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Bur n. 20 del 26 febbraio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 17 del 11 febbraio 2019

CORE S.R.L. (ex CIRE S.r.l.) Progetto per la realizzazione di una centralina idroelettrica con derivazione di acqua dal torrente Boite, Pratica n. 9172 Comune di localizzazione: Cortina d'Ampezzo (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società CORE S.r.l. (Ex CIRE S.r.l.) che prevede la realizzazione di una centralina idroelettrica con derivazione d'acqua dal torrente Boite nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL).

Il Direttore

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 ante modifica del D.Lgs. n. 104/17;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società CIRE S.r.l. con sede legale in Benevento Via Contrada Ponte Valentino (Zona ASI) n. 1 CAP 82100 (C.F. e P.IVA. 01395460627), acquisita agli atti degli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con protocollo n. 120130 del 24/03/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che in data 14/05/2018 la Provincia di Belluno ha trasmesso la Determina Costitutiva n. 267 del 23/02/2018 di subentro istruttorio nell’istanza da parte della ditta CO.R.E. S.R.L. e che con nota prot. n. 236258 del 21/06/2018 la ditta CO.R.E. SRL ha comunicato di voler continuare l’iter amministrativo avviato dalla ditta C.I.R.E. SRL.

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 07/04/2017;

VISTA la nota prot. n. 142235 del 10/04/2017 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/05/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione riguardante la valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 503274 del 30/11/2017, ha trasmesso il proprio esito istruttorio favorevole con prescrizioni;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 13/06/2018, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che in data 18/10/2018 si è svolto un incontro tecnico presso la sala riunioni di Palazzo Linetti di Venezia;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 07/11/2018, il quale ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs 152/2006 per le valutazioni finali di seguito riportate:

PRESO ATTO che l’istanza riguarda un progetto per la realizzazione di una centralina idroelettrica con derivazione di acqua dal Torrente Boite;

PRESO ATTO che l’area in cui è previsto l’intervento è esterna a siti della rete Natura 2000;

PRESO ATTO che, con il documento redatto dal Dott. Emanuele Zanotto, si esclude il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che il corpo idrico interessato è in stato ecologico Buono;

CONSIDERATO che il proponente ha eseguito una sola indagine su due punti nel tratto di torrente interessato dal progetto (a monte dell'opera di presa e a monte della restituzione);

CONSIDERATO che nel torrente Boite, nel tratto compreso tra il ponte della Salute e il ponte di via dello Stadio, il Genio Civile di Belluno ha di recente provveduto ad eseguire un rilievo topografico finalizzato a definirne le criticità;

CONSIDERATO che risulta quindi necessario, previo confronto con il Genio Civile, approfondire i seguenti aspetti relativamente alla sicurezza idraulica dell’intervento:

  • acquisizione delle verifiche secondo modellazione bidimensionale a moto vario e verifica dei franchi arginali rispetto alla piena almeno centenaria;
  • verifica della compatibilità del progetto con le opere idrauliche esistenti e con quelle in corso di esecuzione o in programmazione, tenendo conto delle variazioni morfologiche e quelle indotte anche dai mutamenti temporali, considerando il trasporto solido, compreso quello vegetale e i contributi degli affluenti;
  • ulteriore livello di verifica della compatibilità idraulica sopra indicata inserendo possibili variabili peggiorative che possono verosimilmente accadere come crolli, erosioni, frane di versante ecc. secondo un principio di stress-test;
  • valutazione dell’entità del trasporto solido, in coerenza con le previsioni dei punti precedenti, e della quantità di materiale trattenuto dall’opera di presa nella fase di esercizio, con eventuale predisposizione di un piano di gestione di detto materiale;
  • valutazione sulle possibilità di cedimento della condotta forzata, per le parti in fregio alla sponda, e dei conseguenti effetti;

CONSIDERATO che l’intervento coinvolge anche aree a dissesto classificate a pericolosità P2 e P3 dal PAI e che tale aspetto non comporta una preclusione assoluta alla realizzazione delle opere previste; è, però, un tratto che denota la fragilità del territorio, che deve essere tenuta in debita considerazione;

CONSIDERATO che risulta necessario effettuare una verifica geognostica e individuare le modalità di esecuzione dei lavori al fine di assicurare la sicurezza delle maestranze e la stabilità delle aree circostanti;

CONSIDERATO che non vengono sufficientemente definiti gli effetti relativi alla percezione visiva dovuta alla sottrazione d'acqua nel tratto d'alveo sotteso in corrispondenza del tratto di corso d’acqua sotteso, anche tramite rendering;

CONSIDERATO:

  • che con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico;
  • che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
  • che con deliberazione n. 2 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
  • che risulta necessario effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti significativo, ovvero definire il deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo;

CONSIDERATO che il volume complessivo di terre e rocce da scavo indicato dal proponente è pari a 7194,26 m3 di cui 3.113,13 m3 destinati a riutilizzo in sito e 4.081,13 m3 in esubero, gestiti come rifiuto.

La gestione di una parte del materiale scavato nell’ambito della normativa sui rifiuti si ritiene sia in contrasto con il D.Lgs. 152/2006 che indica espressamente le priorità da rispettare nella gestione dei rifiuti e considera lo smaltimento come attività residuale. Si ritiene pertanto necessario un approfondimento che privilegi il riutilizzo fuori sito, ai sensi del D.P.R. 120/2017.

La documentazione relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo deve essere aggiornata rispetto alla norma vigente (D.P.R. 120/2017) e agli obblighi in essa previsti;

CONSIDERATO che non sono state approfondite, per la fase di cantiere, le misure previste per garantire la continuità idraulica e per evitare l’intorbidamento delle acque;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni e controdeduzioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

VALUTATO che l’intervento comporta modifiche ambientali significative;

CONSIDERATO che i dati e le valutazioni ambientali presenti nel progetto e nello Studio Preliminare Ambientale non sono sufficienti e supportati dagli esiti del monitoraggio ex ante, l’effettuazione di quest’ultimo è necessaria ai fini della dimostrazione del non deterioramento del corpo idrico;

CONSIDERATO che l’opera di presa verrà realizzata in prossimità del ponte che conduce all’abitato di Cadin di Sotto, e si presume sarà visibile dallo stesso;

CONSIDERATO che non risulta possibile valutare dagli elaborati quanto le vasche dell’opera di presa emergano dal profilo del terreno, e che non è presente un loro fotoinserimento nel versante;

CONSIDERATA l’alta valenza paesaggistica del territorio nel quale le opere sono inserite;

CONSIDERATA la presenza lungo l’asta del t. Boite di altri prelievi comportanti sottensione, come sotto descritti (allegato 1 - fonti di pressione), che danno luogo al cumulo degli impatti sulle componenti ambientali del corpo idrico;

CONSIDERATA inoltre la presenza di alcune criticità legate alla insufficienza del sistema di depurazione, rappresentate in particolare dalla diffusa presenza di collettori che scaricano direttamente in corpo idrico;

CONSIDERATO che nell’elaborato “V Relazione sugli impatti cumulativi” sono state analizzate tra le fonti di pressione solo le derivazioni presenti in un limitato intorno del progetto, non considerando l’intero corpo idrico, e soprattutto non sono stati presi in considerazione gli scarichi insistenti sul t. Boite e che la stessa relazione afferma che “Un minore volume d’acqua fluente significa una minore capacità di diluizione degli inquinanti eventualmente presenti (capacità autodepurativa) e una minore stabilità termica (il corpo idrico si riscalderà o si raffredderà più velocemente, con il rischio di raggiungere le temperature critiche per gli organismi acquatici)”;

CONSIDERATO che l’indagine sullo stato del corpo idrico è stata svolta nel corso del mese di giugno 2016, caratterizzato da abbondanti piogge;

CONSIDERATO che in base alle conoscenze e ai dati storici in possesso del Servizio Pesca dell’amministrazione provinciale, si ritiene che nel corpo idrico interessato dai prelievi siano presenti la trota Fario (Salmo trutta trutta) e lo Scazzone (Cottus gobio), quest’ultima specie di interesse comunitario iscritta nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, si ritiene debbano essere svolti specifici monitoraggi per la verifica della presenza di dette specie, e che debba essere valutato il possibile impatto sulla fauna ittica della derivazione, anche in relazione alle misure di conservazione del sito IT3230017 “Monte Pelmo – Mondeval – Formin” insistente sul medesimo c.i. e posto a valle dell’opera in progetto.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 07/11/2018 è stato approvato nella seduta del 22/11/2018;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 487496 del 29/11/2018, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis non facendo pervenire nel termine indicato le proprie osservazioni;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 07/11/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società CORE S.R.L. con sede legale in Benevento (BN) (C.F. e P.IVA. 01695960623) pec: compagniarisparmioenergetico@legalmail.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Cortina d’Ampezzo (BL);
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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