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Bur n. 51 del 21 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 44 del 08 aprile 2019

Ditta Integra S.r.l. - Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in viale dell'Economia 60, Vicenza. Autorizzazione Integrata Ambientale DGR n. 2230/2011. Valori provvisori allo scarico per le sostanze PFAS.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si definiscono i valori provvisori allo scarico delle sostanze PFAS per l’installazione di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi di titolarità della Ditta Integra S.r.l. sita in viale dell’Economia 60, Vicenza.

Il Direttore

(1) VISTA la DGR n. 2230 del 20.12.2011, con cui si rilascia alla Ditta Integra S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’installazione ubicata a Vicenza, viale dell’Economia 60, per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.3, dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

(2) CONSIDERATO che la contaminazione da sostanze PFAS che ha interessato alcune aree del Veneto, ha messo in luce le problematiche sanitarie e ambientali che possono derivare dalla mancata regolamentazione dei flussi di tali sostanze nei cicli produttivi e di smaltimento, come evidenziato nella Relazione finale IRSA-CNR nell’ambito della Convenzione con il Ministero per la realizzazione di uno studio di valutazione del Rischio Ambientale e Sanitario associato alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nel Bacino del Po e nei principali bacini fluviali italiani e nelle Relazioni sull’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcune aree della Regione Veneto approvate dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, nelle sedute del 7 febbraio 2017 e del 14 febbraio 2018;

(3) CONSIDERATO che per alcuni PFAS sono stati definiti, con d.lgs. n. 172/2015, specifici standard di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali, e, con DM 6 luglio 2016, specifici standard di qualità ambientale per le acque sotterranee, nonché sono stati individuati da parte dell’Istituto Superiore di Sanità specifici valori limite di performance tecnologica, sia per le acque destinate al consumo umano che per gli scarichi (cfr. parere n. 1584 del 16.01.2014, n. 24565 del 11.08.2015 e n. 9818 del 06.04.2016);

(4) CONSIDERATO che la principale via di esposizione umana ai PFAS, nei documenti sopra richiamati e nei pareri dell’Istituto Superiore della Sanità, è individuata nell’ingestione attraverso acqua e cibo contaminati (cfr. parere n. 1584 del 16.01.2014 “l’utilizzo delle risorse idriche rappresenta in effetti il principale mezzo di trasporto ed esposizione a PFAS da parte degli organismi”) e, inoltre, che l’origine della contaminazione delle acque è individuabile, per il caso verificatosi in Veneto, negli scarichi in corpo idrico superficiale (cfr. studio IRSA-CNR, che, per il caso della provincia di Vicenza e zone limitrofe, suggerisce che le concentrazioni in falda e in acqua superficiale abbiano “un’origine comune da scarichi in acqua superficiale e scambio tra falda e acqua superficiale in aree di ricarica”);

(5) CONSIDERATO che i rifiuti prodotti da molteplici aziende e attività possono contenere composti PFAS in ragione del diffuso impiego di tali sostanze nei cicli produttivi, e, per conseguenza, gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi possono rappresentare un canale attraverso il quale i composti PFAS vengono veicolati nel sistema degli scarichi, come attestano anche la Relazione finale ARPAV del 30 marzo 2017 del Programma di controllo delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle fonti di pressione della regione Veneto – anno 2016 (cfr. pag. 14: “sembra emergere che gli impianti, in cui sono stati rilevati valori significativi delle sostanze ricercate, siano depuratori e discariche, non quindi impianti produttivi ma di gestione di rifiuti prodotti da terzi”) e gli esiti dei controlli sugli scarichi degli impianti di gestione rifiuti effettuati da ARPAV a seguito della richiesta regionale prot. n. 257961 del 30.06.2017;

(6) CONSIDERATO in particolare che agli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale si applica il comma 16 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale l’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, deve garantire che siano “prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento” e non si verifichino “fenomeni di inquinamento significativi”; si applica altresì l’Allegato XI alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, che, tra le considerazioni da tenere presenti nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto dei costi e dei benefici e del principio di precauzione e prevenzione, annovera, al punto 6, “natura, effetti e volume delle emissioni” e, al punto 10, “la necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi”;

(7) RITENUTO pertanto, di dover procedere a regolamentare la presenza dei composti PFAS negli scarichi delle installazioni che trattano rifiuti liquidi, soggette ad autorizzazione integrata ambientale, ai fini della tutela della salute e dell’ambiente e in applicazione dell’art. 3-ter del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui l’azione ambientale degli enti pubblici deve essere “informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente”;

(8) VISTA la nota prot. reg. n. 8387 del 10.01.2018 con cui la Direzione Ambiente della Regione del Veneto, in qualità di ufficio responsabile del procedimento, comunica l’avvio, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4 lett. a), del procedimento di riesame dell’AIA per la fissazione dei limiti allo scarico delle sostanze PFAS;

(9) VISTI i verbali della Conferenze di Servizi istruttoria del 23.01.2018 e del 06.03.2018, trasmessi con nota prot. reg. n. 110796 del 22.03.2018;

(10) VISTI i verbali dell’incontro del 11.03.2019 della Commissione Ambiente e Salute e del Comitato Tecnico Scientifico di supporto alla predetta Commissione, dai quali risulta che i componenti delle predette Strutture si sono riservati di approfondire le problematiche inerenti i limiti allo scarico per i parametri PFBA e PFHxA in funzione delle risultanze di ulteriori monitoraggi sia ambientali sia sanitari;

(11) CONSIDERATO che la Regione del Veneto ha già provveduto con decreto del direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07.03.2017, successivamente modificato con decreto del direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 501 del 27.12.2017 e con decreto n. 29 del 31.01.2019, a regolamentare la presenza di composti PFAS per lo scarico del Consorzio A.Ri.C.A rientrante nella c.d. “zona rossa” per inquinamento da PFAS, ai sensi della perimetrazione di cui alla DGR n. 2133/2016 recentemente modificata dalla DGR n. 691/2018;

(12) CONSIDERATO in particolare che la prassi metodologica adottata con i sopracitati decreti è stata utilmente considerata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 159 del 01.08.2017 relativa al ricorso proposto da A.Ri.C.A. contro la Regione del Veneto avverso il decreto del direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 5 del 22.07.2016 e al presupposto decreto del direttore della Sezione Tutela Ambiente n. 37 del 29.06.2016;

(13) RICHIAMATO il citato d.lgs. n. 172/2015 Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, che introduce standard di qualità ambientale per alcuni composti PFAS, ai fini della protezione dei corpi idrici superficiali;

(14) RICHIAMATO il citato parere dell’Istituto Superiore della Sanità n. 9818 del 06.04.2016, che individua i valori limite di performance tecnologica per le sostanze PFAS per gli scarichi in corpi idrici, affermando peraltro che, nel caso di corpi idrici interessati da contaminazione, è necessario perseguire la virtuale assenza di tali sostanze in tutte le emissioni e scarichi, al fine di conseguire gli standard di qualità ambientale;

(15) CONSIDERATO che, ad oggi, non sono stati definiti a livello nazionale o comunitario limiti puntuali allo scarico per le sostanze PFAS;

(16) CONSIDERATO che gli scarichi devono essere disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili (art. 101 del d.lgs. n. 152/2006); che gli obiettivi di qualità, per la componente riferita allo stato chimico, sono stabiliti in funzione degli standard di qualità ambientale; che gli standard di qualità ambientale definiscono le concentrazioni che non devono essere superate nelle acque del corpo idrico per tutelare la salute umana e l’ambiente (cfr. definizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, art. 74, comma 1, lettere -p, -z, -ll);

(17) CONSIDERATO che l’installazione scarica le acque reflue industriali derivanti dall’attività di trattamento di rifiuti in pubblica fognatura e che per il corpo idrico in cui scarica il relativo depuratore pubblico non sono ad oggi noti fenomeni di contaminazione per i parametri PFAS;

(18) CONSIDERATO che, nelle more del completamento dei processi di valutazione delle pressioni specifiche su ogni corpo idrico in ragione degli obiettivi di qualità, tenuto conto delle evidenze sulle problematiche associate alla presenza di composti PFAS nell’ambiente, che rientrano tra le sostanze organiche persistenti e bioaccumulabili, appare necessario, nel rispetto del già richiamato principio dell’azione preventiva cui si deve informare l’azione ambientale degli enti pubblici, definire, in via provvisoria e sperimentale, specifici valori allo scarico per i composti PFAS sulla base dei criteri qualitativi e temporali di seguito definiti;

(19) RITENUTO di assumere, per la determinazione di tali valori, i riferimenti tecnici rappresentati dagli standard di qualità di cui al d.lgs. n. 172/2015, dai valori limite di performance tecnologica di cui al parere ISS n. 9818 del 06.04.2016, dai valori stabiliti per lo scarico del collettore A.Ri.C.A. situato in “zona rossa”;

(20) PRESO ATTO di quanto stabilito in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 06.03.2018, durante la quale è stato acquisito il parere favorevole degli enti alla definizione di valori provvisori e sperimentali allo scarico per le sostanze PFAS, come di seguito individuati:

  • PFOS ≤ 60 ng/l
  • PFOA ≤ 500 ng/l
  • PFBA ≤ 500 ng/l
  • PFBS ≤ 3.000 ng/l
  • PFPeA ≤ 3.000 ng/l
  • PFHxA≤ 1.000 ng/l
  • Somma altri PFAS - definita come Sommatoria (PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA) - ≤ 600 ng/l

(21) CONSIDERATO che la tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006 recante i Valori Limite di Emissione in acque superficiali e in fognatura, non riporta alcun Valore Limite di Emissione per i PFAS, così come definiti dall’art. 5 comma 1 punto i-octies; che al di fuori della “zona rossa” di cui alla DGR n. 2133/2016 non risultano emergenze sanitarie riferite a tali sostanze; che non sono ad oggi individuate specifiche BAT per l’abbattimento di tali sostanze in matrici costituite da rifiuti, ad esclusione della segregazione degli scarichi contenenti PFAS per destinarli a smaltimento differenziato, senza che vengano immessi in fognatura (cfr. Relazione al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nell’udienza del 11.01.2017, allegata al decreto del direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07.03.2017), e pertanto non sono definiti corrispondenti BAT-AEL; che la determinazione delle concentrazioni di PFAS per alcune tipologie di rifiuti in ingresso agli impianti di trattamento rifiuti è di complessa esecuzione e soggetta ad ampi margini di incertezza analitica;

(22) CONSIDERATO pertanto che, al di fuori della “zona rossa”, non è possibile fissare Valori Limite di Emissione ai sensi dell’art. 29-sexies comma 4-bis del d.lgs. n. 152/2006, e quindi l’introduzione di valori allo scarico provvisori e sperimentali per le sostanze PFAS avviene ai sensi dell’art. 29-sexies comma 5-ter del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui “l’autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell’autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all’Allegato XI”, tra i quali criteri rientrano, come già richiamato, “natura, effetti e volume delle emissioni” (punto 6) e “la necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi” (punto 10);

(23) CONSIDERATO altresì che a tali valori provvisori e sperimentali, sia da attribuire validità annuale, a partire dalla notifica del presente provvedimento, nelle more della revisione del Piano di Tutela delle Acque e della definizione di valori limite nazionali o comunitari, prevedendone il successivo aggiornamento sulla base degli esiti del primo anno di applicazione;

(24) CONSIDERATO che, in assenza di Valori Limite di Emissione, il regime sanzionatorio nel caso di non conformità ai valori provvisori e sperimentali stabiliti per le sostanze PFAS è in generale quello previsto dall’art. 29-quattuordecies, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e, per gli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 o in corpi idrici posti in aree protette, quello previsto dall’art. 29-quattuordecies, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006;

(25) CONSIDERATO che il parere ISS n. 18780 del 04.06.2014, raccomanda di valutare su base statistica l’ottemperanza ai valori limite delle sostanze PFAS di cui al parere 1584 del 16.01.2014;

(26) RITENUTO pertanto che la valutazione di conformità vada effettuata per ciascun parametro, decorso un anno dalla notifica del presente provvedimento, per comparazione tra i valori stabiliti e le mediane dei valori dei rapporti di prova dei campioni allo scarico eseguiti nel corso dell’anno, secondo le modalità già previste dai citati decreti relativi allo scarico del Consorzio A.Ri.C.A.;

(27) VISTA la nota ARPAV prot. n. 29436 del 23.03.2018, acquisita al prot. reg. n. 113974 del 26.03.2018, che fornisce indicazioni tecniche per la determinazione dei PFAS;

(28) RITENUTO di assumere le indicazioni tecniche fornite da ARPAV con la sopra citata nota, di precisare che per la determinazione di ciascun composto PFAS costituito da un numero di atomi di carbonio maggiore o uguale a 6 debbano essere considerati sia i composti lineari che quelli ramificati, e, sulla base degli esiti istruttori, di stabilire in 11 il numero di campioni da effettuarsi nel corso dell’anno, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento, ai fini della valutazione di conformità;

(29) RITENUTO che i campioni allo scarico e le relative analisi per la verifica di conformità siano effettuati dal gestore del servizio idrico integrato che gestisce il depuratore pubblico cui confluiscono i reflui dell’installazione, previa intercalibrazione con i laboratori ARPAV, con oneri a carico della Ditta; che il gestore del servizio idrico integrato trasmetta i dati a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia in conformità al comma 7 dell’art. 29-decies del d.lgs. n. 152/2006;

(30) CONSIDERATO che è facoltà della Ditta presentare istanza di modifica dei valori stabiliti con il presente provvedimento, sulla base delle evidenze riscontrate in corso d’anno, corredando la richiesta con analisi scientifiche/analisi di rischio e approfonditi elementi conoscitivi in merito agli effetti ambientali e sanitari dei composti, all’efficacia delle tecnologie di abbattimento, allo stato del corpo recettore finale, tenuto conto comunque della necessità di conseguire in prospettiva i limiti di performance tecnologia individuati nel parere ISS n. 9818 del 06.04.2016;

(31) CONSIDERATO che è necessario integrare le prescrizioni di cui all’AIA rilasciata con DGR n. 2230/2011, al fine di precisare che il rispetto dei limiti allo scarico non può essere ottenuto mediante diluizione;

decreta

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 06.03.2018 relativa al procedimento avviato con nota prot. reg. n. 8387 del 10.01.2018 per la fissazione di limiti allo scarico per le sostanze PFAS;

3. di stabilire in via provvisoria e sperimentale i seguenti valori per le sostanze PFAS allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali derivanti dall’attività di trattamento di rifiuti:

Parametro

U.M.

Valori

PFOS

ng/l

60

PFOA

ng/l

500

PFBA

ng/l

500

PFBS

ng/l

3.000

PFPeA

ng/l

3.000

PFHxA

ng/l

1.000

Somma altri PFAS (PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA)

ng/l

600

 

4. di precisare che i valori stabiliti al punto 3 hanno validità di un anno dalla notifica del presente provvedimento e comunque fino a rinnovo con successivo provvedimento, ferma restando l’eventuale revisione dei valori stabiliti per il PFBA e il PFHxA, con cadenza anche inferiore all’anno, in relazione agli esiti dei monitoraggi ambientali e sanitari;

5. di stabilire che la verifica di conformità per l’ottemperanza ai valori stabiliti al punto 3 è effettuata dal gestore del servizio idrico integrato Viacqua S.p.A., con oneri a carico della Ditta Integra S.r.l.;

6. di stabilire che la verifica di conformità di cui al punto 5 è effettuata come segue:

6.1 esecuzione nell’arco di un anno dalla notifica del presente provvedimento di 11 campioni allo scarico;

6.2 determinazione analitica di ciascun parametro di cui al punto 3 sui campioni eseguiti;

6.3 decorso l’anno, calcolo della mediana dei valori analitici riscontrati per ciascun parametro nei rapporti di prova degli 11 campioni eseguiti;

6.4 confronto della mediana di ciascun parametro con i valori stabiliti al punto 3;

7. di precisare che nella determinazione analitica di cui al punto 6.2, per i composti costituiti da un numero di atomi di carbonio maggiore o uguale a 6 devono essere considerati sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati;

8. di assumere le indicazioni tecniche per la determinazione dei PFAS di cui alla nota ARPAV prot. n. 29436 del 23.03.2018, acquisita al prot. reg. n. 113974 del 26.03.2018, riportata in Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

9. di stabilire che il gestore del servizio idrico integrato Viacqua S.p.A. effettui l’intercalibrazione del proprio laboratorio con i laboratori ARPAV per le specifiche analisi necessarie alla verifica di conformità;

10. di stabilire che il gestore del servizio idrico integrato Viacqua S.p.A., comunichi a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia i dati analitici di cui al punto 6 e l’esito della verifica di conformità, ai sensi del comma 7 dell’art. 29-decies del d.lgs. n. 152/2006;

11. di precisare che in caso di inosservanza dei valori stabiliti al punto 3, accertata secondo le modalità di cui al punto 6, si applica in generale quanto previsto dall’art. 29-quattuordecies, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e, per gli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 o in corpi idrici posti in aree protette, quanto previsto dall’art. 29-quattuordecies, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006;

12. di introdurre, nella prescrizione n. 6 del paragrafo 6 “Osservazioni istruttorie e conclusioni” dell’AIA di cui all’Allegato A della DGR n. 2230/2011, i seguenti punti:

“f. l’accettazione di rifiuti è subordinata ad una preventiva valutazione, a cura del responsabile tecnico, sulla trattabilità degli stessi presso l’impianto, tenendo conto del fatto che il trattamento deve garantire un efficace abbattimento dei contaminanti in essi contenuti; al tal fine dovrà essere dimostrabile che le tipologie di contaminanti contenute nei rifiuti siano efficacemente abbattibili nella combinazione dei sistemi di trattamento dell’impianto; in particolare le caratteristiche ambientali dei rifiuti e dei reflui non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come indicato alla BAT n. 41 del cap. E.5.1.3 Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi;

g. il conferimento di rifiuti costituiti da percolati di discarica dovrà essere oggetto di una specifica valutazione da parte del responsabile tecnico, con una relazione descrittiva riferita ad una caratterizzazione del rifiuto, che includa la provenienza, con specifiche indicazioni sulla tipologia della discarica e dei rifiuti in essa conferiti, il carico inquinante e la composizione riferiti in particolare agli inquinanti organici e inorganici, nonché una valutazione della efficacia del trattamento da eseguirsi presso l’installazione per quanto concerne l’abbattimento degli inquinanti e la compatibilità con lo stadio biologico; tale relazione deve essere conservata presso l’installazione e tenuta a disposizione degli Enti”;

13. di precisare che eventuali istanze da parte della Ditta per la modifica dei valori stabiliti al punto 3, devono essere corredate da idonee analisi scientifiche/analisi di rischio e approfonditi elementi conoscitivi in merito agli effetti ambientali e sanitari dei composti, all’efficacia delle tecnologie di abbattimento, allo stato del corpo recettore finale, tenuto conto comunque della necessità di conseguire in prospettiva i limiti di performance tecnologia individuati nel parere ISS n. 9818 del 06.04.2016; tali istanze sono valutate ai sensi del comma 2 dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

14. di stabilire che il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 8387 del 10.01.2018;

15. di stabilire che, decorso il termine di cui al punto 4 del presente provvedimento, alla luce degli esiti del primo anno di applicazione si provvederà all’aggiornamento dei valori di cui al punto 3, la cui validità si intende comunque confermata nelle more dell’emanazione del provvedimento di aggiornamento;

16. di notificare il presente provvedimento a Integra S.r.l., Viacqua S.p.A., ARPAV Direzione Generale, ARPAV Dipartimento di Vicenza, ARPAV Osservatorio Rifiuti, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza;

17. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

44_Allegato_A_393838.pdf

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