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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 30 del 28 marzo 2019
ACQUE VERONESI S.c.a.r.l. - Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di Sommacampagna. Comune di Localizzazione: Sommacampagna (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali/prescrizioni, l'intervento di adeguamento funzionale del depuratore di Sommacampagna. Principali riferimenti: istanza acquisita presentata da Acque Veronesi Scarl, acquisita agli atti con prot. n. 285162 del 05/07/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale 27/02/2019.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata in data 05/07/2018 da Acque Veronesi Scarl (P.IVA./C.F 03567090232), con sede legale in via Lungadige Galtarossa, n. 8, Verona, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 285162 del 05/07/2018;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che l’impianto esistente, in sede di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio è stato oggetto di procedura effettuata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, conclusasi favorevolmente con DDR n. 16 del 09/02/2018;
VISTA la nota prot. n. 306067 del 20/07/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 01/08/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
CONSIDERATO che il progetto presentato prevede di ottimizzare la funzionalità dell’impianto di depurazione di Sommacampagna al trattamento della 2 Qm, mediante la realizzazione dei seguenti interventi principali:
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 432813 del 24/10/2018, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 228/2018, nella quale, tra l’altro si dichiara che per i lavori di adeguamento funzionale del depuratore di Sommacampagna è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza individuando prescrizioni sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttiva Comunitarie 91/43/CEE e 2009/147/CE;
PRESO ATTO che entro in data 04/09/2018 è pervenuta un’osservazione formulata dal Comune di Sommacampagna, acquisita agli atti con prot. n. 358625 del 05/09/2018;
EVIDENZIATO che, in riscontro alla richiesta del proponente acquisita agli atti con prot. n. 380861 del 19/09/2018, il procedimento è stato sospeso per un termine di 30 giorni a partire dal 19/09/2018;
PRESO ATTO che il proponente, con nota del 19/10/2018, acquisita al prot. regionale n. 427772 del 22/10/2018, ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
PRESO ATTO che il Comune di Sommacampagna, con nota acquisita agli atti con prot. n. 466217 del 15/11/2018, in riferimento alla documentazione progettuale agli atti così come integrata dal proponente in data 19/10/2018, ha comunicato che, a seguito dell’esame della pratica dal parte della Commissione Edilizia Comunale effettuato in data 24/10/2018, il progetto è stato ritenuto conforme alle norme urbanistiche vigenti, risultando superate e risolte positivamente le osservazioni precedentemente comunicate;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale nella seduta del 27/02/2019, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato e facendo proprie inoltre le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Relazione Istruttoria Tecnica n. 228/2018 del 19/10/2018 espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV:
ha valutato all’unanimità dei presenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale ed il Dott. Alessandro Manera, Componente esterno del Comitato), di non assoggettare l’intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ha evidenziato che l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi nel rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di seguito riportate:
PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Regionale VIA del 27/02/2019 è stato approvato nella seduta del 13/03/2019;
decreta
Luigi Masia
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