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Bur n. 22 del 05 marzo 2019


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 47 del 12 febbraio 2019

Decreto di diniego all'istanza di concessione idraulica per l'utilizzo di bene demaniale riguardante il corso d'acqua "Valle del Torrente" in loc. Assenza, Comune di Brenzone (VR) Richiedente: Consolini Angela L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n° 11080 Cartella d'archivio n°842

Note per la trasparenza

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza prot. n. 70006 del 22/02/2018; - Voto n. 32 del 19/04/2018; - Preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 prot. n. 230090 del 18/06/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. n. 677 del 14/05/2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che, con istanza prot. n. 70006, la signora Consolini Angela (omissis), ha proposto istanza di rilascio di una concessione idraulica per l’utilizzo di bene demaniale riguardante il corso d’acqua “Valle del Torrente” in loc. Assenza, Comune di Brenzone (VR);

PRESO ATTO del parere non favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici della Provincia di Verona, nell’Adunanza del 19/04/2018 con voto n. 32;

CONSIDERATO che l’area chiesta in concessione, individuata negli elaborati di progetti, è soggetta al vincolo idraulico di cui al R.D. 523/1904 e coincide con l’area di naturale espansione della valle del Torrente, nonché che il muro arginale in sinistra, nei punti più bassi in corrispondenza dei salti trasversali, ha un’altezza di m 1, misurata in corrispondenza della sezione CC;

CONSIDERATO che il brusco abbassamento di pendenza dell’alveo, a monte della strada, individua il naturale bacino di deposito del materiale detritico proveniente da monte, che può essere abbondante, e che è pertanto necessario mantenere la cassa di espansione terminale a difesa della strada Gardesana e della pubblica incolumità;

CONSIDERATO altresì che le caratteristiche idrogeologiche del bacino lo rendono predisposto a colate detritiche, con movimentazione improvvisa e ad alta velocità di grandi quantità di massi provenienti dalla cresta del Monte Baldo, con elevata pericolosità per la Gardesana;

CONSIDERATO, inoltre, che il terrapieno individuato in progetto, come limite dell’area richiesta, è costituito di fatto da materiale probabilmente derivante da precedenti alluvioni e risistemato ai lati e che, pertanto, l’area deve mantenere la sua prioritaria funzione idraulica, del tutto incompatibile con una qualsivoglia destinazione che preveda la permanenza in sito di persone;

RILEVATO che l’U.O. Genio Civile di Verona, cui spetta l’adozione del provvedimento finale richiesto, ha comunicato alla istante, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, con nota prot. n. 230090 del 18/06/2018, che il procedimento si sarebbe concluso con un provvedimento di rigetto dell’istanza alla luce delle motivazioni sopra esposte;

VISTO che gli istanti non hanno presentato memorie e/o osservazioni nei termini previsti dal medesimo art. 10 bis L. 241/1990

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall’art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell’11/08/2016 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell’Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18”;

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18”;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di rigettare l’istanza di rilascio di una concessione idraulica per l’utilizzo di bene demaniale riguardante il corso d’acqua “Valle del Torrente” in loc. Assenza, Comune di Brenzone (VR) presentata dalla signora Consolini Angela (omissis), per i motivi indicati in Premessa, i quali si intendono qui interamente richiamati e ribaditi;

3. Di notificare il presente provvedimento ai richiedenti ed al Comune di Brenzone (VR);

4. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto con le modalità previste dall’art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegati (omissis)

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