particolare:

  1. l’ARPAV, con nota n. 38819 del 18.04.2018 (prot. reg. n. 147140 del 19.04.2018), ha precisato: “premesso che ARPAV, nel corso dell’iter per la stesura delle Linee Guida di cui alla DGRV 119 del 07 febbraio 2018 ha già fornito le proprie osservazioni al documento, si comunica che la scrivente Agenzia resta in attesa delle eventuali revisioni dei PMC in relazione alle eventuali nuove o diverse prescrizioni che l’Autorità competente vorrà eventualmente introdurre, per l’espressione del parere di competenza”;
  2. la Provincia di Vicenza e il Comune di Quinto Vicentino si sono avvalsi del silenzio-assenso.

VISTA la nota del 20.04.2018, acquisita al prot. reg. n. 149549 del 20.04.2018, con la quale la Ditta trasmette la relazione tecnica sull’attività di miscelazione condotta presso l’installazione;

VISTA la nota regionale prot. n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il riesame l’art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018;

VISTA la nota regionale prot. n. 164168 del 04.05.2018, con la quale gli Uffici regionali hanno assentito alla richiesta di proroga avanzata dalla Ditta, contestualmente fornendo precisazioni riguardo l’iter procedimentale, che prevede, in particolare, quanto segue:

il mero recepimento delle prescrizioni autorizzative contenute nella DGRV n. 119/2018 avverrà mediante adozione di un decreto di modifica dell’AIA attualmente in essere; tale decreto di modifica, immediatamente esecutivo, conterrà, tra l’altro, la formulazione della richiesta (ad ogni singolo gestore) di informazioni specifiche riguardanti le operazioni di miscelazione da condurre nell’installazione, al fine di adeguare, con una valutazione caso per caso, il provvedimento di AIA agli Indirizzi Tecnici nel loro complesso.

In riscontro a tale richiesta ciascuna Ditta sarà tenuta alla trasmissione di tutte le informazioni e alla presentazione di eventuali osservazioni e documenti ritenuti utili, entro i termini previsti per la chiusura del procedimento fissati in 150 giorni, come indicato al comma 10 dell’art. 29-quater.

A conclusione di detta ultima fase, tenuto conto delle risultanze istruttorie conseguenti alle valutazioni effettuate dagli Uffici regionali, sarà possibile dar corso alla definitiva adozione del provvedimento di AIA di adeguamento alla più volte richiamata DGRV n. 119/2018”;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa dalla Ditta con la sopra richiamata nota del 20.04.2018 (prot. reg. n. 149549 del 20.04.2018) ripropone i medesimi gruppi di miscelazione e le medesime potenzialità e modalità operative già positivamente valutati in sede istruttoria ai fini del rilascio dell’AIA riesaminata di cui al decreto n. 10 del 12.02.2016;

CONSIDERATO che alcune considerazioni contenute nella nota del 20.04.2018 risultano in contrasto con le previsioni degli Indirizzi di cui alla DGRV n. 119/2018, con particolare riferimento alla gestione delle HP della miscela;

ATTESO che, ai sensi della prescrizione n. 6 del § 4.3 degli Indirizzi di cui alla DGRV n. 119/2018, è vietata la diluizione degli inquinanti attraverso al miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità, motivo per cui le classi di pericolo della miscela devono coincidere con quelle dei rifiuti in ingresso e devono essere riscontrabili analiticamente nella miscela stessa;

RITENUTA non ammissibile la miscelazione che comporti l’ingenerarsi di nuove classi di pericolo, non presenti nei rifiuti oggetto di miscelazione;

RITENUTO di precisare che la definizione del lotto e le relative modalità di caratterizzazione, in ottemperanza alla prescrizione n. 11 del § 4.3 degli Indirizzi di cui alla DGRV n. 119/2018, devono essere definite mediante aggiornamento del PMC/PGO;

CONSIDERATO che nella documentazione trasmessa dalla Ditta sono contenute istanze di deroga al fine di ottenere che:

  1. le annotazioni del registro di carico/scarico siano equiparate al Registro di miscelazione di cui alla prescrizione n. 3 del § 4.3 degli Indirizzi di cui alla DGRV n. 119/2018, mediante l’inserimento di appositi riferimenti alle schede di miscelazione, come da prassi già in uso presso l’installazione;
  2. per lo specifico destino di termodistruzione siano ammessi a miscelazione anche rifiuti codificati con CER non espressamente autorizzati presso l’impianto di destino;
  3. le classi di pericolo della miscela siano quelle “da analisi chimica di classificazione”, nella quale, peraltro, risulterebbero “inserite HP integrative, anche se non riscontrate in analisi”;

RITENUTO di ammettere la deroga di cui al primo punto del precedente CONSIDERATO, posto che venga garantita la tracciabilità delle partite e il collegamento alle specifiche schede di miscelazione; di richiedere alla Ditta, ai fini della valutazione dell’istanza di deroga di cui al secondo punto del precedente CONSIDERATO, l’invio di documentazione integrativa che individui puntualmente i CER non autorizzati presso l’impianto di destino, la denominazione dell’impianto di destino, le motivazioni per cui l’impianto di destino non è autorizzato a ricevere tali CER; di non ammettere la deroga di cui al terzo punto del precedente CONSIDERATO in quanto in palese contrasto con le previsioni della DGRV n. 119/2018;

CONSIDERATO che la Ditta è già in possesso di autorizzazione in deroga, approvata con decreto n. 19 del 29.03.2018, per l’invio delle miscele ad impianto intermedio prima dell’invio a recupero energetico definitivo;

RITENUTO per le motivazioni sopra riportate, di modificare l’Autorizzazione Integrata ambientale di cui al decreto n. 10 del 12.02.2016, di titolarità della Ditta FORTOM CHIMICA S.r.l. al fine di adeguare le prescrizioni concernenti le attività di miscelazione agli Indirizzi tecnici emanati con DGRV n. 119/2018, con particolare riferimento alle modalità operative e gestionali individuate al paragrafo 4.3 “Modalità gestionali”;

decreta

  1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di modificare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto n. 10 del 12.02.2016, di titolarità della Ditta FORTOM CHIMICA S.r.l., con sede legale e ubicazione dell’installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi in Comune di Quinto Vicentino (VI), via Stradone, 1/A, sostituendo le prescrizioni di cui al punto 12 e tutti i relativi sottopunti con le seguenti:

“12. di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

12.1 la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell’art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

12.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto, individuato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

12.3 la miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di “fattibilità”, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. E' necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;

12.4 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario, in conformità ai princìpi generali riportati nella premessa dell’Allegato A alla DGRV n. 119/2018;

12.5 l’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

12.6 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso; per contro, alla luce dei punti 12.1 e 12.2, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;

12.7 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;

12.8 non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

12.9 ai sensi dell’art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

12.10 dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;

12.11 la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell’art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come “produttore dei rifiuti” e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

12.12 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero “definitivo”; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell’Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati; sono fatte salve, fino a naturale scadenza, eventuali deroghe già rilasciate per analoga previgente prescrizione;

12.13 alla luce di quanto previsto dall’art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006, le prescrizioni n. 12.3, 12.6 e 12.11 non si applicano alla miscelazione dei rifiuti costituiti da oli e dei rifiuti di cui al comma 8 dell’art. 216-bis;

  1. di approvare i gruppi di miscelazione di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 149549 del 20.04.2018, basati sul potere calorifico e il contenuto in cloro, come di seguito specificato:

gruppo 1 miscele destinate alla termodistruzione con alto potere (p.c.s.>4500 Kcal/Kg) e cloro totale post-combustione <1%;

gruppo 2 miscele destinate alla termodistruzione con basso potere (p.c.s.<4500 Kcal/Kg) e cloro totale post-combustione <1%

gruppo 3 miscele destinate alla termodistruzione con alto potere (p.c.s.>4500 Kcal/Kg) e cloro totale post-combustione >1%

gruppo 4 miscele destinate alla termodistruzione con basso potere (p.c.s.<4500 Kcal/Kg) e cloro totale post-combustione >1%

  1. di concedere un periodo di adeguamento alle prescrizioni di cui al punto precedente stabilito in un massimo di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
     
  2. di stabilire che la Ditta entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento presenti una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base delle modifiche introdotte dal presente provvedimento, da concordare con ARPAV e Provincia di Vicenza, e successivamente trasmettere alla Regione per l’approvazione;
     
  3. di ammettere che il registro di miscelazione previsto al punto 12.3 possa essere sostituito da apposite annotazioni delle registrazioni obbligatorie, posto che venga garantita la tracciabilità delle partite e il collegamento alle specifiche schede di miscelazione;
     
  4. di precisare che, ai fini della valutazione dell’istanza di deroga volta ad ottenere che per il destino di termodistruzione siano ammessi a miscelazione anche rifiuti codificati con CER non espressamente autorizzati presso l’impianto di destino, la Ditta è tenuta ad individuare puntualmente i CER non autorizzati, la denominazione dell’impianto di destino, le motivazioni per cui l’impianto di destino non è autorizzato a ricevere tali CER;
     
  5. di stabilire che le eventuali notifiche transfrontaliere autorizzate alla data del presente provvedimento mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di autorizzazione delle notifiche in essere, in deroga a quanto previsto al punto 2 del presente provvedimento;
     
  6. di confermare tutte le prescrizioni contenute nel decreto n. 10 del 12.02.2016, ove non in contrasto con il presente provvedimento;
     
  7. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta FORTOM CHIMICA S.r.l., al Comune di Quinto Vicentino, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Vicenza e ad ARPAV Osservatorio Rifiuti;
     
  8. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 136096 del 11.04.2018;
     
  9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
     
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

Torna indietro