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Bur n. 15 del 12 febbraio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 12 del 31 gennaio 2019

Cave Mantovane S.r.l. (con sede legale in Via Bacchelli, 28 46045 Marmirolo (MN) C.F. 00621910207). Secondo ampliamento della cava di ghiaia denominata "Corte Caterina" in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto «Secondo ampliamento della cava di ghiaia denominata "Corte Caterina" in Comune di Valeggio sul Mincio (VR)», presentato dalla Ditta Cave Mantovane S.r.l.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
-  istanza presentata da Cave Mantovane S.r.l., acquisita agli atti con protocollo regionale 61824 in data 16/02/2018;
-   con nota in data 09/05/2018 - protocollo 170589, gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo, di fornire precise indicazioni per portare "() a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...)." l'istanza in questione e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività della medesima istanza rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore;
-  la Direzione Difesa del Suolo, con nota protocollo 213492 in data 06/06/2018, ha rilevato che la domanda in oggetto è da considerarsi procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla L.R. n. 13/2018, al P.R.A.C. e all'art. 34 della L.R. n. 15/2018;
-  parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 55) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 12/12/2018;
-  verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/12/2018, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 21/01/2019.

Il Direttore

PREMESSO che:

in data 16/02/2018 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, da Cave Mantovane S.r.l. (con sede legale in Via Bacchelli, 28 – 46045 Marmirolo (MN) C.F. 00621910207), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. (ora ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018), acquisita al protocollo regionale 61824.

L’istanza di ampliamento è stata presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95 della Legge n. 30 del 30/12/2016.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale.

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota in data 13/03/2018 – protocollo 94599, ha comunicato al proponente la mancanza di alcuni requisiti per poter procedere alla verifica di completezza della documentazione ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii La società Cave Mantovane S.r.l. ha provveduto a depositare quanto richiesto in data 21/03/2018 al protocollo regionale 108132.

Verificato quanto previsto dal comma 2 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota in data 27/03/2018 – protocollo 116592, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2018) e la richiesta di verifica documentale.

Con nota in data 28/03/2018 - protocollo 118285 gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.

L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 159069, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 02/05/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 82/2018 del 24/04/2018, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2018).

Con nota in data 29/03/2018 - protocollo 120137, gli Uffici dell’U.O. VIA hanno richiesto il parere alla Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Con la medesima nota veniva comunicata la sospensione dei termini del procedimento fino alla data di ricevimento del suddetto parere della C.T.P.A.C., ovvero trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il procedimento avrebbe ripreso il proprio corso, prescindendo dall’eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato (art. 43 della L.R. n. 44/1982).

Essendo trascorsi inutilmente i termini di cui sopra e non essendo pervenuto, anche tardivamente, alcun parere da parte della Provincia di Verona il procedimento è stato ripreso.

Il Comune di Valeggio sul Mincio (VR), con nota acquista al protocollo regionale 149857 in data 20/04/2018, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dall’U.O. V.I.A. nella comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto (in data 27/03/2018, protocollo 116592).

In data 27/04/2018, presso la sala Toffoli di Via Roma a Valeggio sul Mincio (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell’intervento; come da dichiarazione della Società acquisita in data 15/05/2018 al protocollo regionale 178796.

Conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dall’art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota 2370321 in data 21/06/2018 ha comunicato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 04/07/2018. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.

Durante l’iter istruttorio non sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con riferimento:

  • all’istanza in questione, presentata in vigenza dell’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016;
  • al ricorso presso la Corte costituzionale in relazione alla legittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 30/12/2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (notificato il 28/02/2017 – 02/03/2017, depositato in cancelleria il 07/03/2017 e iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2017);
  • alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66/2018, di incostituzionalità dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016;
  • all’entrata in vigore della L.R. n. 13 del 16/03/2018 “Norme per la disciplina delle attività di cava” e del Piano regionale delle attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20/03/2018;
  • all’art. 34 della Legge di semplificazione approvato dal Consiglio regionale in data 10/04/2018 recante “Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell’articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.”;

gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota on data 09/05/2018 - protocollo 170589, hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo di fornire precise indicazioni per portare “(…) a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...).” le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia richiamate in oggetto e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività delle medesime istanze rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore.

Per quanto attiene la normativa in materia di attività estrattive, alla quale soggiace la domanda in argomento, va considerato quanto precisato dalla competente Direzione Difesa del Suolo con nota protocollo 213492 in data 06/06/2018, nella quale viene evidenziato quanto segue:

«La domanda in oggetto è stata presentata, per quanto attiene la normativa in materia di cave, in applicazione dell’art. 95 della L.R. 30/2016.

Per ottenere l’autorizzazione alla coltivazione della cava, possibile soltanto in ampliamento, la norma prevedeva alcuni requisiti, in particolare quelli di cui ai commi 4 e 5, che successivamente sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con Sentenza C.C. n. 66/2018 in data 21/02/2018.

Per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell’art. 95, ormai decaduto, è stata quindi introdotta la norma di cui all’art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:

  • che le domande siano portate a definizione in conformità alla Legge n. 13/2018 e al Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;
  • che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.

Conseguentemente la domanda in oggetto è sottoposta interamente alle disposizioni di Legge n. 13/2018 e P.R.A.C. vigenti, fatta eccezione per il volume richiesto in ampliamento, che appare “autorizzabile” a prescindere da eventuali limitazioni volumetriche contenute nel P.R.A.C. o nella legge.

Il P.R.A.C. stabilisce per le cave di sabbia e ghiaia che:

  • sono possibili solo ampliamenti di cave non estinte;
  • l’autorizzazione in ampliamento, per singola cava, non può superare il volume di 1 milione di mc;
  • può presentare domanda di ampliamento il titolare di una cava nella quale la riserva di materiale da estrarre: a) sia inferiore a 90.000 mc ovvero b) sia tale da consentire l’attività estrattiva per un periodo non superiore a tre anni, sulla base della produzione annuale dimostrata per la cava;
  • l’ampliamento non potrà superare, nel caso a), il volume di 3000.00 mc mentre, nel caso b), il volume ottenuto moltiplicando la produzione annua per i 10 anni di validità del P.R.A.C.;
  • nei comparti estrattivi, possono essere autorizzate anche nuove cave in continuità con cave esistenti, purché finalizzate a una più organica ricomposizione ambientale dell’intero sito.

L’art. 34 della L.R. 15/2018 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume autorizzabile rispetto a quanto previsto nel P.R.A.C. approvato, ferma restando l’applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C. stesso.

Dall’esame della documentazione allegata alla domanda in argomento e per le considerazioni di cui sopra, si ritiene che la domanda in oggetto sia procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla Legge Regionale n. 13/2018, al P.R.A.C. e all’art. 34 della L.R. 15/2018.

Ciò posto, dall’esame della documentazione allegata alla domanda in oggetto, emerge che:

  • trattasi di cava non estinta, in quanto non sussiste alcuna delle circostanze di cui all’art. 10 comma 9 della L.R. n. 13/2018 che determinano l’estinzione dell’autorizzazione, e pertanto vi è il rispetto del requisito del succitato punto 1);
  • non è presente materiale utile a giacimento ancora da estrarre, coma da perizia asseverata allegata al progetto di coltivazione e, pertanto, vi è il rispetto del requisito di cui al succitato punto 3);
  • il volume richiesto in ampliamento è apri a 112.380 mc e le ragioni anzi esposte, detto volume, peraltro inferiore al limite stabilito dal P.R.A.C., è autorizzabile ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 15/2018.

Per le considerazioni di cui sopra, la domanda in oggetto è stata considerata procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla L.R. n. 13/2018, al P.R.A.C. e all’art. 34 della L.R. n. 15/2018.»

Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 19/09/2018, ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2018), acquisita dagli Uffici regionali:

  • in data 14/11/2018 al protocollo 463529, inerente un approfondimento sulla valutazione dei possibili impatti complessivi con alcune altre attività estrattive presenti all’interno del comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio (VR).

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;

VISTA la L.R. n. 30/2016;
VISTA la L.R. n. 13/2018;
VISTA la L.R. n. 15/2018;
VISTO il Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;
VISTA la D.G.R. n. 761/2010;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2018;

VISTO il parere n. 55, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 12/12/2018, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del:

  • del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, alla Ditta Cave Mantovane S.r.l. (con sede legale in Via Bacchelli, 28 – 46045 Marmirolo (MN) C.F. 00621910207), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di seguito indicate e con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 82/2018 del 24/04/2018, trasmessa con nota protocollo 159069 del 30/04/2018 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A in data 02/05/2018) espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV;
  • dell’autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava denominata “CORTE CATERINA” ai sensi della L.R. n. 13/2018, alla Ditta Cave Mantovane S.r.l. (con sede legale in Via Bacchelli, 28 – 46045 Marmirolo (MN) C.F. 00621910207), con le prescrizioni minerarie di seguito indicate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1.  Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

2.  Prima del rilascio titolo autorizzativo definitivo sia prodotto uno studio sul traffico, atto a dimostrare che gli incrementi conseguenti al presente progetto non peggiorano i Livelli di Servizio della rete presa in considerazione nel documento "Approfondimento sugli impatti complessivi". Qualora risultasse un peggioramento dei Livelli di Servizio, siano concordati con il Comune di Valeggio e con gli enti proprietari delle strade gli interventi necessari per neutralizzare tale peggioramento.

3.  dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 82/2018 del 24/04/2018 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 159069 in data 02/05/2018), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell’attività:

3.1 mantenere invariata l’ idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, hierophis viridiflavus, Circus pygargus, Lanius collurio) ovvero garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;

3.2 verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

4.  Prima del rilascio del titolo autorizzativo definitivo, il Proponente dovrà produrre un documento previsionale di impatto acustico - ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008) da trasmettere a Comune e Autorità Competente; nel caso si rilevassero criticità al riguardo - compresa l'eventualità che la pressione acustica sui ricettori sensibili più vicini risultasse caratterizzata da valori eccedenti i limiti di zona - dovranno essere previste idonee opere di mitigazione, secondo un progetto che dovrà essere valutato ed approvato nell'ambito dell'autorizzazione. Inoltre, sia effettuato e trasmesso a Comune e Autorità Competente, entro sei mesi dall'avvio delle attività inerenti l'ampliamento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con quelle contenute nel documento previsionale di impatto acustico;

5.  Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi.

6.  Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti.

7.  La manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell’ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati.

8.  I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento.

9.  Per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere e minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario; sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici.

PRESCRIZIONI MINERARIE

  1. il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 potrà essere approvato subordinatamente all’esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura che la ditta dovrà presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà inoltre sottoscrivere il piano di gestione dei rifiuti di estrazione.
  2. la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 465.000,00 (quattrocentosessantacinquemila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
  3. la ditta deve mantenere le scarpate finali perimetrali con inclinazione non superiore a 25° e costituite da materiale in posto;
  4. la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all’interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l’Amministrazione Comunale. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
  5. la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro 3 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell’arco di temporalità assegnato;
  6. la ditta dovrà ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno inserite nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava.

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 496741 del 05/12/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 55 del 12/12/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 12/09/2018, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/12/2018;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 21/01/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 12/12/2018;

VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l’art. 26 stabilisce che il provvedimento di V.I.A. è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato da Cave Mantovane S.r.l. (con sede legale in Via Bacchelli, 28 – 46045 Marmirolo (MN) C.F. 00621910207), con l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;

VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 55 del 12/12/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo) e dell’autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 82/2018 del 24/04/2018, trasmessa con nota protocollo 159069 del 30/04/2018 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A in data 02/05/2018) espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto di prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie indicate nel medesimo parere;
  3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento e coltivazione cava di ghiaia denominata “Sei Vie”, localizzata in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), presentato da Cave Mantovane S.r.l. (con sede legale in Via Bacchelli, 28 – 46045 Marmirolo (MN) C.F. 00621910207), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie, riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 55 del 12/12/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  4. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/12/2018;
  5. di stabilire che, il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
  6. di stabilire che, avendo la Ditta Cave Mantovane S.r.l., presentato domanda ai sensi dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016, per quanto stabilito dall’art. 34, comma 1 delle L.R. n. 15/2018, l’istanza è da intendersi portata a definizione, in conformità alla L.R. n. 13/2016 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e al Piano regionale della attività di cava (approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018) e, pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico reginale V.I.A. (di cui all'articolo 7 della L.R. n. 4/2016) si è espresso in luogo della CTRAE (di cui all'articolo 13 della L.R. n. 13/2018);
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 568/2018, del progetto de quo;
  8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  9. di trasmettere il presente provvedimento a Cave Mantovane S.r.l. (con sede legale in Via Bacchelli, 28 – 46045 Marmirolo (MN) C.F. 00621910207 - PEC: cavemantovane@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUV, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese;
  10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

12_Allegato_DDR_12_31-01-2019_387684.pdf

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