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Bur n. 22 del 05 marzo 2019


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 54 del 13 febbraio 2019

Autorizzazione idraulica per eseguire una variante per innalzamento del muro di contenimento, in fregio alla strada alzaia in sx idraulica del fiume Adige, in Comune di Pescantina. Ditta: Lindegg Lucia. R.D. n° 523/1904 L.R. n° 41/88. Pratica n° 11059/1 - cartella archivio n° 852.

Note per la trasparenza

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza protocollo regionale n° 512652 del 17/12/2018; - decreto n° 40 del 12/02/2018 del Direttore della U.O. Genio Civile Verona; - voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n° 10 del 24/01/2019. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n° 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO:

CHE con nota del 17/12/2018, pervenuta con prot. regionale al n° 512652 del 17/12/2018, la ditta Lindegg Lucia ha chiesto l’autorizzazione idraulica riguardante la variante in corso d’opera per il rialzo di 60 cm di un muro di contenimento di un terrazzamento di proprietà privata, ubicato in fregio alla strada alzaia in sx Adige, in loc. La Colombina in Comune di Pescantina;

CHE la ditta LINDEGG LUCIA è stata autorizzata dal Genio Civile di Verona con decreto n° 40 del 12/02/2018 ad eseguire i lavori di demolizione di due muretti esistenti (marogne) in condizioni di pessimo stato di conservazione ed il rifacimento di un unico muro di contenimento in cemento armato rivestito con ciottoli naturali di fiume di un’altezza complessiva di m 2,00 dal piano dell’alzaia, e l’installazione di una recinzione in metallo di m 1,00 di altezza sulla sua sommità (rif. pratica n° 11059);

CHE il progetto di variante consiste nella demolizione parziale e non totale del muro esistente ubicato a ridosso della strada alzaia, mantenendo un tratto del predetto muro di altezza pari a 60 cm fuori terra dal piano dell’alzaia stessa e di ricostruire il nuovo muro fino a m 2,60 di altezza dal piano dell’alzaia, arretrato di 40 cm verso campagna, con fondazione in cls armato;

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell’adunanza del 24/01/2019 con voto n° 10, subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni fissate dalla Commissione stessa;

RITENUTO il progetto di variante migliorativo rispetto al precedente, in quanto il muro in argomento viene demolito parzialmente e non completamente come da progetto originario, e quindi non viene intaccata, anche se parzialmente, l’attigua strada alzaia, ma viene mantenuto una parte del muro stesso di altezza di cm 60 fuori dal piano alzaia stessa e che l’altezza complessiva del muro maggiorata di 60 cm consente di ottenere un franco sulla max piena calcolata di circa m 0,82;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n° 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

VISTO il Regio Decreto n° 523 del 25/07/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli nn. 93 e 95;

VISTO il Decreto Legislativo n° 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. del 9 agosto 1988 n° 41 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. del 13 aprile 2001 n° 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112”;

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n°4 dell’11/08/2016 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell’Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n°54/2012, art.18”;

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n°15 del 01/09/2016 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n°54/2012, art.18”;

VISTA la scheda tecnica del 13/02/2019 del responsabile dell’ufficio opere idrauliche del fiume Adige

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, la ditta Lindegg Lucia, omissis ad eseguire una variante per innalzamento del muro di contenimento, in fregio alla strada alzaia in sx idraulica del fiume Adige, in Comune di Pescantina, ubicato in fregio alla strada alzaia in sx Adige in località Colombina in Comune di Pescantina (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona e disponendo il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

  • Dovrà essere rispettata la fascia di tutela idraulica di cui alla lettera f dell’art. 96 del R.D. n°523/1904 per quanto riguarda la messa a dimora di piante arboree;
  • La recinzione sulla sommità del muro dovrà essere installata con un sistema amovibile in maniera da poterla rimuovere in qualsiasi momento in tempi brevi, per eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria idraulica alle pertinenze idrauliche del fiume od interventi urgenti.

La ditta dovrà inoltre:

  • Eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d’acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
  • Sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l’intera area interessata dai lavori e sgomberare l’alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
  • Comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l’inizio dei lavori e la loro conclusione alla U.O. Genio Civile di Verona;
  • Assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
  • Rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n°523/1904, nonché le altre e regolamenti in materia di polizia idraulica;
  • Non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
  • Esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

3. Che l’esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle prescrizioni di cui al punto 2 verranno perseguite a termini di legge;

4. Che l’autorizzazione ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione;

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n° 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto con le modalità previste dall’art.23 del Dlgs n°33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegati (omissis)

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