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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 1 del 07 gennaio 2019
CAVE GHIAIA NARDI SRL Progetto di ampliamento della cava di sabbia a e ghiaia denominata "Foroni". Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.
Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla Ditta Cave Ghiaia Nardi S.r.l. e relativo all'ampliamento della cava di sabbia a e ghiaia denominata "Foroni" sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla ditta Cave Ghiaia Nardi S.r.l., acquisita agli atti con prot. n. 26214 del 23/01/2017; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 51) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 22/11/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2018, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 12/12/2018.
Il Direttore
PREMESSO che:
In data 23/01/2017 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Società CAVE GHIAIA NARDI S.r.l. con sede legale in via Strada Sacca, 69 - 46044 Goito (MN) (C.F. e P. IVA 00182110205), domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione e concessione per attività di cava, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 e dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016, acquisita con prot. n. 26214 del 23/01/2017.
Contestualmente alla domanda il proponente ha depositato presso la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA della Regione Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Valeggio sul Mincio, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, e ha provvedendo a pubblicare, in data 23/01/2017 sul quotidiano "Il Gazzettino", l’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/16 in data 30/01/2017 alle ore 18,00, presso la Sala Toffoli in via Roma, 9 in Comune di Valeggio sul Mincio.
Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 57723 del 13/02/2017 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA – ha comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal giorno 23/01/2017.
La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con nota prot. n. 55244 del 09/02/2017, ha provveduto inoltre a richiedere un parere alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia relativamente alla conformità dell’intervento con la L.R. n. 44/1982 e con l’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.
In data 14/02/2017, con nota prot. n. 61500, l’U.O. Geologia ha comunicato ai fini dell’attivazione del procedimento ai sensi della L.R. 44/1982, la necessità della presentazione di documentazione integrativa (inviata al proponente con nota dell’U.O. VIA del 22/02/2017 prot. n. 82530) che la Ditta ha provveduto a trasmettere con PEC del 22/02/2017 acquisita al prot. n. 73834.
Nella medesima nota prot. n. 61500 del 14/02/2017, l’U.O. Geologia evidenzia che il rilascio dell’autorizzazione è comunque subordinato al rispetto dell’art. 13 della L.R. 44/1982 e, in particolare, alla verifica della soglia della superficie di territorio comunale interessata da attività di cava da attuare secondo le indicazioni della DGR n. 968/2010.
Nella seduta del Comitato Regionale VIA del 20/04/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
In data 19/09/2018 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.
In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita rispettivamente:
Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento:
Durante l’iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulate dai seguenti soggetti:
Con le integrazioni volontarie trasmesse durante l’iter istruttorio, il proponente ha altresì trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
In data 25/08/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con nota prot. n. 360002, ha provveduto a richiedere il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.
Con la medesima nota veniva comunicata la sospensione dei termini del procedimento fino alla data di ricevimento del suddetto parere della C.T.P.A.C., ovvero trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il procedimento avrebbe ripreso il proprio corso, prescindendo dall’eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato (art. 43 della L.R. n. 44/1982).
Essendo trascorsi inutilmente i termini di cui sopra e non essendo pervenuto, anche tardivamente, alcun parere da parte della Provincia di Verona il procedimento è stato ripreso.
Con riferimento alla precedente nota prot. n. 55244 del 09/02/2017 trasmessa dalla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A., di richiesta parere alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia relativamente alla conformità dell’intervento con la L.R. n. 44/1982 e con l’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016, e considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro e al fine di proseguire con l’iter valutativo da parte del gruppo di istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota in data 23/03/2018 protocollo n. 113151, è stato richiesto espressamente alla medesima Struttura regionale la quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Valeggio sul Mincio (VR), ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982.
Con riferimento:
Con nota prot. n. 213325 in data 06/06/2018, la Direzione Difesa del Suolo ha evidenziato quanto segue:
la domanda in oggetto è stata presentata, per quanto attiene la normativa in materia di cave, in applicazione dell’art. 95 della L.R. 30/2016.
Per ottenere l’autorizzazione alla coltivazione della cava, possibile soltanto in ampliamento, la norma prevedeva alcuni requisiti e in particolare, i commi 4 e 5 (…). Successivamente i commi 4 e 5 dell’art. 95 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con Sentenza C.C. n. 66/2018 in data 21.2.2018.
Per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell’art. 95, ormai decaduto, è stata introdotta la norma di cui all’art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:
Conseguentemente la domanda in oggetto è sottoposta interamente alle disposizioni della Legge 13/2018 e al P.R.A.C. vigenti, fatta eccezione per il volume richiesto in ampliamento, che appare “autorizzabile” a prescindere da eventuali limitazioni volumetriche contenute nel P.R.A.C. o nella legge.
L’art. 34 della L.R. 15/2018 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume autorizzabile rispetto a quanto previsto nel P.R.A.C. approvato, fermo restando l’applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C. stesso.
Dall’esame della documentazione allegata alla domanda in argomento e per le considerazioni di cui sopra, si ritiene che la domanda in oggetto sia procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla legge regionale n. 13/2018, al P.R.A.C. e all’art. 34 della L.R. 15/2018.
VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 44/1982 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la L.R. n. 30/2016;
VISTA la L.R. n. 13/2018;
VISTA la L.R. n. 15/2018;
VISTO il Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;
VISTA la D.G.R. n. 761/2010;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357/1997;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014 e la D.G.R. n. 1400/2018;
VISTO il parere n. 51 del 22/11/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 22/11/2018, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria ai sensi della L.R.13/2018, sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, conformemente alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 132/2017 del 04/07/2017 della Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie indicate nel medesimo parere;
CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 466221 del 15/11/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;
CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., di cui al parere n. 51 del 22/11/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018, nella medesima seduta del 22/11/2018, si è determinata favorevolmente, ad unanimità dei presenti, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie indicate nel medesimo parere;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2018;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 12/12/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 22/11/2018;
VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l’art. 26 stabilisce che il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA;
CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Direzione Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla Ditta Cave Ghiaia Nardi S.r.l., con l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
decreta
Luigi Masia
(seguono allegati)
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