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Bur n. 39 del 23 aprile 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 1 del 11 gennaio 2019

Modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. relativa all'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR). Gestore: Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 - Sona (VR).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si prende atto di alcune modifiche non sostanziali del lay-out dell’impianto proposte dal Gestore e si modifica conseguentemente l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Sona (VR) e gestito dalla Ditta EURO Veneta S.r.l.

Il Direttore

PREMESSO che, con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 – Verona, sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR).

CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterverger n. 52, l’AIA rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l. con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della “presa in affitto” – da parte della medesima società – del ramo d’azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.

RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto e l’autorizzazione dell’intervento, nonché l’AIA relativamente al progetto di modifica sostanziale dell’impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015.

PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente AIA rilasciata con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, con precedente DDR n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l., C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 – Sona (VR), l’AIA di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

RICHIAMATO il DDR n. 93 del 23.10.2017 con il quale si è preso atto delle varianti non sostanziali proposte dalla Ditta EURO Veneta S.r.l. con nota datata 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. n. 179807 del 09.05.2017, e successive integrazioni, modificando ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., come specificato nel medesimo DDR.

RICHIAMATA in particolare, la tabella di confronto tra la configurazione approvata con DGRV n. 476/2016 e la nuova configurazione di cui si è preso atto con il succitato DDR n. 93/2017, trasmessa dalla Ditta con nota del 14.07.2017 ed acquisita al prot. reg. n. 347220 del 11.08.2017, nella quale sono riportate le destinazioni R/D dei rifiuti stoccabili nelle singole aree, nonché la classificazione degli stessi (Pericolosi o Non Pericolosi) e i relativi volumi/quantitativi.

RICHIAMATO il DDR n. 36 del 22.05.2018 con cui si è modificata l’AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., autorizzando l’inserimento di un nuovo CER di rifiuto non pericoloso, nonché alcune modifiche alle operazioni di gestione dei rifiuti effettuate e, contestualmente, provvedendo ad aggiornare le prescrizioni relative allo scarico in fognatura delle acque meteoriche di dilavamento a seguito del conseguimento dell’autorizzazione definitiva da parte del competente Ente gestore.

RICHIAMATO il DDR n. 90 del 13.11.2018 con il quale si è modificata l’AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., a seguito dell’emanazione, con DGRV n. 119/2018, degli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti.

RICHIAMATO il DDR n. 110 del 06.12.2018 con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione al Gestore, in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016, per il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l’impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l. ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri, concessa per una durata di 12 mesi.

VISTA la nota del 28.08.2018, acquisita al prot. reg. n. 355451 del 31.08.2018, con cui la Ditta ha chiesto una modifica del lay-out impiantistico di cui alla Tavola 3/C11 datata 14.07.2017 (Allegato A al DDR n. 93 del 23.10.2017), a seguito di quanto segnalato dall’ARPAV nei sopralluoghi del 12 e 19 giugno 2018 e al fine di ottenere una maggior fruibilità degli spazi impiantistici.

VISTA la nota regionale di riscontro n. 393316 del 28.09.2018, con cui sono stati chiesti alla Ditta alcuni chiarimenti ed informazioni in merito alle modifiche proposte.

VISTA la nota datata 01.10.2018, acquisita al prot. reg. n. 398919 del 02.10.2018, con cui la Ditta ha fornito riscontro alla suddetta nota regionale di richiesta di chiarimenti, allegando la Tavola 3/C11 modificata in seguito a quanto evidenziato dagli Uffici regionali. 

VISTA la successiva nota del 02.10.2018, acquisita al prot. reg. n. 400778 del 03.10.2018, con cui la Ditta ha integrato le informazioni fornite con nota del 01.10.2018, trasmettendo la Tavola 3/C11 ulteriormente modificata, nonché l’aggiornamento della tabella trasmessa dalla Ditta con nota del 14.07.2017, nell’ambito del procedimento istruttorio confluito nel DDR 93/2017, con evidenziate le modifiche apportate.

VISTA la nota regionale n. 415893 del 12.10.2018, con la quale, sulla base dell’istruttoria svolta e dei chiarimenti forniti dalla Ditta, sentito anche il Dipartimento ARPAV di Verona, si è confermata la non sostanzialità delle modifiche proposte, evidenziando quanto segue:

  • la variante proposta non comporta il superamento delle capacità di stoccaggio complessive autorizzate;
  • in termini di ripartizione tra rifiuti stoccati in D/R, le variazioni introdotte al lay-out autorizzato consentono di avere un quantitativo massimo di stoccaggio in R maggiore rispetto a quello oggi autorizzato, mentre rimane pressoché invariato il quantitativo massimo di stoccaggio in D e, comunque, inferiore a quello previsto nella configurazione approvata con DGRV n. 476/2016;

e con le precisazioni di seguito riportate:

  • in merito alla proposta di destinare una delle due scaffalature dell’area A4 (lana di roccia, materiali isolanti pericolosi e non pericolosi) all’area A2 (deposito di rifiuti pericolosi), si precisa che i rifiuti costituiti da lana di roccia e materiali isolanti dovranno essere stoccati prioritariamente nell’area A4 e solo a volumetria esaurita in tale area potranno essere stoccati sullo scaffale afferente all’area A2 (naturalmente i materiali isolanti non pericolosi potranno essere stoccati soltanto sulla scaffalatura in A4);
  • relativamente all’area A13, preso atto che, come specificato dalla Ditta, la rappresentazione all’interno di detta area dei singoli container, contenuta nel lay-out autorizzato, aveva finalità puramente descrittiva, si sottolinea che la quantità complessiva dei rifiuti stoccati nei container non deve comunque superare la capacità di stoccaggio autorizzata (pari a 100 m3) per tale area e che i container devono essere posizionati in modo da garantire l’accessibilità e la possibilità di ispezione;
  • non si ritiene accoglibile l’ulteriore modifica rispetto al lay-out autorizzato – introdotta nella planimetria allegata alla nota della Ditta del 02.10.2018 e non esplicitata nella nota medesima – che prevede una nuova area di movimentazione/lavorazione tra le scaffalature delle aree B1 e B16, in quanto l’area in questione non risulta facilmente accessibile.

VISTA la nota del 22.11.2018, acquisita al prot. reg. n. 476664 del 22.11.2018, con la quale la Ditta ha trasmesso, tra l’altro, l’aggiornamento della planimetria di lay-out conseguente alle valutazioni istruttorie comunicate con la succitata nota regionale del 12.10.2018;

VISTA la nota del 10.12.2018, acquisita al prot. reg. n. 503128 del 10.12.2018, con cui la Ditta, verificate alcune incongruenze, ha provveduto a trasmettere la scheda C13.1 della modulistica AIA aggiornata (rev. del 07.12.2018) e coerente con il nuovo lay-out proposto.

RITENUTO alla luce di quanto sopra rappresentato, di prendere atto delle modifiche non sostanziali proposte dal Gestore con la succitata nota del 28.08.2018, e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto riportato nella planimetria di cui all’Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

RITENUTO altresì di prendere atto delle modifiche apportate dal Gestore alla scheda C13.1 della modulistica AIA, di cui alla scheda C13.1 aggiornata (rev. del 07.12.2018) trasmessa con nota del 10.12.2018.

RITENUTO di modificare conseguentemente l’AIA di cui alla DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii.

ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del D. Lgs. n. 152/2016 e ss.mm.ii. e DGRV n. 1519/2009.

VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

  1. Di prendere atto delle modifiche non sostanziali proposte dalla Ditta EURO Veneta S.r.l., in qualità di Gestore dell’impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR), con nota datata 28.08.2018, acquisita al prot. reg. n. 355451 del 31.08.2018, e successive modifiche e integrazioni, con le seguenti precisazioni:
  • i rifiuti costituiti da lana di roccia e materiali isolanti dovranno essere stoccati prioritariamente nell’area A4 e solo a volumetria esaurita in tale area potranno essere stoccati sullo scaffale afferente all’area A2 (naturalmente i materiali isolanti non pericolosi potranno essere stoccati soltanto sulla scaffalatura in A4);
  • relativamente all’area A13, la quantità complessiva dei rifiuti stoccati nei container non deve superare la capacità di stoccaggio autorizzata (pari a 100 m3) per tale area e i container devono essere posizionati in modo da garantire l’accessibilità e la possibilità di ispezione.
  1. Di modificare, alla luce del precedente punto 1, ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
  1. la tavola 3/C11 datata 14.07.2017, relativa al lay-out dell’impianto, di cui all’Allegato A al DDR n. 93 del 23.10.2017 – che a sua volta ha sostituito la tavola 3/C11, datata marzo 2015, richiamata dalla prescrizione n. 15 dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016 e riportata nel sub-allegato B2 – è sostituita dalla nuova tavola 3/C11, datata 12.10.2018 ed acquisita al prot. reg. n. 476664 del 22.11.2018, di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
  2. la scheda C13.1 della modulistica AIA richiamata dalla prescrizione n. 15 dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016 – già sostituita ai sensi del DDR n. 93/2017 dal corrispondente elaborato trasmesso con nota del 04.10.2017 (acquisita al prot. reg. n. 419261 del 09.10.2017), nell’ambito della comunicazione di modifica non sostanziale avanzata con nota datata 05.05.2017 – è sostituita con la scheda C13.1 trasmessa dalla Ditta con la nota del 10.12.2018 ed acquisita al prot. reg. n. 503128 del 10.12.2018.
  1. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 476 del 19 aprile 2016 e nei successivi DDDR n. 21 del 27.09.2016, n. 61 del 26.06.2017, n. 93 del 23.10.2017, n. 36 del 22.05.2018, n. 90 del 13.11.2018 e n. 110 del 06.12.2018.
  2. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta EURO Veneta S.r.l., al Comune di Sona (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona e ad A.R.P.A.V. - Osservatorio Regionale Rifiuti.
  3. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  4. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

RPS-LINETTI_PR-B-77184_3569_001_392752.pdf

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