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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 40 del 26 aprile 2019
Azienda Agricola Codognotto Gianni Progetto di ricerca di risorse idriche per utilizzazione geotermica uso riscaldamento sotterraneo per coltivazione agricola. Comune di localizzazione: San Michele al Tagliamento (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni il "Progetto di ricerca di risorse idriche per utilizzazione geotermica uso riscaldamento sotterraneo per coltivazione agricola", in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), per il quale l'Azienda Agricola Codognotto Gianni ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTO il D.Lgs. 22/2010 ss.mm.ii. “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la D.G.R. n. 985/2013 contenente le indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente in materia di utilizzi delle risorse geotermiche;
CONSIDERATO che l’Azienda Agricola Codognotto Gianni ha presentato alla Direzione Difesa del Suolo domanda di permesso di ricerca di risorse geotermiche, acquisita al protocollo con n. 172177 del 10/05/2018, e che a seguito della pubblicazione del relativo avviso sul BUR n. 50 del 25/05/2018, non sono pervenute entro il termine previsto di 60 gg, domande in concorrenza, pertanto il proponente è stato invitato a presentare istanza di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dall’Azienda Agricola Codognotto Gianni (C.F omissis e P.IVA 023657302710), con sede legale in via Brigolo Basso n. 13 a San Michele al Tagliamento, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 436047 del 26/10/2018 e perfezionata in data 16/11/2018 con prot. n. 467792;
VISTA la nota prot. n. 515680 del 18/12/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 21/01/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che il progetto riguarda l’estrazione di acqua da acquiferi profondi con temperatura intorno ai 39°-40°C e l’utilizzazione del calore intrinseco come piccola derivazione di risorsa idrica e utilizzazione del calore dell'acqua della falda a 550-600 metri di profondità ai fini esclusivi di riscaldamento sotterraneo di coltivazione di asparagi nei terreni del Comune di San Michele al Tagliamento.
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica, e la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 37025 del 29/01/2019, ha trasmesso la Relazione istruttoria tecnica n. 17/2019 nella quale si dichiara che per l’intervento in oggetto è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza con alcune prescrizioni.
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni.
PRESO ATTO che oltre i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenuti i seguenti pareri e osservazioni:
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha organizzato un incontro tecnico in data 18/02/2019.
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/03/2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:
“VISTA la normativa vigente,
CONSIDERATA che la richiesta è relativa al progetto di ricerca di risorse idriche per utilizzazione geotermica uso riscaldamento sotterraneo per coltivazione agricola.
CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;
CONSIDERATA la presenza nell’intorno adiacente al sito di ricerca, di concessioni geotermiche che sfruttano la stessa falda posta tra i 500 e i 600 metri, anche ubicati in regione Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO del parere acquisito con nota prot. n. 37025 del 29/01/2019 con cui l’U.O. VAS VINCA NUVV dichiara che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
VALUTATO che l’analisi degli impatti dell’intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta nulla o non significativa;
CONSIDERATO quanto proposto dalla ditta come mitigazione degli impatti individuati;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;”
ha ritenuto all'unanimità dei presenti di non assoggettare alla procedura di VIA l’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
PRESCRIZIONI
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/04/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 13/03/2019;
decreta
Luigi Masia
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