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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 40 del 19 dicembre 2018
Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.08.1993 n. 40, dell'art. 6 della L. 266/1991 e degli artt. 101, comma 2 e 102, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla cancellazione e alla non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti.
Il Direttore
- preso atto che con legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge-quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
- rilevato che:
- dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009 dispone che le organizzazioni di volontariato devono:
- dato atto che la citata deliberazione stabilisce altresì che:
- preso atto che in attuazione della Legge delega 6 giugno 2016, n. 106 è stato emanato il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto il Codice del Terzo Settore,
- dato atto che il Codice:
- dato atto inoltre che le organizzazioni di volontariato devono:
- dato atto altresì che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con propria circolare del 29.12.2017, ha chiarito che le disposizioni del Codice afferenti al numero minimo di soggetti e alla forma giuridica necessari ai fini della costituzione di un’organizzazione di volontariato (art. 32), sono da ritenersi immediatamente applicabili per le associazioni costituitesi dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017;
- rilevato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 32, le organizzazioni di volontariato di secondo livello possono associare altri enti del Terzo settore purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti;
- ricordato che, in materia di risorse umane, il Codice conferma quanto già previsto dall’art. 3 comma 4 della L. 266/1991 ma specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può in ogni caso essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari (art. 33 comma 1);
- preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- dato atto che, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale, ai sensi dell’articolo 101 comma 3 del Codice, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale s’intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel Registro istituito dalla normativa di settore;
- ricordato che, ai sensi del D.Lgs. 105/2018, correttivo del Codice del terzo settore, per le Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale il termine per l’adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni del quadro normativo vigente, è stato prorogato di 6 mesi, posticipando la scadenza al 3 agosto 2019;
- ricordato che le disposizioni del titolo X del Codice del terzo settore, afferente al regime fiscale degli enti del terzo settore, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 104, si applicano agli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, e , comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro medesimo;
- ricordato pertanto che:
- le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 8 comma 2 L. 266/1991);
- i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG ora IRES) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR ora IRAP), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato (art. 8 comma 4 L. 266/1991);
- le organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 1995 perdono la qualifica di onlus di diritto (art. 30 L. 2/2009);
- ai sensi del D. Lgs. 460/97 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” le organizzazioni di volontariato hanno il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e l’obbligo di reinvestire eventuali utili nella realizzazione delle attività istituzionali;
- dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:
- ricordato che con Decreto direttoriale n. 114 del 30.11.2016 l’iscrizione al Registro regionale dell’Associazione “LILT” Sezione di Vicenza, C.F. 95034560243, è stata confermata, con il codice di iscrizione VI0425, condizionatamente all’adozione di una forma giuridica più consona alle modalità gestionali dei servizi espletati dalla medesima;
- dato atto che l’Associazione LILT, Sezione di Vicenza, con Pec del 30.11.2018, ha comunicato la definizione del processo di riorganizzazione, conclusosi con la costituzione di un’impresa sociale alla quale è stato trasferito non solo la maggior parte del personale dipendente ma anche l’attività che necessita di prestazioni professionali di terzi;
- ritenuto pertanto avverata la condizione dettata dal citato Decreto direttoriale con la conseguenza che la scadenza naturale dell’iscrizione al Registro dell’Associazione LILT Sezione di Vicenza è fissata al 05/04/2019;
- richiamato l’art. 21 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;
- ritenuto quindi, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende gravosa la comunicazione personale, di assolvere all’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi “sociale” , “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”, “Volontariato”) dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
- preso atto che:
- visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
- vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
- visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
- viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012;
- vista la Deliberazione di Giunta n. 4314/2009;
- visto il DDR n. 114 del 30.11.2016;
- attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Maria Carla Midena
(seguono allegati)
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