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Bur n. 35 del 12 aprile 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 35 del 29 marzo 2019

BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.p.A. E COMUNE DI TAIBON AGORDINO Progetto per l'utilizzo plurimo idroelettrico/idropotabile della risorsa idrica del torrente Corpassa Impianto "Corpassa Alto" Comune di localizzazione: Taibon Agordino (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Bim SpA e dal Comune di Taibon Agordino che prevede l'utilizzo plurimo idroelettrico/idropotabile della risorsa idrica del torrente Corpassa nel Comune di Taibon Agordino (BL).

Il Direttore

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 ante modifica del D.Lgs. n. 104/17;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Bim S.p.A. e dal Comune di Taibon Agordino con sede legale rispettivamente in Belluno Via Vecellio n. 27/29 – CAP 32100 (C.F. e P.IVA. 00971880257) e in Viale IV Novembre 1918 n. 1 CAP 32027 (C.F. 00593640253), acquisita agli atti degli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con protocollo n. 308649 del 10/08/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO che con nota prot. n. 316435 del 18/08/2016 gli uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 322926 del 25/08/2016;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 02/09/2016;

VISTA la nota prot. n. 351061 del 19/09/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/02/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione riguardante la valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 287240 del 12/07/2017, ha trasmesso la propria nota di richiesta integrazioni,

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 28/09/2017, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che in data 01/06/2018 sono pervenute le osservazioni formulate dal Dott. Stefano Pilotto, acquisite con prot. n. 208446 del 04/06/2018;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 19/12/2018, il quale ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs 152/2006 per le valutazioni finali di seguito riportate:

 Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • la D.G.R. 1628/2015;
  • la D.G.R. n. 2299/2014:
  • la D.G.R. n. 575/2013;
  • la D.G.R. n. 985/2013;
  • la D.G.R. 185672015;
  • la D.G.R. 1988/2015;

Tenuto conto dell’osservazione del Dott. Stefano Pilotto, acquisita con nota 208446 del 04/08/2018 tramite PEC, in cui, in sintesi, chiede che il progetto venga rigettato in quanto evidenzia forti criticità ambientali,

Esaminata la documentazione di progetto del novembre 2014 e le integrazioni di luglio 2016,

Preso atto che, l’istanza prevede la realizzazione di un impianto per l’utilizzo plurimo idroelettrico/idropotabile della risorsa idrica del torrente Corpassa, denominato impianto “Corpassa Alto”, localizzato nel Comune di Taibon Agordino,

Preso atto che, l’istanza è presentata dalla società Bim S.p.A. e dal Comune di Taibon Agordino,

Preso atto che, il progetto prevede la nuova realizzazione di un’opera di presa sul Torrente Corpassa, una condotta di derivazione forzata che si collocherà, per la maggior parte, sotto la sede stradale, un locale centrale,

Preso atto che, dato il plurimo utilizzo idroelettrico e potabile nel locale della centrale saranno presenti due gruppi di generazione, il principale turbinerà una maggiore portata e sarà dedicato alla produzione idroelettrica, il secondario turbinerà una portata inferiore e sarà principalmente dedicato al conferimento delle portate all’acquedotto esistente,

Preso atto che, dato il plurimo utilizzo idroelettrico e potabile, nel locale della centrale sarà presente un impianto di potabilizzazione,

Preso atto che, in fase di cantierizzazione e, nello specifico, per la posa della condotta forzata sotto la sede stradale, sarà necessario limitare il traffico tanto che viene consigliata la chiusura totale del tratto,

Considerato che l’intervento è parzialmente interno a siti della Rete Natura 2000, in particolare al SIC/ZPS IT3230084 “Civetta – Cime San Sebastiano”,

Considerato che con nota prot. n. 182489 del 10/05/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione d’Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito e con nota prot. n. 287240 del 12/07/2017 è pervenuta la nota di richiesta integrazioni da parte della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;

 Considerate le caratteristiche del progetto e valutati gli impatti potenziali sulle componenti:

  • Atmosfera
  • Suolo e sottosuolo
  • Ambiente idrico (acque superficiali, acque sotterranee e fauna ittica)
  • Biodiversità, flora e fauna e reti ecologiche
  • Paesaggio
  • Aspetti socio economici:
  • Attività alieutica e venatoria
  • Attività selvicolturale e raccolta del legnatico
  • Impatti sulla popolazione e sul mercato del lavoro
  • Salute pubblica:
  • Inquinamento acustico
  • Inquinamento luminoso
  • Radiazioni e inquinamento elettromagnetico
  • Beni architettonici, culturali e archeologici,

Considerato che risulta necessario effettuare la specifica verifica geognostica diretta come indicato nella relazione geologica allegata agli elaborati progettuali,

Considerato che il corpo idrico è classificato in stato ecologico elevato e il bacino sotteso dall’opera di presa ha una superficie dichiarata di 10 kmq, che risulta pari al limite minimo di 10 kmq cui fa riferimento la DGRV 1988/2015 per le nuove istanze di concessione,

Considerato che in riferimento alla fase di cantiere, non è stato sufficientemente approfondito l'aspetto relativo alle misure previste per garantire la continuità idraulica e per evitare l’intorbidamento delle acque,

Considerato che, per quanto riguarda le terre e rocce di scavo, si ritiene opportuno valutare la possibilità di riutilizzare fuori sito le terre in esubero anziché gestirle come rifiuto così come indicato dal D.Lgs. 152/06 che considera lo smaltimento dei rifiuti come attività residuale rispetto al riutilizzo,

Considerato che, per quanto riguarda l'impatto acustico, non è stata caratterizzata la sorgente di rumore dovuta alla nuova realizzazione e non è stata affrontata dal punto di vista acustico la fase di cantiere,

Considerato che in agosto 2016 ARPAV ha rilasciato il parere tecnico di conformità del PMC proposto con alcune precisazioni, ma il PMC allegato al progetto non corrisponde al documento aggiornato oggetto di parere tecnico di conformità ARPAV. Inoltre la documentazione progettuale, per le parti più datate, contiene alcuni riferimenti al monitoraggio post operam che non sono congruenti con il PMC,

Considerato che risulta necessario approfondire i seguenti aspetti relativamente alla sicurezza idraulica dell’intervento:

  • acquisizione delle verifiche secondo modellazione bidimensionale a moto vario e verifica dei franchi arginali che dovranno mantenere, nel corso delle piene, almeno lo stesso livello di sicurezza presente allo stato attuale;
     
  • verifica della compatibilità del progetto con le opere idrauliche esistenti e con quelle in corso di esecuzione o in programmazione, tenendo conto delle variazioni morfologiche e quelle indotte anche dai mutamenti temporali, considerando il trasporto solido, compreso quello vegetale e i contributi degli affluenti;
     
  •  ulteriore livello di verifica della compatibilità idraulica sopra indicata inserendo possibili variabili peggiorative che possono verosimilmente accadere come crolli, erosioni, frane di versante ecc. secondo un principio di stress-test;
     
  • valutazione dell’entità del trasporto solido, in coerenza con le previsioni dei punti precedenti, e della quantità di materiale trattenuto dall’opera di presa nella fase di esercizio, con eventuale predisposizione di un piano di gestione di detto materiale;
     
  • valutazione sulle possibilità di cedimento della condotta forzata e dei conseguenti effetti,

Considerato:

  • che con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico;
     
  • che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
     
  • che con deliberazione n. 2 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
     
  • che risulta necessario effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti significativo, ovvero definire il deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo,

Considerato che i dati e le valutazioni ambientali presenti nel progetto e nello Studio Preliminare Ambientale non sono sufficienti e supportati dagli esiti del monitoraggio ex ante, l’effettuazione di quest’ultimo è necessaria ai fini della dimostrazione del non deterioramento del corpo idrico,

Considerato che dalla verifica delle concessioni ed istanze deriva un rapporto di sottensione pari al 68 %,

Considerato che nel torrente Corpassa, nel tratto in oggetto, sono presenti varie fonti di pressione, risulta pertanto necessario approfondire il tema degli effetti cumulativi,

Considerato che non sono state effettuate misure dirette per la determinazione della portata naturale del c.i., ma la valutazione della risorsa idrica è stata eseguita sfruttando lo studio idrologico del bacino del fiume Piave condotto dell’ing. Tonini e risalente al 1967, risulta opportuno verificare la congruità di dette stime con l'effettivo andamento delle portate in alveo, anche in relazione agli aspetti di stagionalità,

Considerato che l’area di progetto è ubicata in una zona interessata da fenomeni valanghivi. In particolare l’area di inserimento dell’opera di restituzione e l’area di realizzazione della centrale di produzione d’intervento ricadono in area a pericolosità da valanga P2 indicate dalla Carta della Pericolosità da Valanga del P.A.I.” del Comune di Taibon Agordino (BL),

Considerato che l’intervento si inserisce in un contesto paesaggistico e naturalistico di pregio, anche per la vicinanza di territori Unesco e l’interessamento diretto da parte di una cospicua porzione delle opere in progetto (presa e buona parte della condotta forzata) della SIC/ZPS IT3230084 “Civetta – Cime di San Sebastiano”, ed incide sui caratteri paesaggistici del sito, identificabile come “non idoneo” ai sensi dell’allegato A alla DCR n. 42 del 03 maggio 2013 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'istallazione di impianti idroelettrici”,

Considerati i dissesti e le alterazioni dei luoghi, provocati dai recenti eventi alluvionali dello scorso autunno 2018, che inducono la necessità di una valutazione suppletiva degli impatti all’uopo generati,

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/12/2018 è stato approvato nella seduta del 21/01/2019 ;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 39760 del 30/01/2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis non facendo pervenire nel termine indicato le proprie osservazioni;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 19/12/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
     
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
     
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Bim S.p.A. ed al Comune di Taibon Agordino con sede legale rispettivamente in Belluno Via Vecellio n. 27/29 – CAP 32100 (C.F. e P.IVA. 00971880257) e in Viale IV Novembre 1918 n. 1 CAP 32027 (C.F. 00593640253),
    pec: infrastrutture@cert.ip-veneto.net e comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Taibon Agordino (BL);
     
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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