Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 45 del 03 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 37 del 02 aprile 2019

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 56 del 31.07.2012 e ss.mm.ii. Ditta ECO.RA.V S.p.a. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale in Zona Industriale Villanova n. 18 a Longarone (BL) ed ubicazione installazione denominata "SITO 17/C" in Zona Industriale Villanova n. 17/C in Comune di Longarone (BL). Sospensione cautelativa dell'attività della Linea 1 dell'installazione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si sospende cautelativamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 56 del 31.07.2012 e ss.mm.ii. alla Ditta ECO.RA.V S.p.a. per l’installazione denominata “SITO 17/C” a seguito del fenomeno di scoppio verificatosi in data 12.03.2019.

Il Direttore

VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla Ditta ECO.RA.V S.p.a. con D.S.R.A. n. 56 del 31.07.2012, successivamente modificata con decreti n. 75 del 10.09.2014, n. 11 del 26.07.2016, n. 26 del 16.04.2018;

VISTA nota della Provincia di Belluno in data 20.03.2019, acquisita al prot. reg.le al n. 113088, e relative note allegate di cui al Comando Prov.le dei VV.F di Belluno n. 3769 del 12.03.2019 e ARPAV Belluno, da cui emerge che il giorno 12 Marzo 2019, alle ore 17.30, si è sviluppato lo scoppio dell’impianto distillatore, presso l’installazione di cui all’oggetto, assoggettata ad autorizzazione integrata ambientale.

RILEVATO che dal rapporto dell’intervento dei VV.F., di Belluno sopra richiamato, emerge che a scopo cautelativo e con decorrenza immediata, fino al ripristino delle complete condizioni di sicurezza, si rende necessario interdire il funzionamento dell’impianto;

RITENUTO sulla base di quanto contenuto nelle le note citate degli Enti, che ricorrano gli estremi per l’assunzione di un provvedimento di sospensione cautelare delle attività di gestione rifiuti presso l’installazione denominata “Sito 17/C”, di titolarità della Soc. ECO.RA.V. S.p.A., sull’area evidenziata nella planimetria di cui all’Allegato A al presente provvedimento con la denominazione “LINEA 1”, relativamente alle attività indicate al punto 5.2 del D.S.R.A. n. 56 del 31.07.2012 e s.m.i. che si riportano per migliore comprensione:

5.2 L’attività condotta nella linea 1, consiste in operazioni di trattamento fisico-chimico (R2), con triturazione rifiuti solidi e dei loro eventuali contenitori, lavaggio/essiccamento o solo essiccamento per il recupero dei solventi e per l’ottenimento di frazioni merceologiche omogenee da avviare a recupero presso altri impianti. L’operazione di recupero dei solventi può avvenire anche mediante l’utilizzo di rifiuti al posto di additivi o tramite una o più delle seguenti fasi distillazione (rifiuti liquidi), filtrazione, decantazione, deumidificazione, acidificazione, basificazione, passivazione, deodorazione e chiarificazione, - selezione e cernita del residuo solido per separare metalli e plastica. L’operazione di recupero dei solventi potrà essere preceduta, ove necessario, da operazioni di separazione del fondo, selezione e svuotamento funzionale, con l’ottenimento di frazioni merceologiche omogenee da avviare alle successive operazioni; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla ditta e vanno identificati con un codice CER appartenente al capitolo 19, tranne nei casi in cui debba essere individuato un codice CER specifico, al fine di procedere al corretto invio a recupero e ove necessario allo smaltimento;

ATTESO che la ripresa dell’attività di gestione rifiuti sulla LINEA 1, è subordinata alla presentazione della documentazione che attesti la completa rimessa in pristino delle condizioni di sicurezza dell’esercizio;

RITENUTO altresì che le condizioni di scurezza dell’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti dovranno essere assentite dagli Enti, ciascuno in funzione delle proprie competenze, in apposita conferenza di servizi (anche con modalità asincrona) da convocarsi ai sensi della L. n. 241/1990; 

decreta

  1. di sospendere in via cautelare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’installazione denominata “Sito 17/C” di titolarità della Società ECO.RA.V. S.p.A. avente sede in Z.I. Villanova di Longarone (BL), rilasciata con D.S.R.A. n. 56 del 31.07.2012, e successive integrazioni, sull’area evidenziata nella planimetria di cui all’Allegato A al presente provvedimento con la denominazione “LINEA 1”, relativamente alle attività indicate al punto 5.2. dell’AIA di cui al D.S.R.A. n. 56 del 31.07.2012, integralmente riportato in premessa;
  2. di stabilire che la ripresa delle attività IPPC di gestione rifiuti sull’area indicata come Linea 1, è subordinata alla presentazione della documentazione attestante la completa rimessa in pristino delle condizioni di sicurezza dell’esercizio e che dette condizioni dovranno essere assentite dagli Enti, ciascuno in funzione delle proprie competenze, eventualmente in apposita conferenza di servizi da convocarsi ai sensi della L. n. 241/1990; 
  3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECO.RA.V. S.p.a., al Comune di Longarone, alla Provincia di Belluno, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Belluno, al Comando Prov.le dei VV.F. di Belluno e al NOE di Treviso;
  4. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

Torna indietro