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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 43 del 27 dicembre 2018
Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7, 8, 9 e 10 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101 comma 2 e 102, comma 4.
Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla non ammissione e alla cancellazione di associazioni prive dei requisiti.
Il Direttore
- preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell’associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
- preso atto che l’art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
- visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
- preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
- rilevato che in base al punto 1) dell’allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della L. 383/2000;
- preso atto che la citata Deliberazione prevede la cancellazione automatica dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni;
- preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
- ricordato che l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di organizzazione territoriale e per i circoli affiliati
- visto il Decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017, entrato in vigore il 3 agosto, con il quale è stato approvato il Codice del Terzo settore, che procede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
- considerato che ai sensi del citato provvedimento le associazioni di promozione sociale devono:
- dato atto che l’attività di interesse generale esercitata dalle associazioni di promozione sociale dev’essere svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati (art. 35 co.1);
- dato atto altresì che nell’elenco delle attività di interesse generale previste dal Codice del terzo settore non trova spazio l’esercizio delle pratiche di culto, le quali, anche se svolte in via marginale alle attività istituzionali, sono attività eterogenee e non legate da alcun nesso strumentale o finalistico;
- vista la nuova disposizione in materia di risorse umane che conferma i principi sanciti dalla normativa di settore ma specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36);
- preso atto che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- dato atto che nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale e ai sensi dell’articolo 101 comma 3 del Codice del Terzo settore il requisito dell’iscrizione al Registro unico si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale;
- viste le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in ordine all’applicazione del Codice del Terzo settore che affermano:
- dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:
- la conferma dell’iscrizione di n. 56 associazioni, già iscritte, meglio individuate nell’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
- la conferma del Circolo Noi S. Antonio, C.F. 94006880275, con sede in Marghera - VE, per il quale, sulla base della documentazione trasmessa, è stato possibile regolarizzare l’iscrizione anche per il periodo 2015-2018;
- la cancellazione di n. 4 Associazioni, meglio individuate nell’Allegato C, per non aver presentato istanza di conferma in sede di scadenza triennale;
- la non ammissione delle seguenti Associazioni, in quanto prive dei requisiti necessari all’iscrizione:
- richiamato l’art. 21 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;
- ritenuto quindi, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende gravosa la comunicazione personale, di assolvere l’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi “sociale” , “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”, “Promozione sociale”) dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
- ricordato che :
- visti gli articoli 2, 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
- visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;.
- vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
- vista la L.R. 27/2001 art. 43;
- visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
- vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
- attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Maria Carla Midena
(seguono allegati)
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