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Bur n. 20 del 26 febbraio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 18 del 13 febbraio 2019

TOFANA S.R.L. Impianto idroelettrico sul torrente Boite a monte del centro abitato di Cortina d'Ampezzo Comune di localizzazione: Cortina d'Ampezzo (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società TOFANA SRL che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Boite a monte del centro abitato di Cortina d'Ampezzo (BL).

Il Direttore

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 ante modifica del D.Lgs. n. 104/17;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società TOFANA S.r.l. con sede legale in Cortina d’Ampezzo Via dello Stadio n. 12 CAP 32043 (C.F. e P.IVA. 01089670259), acquisita agli atti degli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con protocollo n. 114297 del 21/03/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 07/04/2017;

VISTA la nota prot. n. 142400 del 10/04/2017 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/05/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione riguardante la valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 457436 del 02/11/2017, ha trasmesso il proprio esito istruttorio;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 13/06/2018, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che in data 18/10/2018 si è svolto un incontro tecnico presso la sala riunioni di Palazzo Linetti di Venezia;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 07/11/2018, il quale ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs 152/2006 per le valutazioni finali di seguito riportate:

PRESO ATTO che l’istanza riguarda la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico sul Torrente Boite a monte del centro abitato di Cortina d’Ampezzo;

PRESO ATTO che l’area in cui è previsto l’intervento è esterna a siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che il parere Vinca con cui è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che il corpo idrico interessato è in stato ecologico Buono;

CONSIDERATO che non sono stati prodotti dati di monitoraggio ante operam;

CONSIDERATO che nel torrente Boite, nel tratto compreso tra il ponte della Salute e il ponte di via dello Stadio, il Genio Civile di Belluno ha di recente provveduto ad eseguire un rilievo topografico finalizzato a definirne le criticità;

CONSIDERATO che risulta quindi necessario, previo confronto con il Genio Civile, approfondire i seguenti aspetti relativamente alla sicurezza idraulica dell’intervento:

  • acquisizione delle verifiche secondo modellazione bidimensionale a moto vario e verifica dei franchi arginali rispetto alla piena almeno centenaria;
  • verifica della compatibilità del progetto con le opere idrauliche esistenti e con quelle in corso di esecuzione o in programmazione, tenendo conto delle variazioni morfologiche e quelle indotte anche dai mutamenti temporali, considerando il trasporto solido, compreso quello vegetale e i contributi degli affluenti;
  • ulteriore livello di verifica della compatibilità idraulica sopra indicata inserendo possibili variabili peggiorative che possono verosimilmente accadere come crolli, erosioni, frane di versante ecc. secondo un principio di stress-test;
  • valutazione dell’entità del trasporto solido, in coerenza con le previsioni dei punti precedenti, e della quantità di materiale trattenuto dall’opera di presa nella fase di esercizio, con eventuale predisposizione di un piano di gestione di detto materiale;
  • valutazione sulle possibilità di cedimento della condotta forzata, per le parti in fregio alla sponda, e dei conseguenti effetti;

CONSIDERATO che l’intervento coinvolge, seppur per una piccola porzione, anche aree a dissesto classificate a pericolosità P2 e P3 dal PAI e che tale aspetto non comporta una preclusione assoluta alla realizzazione delle opere previste; è, però, un tratto che denota la fragilità del territorio, che deve essere tenuta in debita considerazione;

CONSIDERATO che risulta necessario effettuare una verifica geognostica e individuare le modalità di esecuzione dei lavori al fine di assicurare la sicurezza delle maestranze e la stabilità delle aree circostanti;

CONSIDERATO che non vengono sufficientemente definiti gli effetti relativi alla percezione visiva dovuta alla sottrazione d'acqua nel tratto d'alveo sotteso in corrispondenza del tratto di corso d’acqua sotteso, anche tramite rendering;

CONSIDERATO:

  • che con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico;
  • che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
  • che con deliberazione n. 2 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
  • che risulta necessario effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti significativo, ovvero definire il deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo;

CONSIDERATO che il volume complessivo di terre e rocce da scavo movimentate indicato dal proponente è pari a 21.800 m3 di cui 10.850 m3 destinati al riutilizzo in sito e 10.950 m3 in esubero, gestiti come rifiuto oppure destinati al riutilizzo fuori sito. La gestione di una parte del materiale scavato nell’ambito della normativa sui rifiuti si ritiene sia in contrasto con il D.Lgs. 152/2006 che indica espressamente le priorità da rispettare nella gestione dei rifiuti e considera lo smaltimento come attività residuale. Si ritiene pertanto necessario un approfondimento che privilegi il riutilizzo fuori sito, ai sensi del D.P.R. 120/2017. La documentazione relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo deve essere aggiornata rispetto alla norma vigente (D.P.R. 120/2017) e agli obblighi in essa previsti;

TENUTO CONTO dei pareri e della osservazioni e controdeduzioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

VALUTATO che l’intervento comporta modifiche ambientali significative;

CONSIDERATO che i dati e le valutazioni ambientali presenti nel progetto e nello Studio Preliminare Ambientale non sono sufficienti e supportati dagli esiti del monitoraggio ex ante, l’effettuazione di quest’ultimo è necessaria ai fini della dimostrazione del non deterioramento del corpo idrico;

CONSIDERATO che l’opera di presa verrà realizzata a monte del ponte che conduce all’abitato di Cadin di Sotto, e quindi la riduzione della portata in alveo sarà percepibile dallo stesso, nonché da altri punti dell’abitato di Cortina in cui è inserito il tratto soggetto a sottensione;

CONSIDERATA l’alta valenza paesaggistica del territorio nel quale le opere sono inserite;

CONSIDERATA la presenza lungo l’asta del t. Boite di altri prelievi comportanti sottensione, come sotto descritti (allegato 1 - fonti di pressione), che danno luogo al cumulo degli impatti sulle componenti ambientali del corpo idrico;

CONSIDERATA inoltre la presenza di alcune criticità legate alla insufficienza del sistema di depurazione, rappresentate in particolare dalla diffusa presenza di collettori che scaricano direttamente in corpo idrico;

CONSIDERATO che nell’elaborato “9 Relazione sulle fonti di pressione” e nello Studio Preliminare Ambientale (elaborato 15.1) non sono state analizzate tra le fonti di pressione le derivazioni gravanti sul corpo idrico, né è stata affrontata la problematica degli scarichi insistenti sul t. Boite;

CONSIDERATO che in base alle conoscenze e ai dati storici in possesso del Servizio Pesca dell’amministrazione provinciale, si ritiene che nel corpo idrico interessato dai prelievi siano presenti la trota Fario (Salmo trutta trutta) e lo Scazzone (Cottus gobio), quest’ultima specie di interesse comunitario iscritta nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, si ritiene debbano essere svolti specifici monitoraggi per la verifica della presenza di dette specie, e che debba essere valutato il possibile impatto sulla fauna ittica della derivazione, anche in relazione alle misure di conservazione del sito IT3230017 “Monte Pelmo – Mondeval – Formin” insistente sul medesimo c.i. e posto a valle dell’opera in progetto.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 07/11/2018 è stato approvato nella seduta del 22/11/2018;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 487586 del 29/11/2018, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire nel termine indicato le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 501563 del 10/12/2018;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 21/01/2019, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio, ha espresso all’unanimità dei presenti, di confermare il parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell’intervento per le motivazioni di seguito elencate:

VISTO il quadro normativo vigente (l'ex. art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);

VISTE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico, paesaggistico e ambientale;

RICHIAMATO quanto espresso nella seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 07/11/2018;

ESAMINATA la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla ditta in data 07/12/2018 acquisite con PEC prot. n. 501563 del 19/12/2018;

CONSIDERATO che nonostante le osservazioni trasmesse dalla società proponente con nota datata 07/12/2018, prot. regionale n. 501563/2018 forniscano maggiori informazioni e approfondimenti, si ritiene che nel complesso non siano state superate le criticità riscontrate in fase di valutazione del progetto e dello Studio Preliminare Ambientale, non superando quindi i motivi per i quali era stato deciso l'assoggettamento alla procedura di VIA;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 30/01/2019 è stato approvato il verbale della seduta del 21/01/2019;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 07/11/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società TOFANA SRL con sede legale Cortina d’Ampezzo Via dello Stadio n. 12 CAP 32043 (C.F. e P.IVA. 01089670259) pec: tofana@pec.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Cortina d’Ampezzo (BL);
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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