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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 39 del 26 aprile 2019
H.B. S.r.l. - Permesso di ricerca geotermico "Arzignano - Montebello", Ddr RV n. 139 del 04/10/2016 con riunificazione di istanza di permesso di ricerca prot. R.V. n. 181727 del 24/04/2014 e istanza di permesso di ricerca prot. R.V. n. 338829 del 20/08/2015 Esplorazioni preliminari - Comuni di localizzazione: Arzignano, Chiampo, Nogarole Vicentino, Trissino, Montorso, Zermeghedo, Montebello Vicentino e Lonigo (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni, il Permesso di ricerca geotermico "Arzignano - Montebello", localizzato nei Comuni di Arzignano, Chiampo, Nogarole Vicentino, Trissino, Montorso, Zermeghedo, Montebello Vicentino e Lonigo (VI), per il quale la ditta H.B. S.r.l. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104), riguardante la verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTO il D.Lgs. 22/2010 ss.mm.ii. “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la D.G.R. n. 985/2013 contenente le indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente in materia di utilizzi delle risorse geotermiche;
CONSIDERATO che la ditta H.B. S.r.l. ha presentato alla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto istanza di Permesso di Ricerca geotermico denominato “Arzignano”, acquisita con prot. n. 7464 del 9/01/2014, e istanza di Permesso di Ricerca geotermico denominato “Montebello”, acquisita con prot. n. 230194 in data 03/06/2015;
CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo ha risposto alle suddette istanze rispettivamente con prot. n. 181727 del 24/04/2014 e n. 338829 del 20/08/2015, informando la ditta che entro il termine previsto di 60 gg non erano pervenute domande in concorrenza e che le istanze di permesso di ricerca dovevano essere sottoposte a Verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 139 del 04/10/2016 che ha riunificato le due istanze di permesso di ricerca di risorse geotermiche sopra citate in un’unica istanza denominata “Arzignano-Montebello”, prescrivendo alla ditta di presentare domanda di procedura di VIA entro due mesi dal ricevimento della suddetta DDR;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata il 02/12/2016 dalla ditta H.B. S.R.L. (C.F.: 01895880241) con sede legale ad Arzignano (VI) in via Vespucci n. 7, acquisita in medesima data dagli Uffici dell’U.O. VIA con prot. n. 472900;
VISTA la nota prot. n. 518698 del 27/12/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 (prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104), alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/03/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
CONSIDERATO che il progetto ha come obiettivo la prima fase di ricerca, tramite l’esecuzione di prospezioni ed indagini preliminari, per la valutazione delle risorse geotermiche presumibilmente presenti nella fascia di fondovalle compresa grosso modo fra Arzignano e Montebello nella Valle del Chiampo in Provincia di Vicenza e la valutazione delle tecniche di coltivazione della risorsa geotermica, e prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (ante D.Lgs. 104/2017), risultano pervenuti i seguenti pareri e osservazioni:
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 11/07/2018, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017:
PRESO ATTO delle ulteriori precisazioni inviate dal proponente ed acquisite al protocollo regionale in data 07/11/2018 con prot. n. 453203.
PRESO ATTO che oltre i termini di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (ante D.Lgs. 104/2017), risultano pervenuti i seguenti pareri e osservazioni:
CONSIDERATO che l’intervento in oggetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale VIA, il quale, nella seduta del 21/01/2019, ha ritenuto di sospendere la decisione per l’effettuazione di una valutazione più approfondita degli impatti riguardo alla realizzazione dei pozzetti per le indagini termiche in una zona interessata dall’inquinamento da PFAS.
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha organizzato un incontro tecnico in data 20/02/2019.
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/03/2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:
CONSIDERATO che per i rilievi geotermici, il progetto in argomento comporta perforazione nel sottosuolo che interessa in fase esecutiva più acquiferi, anche confinati, in un’area nella quale la falda freatica è soggetta a certa e pesante contaminazione da sostanze perfluoro – alchiliche (PFAS), dato atto inoltre che alcune di tali sostanze sono ricomprese tra le sostanze pericolose prioritarie ai sensi del D.Lgs. n. 172/2015 di recepimento della Direttiva comunitaria 2013/39/UE, e che la realizzazione delle opere previste può potenzialmente creare condizioni favorevoli allo scambio idrico con acquiferi attualmente confinati e non comunicanti con la falda freatica contaminata, nonché determinare dispersione di tali inquinanti in acque superficiali in ragione di eventuali emungimenti o spurghi, si ritiene necessario prescrivere al proponente di utilizzare pozzi già esistenti, evitando di realizzare nuove perforazioni;
CONSIDERATO che la successiva fase della ricerca, che prevede la realizzazione di un pozzo geotermico, sarà soggetta a nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA;
VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza, nel rispetto di alcune prescrizioni;
TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;”
ha ritenuto all'unanimità dei presenti di non assoggettare alla procedura di VIA l’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
PRESCRIZIONI
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/04/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 13/03/2019;
decreta
Luigi Masia
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