Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 24 del 12 marzo 2019


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 56 del 27 febbraio 2019

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo della strada ex arginale di via Argine Po di ml 1.380 (argine abbandonato), occupazione permanente del terreno, rampe e accessi carrai, rete fognaria e illuminazione pubblica in sx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 551-558 in comune di Porto Viro (RO). Pratica PO_SD00001 Concessionario: Comune di Porto Viro (RO) Rinnovo.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Comune di Porto Viro (RO) della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 09.04.2018 Prot. n. 131599; Nulla-osta tecnico dell'A.i.po del 17.09.2018 Prot.n. 21699; Disciplinare n. 946 del 18.02.2019.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 09.04.2018 con la quale il Comune di Porto Viro (omissis) con sede a Porto Viro (RO) in Piazza della Repubblica, 23 ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo della strada ex arginale di via Argine Po di ml 1.380 (Argine abbandonato), occupazione permanente del terreno, rampe e accessi carrai, rete fognaria e illuminazione pubblica in sx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 551-558 in comune di Porto Viro (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall’A.I.PO con nota n. 21699 del 17.09.2018;

CONSIDERATO che il Comune di Porto Viro ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 18.02.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono affluiti nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 “Bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021”;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad oggetto: “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo – L.R. 54/2012, art. 18”

decreta

  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Comune di Porto Viro (omissis) con sede a Porto Viro (RO) in Piazza della Repubblica, 23 la concessione demaniale per l'utilizzo della strada ex arginale di via Argine Po di ml 1.380 (argine abbandonato), occupazione permanente del terreno, rampe e accessi carrai, rete fognaria e illuminazione pubblica in sx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 551-558 in comune di Porto Viro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 18.02.2019 iscritto al n. 946 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo il 18.02.2019 n. 335 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.
  3. La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data dal 12.06.2018, in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente scaduta in data 11.06.2018. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
  4. Il canone annuo revisionato, relativo al 2018 è di Euro 2.585,20 (duemilacinquecentoottantacinque/20) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
  5. Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 1.507,22, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 00014956), sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 “Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi” - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 “Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi” - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2019-2021.
  6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
  7. Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
  8. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
  9. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  10.  Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

Torna indietro