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Bur n. 47 del 10 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 77 del 15 aprile 2019

Ditta BOTTARI S.A.S. di BOTTARI GIOVANNI & C. Installazione di gestione rifiuti con sede legale in via Carmelitani Scalzi, 1, Verona (VR) e ubicazione installazione in Via Edison, 4/6, Verona (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale DSRAT n. 5 del 28.01.2010. Modifica e aggiornamento dell'AIA.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l'AIA rilasciata alla Ditta BOTTARI S.A.S. di BOTTARI GIOVANNI & C. aggiornandola alle recenti modifiche normative e inserendo alcune modifiche apportate all'installazione ubicata in Comune di Verona, via Edison, 4/6.

Il Direttore

(1) VISTO il Decreto n. 5 del 28.01.2010 con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta BOTTARI S.A.S. di BOTTARI GIOVANNI & C. per l’installazione di gestione rifiuti di cui all’oggetto, per l’attività allora individuata dal D.lgs. n. 59/2005, Allegato I, punto 5.1, oggi Punti 5.1 e 5.5 dell’allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

(2) VISTA la nota del 03.09.2010, prot. reg. n. 477500 del 10.09.2010, con la quale la Ditta in oggetto trasmette l’appendice al PMC, concernente la fase di cantiere dei lavori di adeguamento delle rete di raccolta e gestione delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, come previsto dal Punto 9.3 dell’AIA;

(3) VISTA la nota prot. n. 108950 del 08.09.2010 (prot. reg. n. 490643 del 17.09.2010) con la quale ARPAV esprime parere favorevole in merito all’appendice al PMC di cui alla premessa precedente;

(4) VISTA la nota del 17.09.2010 (prot. reg. n. 503344 del 24.09.2010) con la quale la Ditta comunica l’inizio dei lavori di adeguamento della rete di raccolta e gestione delle acque di dilavamento del piazzale, di cui al progetto approvato al punto 9 dell’AIA;

(5) VISTA la nota del 13.12.2010 (prot. reg. n. 665916 del 22.12.2010) con la quale la Ditta trasmette il PMC comprensivo degli aspetti concernenti la gestione delle acque meteoriche, come previsto al Punto 12.2 dell’AIA e delle osservazioni di ARPAV;

(6) VISTA la nota del 23.12.2010 (prot. reg. n. 677706 del 30.12.2010) con la quale la Ditta trasmette la dichiarazione di fine lavori concernenti l’adeguamento della gestione delle acque meteoriche;

(7) VISTA la nota del 27.01.2011, prot. n. 10343 (prot. reg. n. 60373 del 08.02.2011) con la quale ARPAV esprime parere favorevole al PMC integrato come espresso alla premessa (5);

(8) VISTA la nota del 06.07.2011, prot. n. 79321 (prot. reg. n. 353719 del 25.07.2011) con la quale ARPAV trasmette il verbale della riunione svoltasi con il controllore indipendente al fine di adeguare il PMC sopra richiamato alle disposizioni della DGRV n. 242/2010, come richiesto dalla Regione con nota n. 84698 del 21.02.2011;

(9) VISTA la nota del 09.08.2011 (prot. reg. n. 387785 del 16.08.2011) con la quale la Ditta trasmette la versione aggiornata del PMC, adeguato alle indicazioni della DGRV n. 242/2010;

(10) VISTA la nota del 08.09.2011 (prot. reg. n. 426518 del 15.09.2011) con la quale la Ditta ritrasmette il PMC sopra richiamato, adeguato ai requisiti formali della DGRV n. 242/2010, come richiesto dalla Regione con nota n. 404293 del 3108.2011;

(11) VISTA la nota del 23.01.2012 (prot. reg. n. 16609 del 31.01.2012) con la quale la Ditta ha trasmesso il rinnovo del Certificato di conformità alla norma ISO 14001, con scadenza 30.12.2014;

(12) VISTA la nota del 04.11.2012, n. 136853 (prot. reg. n. 550289 del 04.12.2012) con la quale ARPAV ha trasmesso la Relazione finale dell’Ispezione Integrata Ambientale, dalla quale sono emerse alcune criticità, per le quali viene altresì formulata una proposta di adeguamento, ma nessuna difformità; 

(13) CONSIDERATO che le criticità emerse in fase di ispezione riguardano:

1 la gestione delle aree di stoccaggio
2 la segnaletica
3 la tracciabilità dei rifiuti miscelati
4 l’attribuzione del CER 130208* alla frazione oleosa surnatante separata dalle emulsioni oleose

nonché la necessità che l’Autorità competente provveda a modificare la prescrizione relativa alle operazioni di miscelazione, adeguandola alla normativa di più recente emanazione;

(14) VISTA la nota del 04.06.2013, prot. reg. n. 237426 del 04.06.2013, con la quale la Ditta comunica, quale modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, l’inserimento tra i rifiuti autorizzati del CER 160121* e 160122, ai fini dello stoccaggio e accorpamento;

(15) VISTA la nota del 19.08.2014, prot. reg. n. 355423 del 22.08.2014, con la quale la Ditta comunica, quale modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, la realizzazione di un impianto per la separazione delle emulsioni oleose;

(16) VISTA la nota prot. reg. n. 360047 del 27.08.2014 con la quale sono sospesi i termini previsti dall’art. 29-nonies e contestualmente viene richiesto agli Enti di esprimere eventuali osservazioni;

(17) VISTE le note del 19.09.2014, prot. n. 92520 (prot. reg. n. 395374 del 23.09.2014) e del 04.05.2015, n. 44201 (prot. reg. n. 189500 del 06.05.2015) con le quali ARPAV esprime parere favorevole alla realizzazione dell’impianto di cui trattasi;

(18) VISTA la nota prot. reg. n. 43972 del 04.02.2016 con la quale la Regione conferma la validità, fino al 31.01.2022, dell’AIA rilasciata con DSRAT n. 5/2010, in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata con nota del 29.01.2016 (prot. reg. n. 40749 del 02.02.2016), come previsto dalla Circolare regionale prot. n. 512093 del 28.11.2014 (c.d. “carteggio”);

(19) VISTA la nota (prot. reg. n. 9120 del 10.01.2018) con la quale la Ditta ha trasmesso il rinnovo del Certificato di conformità alla norma ISO 14001, con scadenza 16.12.2020;

(20) CONSIDERATO che il decreto n. 5 del 28.01.2010 autorizza la Ditta a svolgere operazioni di miscelazione non in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, sia nella filiera del recupero che nella filiera dello smaltimento;

(21) VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

(22) CONSIDERATO che il punto 3 della DGRV n. 119/2018 stabilisce che la notifica dell’atto ai soggetti direttamente interessati “costituisce comunicazione di avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell’art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. 152/2006, finalizzato all’adeguamento delle prescrizioni impartite sulle modalità gestionali delle operazioni di miscelazione nei singoli provvedimenti autorizzativi con quanto previsto all’Allegato A al presente provvedimento”;

(23) VISTA la nota regionale prot. n. 136189 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l’avvenuta pubblicazione della DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l’avvio del procedimento di riesame per la modifica dell’AIA, finalizzato all’adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all’Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/1990;

(24) CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato art. 14-bis, tutte le determinazioni assunte dalle Amministrazioni coinvolte, entro il termine indicato nell’indizione della Conferenza di Servizi, sono di assenso, e che in particolare:

  1. l’ARPAV, con nota n. 38819 del 18.04.2018 (prot. reg. n. 147140 del 19.04.2018), ha precisato: “premesso che ARPAV, nel corso dell’iter per la stesura delle Linee Guida di cui alla DGRV 119 del 07 febbraio 2018 ha già fornito le proprie osservazioni al documento, si comunica che la scrivente Agenzia resta in attesa delle eventuali revisioni dei PMC in relazione alle eventuali nuove o diverse prescrizioni che l’Autorità competente vorrà eventualmente introdurre, per l’espressione del parere di competenza”;
  2. nessuna comunicazione in merito è pervenuta da parte della Provincia di Verona e del Comune di Verona.

(25) VISTA la nota regionale prot. n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il riesame l’art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018;

(26) VISTA la nota regionale prot. n. 164798 del 04.05.2018, con la quale i competenti Uffici regionali hanno fornito precisazioni riguardo l’iter procedimentale, che prevede, in particolare, quanto segue:

“il mero recepimento delle prescrizioni autorizzative contenute nella DGRV n. 119/2018 avverrà mediante adozione di un decreto di modifica dell’AIA attualmente in essere; tale decreto di modifica, immediatamente esecutivo, conterrà, tra l’altro, la formulazione della richiesta (ad ogni singolo gestore) di informazioni specifiche riguardanti le operazioni di miscelazione da condurre nell’installazione, al fine di adeguare, con una valutazione caso per caso, il provvedimento di AIA agli Indirizzi Tecnici nel loro complesso.

In riscontro a tale richiesta ciascuna Ditta sarà tenuta alla trasmissione di tutte le informazioni e alla presentazione di eventuali osservazioni e documenti ritenuti utili, entro i termini previsti per la chiusura del procedimento fissati in 150 giorni, come indicato al comma 10 dell’art. 29-quater.

A conclusione di detta ultima fase, tenuto conto delle risultanze istruttorie conseguenti alle valutazioni effettuate dagli Uffici regionali, sarà possibile dar corso alla definitiva adozione del provvedimento di AIA di adeguamento alla più volte richiamata DGRV n. 119/2018”;

(27) VISTA la nota del 18.04.2018 (prot. reg. n. 146050 del 18.04.2018) con la quale la Ditta comunica la prossima ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto di separazione delle emulsioni oleosa più sopra richiamato;

(28) VISTA la nota del 26.09.2018 (prot. reg. n. 390294 del 26.09.2018) con la quale la Ditta, in ordine all’ultimazione dei lavori sopra citati, chiede la convocazione delle parti interessate al fine di procedere con l’aggiornamento dell’AIA;

(29) VISTA la nota prot. reg. n. 404151 del 04.10.2018, con la quale viene convocata la Conferenza di Servizi e contestualmente si forniscono alcune precisazioni sull’iter procedimentale;

(30) VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 23.10.2018, come da verbale trasmesso in data 13.11.2018 (prot. reg. n. 461767);

(31) CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi si è altresì determinata in ordine alle operazioni di miscelazione in deroga;

(32) VISTA la nota del 31.10.2018, prot. n. 103236 (prot. reg. n. 447339 del 05.11.2018) con la quale ARPAV ha trasmesso il proprio parere di competenza sul PMC;

(33) VISTE le modifiche normative intervenute nel contesto della gestione dei rifiuti, in particolare quelle introdotte dal d.lgs. n. 205 del 03.12.2010, che, tra le varie, ha introdotto l’art. 216-bis, ha abrogato l’Allegato G, ha modificato l’articolo 187 sul divieto di miscelazione, successivamente oggetto di ulteriori aggiornamenti con DL n. 91/2014, L. n. 221/2015, Sentenza della Corte costituzionale n. 75/2017;

(35) VISTE le ordinanze TAR: REG. PROV. COLL. n. 261/2019 (n. REG. RIC.1265/2018) del 01.03.2019; REG. PROV. COLL. n. 262/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 01.03.2019; REG. PROV. COLL. n. 263/2019 (n. REG. RIC.161/2019) del 01.03.2019 REG. PROV. COLL. n. 264/2019 (n. REG. RIC.566/2018) del 01.03.2019; REG. PROV. COLL. n. 265/2019 (n. REG. RIC.146/2019) del 01.03.2019;

(36) CONSIDERATO che le sopra richiamate ordinanze dispongono, per i motivi ivi esposti, la sospensione dell’efficacia della DGRV n. 119/2018 e di alcuni decreti di adeguamento alla medesima fino al 13.06.2019, data fissata per la prossima Camera di Consiglio;

(37) RITENUTO pertanto di definire le prescrizioni concernenti le attività di miscelazione in conformità alla sola normativa di settore, fatta salva la facoltà per la Ditta di applicare volontariamente le modalità di gestione ai sensi degli Indirizzi Tecnici comunicandolo agli Enti;

(38) CONSIDERATO altresì che le miscelazioni effettuate nell’installazione coinvolgono rifiuti costituiti da oli e che la gestione di tali tipologie di rifiuti deve avvenire in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 216-bis nonché secondo le indicazioni del CONOU;

(39) RITENUTO di adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza e, per le motivazioni sopra riportate, di modificare l’Autorizzazione Integrata ambientale di cui al decreto n. 5 del 28.01.2010, di titolarità della Ditta BOTTARI S.A.S. di BOTTARI GIOVANNI & C. al fine di aggiornare complessivamente il provvedimento, sostituendolo in toto;

(40) VISTA la DGRV n. 421 del 09.04.2019 recante “Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell’11 gennaio 2018” con la quale si stabilisce che per le istanze di riferimento il Direttore della Direzione Ambiente ha la funzione di responsabilità del complessivo procedimento e provvede all'adozione del provvedimento autorizzativo finale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

decreta

1.   di rilasciare alla Ditta BOTTARI S.A.S. di BOTTARI GIOVANNI & C. con sede legale in via Carmelitani Scalzi, 1, Verona (c.f. e P.IVA 01741870230) l’Autorizzazione Integrata Ambientale modificata e aggiornata per l’installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata a Verona in Via Edison, 4/6, catastalmente censita ai mappali n. 55, 56 e 57 del foglio 347 del censuario di Verona, per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

2.    di prevedere il successivo riesame dell’AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001;

3.    di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

3.1 autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

3.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;

3.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

4.    di autorizzare presso l’installazione la gestione delle tipologie di rifiuti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

5.    di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all’Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:

5.1 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

5.2 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell’installazione;

5.3 stoccaggio [R13/D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta nelle operazioni di gestione rifiuti;

5.4 accorpamento [R12/D14], con eventuali sconfezionamento, travaso e riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

5.5 miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a successivi impianti di trattamento;

5.6 separazione [R12/D13] dell’olio motore fuoriuscito dai filtri dell’olio (CER 160107*) depositati nei cassoni; i filtri dell’olio mantengono il CER di origine;

5.7 separazione [R12/D13] della frazione oleosa surnatante dalle emulsioni oleose; l’emulsione mantiene lo stesso codice CER di origine;

6.    di autorizzare, presso l’installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

6.1 capacità massima di stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi:

 

Stato fisico rifiuti

Mg

Solidi
(anche tutti pericolosi)

177*

Liquidi
(anche tutti pericolosi)

2.250

totale

2.427

 

* pari a 118 m3 considerando un peso specifico medio dei rifiuti pari a 1,5 t/m3.

la quantità massima stoccabile nel serbatoio Z1 deve essere limitata alla capacità del suo bacino di contenimento (918 m3);

6.2 potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle altre operazioni [R12, D13, D14]:

 

Stato fisico rifiuti

Mg/giorno

Solidi

100

Liquidi

720

totale

820

 

7.    di stabilire che, qualora nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione;

Conferimento di rifiuti e Prescrizioni generali

8.    di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

8.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l’omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto [1] di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

8.2 particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali -99 per i quali, fermo restando quanto riportato al precedente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione prevista dall’EER;

8.3 durante la fase di scarico dei rifiuti liquidi è consentita, qualora necessaria, la grigliatura del rifiuto per la rimozione della frazione solida, la quale dovrà essere gestita come rifiuto prodotto dalla ditta e identificata con un codice CER appartenente al capitolo 19;

8.4 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE) n. 850/2004 del 29 aprile 2004 (inquinanti organici persistenti);

8.5 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all’art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 – Serie Generale n. 130);

8.6 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all’Allegato B al presente decreto; ogni modifica dell’Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006; le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire esclusivamente all’interno delle apposite piazzole previste dal progetto per tali operazioni; la gestione dei rifiuti liquidi (Allegato A – Tabella 1) deve avvenire esclusivamente nei serbatoi identificati nella planimetria Allegato B – Tavola 1 con i numeri da Z1 a Z7;

8.7 tutti i serbatoi fissi e tutte le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla planimetria Allegato B – Tavola 1, tramite idonea cartellonistica che deve essere sempre leggibile in maniera chiara e senza possibilità di fraintendimenti

8.8 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell’ingresso all’installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

8.9 le diverse sezioni impiantistiche e i relativi dispositivi ed attuatori (rubinetti, valvole, interruttori, leve e tubazioni) devono essere contraddistinti mediante idonea segnaletica, tale da consentire l'immediata identificazione e di comprenderne la funzione;

8.8 i rifiuti di cui al CER 200125 dovranno essere gestiti in serbatoio dedicato;

8.9 l’utilizzo dei serbatoi identificati con i numeri da Z9 a Z12 è consentito solamente per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, allo scopo della verifica del contenuto di inquinanti (in particolare PCB/PCT), fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili di cui al precedente punto 6;

8.10 i rifiuti classificati come oli contaminati da PCB/PCT dovranno avere una concentrazione in PCB e/o PCT inferiore a 500 ppm; in caso di superamento di tale limite i rifiuti dovranno rimanere stoccati nel serbatoio di stoccaggio per il tempo tecnico necessario al loro conferimento presso impianti autorizzati; in ogni caso il serbatoio utilizzato dovrà essere sigillato, chiuso rispetto alle ordinarie fasi di lavorazione (e quindi il contenuto non potrà essere trasferito ai serbatoi di stoccaggio da Z1 a Z7); il serbatoio utilizzato a questo scopo dovrà essere bonificato prima del suo normale utilizzo;

8.11 la gestione dei rifiuti solidi (Allegato A – Tabella 2) deve essere effettuata esclusivamente nell’area protetta da tettoia individuata nella planimetria Allegato B – Tavola 1 con la denominazione “Tettoia di protezione containers rifiuti solidi”; sul piazzale esterno possono essere depositati esclusivamente cassoni/contenitori vuoti e puliti;

8.12 per quanto riguarda i rifiuti solidi, deve essere sempre presente in impianto idonea cartellonistica al fine di identificare in maniera univoca la tipologia e la partita di rifiuto presente nell’area e all’interno dei cassoni;

8.13 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno dell’impianto;

8.14 ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare (D15) o di messa in riserva (R13) per periodi superiori a un anno;

8.15 deve essere sempre garantita all'interno dell'impianto una adeguata viabilità che permetta il raggiungimento di tutte le zone del medesimo, ottimizzi le condizioni di sicurezza ed agevoli i controlli da parte delle Autorità competenti;

8.16 la gestione dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati; dovrà essere garantita la facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi, nonché, in caso di emergenza, una rapida evacuazione di persone e, ove necessario, rifiuti;

8.17 in ogni sezione impiantistica, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

8.18 ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il contatto tra sostanze chimiche incompatibili e il verificarsi di reazioni chimiche incontrollate;

8.19 il micronebulizzatore utilizzato per l’abbattimento delle emulsioni oleose dovrà essere tenuto in funzione costantemente durante l’esecuzione delle operazioni di carico delle emulsioni oleose; i prodotti ossidanti utilizzati nel micronebulizzatore per la produzione dell’aerosol dovranno essere in grado di neutralizzare eventuali cattivi odori prodotti e dovranno avere caratteristiche tali da non creare, durante il funzionamento, la formazione di composti pericolosi per gli operatori e per l’ambiente circostante;

Operazioni di miscelazione [Punto 5.5]

9.    di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

9.1 la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

9.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Responsabile Tecnico dell’impianto, individuato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 3/2000, il quale deve sempre verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente; nel caso di miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152, la miscelazione deve inoltre avvenire previo accertamento preliminare di “fattibilità” e sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell’impianto, il quale deve sempre verificare e attestare, sulla scorta di adeguate verifiche, la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione; tale accertamento deve essere documentato e ciascuna attestazione, numerata e datata progressivamente, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

9.3 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs.152/2006 e garantendo che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità eventualmente possedute dai rifiuti originari;

9.4 dalle registrazioni obbligatorie si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;

9.5 ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata; tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell’avvio al relativo impianto di recupero; il produttore della miscela, ai sensi dell’art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come “produttore dei rifiuti” e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

9.6 le caratteristiche di pericolosità della miscela sono date dalla sommatoria delle caratteristiche di pericolosità dei singoli rifiuti che la compongono;

9.7 la miscelazione degli oli usati deve essere effettuata ai sensi dell’art. 216-bis, del d.lgs. 95/1992 e secondo le indicazioni del Consorzio COOU, garantendo la costante separazione degli oli usati da destinare a processi di recupero diversi fra loro e a smaltimento, per quanto tecnicamente possibile, e perseguendo in via prioritaria la rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti; è in ogni caso vietata la miscelazione degli oli clorurati con oli non clorurati;

9.8 il codice CER delle miscele di rifiuti costituiti da oli esausti può essere individuato al capitolo 13;

9.9 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero e lo smaltimento definitivo; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate esclusivamente da R12 a R13 dell’Allegato C e da D13 a D15 dell’Allegato B del d.lgs. n. 152/2006; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

Gestione delle acque

10.    di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, lo scarico su suolo delle acque reflue di prima pioggia stoccate nel serbatoio denominato M nell’area individuata nella planimetria Allegato B – Tavola 2 con la dicitura “Area Disperdente”, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

10.1 le acque scaricate devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/2006;

10.2 il rispetto di tali limiti dovrà essere verificato in maniera puntuale prima di ogni scarico tramite analisi chimiche del refluo contenuto nel serbatoio M;

10.3 nel caso il refluo contenuto all’interno del serbatoio M superi i limiti previsti dal punto 10.1, questo dovrà essere gestito come rifiuto prodotti dalla ditta e trasferito in uno dei serbatoi denominati da Z1 a Z7, per essere successivamente inviato a idoneo impianto di smaltimento;

10.4 lo svuotamento del serbatoio M deve avvenire entro 48 ore della fine dell'evento meteorico;

PMC/PGO

11.    di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa (PMC/PGO):

11.1 per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato in data 08.10.2018, cui ha dato parere positivo ARPAV-DAP Verona con la nota citata in premessa, che è approvato con il presente provvedimento, con le prescrizioni riportate nel medesimo parere;

11.2 qualunque variazione in ordine al nominativo del controllore indipendente dovrà essere comunicata alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, all’ARPAV-DAP Verona;

11.3 ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto ed è soggetta all’approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV e Provincia;

11.4 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Verona, secondo le tempistiche definite nel PMC medesimo;

Ulteriori prescrizioni

12.    di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

12.1 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

12.2 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l’agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell’autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio

12.3 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Verona, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;

12.4 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Provincia di Verona di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;

12.5 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del comune di Verona (DPCM 14 novembre 1997);

12.6 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000;

12.7 la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi, deve attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all’art. 22 della L.R. n. 3/2000;

12.8 l’efficacia del presente provvedimento è subordinata al recepimento delle garanzie finanziarie da parte della Provincia; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente autorizzazione, anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte degli Enti;

12.9 ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l’ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

12.10 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’interessato;

12.11 in caso di chiusura dell’installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

13.    di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;

Allegato B: Planimetrie generale dell’installazione;

14.    di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Bottari S.A.S. di Bottari Giovanni & C., al Comune di Verona, alla Provincia di Verona e ad ARPAV Direzione Generale;

15.    di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

16.    di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l’installazione in oggetto;

17.    di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

18.    di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luigi Fortunato

[1]  Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell’impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi.

In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 108023, si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto.

(seguono allegati)

77_Allegato_DDR_77_15-04-2019_393294.pdf

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