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Bur n. 45 del 03 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 39 del 02 aprile 2019

Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Mestrina 46X, Noale (VE). Integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 45 del 15.12.2016 e ss.mm.ii. per l'introduzione di adeguamenti a seguito di ispezioni condotte presso l'installazione, modifiche non sostanziali, atto di assenso di Veritas S.p.A. per nuovo scarico in fognatura, emanazione del DM 69 del 28 marzo 2018 sulla cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale di titolarità della Ditta Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l. introducendo alcuni adeguamenti a seguito di ispezioni condotte presso l’installazione sita in Via Mestrina 46X, Noale (VE), di modifiche non sostanziali, di atto di assenso di Veritas S.p.A. per nuovo scarico in fognatura, di emanazione del DM 69 del 28 marzo 2018.

Il Direttore

(1) VISTO il decreto n. 45 del 15.12.2016, con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Cosmo Ambiente S.r.l. per l’esercizio, presso l’installazione ubicata in Via Mestrina 46X Noale (VE), delle attività ricomprese ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006, relative alla gestione di rifiuti, successivamente volturata con decreto n. 20 del 14.02.2017 a favore della Ditta Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l.;

(2) VISTO il decreto n. 77 del 06.09.2017, con il quale è stata integrata l’AIA di cui al punto precedente, introducendo ulteriori rifiuti e operazioni effettuabili presso l’installazione;

(3) VISTE le note ARPAV n. 60209 e n. 62218, rispettivamente del 20.06.2018 e 26.06.2018, recanti il Parere sul PMC/PGO Rev. 02 presentato dalla Ditta in data 21.02.2018;

(4) CONSIDERATO che il sopra citato Parere, come richiamato nella nota regionale n. 313847 del 26.07.2018, evidenzia che talune modalità operative proposte dalla Ditta necessitano di una valutazione specifica, da condursi attraverso l’istruttoria con l’Autorità competente e segnatamente:

  1. riclassificazione di rifiuti provenienti da bonifica/MISE, emergenze o comunque cautelativamente caratterizzati;
  2. passaggio da filiera D a filiera R;

(5) VISTA la nota n. 02.87 del 19.06.2018 (prot. reg. n. 236198 del 21.06.2018) con la quale la Ditta ha comunicato l’intenzione di apportare alcune modifiche, ritenute non sostanziali, concernenti lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti (in termini di ampliamento di CER e localizzazione nei silos) e l’effettuazione dell’operazione di “umidificazione” di rifiuti polverulenti;

(6) CONSIDERATO che nella medesima nota regionale n. 313847 del 26.07.2018 concernente il PMC/PGO si dava contestualmente riscontro alla sopra richiamata comunicazione, assentendo alle modifiche riguardanti l’utilizzo dei silos e richiedendo alcune precisazioni circa l’attività di “umidificazione” di rifiuti polverulenti;

(7) VISTA la nota n. 02.89 del 19.08.2018 (prot. reg. n. 382011 del 20.09.2018) con la quale la Ditta

  • ha presentato formale istanza di modifica (non sostanziale) delle modalità gestionali precedentemente proposte con il PMC/PGO
  • ha trasmesso le precisazioni concernenti l’attività di “umidificazione”
  • ha comunicato una ulteriore modifica non sostanziale concernente l’utilizzo degli spazi in area M;

(8) VISTA la nota regionale n. 393998 del 28.09.2018 con la quale sono stati forniti primi riscontri e osservazioni alle proposte di modifica formulate dalla Ditta ed è stata indetta la Conferenza di Servizi al fine di discutere e concordare con gli Enti le modifiche assentibili e le relative prescrizioni;

(9) VISTI gli esiti della CdS tenutasi il giorno 16.10.2018, di cui al verbale trasmesso con nota n. 458082 del 12.11.2018;

(10) VISTA la nota n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018) con la quale la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa a seguito della CdS sopra richiamata ed ha altresì richiesto l’integrazione di alcuni CER in Tabella 3 dell’Allegato A al decreto n. 45/2016, l’introduzione della selezione e cernita in filiera D per alcuni CER e l’integrazione di alcuni CER nella selezione e cernita;

(11) VISTA la nota regionale n. 507765 del 13.12.2018 con la quale è stata indetta la CdS in forma semplificata, modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L.241/1990, come concordato in sede di CdS del 16.10.2018, al fine di raccogliere le determinazioni degli Enti in ordine alla documentazione conclusivamente depositata dalla Ditta;

(12) CONSIDERATO che, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 14-bis, le determinazioni assunte dalle Amministrazioni coinvolte, entro il termine indicato nell’indizione della Conferenza di Servizi di cui sopra, sono le seguenti:

  1. la Città Metropolitana di Venezia non ha comunicato entro il termine la propria determinazione, configurandosi tale come assenso senza condizioni;
  2. l’ARPAV non ha comunicato entro il termine la propria determinazione, configurandosi tale come assenso senza condizioni;
  3. il Comune di Noale dispone “di attenersi alle determinazioni che verranno espresse dall’ARPAV DAP di Venezia e dalla Città Metropolitana di Venezia competenti ad esprimersi in materia di gestione dei rifiuti” (prot. n. 1168 del 11.01.2019, prot. reg. n. 13552 del 14.01.2019);

(13) RITENUTO pertanto di:

1) autorizzare l’operazione di umidificazione dei rifiuti polverulenti nel rispetto di prescrizioni che vietino il conseguimento per mera diluzione delle caratteristiche che definiscono l’accettabilità del rifiuto presso il successivo impianto di destino, ad eccezione dello stato fisico da polverulento a non polverulento, attribuendo alla stessa la codifica R12/D13 come stabilito in Conferenza di Servizi del 16.10.2018;

2) approvare il “protocollo per la gestione di rifiuti provenienti da situazioni di emergenza e classificati precauzionalmente come pericolosi dal produttore”, come trasmesso con la nota n. 02.89.bis del 16.11.2018, prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018, che dovrà essere integrato nel PGO; nel merito si precisa che le comunicazioni di “apertura” e “chiusura” della procedura (punti 3 e 7 delle modalità operative) dovranno essere inviate all’ARPAV DAP Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione;

3) precisare che il vincolo a smaltimento in discarica del rifiuto sottoposto a trattamento chimico-fisico è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente assimilabili a discarica, che rispettino i requisiti definiti dalla direttiva 1999/31/CE e dalle decisione 2003/33/CE;

4) di integrare la Tab. 3 dell’Allegato A al Decreto 45/2016 con i CER elencati all’allegato 3 della nota n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018) in ragione delle motivazioni illustrate dalla Ditta;

5) di integrare la Tab. 2 dell’Allegato A al Decreto 45/2016 con i CER elencati all’allegato 5 della nota n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018) in ragione delle motivazioni illustrate dalla Ditta, ad esclusione dei CER riferiti a ceneri pesanti per i quali le operazioni indicate dalla Ditta sono riconducibili a mera eliminazione di frazioni estranee (eliminazione di residui incombusti e metalli);

(14) CONSIDERATO che con riferimento alla richiesta della Ditta di cui all’Allegato 4 nota 02.89.bis del 16.11.2018 di introdurre la selezione e cernita in filiera di smaltimento, gli unici esempi identificabili come vera e propria operazione di selezione sul rifiuto adeguatamente giustificati si configurano come selezione dimensionale, mentre le altre fattispecie indicate dalla Ditta si configurano come eliminazione di frazioni residuali da indirizzare a diverso destino, meglio associabili alle operazioni di eliminazione delle frazioni estranee (si veda ad esempio i materiali incombusti nei rifiuti costituiti da ceneri o il caso degli imballaggi per i quali vige il divieto di smaltimento in discarica e pertanto le frazioni ivi conferibili sono riferite esclusivamente a scarti di lavorazione), oppure come operazioni da condursi correttamente in filiera di recupero (si veda il caso di rifiuti costituiti da materiali misti recuperabili);

(15) CONSIDERATO inoltre che in linea generale la ulteriore selezione e cernita di rifiuti avviati a smaltimento è autorizzabile solo in casi adeguatamente documentati, atteso che vige l’obbligo del deposito temporaneo per tipologie omogenee;

(16) RITENUTO pertanto di introdurre la selezione e cernita in filiera D limitatamente alla selezione dimensionale per i CER a tal fine indicati dalla Ditta in Allegato 4 alla nota n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018); di modificare la dicitura eliminazione delle frazioni estranee attualmente in AIA con “eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso [D13/R12]” e di integrare la Tab. 3 dell’Allegato A al Decreto n. 45/2016 anche con i CER indicati dalla Ditta in Allegato 4 alla nota n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018) se non già presenti;

(17) CONSIDERATO inoltre che le operazioni di eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso siano autorizzabili sia in filiera di recupero che in filiera di smaltimento, in funzione delle filiere già autorizzate allo stoccaggio per singolo CER;

(18) VISTA la nota della Ditta Rif. Int. Reg. 02.89 (prot. reg. n. 106730 del 15.03.2019) di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, inerente la correzione di un mero errore materiale relativo alla indicazione del CER 060316 tra i CER autorizzati alla stabilizzazione;

(19) CONSIDERATO che, come già previsto nella nota alla voce “stabilizzazione” della tabella 15 in Allegato A al decreto n. 45/2016, al processo di stabilizzazione possono essere ammessi rifiuti non pericolosi, già autorizzati ad essere ricevuti in impianto, esclusivamente con funzione di additivi e nel rispetto integrale della prescrizione 8.26 dell’AIA;

(20) RITENUTO pertanto di non ricomprendere nell’elenco dei CER ammessi a stabilizzazione i CER non pericolosi, per i quali la funzione di additivo deve essere per ogni singolo caso accertata con idonea documentazione tecnica nel rispetto integrale della prescrizione 8.26 dell’AIA;

(21) VISTA la nota n. 1176/2018 del 23.10.2018, assunta al prot. reg. n. 432849 del 24.10.2018 , con la quale la Regione Carabinieri Forestale “Veneto”, Stazione di Mestre, e ARPAV trasmettono l’Annotazione di Servizio relativa all’attività di controllo a seguito delega di indagine da parte dell’A.G., nell’ambito del p.p. n. 3574/17 R.G.n.r./Mod. 21;

(22) CONSIDERATO che la comunicazione evidenzia:

1) l’inosservanza di alcune prescrizioni AIA di cui al decreto n. 45/2016, in particolare quelle volte a garantire la corretta caratterizzazione e omologazione dei rifiuti, i controlli tecnici e analitici da effettuare sui rifiuti da sottoporre a operazioni di recupero di materia, la lavorazione per singole partite di rifiuti non conformi al test di cessione ai fini del successivo recupero di materia;

2) una gestione anomala degli scarti dei pretrattamenti delle operazioni di recupero, i quali non risultano tracciati e, invece di essere allontanati come frazioni incompatibili con il recupero in quanto in essi si concentrano i contaminanti, vengono reimmessi nelle linee di recupero, con conseguente diluizione dei contaminanti stessi;

3) che le registrazioni di carico e scarico in zona E (causale R13) non rispecchiano la reale gestione dei rifiuti, effettuata in modo da rendere indistinguibili le singole partite di rifiuti; tale conduzione vanifica la tracciabilità dei trattamenti e risulta critica dal punto di vista della potenziale diluizione dei contaminanti;

4) che le difformità riscontrate in merito alla puntuale e precisa identificazione dei lotti di rifiuti e/o materiali e la corretta identificazione delle aree dell’impianto attraverso apposita cartellonistica non consentono di effettuare efficaci controlli;

(23) VISTA la nota regionale prot. n. 477888 del 23.11.2018 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento per la modifica dell’AIA di cui al decreto n. 45/2016 e s.m.i., ai fini dell’introduzione di precisazioni sulle prescrizioni già in essere e puntualizzazioni inerenti le modalità gestionali delle aree, conseguenti alla segnalazione della Stazione Carabinieri Forestale di Mestre e ARPAV (prot. reg. n. 432849 del 24.10.2018) sopra richiamata;

(24) VISTA la nota regionale prot. n. 489235 del 30.11.2018 con la quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 14-bis della L.241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l’introduzione nell’AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. di precisazioni sulle prescrizioni già in essere e puntualizzazioni inerenti le modalità gestionali delle aree, come ivi precisato;

(25) VISTA la nota n. 94130 del 21.12.2018, acquisita al prot. reg. n. 1353 del 03.01.2019, con la quale la Città Metropolitana di Venezia ha diffidato, ai sensi dell’art. 29-decies comma 9 del d.lgs. n. 152/2006, la Ditta Cosmo Tecnologie Ambientale ad effettuare attività di recupero e smaltimento dei rifiuti in conformità al d.lgs. 152/2006 e alle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi, specificando taluni aspetti e richiedendo una relazione dettagliata delle procedure interne attestanti il rispetto delle prescrizioni richiamate;

(26) VISTA la nota del 09.01.2019 n. CTA/UA/01-19 (reg. 02.88), assunta al prot. reg. n. 8839 del 10.01.2019, con la quale la Ditta trasmette le proprie osservazioni e controdeduzioni in ordine all’avvio del procedimento per la modifica dell’AIA, nel merito delle contestazioni espresse nella nota della Stazione Carabinieri Forestale di Mestre e ARPAV (prot. reg. n. 432849 del 24.10.2018;

(27) CONSIDERATO che, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 14-bis della L. n. 241/1990 tutte le determinazioni assunte dalle Amministrazioni coinvolte, entro il termine indicato nell’indizione della Conferenza di Servizi di cui alla nota regionale prot. n. 489235 del 30.11.2018, sono di assenso, e che in particolare:

  1. la Città Metropolitana di Venezia ha espresso parere favorevole alle precisazioni e puntualizzazioni sulle prescrizioni già in essere che la Regione intende inserire nell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto n. 45/2016 ritenendo altresì necessario che “nel PMC/PGO ancora in corso di approvazioni la Ditta recepisce le puntualizzazioni fatte” (prot. n. 94412 del 21/12/2018, prot. reg. n. 529715 del 31.12.2018);
  2. l’ARPAV ha espresso “parere favorevole alle modifiche proposte” (prot. n. 123309 del 28.12.2018, prot. reg. n. 979 del 02.01.2019);
  3. il Comune di Noale dispone “di attenersi alle determinazioni che verranno espresse dalle Amministrazioni competenti in materia partecipanti alla Conferenza di Servizi in oggetto, nell’ottica delineata di introduzione di prescrizioni volte ad ottemperare alla vigente normativa e salvaguardare sia l’ambiente che la salute pubblica”(prot. n. 33061 del 27.12.2018, prot. reg. n. 1280 del 03.01.2019);

(28) RITENUTO pertanto di modificare l’AIA, al fine di meglio esplicitare i contenuti prescrittivi, laddove gli stessi possano comportare margini di incertezza interpretativa, inserendo mere precisazioni di prescrizioni già in essere o di puntualizzazioni inerenti modalità gestionali, già insite nelle BAT applicabili, come di seguito specificato:

  1. all’esito di eventuali pretrattamenti preliminari alle lavorazioni di recupero di materia devono essere accertati i requisiti tecnici e analitici per l’ammissione del rifiuto pretrattato ai successivi step di lavorazione;
  2. lo scarto di una lavorazione (e relativi pretrattamenti) deve essere registrato come rifiuto prodotto e deve essere adeguatamente caratterizzato, classificato e codificato e, solo in seguito a tali adempimenti, lo stesso può essere ammesso alle linee di lavorazione presso l’installazione, alle specifiche condizioni definite per le singole linee di lavorazione;
  3. le aree devono essere dotate adeguata cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante almeno i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
  4. le operazioni di stoccaggio (R13/D15) devono essere condotte in modo che la natura o la composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice CER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima, e che sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;

(29) VISTA l’istanza della Ditta reg. 02.90 del 07.09.2018 (prot. reg. n. 365994 del 10.09.2018) di aggiornamento dell’AIA ai sensi del DM n. 69/2018 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

(30) CONSIDERATO che il DM 69/2018 definisce i criteri in base ai quali il CER 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato “granulato di conglomerato bituminoso”;

(31) CONSIDERATO che il DM n. 69/2018 individua come scopi specifici per i quali deve essere utilizzato il “granulato di conglomerato bituminoso” che ha cessato la qualifica di rifiuto i seguenti: miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1 a 7); miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo; produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade in conformità alla norma UNI EN 13242 ad esclusione dei recuperi ambientali;

(32) CONSIDERATO che nell’attuale AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. le operazioni di recupero di materia cui risulta sottoponibile il CER 170302 sono definite come segue: 5.3 a) aggregati non legati e aggregati migliorati a calce e cemento per rilevati e sottofondi stradali, regolamentati con le prescrizioni di cui al punto 8.3; 5.3 b) aggregati non legati per calcestruzzo regolamentati con le prescrizioni di cui al punto 8.4; 5.3 d) aggregati non legati per malta regolamentati con le prescrizioni di cui al punto 8.6; 5.3 f) calcestruzzo (conglomerati cementizi) e manufatti in calcestruzzo regolamentati con le prescrizioni di cui al punto 8.8; 5.3 g) conglomerati bituminosi a freddo regolamentati con le prescrizioni di cui al punto 8.9;

(33) CONSIDERATO che, pur atteso che le soprarichiamate operazioni di recupero non prevedono la cessazione di qualifica di rifiuto del CER 170302 come “granulato di conglomerato bituminoso”, gli scopi specifici definiti nel medesimo DM 69/2018 per il CER 170302 trovano corrispondenza con le operazioni di recupero in AIA di cui al decreto n. 45/2016 relative ai punti 5.3 a) aggregati non legati e aggregati migliorati a calce e cemento per rilevati e sottofondi stradali e 5.3 g) conglomerati bituminosi a freddo;

(34) CONSIDERATO che i requisiti tecnici e ambientali definiti dal DM 69/2018 per la cessazione di qualifica di rifiuto del CER 170302 come “granulato di conglomerato bituminoso” per il successivo uso in miscele bituminose o aggregati per la costruzione di strade debbano trovare analoga applicazione nei casi in cui la cessazione di qualifica di rifiuto avvenga direttamente nella produzione di miscele bituminose o aggregati per rilevati e sottofondi stradali, in quanto il destino finale è il medesimo e pertanto i requisiti tecnici per gli scopi specifici e le garanzie sull’assenza di impatti sull’ambiente e la salute di cui rispettivamente alle lettere a ) e b) dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 non possono che essere i medesimi;

(35) RITENUTO pertanto di prescrivere che il CER 170302, qualora impiegato nelle operazioni autorizzate ai punti 5.3 a) e 5.3 g) dell’AIA, rispetti, prima delle commistioni con altri rifiuti, i criteri definiti in Allegato 1 al DM 69/2018;

(36) RITENUTO inoltre di autorizzare il recupero del CER 170302 con cessazione qualifica di rifiuto come “granulato di conglomerato bituminoso” nel rispetto integrale del DM 69/2018, in quanto presso l’installazione è già autorizzato il recupero del CER 170302 nella produzione di miscele bituminose a freddo e di aggregati per rilevati e sottofondi stradali;

(37) VISTO la nota Veritas S.p.A. 2019/23468 (prot. reg. n. 105765 del 14.03.2019) che rilascia l’atto di assenso per la realizzazione di un nuovo scarico in fognatura di acque reflue provenienti dalla zona M di cui all’istanza di variante progettuale acquisita al prot. reg. n. 519652 del 22.12.2015 e il nulla osta per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche;

(38) RITENUTO di autorizzare lo scarico in fognatura di acque reflue provenienti dalla zona M in conformità alla sopra richiamata nota Veritas S.p.A. 2019/23468 (prot. reg. n. 105765 del 14.03.2019) e di prendere atto dello scarico di acque reflue assimilate alle domestiche indicato nel nulla osta contenuto nella medesima nota;

(39) RITENUTO di sostituire l’Allegato A al decreto n. 45/2016 a seguito degli aggiornamenti intervenuti sull’AIA con decreto n. 77/2017, con la nota prot. reg. n. 130724 del 06.04.2018 che ammette alcune modifiche non sostanziali di cui alla comunicazione della Ditta del 16.01.2018 Rif. Int. 02.83 (prot. reg. n. 22538 del 19.01.2018), nonché con le determinazioni di cui al presente provvedimento;

(40) CONSIDERATO che a seguito delle determinazioni assunte con la sopra citata nota prot. reg. n. 130724 del 06.04.2018 è stata ammessa la selezione e cernita su base granulometrica e dimensionale in filiera di recupero, sono stati introdotti tre nuovi CER, è stata estesa la filiera di recupero in stoccaggio e accorpamento ad alcuni CER precedentemente autorizzati al solo smaltimento, sono state estese ad alcuni CER le operazioni di selezione e cernita ed eliminazione frazioni estranee, sono state estese ad alcuni CER le operazioni di stabilizzazione e immobilizzazione, è stato autorizzata l’integrazione di alcuni CER per cessazioni di qualifica di rifiuto nel rispetto integrale del DM 05.02.98;

(41) RITENUTO di modificare l’AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. in conformità a tutto quanto sopra premesso;

decreta

  1. di integrare l’AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. con i seguenti punti:

    5.9_bis umidificazione dei rifiuti solidi polverulenti [R12]”;

    5.15_bis umidificazione dei rifiuti solidi polverulenti [D13]”;
  1. di prescrivere che le operazioni di cui al punto precedente avvengano nel rispetto di prescrizioni introdotte con seguente punto nell’AIA di cui al decreto n. 45/2016:

“Umidificazione dei rifiuti solidi polverulenti [R12/D13]

8.53_bis l’operazione è finalizzata esclusivamente a garantire l’assenza di polverulenza del rifiuto;

8.53_ter l’operazione non può comportare il conseguimento per mera diluzione delle caratteristiche che definiscono l’accettabilità del rifiuto presso il successivo impianto di destino, ad eccezione dello stato fisico da polverulento a non polverulento;

8.53_quater i quantitativi di acqua utilizzati devono risultare ottimizzati mediante il ricorso ad attrezzature che permettano l’intima addizione dell’acqua con le particelle solide del rifiuto;

8.53_quinquies l’operazione è ammessa sui CER che possono presentare uno stato solido polverulento”;

  1. di approvare il “Protocollo per la gestione di rifiuti provenienti da situazioni di emergenza e classificati precauzionalmente come pericolosi dal produttore”, trasmesso con la nota n. 02.89.bis del 16.11.2018 e acquisito al prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

3.1 il protocollo è applicabile esclusivamente a rifiuti derivanti da siti in cui sono in atto misure di prevenzione e/o di messa in sicurezza d’emergenza ai sensi del Titolo V alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 oppure a rifiuti oggetto di ordinanze e disposizioni di allontanamento immediato da parte degli enti competenti;

3.2 devono risultare adeguatamente documentate le ragioni che impongono l’allontanamento urgente del rifiuto dal sito di produzione;

3.3 la Ditta deve comunicare tempestivamente ad ARPAV, Città Metropolitana di Venezia, Regione l’apertura e la successiva chiusura delle procedure attuate ai sensi del Protocollo e le relative aree di stoccaggio presso l’impianto;

  1. di precisare che al punto 5.12 dell’AIA di cui al decreto n. 45/2016 il vincolo allo smaltimento in discarica del rifiuto sottoposto a trattamento chimico-fisico è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente assimilabili a discarica, ancorché autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE e sia escluso il deposito del rifiuto in strati soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali;
     
  2. di sostituire l’espressione “eliminazione delle frazioni estranee [R12]” al punto 5.7 dell’AIA di cui al decreto n. 45/2016 con la seguente “eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso [R12]”, confermando il rimanente testo del punto 5.7;
     
  3. di sostituire l’espressione “eliminazione delle frazioni estranee [D13]” al punto 5.13 dell’AIA di cui al decreto n. 45/2016 con la seguente “eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso [D13]”, confermando il rimanente testo del punto 5.13;
     
  4. di sostituire il punto 5.6 dell’AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. con il seguente:

5.6 attività di selezione/cernita [R12]: selezione e cernita di rifiuti misti o di rifiuti di diversa pezzatura/granulometria mediante vagliatura/selezione manuale e/o meccanica, con eventuale sconfezionamento e riconfezionamento, finalizzata alla produzione di frazioni omogenee dal punto di vista merceologico o dimensionale destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta; è incluso l’eventuale adeguamento volumetrico e/o riduzione di pezzatura”;

  1. di integrare l’AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. con il seguente punto:

5.15_ter attività di selezione e cernita di rifiuti di diversa pezzatura/granulometria [D13] mediante vagliatura/selezione manuale e/o meccanica con eventuale sconfezionamento e riconfezionamento, finalizzata alla produzione di frazioni omogenee dal punto di vista dimensionale; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta”;

  1. di stabilire che l’operazione di cui al punto precedente è ammessa esclusivamente per i CER di cui all’Allegato 4 alla nota della Ditta n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018) per i quali è indicata la necessità di una selezione dimensionale;
     
  2. di confermare che le operazioni di riduzione volumetrica di cui ai punti 5.8 e 5.14 dell’AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. possono essere eseguite oltre che con pressa imballatrice anche mediante triturazione, sui rifiuti idonei all’operazione e codificati con CER autorizzati alla selezione e cernita e/o all’eliminazione delle frazioni estranee;
     
  3. di confermare, come già precisato con nota prot. reg. n. 130724 del 06.04.2018, che non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti da operazioni di selezione e cernita (anche su base dimensionale)/eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso, in assenza di trattamenti volti alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
     
  4. di sostituire l’Allegato A al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. con l’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, al fine di ricomprendere tutte le modifiche intervenute nel tempo, di seguito sintetizzate:

7.1 la Tab. 1 è integrata con i CER ammessi a stoccaggio e accorpamento con nota prot. reg. n. 130724 del 06.04.2018;

7.2 la Tab. 2 è integrata con i CER ammessi a selezione, anche dimensionale, con nota prot. reg. n. 130724 del 06.04.2018 e con i CER di cui all’Allegato 5 alla nota della Ditta n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018) ad eccezione dei CER riferiti a ceneri pesanti per le motivazioni indicate nelle premesse;

7.3 è inserita la Tab. 2_bis relativa alla selezione dimensionale in filiera di smaltimento; sono ammessi i CER per i quali l’Allegato 4 alla nota della Ditta n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018) indica la necessità di una selezione dimensionale;

7.3 la Tab. 3 è integrata con i CER ammessi a eliminazione di frazioni estranee con nota prot. reg. n. 130724 del 06.04.2018, con i CER di cui all’Allegato 3 alla nota della Ditta n. 02.89.bis del 16.11.2018 (prot. reg. n. 479418 del 26.11.2018), e con i CER di cui all’Allegato 4 della medesima nota ove non già presenti, ammettendo l’operazione di eliminazione delle frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a diverso destino nelle filiere già autorizzate in stoccaggio con decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii;

7.4 le Tabelle 9, 10, 13, 15 sono integrate con i CER ammessi con nota prot. reg. n. 130724 del 06.04.2018 rispettivamente a produzione di conglomerati cementizi, conglomerati bituminosi, recupero di rifiuti metallici, stabilizzazione e/o immobilizzazione;

  1. di prescrivere alla Ditta la presentazione di una versione aggiornata del PMC/PGO che integri le determinazioni del presente provvedimento;
     
  2. di confermare che il tecnico responsabile deve accertare all’esito dei pretrattamenti previsti ai punti 8.3 d) e) f); 8.4 d) e) f); 8.6 d) e) f); 8.8 d) e) f); 8.9 d) e) f); 8.11 c) dell’AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. il conseguimento dei requisiti definiti in ingresso alle pertinenti operazioni di recupero di materia; tale accertamento deve avvenire prima dell’avvio del rifiuto pretrattato alle successive fasi di lavorazione e deve comprendere le analisi relative ai parametri che definiscono l’ammissibilità del rifiuto alle pertinenti operazioni di recupero;
     
  3. di precisare che si intende con scarto di una lavorazione e degli eventuali relativi pretrattamenti la frazione che concentra le caratteristiche di incompatibilità rispetto all’obiettivo della lavorazione medesima (es. la frazione che concentra i contaminanti o la frazione che concentra granulometrie non adatte alle esigenze tecniche, ecc.) e che, per tale ragione, va separato e allontanato dal flusso principale che esita dalla lavorazione;
     
  4. di precisare che lo scarto di una lavorazione e degli eventuali relativi pretrattamenti deve essere registrato come rifiuto prodotto dalla Ditta e deve essere adeguatamente caratterizzato, classificato e codificato; solo in seguito a tali adempimenti, lo stesso può essere avviato ad impianti terzi oppure alle operazioni di recupero/smaltimento presso l’installazione, alle specifiche condizioni definite per le singole linee di lavorazione;
     
  5. di prescrivere che le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile per dimensione e collocazione facente riferimento alla planimetria approvata; la cartellonistica deve indicare i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
     
  6. di precisare che le operazioni di stoccaggio (R13/D15) devono essere condotte in modo che la natura o la composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice CER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima, e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;
     
  7. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 477888 del 23.11.2018;
     
  8. di prescrivere che il CER 170302, qualora impiegato nelle operazioni autorizzate ai punti 5.3 a) e 5.3 g) dell’AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii., rispetti, prima delle commistioni con altri rifiuti, i criteri definiti in Allegato 1 al DM 69/2018;
     
  9. di autorizzare il recupero del CER 170302 con cessazione qualifica di rifiuto come “granulato di conglomerato bituminoso” mediante l’introduzione del seguente punto nell’AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii:

5.3_bis cessazione di qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso ai sensi del DM n. 69/2018 [R5]”;

  1. di stabilire che l’operazione di cui al punto precedente è ammessa esclusivamente nel rispetto integrale di quanto previsto dal DM 69 del 28 marzo 2018;
     
  2. di autorizzare lo scarico denominato NO5B di acque reflue industriali provenienti dalla zona M dell’installazione nella pubblica fognatura gestita da Veritas S.p.A. nel rispetto integrale di quanto previsto nell’atto di assenso di Veritas S.p.A. prot. 2019/23468 (prot. reg. n. 105765 del 14.03.2019); i valori limite allo scarico sono indicati in Allegato A al medesimo atto di assenso;
     
  3. di prendere atto del nulla osta allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche di cui allo scarico denominato NO5BDOM rilasciato da Veritas S.p.A. con la medesima nota prot. 2019/23468 (prot. reg. n. 105765 del 14.03.2019);
     
  4. di confermare tutte le altre indicazioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 45 del 15.12.2016 e ss.mm.ii;
     
  5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l., al Comune di Noale, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV Direzione Generale, ARPAV DAP Venezia, ARPAV Osservatorio Rifiuti;
     
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
     
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

39_Allegato_A_al_Decreto_n_39_del_02-04-2019_393196.pdf

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