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Bur n. 34 del 09 aprile 2019


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA, NAVIGAZIONE E PIANO REGIONALE TRASPORTI n. 58 del 28 marzo 2019

Subentro del Sig. Stoppa Elso a seguito della rinuncia da parte della Sig.ra Siviero Jenni alla concessione demaniale di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in comune di Porto Tolle (RO), loc. Bonelli, fg. 59, mapp. acque per la realizzazione di un'area di sosta e/o interscambio tra gli st. 96 e 97 per uso turistico. Pratica n° PO_PA00452 Rilascio concessione demaniale.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto viene assentito il subentro al Sig. Stoppa Elso, a seguito della rinuncia da parte della Sig.ra Siviero Jenni alla concessione demaniale di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in comune di Porto Tolle (RO), loc. Bonelli, fg. 59, mapp. acque per la realizzazione di un'area di sosta e/o interscambio tra gli st. 96 e 97 per uso turistico.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza rinuncia da parte della Sig.ra Siviero Jenni pervenuta in data 25.06.2018; Istanza di subentro da parte del Sig. Stoppa Elso pervenuta in data 25.06.2018; Parere Aipo di Rovigo rilasciato con nota prot. n. 16771 del 12.07.2018; Parere del Comune di Porto Tolle (RO) con nota prot. n. 01558 del 01.02.2019; Sottoscrizione Primo Atto Aggiuntivo al disciplinare n. 25 del 25.11.2014: 26.03.2019.

Il Direttore

VISTA l’istanza presentata in data 25.06.2018, con la quale la Sig.ra Siviero Jenni, nata a omissis il omissis e residente a omissis in Via omissis – C.F. omissis, rinuncia alla concessione demaniale di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in comune di Porto Tolle (RO), loc. Bonelli, fg. 59, mapp. acque per la realizzazione di un'area di sosta e/o interscambio tra gli st. 96 e 97 per uso turistico, rilasciata con decreto n. 420 del 04.12.2014 e relativo disciplinare n. 25 del 25.11.2014;

VISTA l’istanza presentata in data 25.06.2018 da parte del Sig. Stoppa Elso, nato a omissis il omissis e residente a omissis in Via omissis – C.F. omissis, con la quale intende subentrare alla concessione rilasciata alla Sig.ra Siviero Jenni;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall’AIPO di Rovigo con nota prot. n. 16771 del 12.07.2018 e dal Comune di Porto Tolle con nota assunta al prot. n. 01558 del 01.02.2019;

CONSIDERATO che il Sig. Stoppa Elso ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 26.03.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Sig. Stoppa Elso dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012; 

VISTO IL D. LGS. n. 33 del 14.03.2013; 

decreta

  1. Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il Subentro del Sig. Stoppa Elso, a seguito della rinuncia da parte della Sig.ra Siviero Jenni, alla concessione demaniale di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in comune di Porto Tolle (RO), loc. Bonelli, fg. 59, mapp. acque per la realizzazione di un'area di sosta e/o interscambio tra gli st. 96 e 97 per uso turistico, con le modalità stabilite nel Primo Atto Aggiuntivo al Disciplinare n. 25 del 25.11.2014, iscritto al n. 47 di Rep. di questa Struttura in data 26.03.2019 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Rovigo al n. 579 Serie 3 del 26.03.2019.
  1. La concessione manterrà la scadenza 03.12.2024. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
  1. Il canone annuo è pari ad Euro 4.321,66 (quattromilatrecentoventuno/66), come previsto dall’art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l’esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell’ammontare della cauzione.
  1. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
  1. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  1. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin

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