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Bur n. 15 del 12 febbraio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 10 del 28 gennaio 2019

Eco Corse S.r.l. (con sede legale in Via Casa Lodi, 4 37069 Villafranca di Verona (VR) C.F. e P.IVA 04338300231). Ampliamento di una cava di ghiaia denominata "Cava Vantina" in Comune di Valeggio sul Mincio (VR) (Autorizzata con D.G.R. n. 701 del 17/02/1988 e D.G.R. n. 986 del 30/03/1999). Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto «Ampliamento di una cava di ghiaia denominata "Cava Vantina" in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), autorizzata con D.G.R. n. 701 del 17/02/1988 e D.G.R. n. 986 del 30/03/1999», presentato dalla Ditta Eco Corse S.r.l.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata da Eco Corse S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale 124305 in data 28/03/2017;
- con nota in data 09/05/2018 - protocollo 170589, gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo, di fornire precise indicazioni per portare "() a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...)." l'istanza in questione e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività della medesima istanza rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore;
- la Direzione Difesa del Suolo, con nota protocollo 214019 in data 06/06/2018, ha rilevato che la domanda in oggetto è da considerarsi procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla L.R. n. 13/2018, al P.R.A.C. e all'art. 34 della L.R. n. 15/2018;
- parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 53) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 12/12/2018;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/12/2018, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 21/01/2019.

Il Direttore

PREMESSO che:

in data 28/03/2017 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, da Eco Corse S.r.l. (con sede legale in Via Casa Lodi, 4 – 37069 Villafranca di Verona (VR) C.F. e P.IVA 04338300231), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. (ora ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018), acquisita al protocollo regionale 124305.

L’istanza di ampliamento è stata presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95 della Legge n. 30 del 30/12/2016.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 28/03/2017, sul quotidiano “Il Corriere di Verona”, un primo avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Con nota acquisita al protocollo regionale 138347, in data 05/04/2017, la Società attestato il depositato della documentazione progettuale anche presso l’ARPAV – Direzione Generale, il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona e il Consorzio di Bonifica Veronese.

Con nota in data 04/04/2017 - protocollo 134988 gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.

L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 234315, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 15/06/2017, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 81/2017 del 09/06/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di V.Inc.A. presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 2299/2014, con prescrizioni e raccomandazioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 28/2017).

Con nota in data 04/04/2017, protocollo 134924, gli Uffici dell’U.O. V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, relativamente alla conformità dell’intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982 e con l’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016 (sollecitato con nota in data 23/03/2018 – protocollo 113053).

Successivamente, l’Unità Organizzativa Geologia, al fine di poter fornire la stima della superficie residua del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha richiesto alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica (con nota in data 07/12/2017 – protocollo 514676) di eseguire il computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dalla strumento urbanistico generale approvato del Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

In data 12/04/2017, presso la Sala G. Toffoli a Valeggio sul Mincio (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell’intervento (come da dichiarazione della Società acquisita in data 19/04/2017 al protocollo regionale 154766).

Successivamente, in data 20/04/2017, Eco Corse S.r.l. ha effettuato una seconda pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere di Verona”, di avviso di deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico (di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), presso la Provincia di Verona, il Comune di Valeggio sul Mincio (VR), l’ARPAV – Direzione Generale, indicando una nuova la data di presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, effettuata in data 26/04/2017, presso la Sala G. Toffoli a Valeggio sul Mincio (VR), secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell’intervento (come da dichiarazione della Società acquisita in data 02/05/2017 al protocollo regionale 169193).

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota in data 27/04/2017 – protocollo 163359, in esito alla verifica, con gli Uffici regionali competenti, ha comunicato al proponente (e alle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento) la carenza della medesima facendo presente che, al fine della procedibilità dell’istruttoria, doveva essere fornita documentazione integrativa, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Rilevata l’incompletezza della documentazione presentata, l’U.O. V.I.A. con nota protocollo 163359 in data 27/04/2017, ha richiesto alla società proponente documentazione integrativa ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Società Eco Corse S.r.l. ha provveduto a depositare quanto richiesto in data 25/05/2017 al protocollo regionale 204755 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 28/2017).

Con nota protocollo 210920, in data 30/05/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA ha comunicato l’avvio del procedimento.

Durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 53 del 12/12/2018, Allegato A del presente provvedimento (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 28/2017).

L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 28/06/2017. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.

Il Consorzio di Bonifica Veronese con nota acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 30/06/2017 - protocollo 258933, ha trasmesso il proprio parere (favorevole con prescrizione) sul progetto in questione (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 27/2017).

Il Vice-Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 02/08/2017 ha disposto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota in data 15/09/2017 – 386396.

Con nota in data 03/10/2017 - protocollo 411144 è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Con la medesima nota veniva comunicata la sospensione dei termini del procedimento fino alla data di ricevimento del suddetto parere della C.T.P.A.C., ovvero trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il procedimento avrebbe ripreso il proprio corso, prescindendo dall’eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato (art. 43 della L.R. n. 44/1982).

Essendo trascorsi inutilmente i termini di cui sopra e non essendo pervenuto, anche tardivamente, alcun parere da parte della Provincia di Verona il procedimento è stato ripreso.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 28/2017), acquisita dagli Uffici regionali:

  • in data 25/01/2018 al protocollo 31377, inerente le controdeduzioni alle osservazioni pervenute (di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
  • in data 13/11/2018 al protocollo460087, inerente un approfondimento sulla valutazione dei possibili impatti complessivi con alcune altre attività estrattive presenti all’interno del comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio (VR).

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Con riferimento:

  • all’istanza in questione, presentata in vigenza dell’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016;
  • al ricorso presso la Corte costituzionale in relazione alla legittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 30/12/2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (notificato il 28/02/2017 – 02/03/2017, depositato in cancelleria il 07/03/2017 e iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2017);
  • alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66/2018, di incostituzionalità dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016;
  • all’entrata in vigore della L.R. n. 13 del 16/03/2018 “Norme per la disciplina delle attività di cava” e del Piano regionale delle attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20/03/2018;
  • all’art. 34 della Legge di semplificazione approvato dal Consiglio regionale in data 10/04/2018 recante “Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell’articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.”;

gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota in data 09/05/2018 - protocollo 170589, hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo di fornire precise indicazioni per portare “(…) a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...).” le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia richiamate in oggetto e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività delle medesime istanze rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore.

Per quanto attiene la normativa in materia di attività estrattive, alla quale soggiace la domanda in argomento, va considerato quanto precisato dalla competente Direzione Difesa del Suolo con nota protocollo 214019 in data 06/06/2018, nella quale viene evidenziato quanto segue:

«La domanda in oggetto è stata presentata, per quanto attiene la normativa in materia di cave, in applicazione dell’art. 95 della L.R. 30/2016.

Per ottenere l’autorizzazione alla coltivazione della cava, possibile soltanto in ampliamento, la norma prevedeva alcuni requisiti, in particolare quelli di cui ai commi 4 e 5, che successivamente sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con Sentenza C.C. n. 66/2018 in data 21/02/2018.

Per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell’art. 95, ormai decaduto, è stata quindi introdotta la norma di cui all’art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:

  • che le domande siano portate a definizione in conformità alla Legge n. 13/2018 e al Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;
  • che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.

Conseguentemente la domanda in oggetto è sottoposta interamente alle disposizioni di Legge n. 13/2018 e P.R.A.C. vigenti, fatta eccezione per il volume richiesto in ampliamento, che appare “autorizzabile” a prescindere da eventuali limitazioni volumetriche contenute nel P.R.A.C. o nella legge.

Il P.R.A.C. stabilisce per le cave di sabbia e ghiaia che:

  • sono possibili solo ampliamenti di cave non estinte;
  • l’autorizzazione in ampliamento, per singola cava, non può superare il volume di 1 milione di mc;
  • può presentare domanda di ampliamento il titolare di una cava nella quale la riserva di materiale da estrarre: a) sia inferiore a 90.000 mc ovvero b) sia tale da consentire l’attività estrattiva per un periodo non superiore a tre anni, sulla base della produzione annuale dimostrata per la cava;
  • l’ampliamento non potrà superare, nel caso a), il volume di 3000.00 mc mentre, nel caso b), il volume ottenuto moltiplicando la produzione annua per i 10 anni di validità del P.R.A.C.;
  • nei comparti estrattivi, possono essere autorizzate anche nuove cave in continuità con cave esistenti, purché finalizzate a una più organica ricomposizione ambientale dell’intero sito.

L’art. 34 della L.R. 15/2018 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume autorizzabile rispetto a quanto previsto nel P.R.A.C. approvato, ferma restando l’applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C. stesso.

Dall’esame della documentazione allegata alla domanda in argomento e per le considerazioni di cui sopra, si ritiene che la domanda in oggetto sia procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla Legge Regionale n. 13/2018, al P.R.A.C. e all’art. 34 della L.R. 15/2018.

Ciò posto, dall’esame della documentazione allegata alla domanda in oggetto, emerge che:

  • trattasi di cava non estinta, in quanto non sussiste alcuna delle circostanze di cui all’art. 10 comma 9 della L.R. n. 13/2018 che determinano l’estinzione dell’autorizzazione, e pertanto vi è il rispetto del requisito del succitato punto 1);
  • non è presente materiale utile a giacimento ancora da estrarre, coma da perizia asseverata allegata al progetto di coltivazione e, pertanto, vi è il rispetto del requisito di cui al succitato punto 3);
  • il volume richiesto in ampliamento è apri a 484.510 mc e le ragioni anzi esposte, detto volume, peraltro inferiore al limite stabilito dal P.R.A.C., è autorizzabile ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 15/2018.

Per le considerazioni di cui sopra, la domanda in oggetto è stata considerata procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla L.R. n. 13/2018, al P.R.A.C. e all’art. 34 della L.R. n. 15/2018».

Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 19/09/2018, ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento.

VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;

VISTA la L.R. n. 30/2016;
VISTA la L.R. n. 13/2018;
VISTA la L.R. n. 15/2018;
VISTO il Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;
VISTA la D.G.R. n. 701 del 17/02/1988;
VISTA la D.G.R. n. 986 del 30/03/1999;
VISTA la D.G.R. n. 761/2010;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2018;

VISTO il parere n. 53, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 12/12/2018, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del:

  • del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, alla Ditta Eco Corse S.r.l. (con sede legale in Via Casa Lodi, 4 – 37069 Villafranca di Verona (VR) C.F. e P.IVA 04338300231), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di seguito indicate e con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 81/2017 del 09/06/2017 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 234315 in data 15/06/2017) espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV;
  •  dell’autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava denominata “Cava Vantina” ai sensi della L.R. n. 13/2018, alla Ditta Eco Corse S.r.l. (con sede legale in Via Casa Lodi, 4 – 37069 Villafranca di Verona (VR) C.F. e P.IVA 04338300231), con le prescrizioni minerarie di seguito indicate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1.  Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

2.  Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e raccomandazioni impartite dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 81/2017 del 09/06/2017 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 234315 in data 15/06/2017), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell’attività:

Prescrizioni:

2.1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per tali specie segnalate: Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygrgus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio;

2.2. di effettuare il rinverdimento mediante sementi o fiorume ecologicamente coerenti con l’ambiente di destinazione (anche di provenienza locale), evitando l’utilizzo di miscugli commerciali contenti specie alloctone, e di utilizzare per l’impianto della fascia perimetrale alberata specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale;

2.3. di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

Raccomandazioni:

2.4. di fornire all’Autorità competente per l’approvazione del progetto in argomento, ai fini del perfezionamento dell’atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all’allegato E alla D.G.R. n. 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

3.  Prima del rilascio del titolo autorizzativo definitivo, il Proponente dovrà produrre un documento previsionale di impatto acustico - ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008) da trasmettere a Comune e Autorità competente; nel caso si rilevassero criticità al riguardo - compresa l'eventualità che la pressione acustica sui ricettori sensibili più vicini risultasse caratterizzata da valori eccedenti i limiti di zona - dovranno essere previste idonee opere di mitigazione, secondo un progetto che dovrà essere valutato ed approvato nell'ambito dell'autorizzazione. Inoltre, sia effettuato e trasmesso a Comune e Autorità competente, entro sei mesi dall'avvio delle attività inerenti l'ampliamento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con quelle contenute nel documento previsionale di impatto acustico;

4.  Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi.

5.  Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti.

6.  La manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell’ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati.

7.  I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento.

8.  Per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere e minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario; sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici.

PRESCRIZIONI MINERARIE

  1. il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 potrà essere approvato subordinatamente all’esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura nonché alla presentazione di idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale, anche proveniente dall’esterno all’area di cava, ritenuti necessari alla realizzazione della ricomposizione ambientale, che la ditta dovrà presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo;
  2. la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 90.000,00 (novantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
  3. la ditta deve posizionare, all’interno dell’area della cava, almeno n. 3 piezometri allo scopo di confermare il reale livello di falda nel corso dei lavori di coltivazione. Le rilevazioni dovranno avere cadenza mensile e dovranno essere riportate in apposito registro, conservato presso la cava. La ditta dovrà altresì inviare preventivamente a Comune e Regione cartografia riportante l’ubicazione prevista dei piezometri nonché, una volta realizzati ed attivati, comunicare ai medesimi enti i dati rilevati;
  4. subordinare l’inizio della coltivazione del lotto n. 4 all’attestazione di avvenuta ricomposizione ambientale del lotto n. 1;
  5. la ditta deve salvaguardare e garantire la funzionalità idraulica del canale consorziale denominato “6R1”, come indicato dal Consorzio di Bonifica Veronese;
  6. la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all’interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l’Amministrazione Comunale. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
  7. la ditta deve concludere i lavori di estrazione entro 8 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 9 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell’arco di temporalità assegnato;
  8. la ditta dovrà ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno inserite nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava.

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 496717 del 05/12/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 53 del 12/12/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 12/09/2018, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/12/2018;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 21/01/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 12/12/2018;

VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l’art. 26 stabilisce che il provvedimento di V.I.A. è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato da Eco Corse S.r.l. (con sede legale in Via Casa Lodi, 4 – 37069 Villafranca di Verona (VR) C.F. e P.IVA 04338300231), con l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;

VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 53 del 12/12/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo) e dell’autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 81/2017 del 09/06/2017 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 234315 in data 15/06/2017) espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto di prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie indicate nel medesimo parere;
  3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di ghiaia denominata “Cava Vantina”, localizzata in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), presentato da Eco Corse S.r.l. (con sede legale in Via Casa Lodi, 4 – 37069 Villafranca di Verona (VR) C.F. e P.IVA 04338300231), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie, riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 53 del 12/12/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  4. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/12/2018;
  5. di stabilire che, il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
  6. di stabilire che, avendo la Ditta Eco Corse S.r.l., presentato domanda ai sensi dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016, per quanto stabilito dall’art. 34, comma 1 delle L.R. n. 15/2018, l’istanza è da intendersi portata a definizione, in conformità alla L.R. n. 13/2016 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e al Piano regionale della attività di cava (approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018) e, pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico reginale V.I.A. (di cui all'articolo 7 della L.R. n. 4/2016) si è espresso in luogo della CTRAE (di cui all'articolo 13 della L.R. n. 13/2018);
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 568/2018, del progetto de quo;
  8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  9. di trasmettere il presente provvedimento a Eco Corse S.r.l. (con sede legale in Via Casa Lodi, 4 – 37069 Villafranca di Verona (VR) C.F. e P.IVA 04338300231- PEC: ecocorse@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUV, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese;
  10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

10_Allegato_DDR_10_28-01-2019_387454.pdf

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