Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 40 del 26 aprile 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 17 del 06 febbraio 2019

Ditta Biondani T.M.G. s.p.a.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "BERTACCHINA" e sita in Comune di Verona (VR). Ex art. 95 L.R. n. 30/2016 /82 - D.G.R. n. 652/2007 D.G.R. n. 761/2010 D.G.R. n. 568/2018 - D.Lgs. 117/2008 L.R. 13/2018.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 09.01.2017, pervenuta in Regione il 13.01.2017 ed acquisita al prot. n. 13637 del 13.01.2017, con la quale la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. (C.F. 01287530230), con sede a Verona (VR) in via Bacilieri n. 6, ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché ai sensi dell’art. 95 della L.R. 30/2016 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR);

CONSIDERATO che, per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi del decaduto art. 95 della L.R. 30/2016, è stata introdotta la norma di cui all’art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:

  • che le domande siano portate a definizione in conformità alla legge n.13/2018 e al Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;
     
  • che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.

VISTA la nota prot. n. 213968 del 06.06.2018 con la quale la Direzione Difesa del Suolo ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) di ritenere la domanda di ampliamento della cava denominata “BERTACCHINA” procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla legge regionale n. 13/2018, al P.R.A.C. e all’art.34 della L.R. 15/2018;

DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che con parere n. 39 del 12.09.2018, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria) e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);

VISTO il decreto n. 95 del 08.11.2018 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 39 del 12.09.2018 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/ condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;

CONSIDERATO che con decreto n. 95 del 08.11.2018 è stato inoltre stabilito che:

  • il provvedimento di V.I.A. ha una validità temporale pari alla durata dell’autorizzazione mineraria. Decorsa l’efficacia temporale senza che il progetto sia realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
     
  • avendo la ditta presentato domanda ai sensi dell’art. 95 della L.R. 30/2016, per quanto stabilito dall’art. 34 della L.R. n. 15/2018, l’istanza è da intendersi portata a definizione in conformità alla L.R. n. 13/2018 ed al P.R.A.C. approvato e, conseguentemente, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si è espresso in luogo della C.T.R.A.E. ai sensi dell’art. 11 comma 2 della L.R. 13/2018;
     
  • il provvedimento deve essere trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e alla D.G.R. n. 568/2018;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel proprio parere n. 39 del 12.09.2018 aveva prescritto, tra l’altro, che:

  • il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. n. 761/2010 potrà essere approvato subordinatamente all’esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura relativamente all’elemento Idrocarburi pesanti, che la ditta dovrà presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà altresì indicare il quantitativo di materiale necessario al riempimento della depressione esistente all’interno dell’area di cava originariamente autorizzata;

VISTA la nota in data 24.01.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n.31163 del 25.01.2019, con la quale la ditta Biondani T,M,G, s.p.a. ha trasmesso documentazione integrativa di progetto a recepimento della prescrizione contenuta nel parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 39/2018, recepito con decreto n. 95/2018;

RITENUTA la documentazione integrativa acquisita al prot. n.31163 del 25.01.2019, esaustiva in relazione a quanto richiesto con la prescrizione di cui sopra;

DATO ATTO l’area di cava oggetto di ampliamento dista circa 1,7 Km dal SIC individuato con il codice IT 3210043 e denominato “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest” e che la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;

VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 330/2017 in data 28.12.2017, con il quale la struttura competente in materia ha verificato l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/CEE, ha impartito le seguenti prescrizioni:

  • mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Podarcis muralis, Zamenis longissimus, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
     
  • verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

VISTA la nota prot. n. 510759 del 14.12.2018 con la quale la Direzione Difesa del Suolo, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il 31.12.2018 alle ore 11.00 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della Legge medesima e ha convocato l’Amministrazione comunale, l’Amministrazione provinciale e la ditta proponente;

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 31.12.2018, con inizio dei lavori alle ore 11,15 e chiusura degli stessi alle ore 11,35, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (Allegato B), sono state le seguenti:

  • è stata registrata la presenza della ditta proponente il progetto in esame, Biondani T.M.G. s.p.a., rappresentata nell’occasione dal Sig. Biondani Andrea (che riveste la carica di procuratore all’interno della società), nonché l’assenza dell’Amministrazione comunale e dell’Amministrazione provinciale;
     
  • è stato preso atto che con nota pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 522951 del 24.12.2018, il Comune di Verona, nel preannunciare la propria mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi, ha ribadito il proprio parere contrario all’approvazione del progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BERTACCHINA”, espresso con D.C.C. n. 14 del 22.02.2018. E’ stato precisato che le motivazioni poste a fondamento del parere contrario comunale erano state già esaminate e contro dedotte nel parere del n. 39 del 12.09.2018 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si era espresso favorevolmente al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria;
     
  • è stato illustrato il progetto di ampliamento della cava, nei suoi aspetti sostanziali;
     
  • è stata data lettura delle prescrizioni sia di carattere ambientale sia di carattere minerario, contenute nel decreto n. n. 95 del 08.11.2018 del Dirigente competente per la V.I.A., che ha recepito il parere n. 39 del 12.09.2018 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si è espresso favorevolmente al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria all’intervento;
     
  • è stato precisato che le prescrizioni contenute nel decreto n. 95 del 08.11.2018 vengono accolte nella loro interezza e verranno implementate, nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava, con le prescrizioni di carattere generale inerenti la tipologia estrattiva della cava e correlate alle disposizioni di cui alla L.R. n. 13 del 16.03.2018 e al P.R.A.C. vigente;
     
  • è stata registrato, come espresso dal rappresentante della Regione, il parere favorevole dell’Amministrazione regionale all’autorizzazione all’ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR), con le prescrizioni di cui al decreto n. 95 del 08.11.2018 e con quelle di carattere generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e dal P.R.A.C. approvato, che verranno inserite nel provvedimento autorizzativo;
     
  • è stato preso atto dell’assenza dell’Amministrazione comunale di Verona e dell’Amministrazione provinciale di Verona, delle quali, ai sensi dell’ art. n. 14 ter comma 7 della L. n. 24/90, si intende acquisito l'assenso senza condizioni;

DATO ATTO che tutte le osservazioni e opposizioni pervenute nel corso dell’iter istruttorio sono state contro dedotte all’interno del parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria, espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A e recepito nel decreto n. 95/2018;

CONSIDERATO che la ditta Biondani T.M.G. sp.a., in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), è iscritta alla white list della Prefettura di Verona e che detta iscrizione esplica la propria validità fino al 31.10.2019;

PRESO ATTO che l’area dell’intervento non ricade né in vincolo paesaggistico né in vincolo idrogeologico;

DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento interessa una ulteriore superficie di scavo di circa 18.549 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 325.000 mc.;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;

VISTO l’art. 95 della L.R. 30 dicembre 2016;

VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;

VISTO l’art. 34 della L.R. 20 aprile 2018 n. 15

VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

VISTI gli atti d’ufficio;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

  1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 39 del 12.09.2018 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria) e dell’autorizzazione mineraria (Allegato A), relativamente al progetto coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR), di cui alla domanda in data 09.01.2017;
     
  2. di prendere atto del decreto n. 95 del 08.11.2018, con il quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 39/2018 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
     
  3. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima, che si è tenuta in data 31.12.2018 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (Allegato B);
     
  4. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Biondani T.M.G. s.p.a. - C.F. 01287530230), con sede a Verona (VR) in via Bacilieri n. 6, la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR), di cui alla domanda in data 09.01.2017, acquisita al prot. n. 13637 del 13.01.2017, all’interno dell’area individuata con linee continue blu e magenta nell’ Estratto carta tecnica regionale del Veneto (scala 1:5000) contenuto nella tavola elaborato n. A2 ”Inquadramento territoriale,catastale ed urbanistico” a scale varie, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, ivi compresa l’area residuale dell’originaria autorizzazione da riportare alla quota di piano campagna, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
  • RELAZIONE TECNICA, GEOLOGICA E FORESTALE (elaborato n. A1);
  • INQUADRAMENTO TERRITORIALE, CATASTALE E URBANISTICO (elaborato n. A2);
  • PLANIMETRIE E SEZIONI STATO ATTUALE (scale varie) (elaborato n. A3);
  • PLANIMETRIE E SEZIONI SCAVO IN AMPLIAMENTO (scale varie) (elaborato n. A4);
  • PLANIMETRIE E SEZIONI RICOMPOSZIONE AMPLIAMENTO (scale varie) (elaborato n. A5);
  • PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (elaborato n. A6);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO (elaborato n. 01);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE (elaborato n. 02);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE (elaborato n. 03);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE - IMPATTI (elaborato n. 04);
  • SINTESI NON TECNICA (elaborato n. 05);
  • DICHIARAZIONI DI NON NECESSITA’ DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE ai sensi della D.G.R.V. 2299/2014 (elaborato n. 06);
  • INGRANDIMENTO DELLE SEZIONI DEL PROGRAMMA DI ESTRAZIONE IN SCALA 1:500 (elaborato n. A14)
  • Analisi del terreno superficiale;
  • Chiarimenti sul materiale da appartare dall’esterno.
  1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, sostituisce la precedente D.G.R. . 4099 del 29.12.2009 di autorizzazione alla coltivazione della cava;
     
  2. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da relazione istruttoria tecnica n. 330/2017 in data 28.12.2017 della struttura competente in materia;
     
  3. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione entro 8 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 9 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata;
     
  4. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a)  recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento del provvedimento autorizzativo, e comunque prima dell’inizio dei lavori di coltivazione, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l’area della cava come individuata con linee continue blu e magenta nell’ Estratto carta tecnica regionale del Veneto (scala 1:5000) contenuto nella tavola elaborato n. A2 ”Inquadramento territoriale,catastale ed urbanistico”;

b)  apporre, fin dall’inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell’area di cava un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;

c)  porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell’accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:

  • denominazione ed indirizzo completo della cava;
  • ditta titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • tipologia del materiale estratto;
  • nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996;
  • nominativo del Direttore dei lavori;

d)  mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;

e)  porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;

f)  effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all’interno dell’area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;

g)  accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;

h)  mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in ampliamento, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell’elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell’impianto al fine di delimitare l’ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell’ attività nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;

i)  provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;

j)  provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell’area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell’attività estrattiva;

k)  accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;

l)  effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all’interno dell’area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;

m)  realizzare, prima dell’inizio dell’attività estrattiva, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;

n)  mantenere un’inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all’orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;

o)  realizzare la sagomatura finale delle scarpate di cava con inclinazione non superiore a 25° rispetto all’orizzontale;

p)  realizzare sulle scarpate di cava, in fase di ricomposizione ambientale, macchie boscate composte da specie arboree arbustive autoctone adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, che dovranno coprire, complessivamente, una superficie non inferiore al 20% della superficie reale delle scarpate medesime;

q)  ricomporre, entro il 31.12.2020, alla quota del piano campagna circostante, l’area residuale riferita all’autorizzazione originaria mediante utilizzo dei materiali indicati alla successiva lettera r), fermo restando che la mancata ricomposizione nel termine non consentirà la prosecuzione dei lavori di estrazione;

r)  utilizzare prioritariamente, per i eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:

  • sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
  • terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava (circa 200.000 mc);
  • sottoprodotti provenienti dall’esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia)

a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;

s)  assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava;

t)  presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 370.000,00 (trecentosettantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;

u)  regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all’interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l’Amministrazione Comunale nonché provvedere, in sintonia con il Comune e qualora non già provveduto, alla realizzazione di migliorative soluzioni viabilistiche all’incrocio tra Via Bacilieri e Via Bresciana e tra Via Bacilieri e Via Gardesana in accordo con la Circoscrizione 3°, il CdR Traffico ed il CdR Patrimonio del Comune di Verona. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;

v)  umidificare opportunamente i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti ed i punti potenzialmente generatori di polveri della cava;

w)  adottare, al fine di abbattere la produzione di polveri sia in cava che lungo la viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto, idonei accorgimenti (sistemi a pioggia ove necessario etc.) da realizzarsi all’interno dell’ambito del cantiere di cava;

x)  effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a evitare l’imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);

y)  prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione, l’utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;

z)  porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare sversamenti accidentali di carburanti, oli minerali e sostanze tossiche nonché adottare misure atte a ridurre a ridurre e limitare gli effetti della dispersione di dette sostanze nell’ambiente;

aa)  evitare possibili fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti, alla raccolta ed allo smaltimento delle acque reflue ed alle emissione dei fumi in atmosfera;

bb)  evitare l’eliminazione diretta, nell’area della cava e nella viabilità di immissione sulla rete stradale pubblica, di individui della fauna terrestre a causa di collisione o schiacciamento da parte dei mezzi operatori e di trasporto;

cc)  abbattere la produzione di polveri sia in cava che lungo la viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto, idonei accorgimenti (sistemi a pioggia ove necessario etc.) da realizzarsi all’interno dell’ambito del cantiere di cava;

dd)  mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l’emissione di polveri e rumori al fine di tutelare il più ampio contesto circostante, presentando altresì alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo, entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, un piano di monitoraggio concordato con A.R.P.A.V.;

ee)  effettuare e trasmettere a Comune, Provincia e ARPAV, entro sei mesi dall'avvio delle attività inerenti l'ampliamento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con quelle contenute nella previsione acustica dello Studio di Impatto Ambientale, facendo redigere il documento da un tecnico competente in acustica;

ff)  rispettate le prescrizioni impartite dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 330/2017 del 28/12/2017 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542808 in data 02/01/2018), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell’attività, e cioè:

  • mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Podarcis muralis, Zamenis longissimus, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  • verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

gg)  trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:

  • rilievo dello stato di fatto della cava;
  • volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello stesso;
  • volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall’esterno, accumulato e lavorato in cava;
  1. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
     
  2. di restituire alla ditta Biondani T.M.G. s.p.a., subordinatamente agli adempimenti di cui al punto n. 7) lettera t), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l’importo complessivo di Euro 328.327,45 - polizza n. 2204258 del 14.03.2018 della COFACE S.A. di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 2018/0119 di € 328.327,45;
     
  3. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava e successive integrazioni pervenute in Regione ed acquisite al prot. n. 31163 DEL 25.01.2019, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
     
  4. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
     
  5. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L.R. 13/2018, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1 della L.R. 13/2018, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell’interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell’ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
     
  6. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
     
  7. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito dalla sabbia e ghiaia per una volumetria non superiore a 325.000 mc. E’ espressamente vietato l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
     
  8. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
     
  9. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Verona, alla Provincia di Verona e all’Unità Organizzativa Regionale Forestale Ovest;
     
  10. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
     
  11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
     
  12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

17_Allegato_A_392934.pdf
17_Allegato_B_392934.pdf

Torna indietro