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Bur n. 13 del 05 febbraio 2019


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 64 del 27 agosto 2018

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta APTUIT (VERONA) SRL con sede legale ed operativa site in Via Alessandro Fleming n. 4 Verona (VR).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta APTUIT (VERONA) SRL; a tale impianto era già stato rilasciato il riconoscimento condizionato con D.D.R. n. 44 del 12/06/2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota prot. n. 141046 del 24/08/2018 dell'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche Distretto di Verona (ns. prot. n. 346672 del 24/08/2018).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 44 del 12/06/2018 con cui si è rilasciato all’impianto della ditta APTUIT (VERONA) SRL P.IVA 03954300236, con sede legale ed operativa sita in Via Alessandro Fleming n. 4 – Verona (VR), il riconoscimento condizionato quale impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di cat. 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009, assegnando il seguente numero di riconoscimento ABP4952COLL1 (Sezione I);

VISTA la nota prot. n. 141046 del 24/08/2018 (ns. prot. n. 346672 del 24/08/2018) con cui l’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” –Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Distretto di Verona chiede, a seguito del sopralluogo effettuato in data 10/08/2018, di trasformare il provvedimento di riconoscimento condizionato in definitivo, in quanto l’impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e dal Reg. CE 142/2011, ai fini del riconoscimento definitivo;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

 

decreta

  1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all’impianto della ditta APTUIT (VERONA) SRL P.IVA 03954300236, con sede legale ed operativa sita in Via Alessandro Fleming n. 4 – Verona (VR), il riconoscimento definitivo quale impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di cat. 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  2. di confermare l’iscrizione dell’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP4952COLL1 (Sezione I);
  3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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