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Bur n. 7 del 22 gennaio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 1 del 07 gennaio 2019

CAVE GHIAIA NARDI SRL Progetto di ampliamento della cava di sabbia a e ghiaia denominata "Foroni". Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla Ditta Cave Ghiaia Nardi S.r.l. e relativo all'ampliamento della cava di sabbia a e ghiaia denominata "Foroni" sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla ditta Cave Ghiaia Nardi S.r.l., acquisita agli atti con prot. n. 26214 del 23/01/2017; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 51) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 22/11/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2018, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 12/12/2018.

Il Direttore

PREMESSO che:

In data 23/01/2017 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Società CAVE GHIAIA NARDI S.r.l. con sede legale in via Strada Sacca, 69 - 46044 Goito (MN) (C.F. e P. IVA 00182110205), domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione e concessione per attività di cava, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 e dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016, acquisita con prot. n. 26214 del 23/01/2017.

Contestualmente alla domanda il proponente ha depositato presso la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA della Regione Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Valeggio sul Mincio, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, e ha provvedendo a pubblicare, in data 23/01/2017 sul quotidiano "Il Gazzettino", l’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/16 in data 30/01/2017 alle ore 18,00, presso la Sala Toffoli in via Roma, 9 in Comune di Valeggio sul Mincio.

Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 57723 del 13/02/2017 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA – ha comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal giorno 23/01/2017.

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con nota prot. n. 55244 del 09/02/2017, ha provveduto inoltre a richiedere un parere alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia relativamente alla conformità dell’intervento con la L.R. n. 44/1982 e con l’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.

In data 14/02/2017, con nota prot. n. 61500, l’U.O. Geologia ha comunicato ai fini dell’attivazione del procedimento ai sensi della L.R. 44/1982, la necessità della presentazione di documentazione integrativa (inviata al proponente con nota dell’U.O. VIA del 22/02/2017 prot. n. 82530) che la Ditta ha provveduto a trasmettere con PEC del 22/02/2017 acquisita al prot. n. 73834.

Nella medesima nota prot. n. 61500 del 14/02/2017, l’U.O. Geologia evidenzia che il rilascio dell’autorizzazione è comunque subordinato al rispetto dell’art. 13 della L.R. 44/1982 e, in particolare, alla verifica della soglia della superficie di territorio comunale interessata da attività di cava da attuare secondo le indicazioni della DGR n. 968/2010.

Nella seduta del Comitato Regionale VIA del 20/04/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

In data 19/09/2018 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita rispettivamente:

  • in data 20/04/2017 con nota prot. n. 156649;
  • in data 24/05/2017 con PEC prot. n. 204176;
  • in data 30/10/2017 con PEC prot. n. 452001;
  • in data 24/10/2018 con PEC prot. n. 432612 rettificata in data 29/10/2018 con PEC prot. n. 438613.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento:

  • in data 13/04/2017 l’U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 148879, la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
  • l’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 275989 del 06/07/2017 ha trasmesso l’esito istruttorio allegando la relazione istruttoria tecnica n. 132/2017 del 04/07/2017 con la quale si dichiara l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza con prescrizioni.

Durante l’iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulate dai seguenti soggetti:

  • Comune di Valeggio sul Mincio (nota prot. n. 79322 del 27/02/2017);
  • Gruppo Etico Territoriale ‘El Morar’ (nota prot. n. 122181 del 27/03/2017);
  • Provincia di Verona (nota prot. n. 166686 del 28/04/2017).

Con le integrazioni volontarie trasmesse durante l’iter istruttorio, il proponente ha altresì trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

In data 25/08/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con nota prot. n. 360002, ha provveduto a richiedere il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Con la medesima nota veniva comunicata la sospensione dei termini del procedimento fino alla data di ricevimento del suddetto parere della C.T.P.A.C., ovvero trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il procedimento avrebbe ripreso il proprio corso, prescindendo dall’eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato (art. 43 della L.R. n. 44/1982).

Essendo trascorsi inutilmente i termini di cui sopra e non essendo pervenuto, anche tardivamente, alcun parere da parte della Provincia di Verona il procedimento è stato ripreso.

Con riferimento alla precedente nota prot. n. 55244 del 09/02/2017 trasmessa dalla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A., di richiesta parere alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia relativamente alla conformità dell’intervento con la L.R. n. 44/1982 e con l’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016, e considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro e al fine di proseguire con l’iter valutativo da parte del gruppo di istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota in data 23/03/2018 protocollo n. 113151, è stato richiesto espressamente alla medesima Struttura regionale la quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Valeggio sul Mincio (VR), ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Con riferimento:

  • all’istanza in questione, presentata in vigenza dell’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016;
  • al ricorso presso la Corte costituzionale in relazione alla legittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 30/12/2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri (notificato il 28/02/2017 – 02/03/2017, depositato in cancelleria il 07/03/2017 e iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2017);
  • alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66/2018, di incostituzionalità dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016;
  • all’entrata in vigore della L.R. n. 13 del 16/03/2018 “Norme per la disciplina delle attività di cava” e del Piano regionale delle attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20/03/2018;
  • all’art. 34 della Legge di semplificazione approvato dal Consiglio regionale in data 10/04/2018 recante “Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell’articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.”;
  • gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota on data 09/05/2018 - protocollo 170589, hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo di fornire precise indicazioni per portare “(…) a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...).” le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia richiamate in oggetto e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività delle medesime istanze rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore.

Con nota prot. n. 213325 in data 06/06/2018, la Direzione Difesa del Suolo ha evidenziato quanto segue:

la domanda in oggetto è stata presentata, per quanto attiene la normativa in materia di cave, in applicazione dell’art. 95 della L.R. 30/2016.

Per ottenere l’autorizzazione alla coltivazione della cava, possibile soltanto in ampliamento, la norma prevedeva alcuni requisiti e in particolare, i commi 4 e 5 (…). Successivamente i commi 4 e 5 dell’art. 95 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con Sentenza C.C. n. 66/2018 in data 21.2.2018.

Per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell’art. 95, ormai decaduto, è stata introdotta la norma di cui all’art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:

  • che le domande siano portate a definizione in conformità alla Legge n. 13/2018 e al Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;
  • che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.

Conseguentemente la domanda in oggetto è sottoposta interamente alle disposizioni della Legge 13/2018 e al P.R.A.C. vigenti, fatta eccezione per il volume richiesto in ampliamento, che appare “autorizzabile” a prescindere da eventuali limitazioni volumetriche contenute nel P.R.A.C. o nella legge.

L’art. 34 della L.R. 15/2018 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume autorizzabile rispetto a quanto previsto nel P.R.A.C. approvato, fermo restando l’applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C. stesso.

Dall’esame della documentazione allegata alla domanda in argomento e per le considerazioni di cui sopra, si ritiene che la domanda in oggetto sia procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla legge regionale n. 13/2018, al P.R.A.C. e all’art. 34 della L.R. 15/2018.

VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 44/1982 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la L.R. n. 30/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018;

VISTA la L.R. n. 15/2018;

VISTO il Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357/1997;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014 e la D.G.R. n. 1400/2018;

VISTO il parere n. 51 del 22/11/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 22/11/2018, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria ai sensi della L.R.13/2018, sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, conformemente alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 132/2017 del 04/07/2017 della Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie indicate nel medesimo parere;

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 466221 del 15/11/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., di cui al parere n. 51 del 22/11/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018, nella medesima seduta del 22/11/2018, si è determinata favorevolmente, ad unanimità dei presenti, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie indicate nel medesimo parere;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2018;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 12/12/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 22/11/2018;

VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l’art. 26 stabilisce che il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Direzione Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla Ditta Cave Ghiaia Nardi S.r.l., con l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 51 del 22/11/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria ai sensi della L.R.13/2018, sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, conformemente alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 132/2017 del 04/07/2017 della Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie indicate nel medesimo parere;
  3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico VIA del 22/11/2018;
  4. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al “Progetto di ampliamento della cava di sabbia a e ghiaia denominata “Foroni” presentato dalla Ditta Cave Ghiaia Nardi S.r.l. (C.F. e P. IVA 00182110205) con sede legale in via Strada Sacca, 69 - 46044 Goito (MN), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie indicate nel medesimo parere;
  5. di stabilire che, il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
  6. di stabilire che, avendo la Ditta Cave Ghiaia Nardi S.r.l., presentato domanda ai sensi dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016, per quanto stabilito dall’art. 34, comma 1 delle L.R. n. 15/2018, l’istanza è da intendersi portata a definizione, in conformità alla L.R. n. 13/2016 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e al Piano regionale della attività di cava (approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018) e, pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico reginale V.I.A. (di cui all'articolo 7 della L.R. n. 4/2016) si è espresso in luogo della CTRAE (di cui all'articolo 13 della L.R. n. 13/2018);
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii e della DGR n. 568/2018, del progetto de quo;
  8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  9. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Cave Ghiaia Nardi S.r.l. con sede legale in via Strada Sacca, 69 - 46044 Goito (MN) (C.F. e P. IVA 00182110205 – PEC: cavenardi@pec.cavenardi.it) e di comunicare l’avvenuta adozione della stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUV, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese;
  10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

1_Allegato_DDR_1_07-01-2019_385829.pdf

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