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Bur n. 130 del 24 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 109 del 05 dicembre 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Ditta ECO GREEN S.r.l. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale e ubicazione installazione in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR). Rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta ECO GREEN S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale conseguente alla realizzazione dei lavori previsti dalla DGR n. 221/2016.

Il Direttore

(1) VISTA la DGR n. 221 del 03.03.2016 con cui si esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, si approva il progetto e si rilascia alla Ditta ECO GREEN S.r.l. con sede legale in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR), CF 02433800238, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all’installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi localizzata in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR), ai sensi del d.lgs. n. 152/2006;

(2) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 252495 del 29.06.2016, con la quale la Ditta comunica la data prevista del 12.07.2016 per la messa in esercizio provvisorio dell’installazione;

(3) VISTA la richiesta della Ditta acquisita al prot. reg. n. 485880 del 13.12.2016 di proroga del termine fissato per la trasmissione del certificato del collaudo funzionale dell’installazione;

(4) VISTO il decreto n. 12 del 25.01.2017, con cui si concede una proroga di giorni 90 alla presentazione del certificato di collaudo funzionale dell’installazione;

(5) VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale della Ditta ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, acquisita al prot. reg. n. 110523 del 17.03.2017, relativa all’inserimento del codice CER 191005* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose;

(6) VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale della Ditta ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, acquisita al prot. reg. n. 115789 del 22.03.2017, relativa all’inserimento di un gruppo di macchinari dedicati alla riduzione volumetrica di rottami di piccole dimensioni, c.d. “linea trucioli”;

(7) VISTO il parere ARPAV n. 43180 del 05.05.2017 (prot. reg. n. 179565 del 09.05.2017) nel merito delle sopra citate comunicazioni di modifiche non sostanziali della Ditta ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, inerenti l’inserimento del CER 191005* e l’inserimento di macchinari nella linea di riduzione volumetrica;

(8) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 179824 del 09.05.2017, con cui la Ditta trasmette informazioni integrative inerenti il CER 191005*;

(9) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 213235 del 31.05.2017, con cui la Ditta trasmette ulteriori integrazioni inerenti il CER 191005*;

(10) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 248638 del 26.06.2017, con cui la Ditta trasmette integrazioni inerenti la richiesta di modifica non sostanziale per l’inserimento della linea trucioli e contestualmente avanza ulteriori richieste di modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 relative alla gestione delle aree;

(11) VISTA la documentazione di collaudo funzionale della Ditta, acquisita al prot. reg. n. 264205 del 04.07.2017;

(12) VISTO il parere ARPAV prot. n. 66689 del 10.07.2017 (prot. reg. n. 283227 del 10.07.2017) nel merito delle modifiche non sostanziali richieste dalla Ditta per l’introduzione del CER 191005*, l’inserimento di una linea di riduzione volumetrica, la modifica delle gestione degli stoccaggi;

(13) VISTA la nota prot. reg. n. 295691 del 19.07.2017, con cui si esprime, in conformità al parere ARPAV sopra richiamato, assenso all’esecuzione delle modifiche non sostanziali con una serie di prescrizioni;

(14) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 366472 del 31.08.2017, con cui la Ditta ribadisce la volontà di gestire in deposito temporaneo le emulsioni oleose di scarto prodotte dalla lavorazione nella linea di riduzione volumetrica;

(15) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 89149 del 08.03.2018, con cui la Ditta comunica il posticipo delle misure di rumore e l’avvio della nuova linea di riduzione volumetrica in capannone 2 a partire dal giorno 8 marzo 2018;

(16) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 156149 del 26.04.2018 con cui la Ditta trasmette la valutazione di impatto acustico comprensiva del contributo della nuova linea di riduzione volumetrica;

(17) VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 08.05.2018, convocata con nota prot. reg. n. 144063 del 17.04.2018, trasmesso con nota prot. reg. n. 183326 del 18.05.2018;

(18) VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con note acquisite al prot. reg. n. 222266 del 12.06.2018 e n. 310785 del 25.07.2018, in risposta alle richieste avanzate dagli Enti nella sopracitata Conferenza di Servizi;

(19) VISTA la nota ARPAV prot. 2018 - 0068698 / U (prot. reg. n 304441 del 19.07.2018), con cui l’Agenzia chiede chiarimenti al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona in merito agli adempimenti cui la Ditta è tenuta ai sensi della normativa antincendio;

(20) VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 03.08.2018, trasmesso con nota prot. reg. n. 351473 del 29.08.2018, per l’introduzione in AIA dell’operazione di passivazione delle schiumature di alluminio, nel corso della quale si è ribadita la necessità che venga chiarito lo stato della pratica antincendio dell’installazione;

(21) VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(22) VISTO il decreto n. 61 del 25.09.2018, con cui si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGR n. 221/2016 con l’introduzione dell’operazione di passivazione delle schiumature di alluminio e contestualmente si approva con modifiche il Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa (PMC/PGO) Rev. 20.06.2017 e altresì si approva la Procedura di Controllo Radiometrico Rev. 4 del 12/07/2017 (prot. reg. n. 322654 del 01.08.2017);

(23) VISTO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 12.11.2018, convocata con nota prot. reg. n. 425008 del 18.10.2018, trasmesso con nota prot. reg. n. 47421 del 22.11.2018;

(24) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 477512 del 23.11.2018, con cui la Ditta trasmette l’ultima versione della planimetria dell’impianto, come da richiesta della Conferenza di Servizi, precisando altresì la corretta codifica di scarichi finali e parziali e correggendo un refuso di cui alla precedente comunicazione acquisita al prot. reg. n. 222266 del 12.06.2018 in merito alle zone di deposito degli EoW;

(25) CONSIDERATO che in sede di Conferenza di Servizi decisoria si è precisato che il capannone dove la Ditta effettua attività di commercio e stoccaggio di materiali che non hanno qualifica di rifiuto (c.d. capannone 3) non rientra nel perimetro dell’installazione AIA e, pertanto il mappale 733 del Foglio n. 21 del Catasto rientra solo parzialmente nel perimetro dell’installazione AIA, come individuato in planimetria in Allegato B al presente provvedimento;

(26) CONSIDERATO che in sede di Conferenza di Servizi è stata accertata la regolarità della situazione autorizzativa ai fini antincendio dell’installazione come da nota dei Vigili del Fuoco prot. n. 0014740.14-09-2018 (prot. reg. n. 477512 del 23.11.2018);

(27) CONSIDERATO che le attività di gestione rifiuti realizzate in installazione possono interessare, oltre ai punti 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006 già richiamati in DGR n. 221/2016, anche il punto 5.3 in quanto viene effettuato trattamento in frantumatore di rifiuti metallici (trituratore), come da progetto autorizzato;

(28) CONSIDERATO che la soprarichiamata nota prot. reg. 295691 del 19.07.2017 ammette lo stoccaggio alternativo di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle diverse aree dell’installazione, ma non prevede l’autorizzazione all’incremento dei quantitativi di rifiuti pericolosi che il provvedimento VIA di cui alla DGR n. 221/2016 identifica in 1.740 Mg, su un totale di 6.735 Mg di rifiuti complessivamente gestiti in installazione;

(29) CONSIDERATO che, in conformità ai più recenti orientamenti regionali, i rifiuti prodotti presso l’installazione, qualora derivanti da attività di gestione rifiuti (es. selezione e cernita, riduzione volumetrica, produzione EoW, ecc.), vanno autorizzati allo stoccaggio (D15/R13), anche al fine del calcolo delle garanzie finanziarie, e contribuiscono quindi al conseguimento del limite sul quantitativo massimo di rifiuti autorizzato presso l’installazione;

(30) CONSIDERATO pertanto che è necessario adeguare i quantitativi autorizzati allo stoccaggio D15/R13 senza che ciò si configuri come incremento della capacità dell’installazione, in quanto effetto direttamente conseguente alla gestione in stoccaggio D15/R13 di rifiuti prima gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n. 152/2006;

(31) CONSIDERATO analogamente, che devono essere autorizzati allo stoccaggio (D15/R13) anche i rifiuti precedentemente gestiti in prestoccaggio, dal momento che, ai sensi della definizione di cui all’art. 183, c.1, lettera aa) del d.lgs. n. 152/2006, sono stoccaggi le operazioni di deposito preliminare o messa in riserva, a partire dal momento in cui i rifiuti vengono accettati e presi in carico presso l’installazione;

(32) CONSIDERATO che la Ditta, con la richiamata nota prot. reg. n. 222266 del 12.06.2018, ha precisato che i rifiuti gestiti in deposito temporaneo o in prestoccaggio da ricomprendere con il presente provvedimento nella gestione in stoccaggio D15/R13 sono riferibili ai seguenti quantitativi: 30 Mg di emulsioni prodotti dalla linea trucioli, 30 Mg di rifiuti gestiti in prestoccaggio, 50 Mg di rifiuti prodotti dalla selezione e cernita, per un totale di 110 Mg, di cui 60 Mg di rifiuti pericolosi;

(33) RITENUTO pertanto di adeguare i quantitativi di rifiuti stoccabili presso l’installazione in 6.845 Mg, di cui 1.800 Mg di rifiuti pericolosi;

(34) CONSIDERATO che la nuova linea di lavorazione identificata dalla Ditta per la “riduzione volumetrica di rottami di piccole dimensioni” (cfr. nota acquisita al prot. reg. n. 115789 del 22.03.2017), si compone, come già evidenziato nella nota di richiesta di parere agli Enti prot. reg. n. 108017 del 05.04.2017, di una serie di macchinari finalizzati non solo a ridurre volumetricamente i rifiuti, ma anche a separare differenti granulometrie, pulire il truciolo da eventuali emulsioni residue, separare i metalli ferrosi e non ferrosi, e, pertanto, costituisce un trattamento integrato;

(35) CONSIDERATO che la suddetta linea di lavorazione è assentita come modifica non sostanziale con la soprarichiamata nota prot. reg. n. 295691 del 19.07.2017 esclusivamente su rifiuti metallici solidi e non polverulenti e, pertanto, non sono ammessi alla lavorazione rifiuti codificati con CER riferibile a matrici non metalliche;

(36) CONSIDERATO che i rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio e sue leghe destinati a rifusione cessano la qualifica di rifiuto esclusivamente ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011, anche in regime di procedura semplificata, in conformità a quanto prescritto al comma 8-sexies dell’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006;

(37) CONSIDERATO che i rottami di rame e delle leghe del rame destinata a rifusione cessano la qualifica di rifiuto esclusivamente ai sensi del regolamento (UE) n. 715/2013, anche in regime di procedura semplificata, in conformità a quanto prescritto al comma 8-sexies dell’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006;

(38) CONSIDERATO che le scaglie di laminazione sono considerate materiali estranei ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011 per la cessazione di qualifica di rifiuto dei rottami di ferro e acciaio destinati a rifusione; che i residui di fusione sono considerati materiali estranei ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011 per la cessazione di qualifica di rifiuto dei rottami di ferro e acciaio e dei rottami di alluminio destinati a rifusione, nonché ai sensi del regolamento (UE) n. 715/2013 per la cessazione di qualifica di rifiuto dei rottami di rame destinati a rifusione;

(39) CONSIDERATO che i rottami di vetro cessano la qualifica di rifiuto esclusivamente ai sensi del regolamento (UE) n. 1179/2012, anche in regime di procedura semplificata, in conformità a quanto prescritto al comma 8-sexies dell’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006;

(40) VISTE le circolari ministeriali n. 10045 del 01.07.2016 e n. 11415 del 28.07.2016, le quali specificano che, nelle more dell’emanazione della pertinente disciplina comunitaria e nazionale, per la cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 05.02.1998 e al DM n. 161/2002, nonché la definizione caso per caso di criteri EoW in sede di autorizzazione;

(41) VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 228/2018, la quale invece dichiara l’esclusiva competenza statale per la definizione di criteri di cessazione di qualifica di rifiuto, in assenza di corrispondenti criteri stabiliti a livello comunitario;

(42) CONSIDERATO che la DGR n. 221/2016 rilascia alla Ditta l’autorizzazione ad effettuare cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 per rifiuti costituiti da plastica/carta/legno (R3), metalli e composti metallici (R4), vetro (R5), ammettendo in Allegato A anche rifiuti non rientranti nell’ambito di applicazione dei regolamenti comunitari/decreti nazionali e quindi autorizzati “caso per caso”;

(43) VALUTATO di attenersi, nell’attuale stato di incertezza interpretativa della norma, all’approccio di cui alla DGR n. 221/2016, definendo criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto;

(44) CONSIDERATO che la prescrizione AIA n. 8.7 prevede che debba essere garantito “l’ottenimento di materiali con caratteristiche fissate dagli specifici Regolamenti comunitari e Decreti nazionali”;

(45) CONSIDERATO tuttavia che tra i rifiuti autorizzati al recupero definitivo ai sensi dell’AIA di cui alla DGR n. 221/2016 ve ne sono alcuni che non rientrano nei regolamenti comunitari o decreti nazionali e che quindi si configurano come EoW “caso per caso”;

(46) RITENUTO pertanto, di applicare agli EoW “caso per caso”, che non rientrano nel campo di applicazione della pertinente disciplina comunitaria o nazionale, specifici requisiti tecnici e ambientali;

(47) CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. reg. n. 310785 del 25.07.2018 la Ditta propone i criteri per gli EoW “caso per caso” relativi a rottami metallici, che sono stati oggetto di approfondimento in sede di Conferenza di Servizi;

(48) RITENUTO pertanto di autorizzare per i rottami metallici le cessazioni di qualifica di rifiuto di cui al regolamento (UE) n. 333/2011, al regolamento (UE) n. 715/2013 e ai “caso per caso” proposti dalla Ditta, con le eccezioni comunicate in sede di Conferenza di Servizi, principalmente volte ad escludere le cessazioni “caso per caso” proposte per l’alluminio e le sue leghe e il rame e le sue leghe, i quali cessano solo ai sensi dei pertinenti regolamenti comunitari;

(49) RITENUTO di non autorizzare rifiuti pericolosi alle operazioni di recupero R3, in conformità a quanto già previsto dalla DGR n. 221/2016 alla prescrizione AIA 8.7, correggendo in tal senso eventuali refusi di cui all’Allegato A alla medesima delibera;

(50) CONSIDERATO che l’operazione di miscelazione consiste nella commistione di rifiuti aventi codici CER diversi oppure diverse caratteristiche di pericolosità, finalizzata all’invio ad altri impianti;

(51) CONSIDERATO pertanto, che la lavorazione congiunta di più partite di rifiuti, anche aventi CER diverso e/o HP diverse, in specifici trattamenti autorizzati presso l’installazione non si configura come miscelazione;

(52) CONSIDERATO che la prescrizione AIA n. 20 della DGR n. 221/2016 prevede che, ai fini del rilascio dell’AIA definitiva, la Ditta presenti documentazione indicante i gruppi di rifiuti miscelabili tra loro;

(53) RICHIAMATI gli indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione di cui alla DGR n. 119 del 07.02.2018, che prevedono, ai fini dell’autorizzazione, l’individuazione dei gruppi di miscelazione con identificazione della tipologia del successivo impianto di destino e dello specifico trattamento, delle tipologie di rifiuti oggetto di miscelazione e relativi codici CER, della potenzialità espressa in t/giorno e in t/anno, delle attrezzature, aree e modalità operative, delle modalità di caratterizzazione delle miscele;

(54) CONSIDERATO che tra la documentazione agli atti non si rinviene l’identificazione dei gruppi di miscelazione in conformità agli indirizzi sopra richiamati, se si esclude l’individuazione in sede di PMC di gruppi basati esclusivamente sullo stato fisico del rifiuto;

(55) RITENUTO in ragione della recente emanazione degli indirizzi di cui sopra, di consentire alla Ditta di predisporre la documentazione inerente i gruppi di miscelazione entro un termine di 120 giorni dal rilascio del presente provvedimento;

(56) RITENUTO di prevedere la miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 per il CER 100315* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose e per il CER 100510* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose, esclusivamente qualora le partite di rifiuti presentino stesso CER e caratteristiche di pericolo diverse, con ciò integrando l’indicazione esplicitata al punto 8.8 dell’AIA di cui all’Allegato B della DGR n. 221/2016 per il CER 100315* con quanto previsto all’Allegato B1 della medesima deliberazione, dove viene autorizzato alla miscelazione in deroga anche il CER 100510*, per il quale valgono le medesime considerazioni tecniche espresse per il CER 100315*;

(57) VALUTATO di consentire l’operazione di eliminazione delle frazioni estranee anche in filiera di smaltimento, al fine di favorire una migliore gestione del rifiuto;

(58) CONSIDERATO che presso l’installazione viene effettuata una selezione non solo su base merceologica ma anche in base alla diversa pezzatura del rifiuto;

(59) CONSIDERATO che la separazione gravimetrica si configura come una modalità di selezione e cernita;

(60) CONSIDERATO che la prescrizione AIA n. 26 della DGR n. 221/2016 prevede che in sede di rilascio dell’AIA all’esercizio definitivo si valuti l’opportunità del convogliamento degli sfiati dei serbatoi a un sistema di abbattimento, in relazione alla specificità dei rifiuti liquidi stoccati, e che nella richiamata nota prot. reg. n. 222266 del 12.06.2018 la Ditta ha dichiarato di utilizzare i serbatoi in oggetto esclusivamente per lo stoccaggio delle acque meteoriche di prima pioggia e, nel caso i medesimi dovessero essere impiegati per lo stoccaggio di altri rifiuti, si è impegnata a comunicare agli enti l’installazione di adeguati sistemi di trattamento degli effluenti;

(61) PRESO ATTO che i serbatoi di stoccaggio delle frazioni oleose di scarto provenienti dalla nuova linea integrata di lavorazione in capannone 2 sono dotati di carboni attivi, come dichiarato dalla Ditta nella nota acquisita al prot. reg. n. 248638 del 26.06.2017;

(62) PRESO ATTO del parere favorevole di ARPAV acquisito al prot. reg. n. 453033 del 07.11.2018 sulla valutazione di impatto acustico acquisita al prot. reg. n. 156149 del 26.04.2018;

(63) PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto ad integrare la valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 (acquisita al prot. reg. n. 310785 del 25.07.2018) relativamente all’introduzione della linea trucioli;

(64) CONSIDERATO che la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 11452 del 20.11.2017 ha annullato il DM n. 272 del 13 novembre 2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1) lettera v-bis) del d.lgs. n. 152/2006;

(65) CONSIDERATO che la Ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 87135 del 07.03.2018, il rinnovo della certificazione ISO 14001 per il sito oggetto della presente autorizzazione;

(66) RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta ECO GREEN S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006; 


decreta

1.  di rilasciare alla Ditta ECO GREEN S.r.l., con sede legale in via Spagna 25 – Villafranca di Verona (VR), C.F. 02433800238, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per l’esercizio dell’installazione di gestione rifiuti, ubicata in via Spagna 25 – Villafranca di Verona (VR), catastalmente censita al Foglio n. 21; mappali: 488, 570, 607, e parte 733, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

2.  di prevedere il successivo riesame dell’AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001;

3.  di autorizzare presso l’installazione la gestione delle tipologie di rifiuti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

4.  di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

4.1 autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

4.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;

4.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

5.  di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all’Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:

5.1 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

5.2 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell’installazione;

5.3 stoccaggio [R13/D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta nelle operazioni di gestione rifiuti;

5.4 accorpamento [R12/D14], con eventuali sconfezionamento, travaso e riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

5.5 riduzione volumetrica [R12/D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante trituratore meccanico, effettuata in capannone 1 di cui alla planimetria in Allegato B al presente provvedimento, su singole partite di rifiuti o su più partite di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo; le frazioni esitanti vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o smaltimento;

5.6 miscelazione di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi [R12/D13], non in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a successivi impianti di trattamento;

5.7 miscelazione [R12] di rifiuti codificati con CER 100315* o con CER 100510*, in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, esclusivamente qualora le partite di rifiuti miscelate presentino stesso CER e caratteristiche di pericolo diverse; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a successivi impianti di trattamento;

5.8 selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:

5.8.1 eliminazione di frazioni estranee [D13/R12], effettuata manualmente con l’eventuale ausilio di polipo meccanico e deferrizzatore; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a recupero o a smaltimento;

5.8.2 selezione e cernita di rifiuti misti e smontaggio di rifiuti compositi [R12], effettuata manualmente con l’eventuale ausilio di polipo meccanico e deferrizzatore, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a recupero/smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;

5.8.3 selezione dimensionale di rifiuti caratterizzati da diversa pezzatura [R12], effettuata manualmente con l’eventuale ausilio di polipo meccanico, finalizzata alla produzione di frazioni a pezzatura omogenea destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a recupero/smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;

5.8.4 separazione gravimetrica [R12/D13], al fine di separare il surnatante dal deposito formatosi per gravità all’interno di fusti e/o cisternette; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;

5.9 passivazione [R12] per attesa di schiumature di alluminio di cui al codice CER 100315* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose, al fine di garantire la perdita delle caratteristiche di idroreattività e infiammabilità;

5.10 pretrattamento di riduzione volumetrica, selezione granulometrica e merceologica, pulizia [R12] di rifiuti metallici pericolosi e non pericolosi in linea integrata, c.d. “linea trucioli”, costituita da setacciatrice pneumatica, trituratore, vibrovaglio, centrifuga, cernitrice magnetica, bricchettatrice, in capannone 2 di cui alla planimetria in Allegato B al presente provvedimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;

5.11 recupero di rottami metallici [R4], per la produzione di materiale per l’industria metallurgica che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), mediante operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica e/o lavorazione in linea trucioli; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento; l’operazione è distinta in:

5.11.1 recupero di rottami di ferro e acciaio ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011;

5.11.2 recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011;

5.11.3 recupero di rottami di rame e leghe di rame ai sensi del regolamento (UE) n. 715/2013;

5.11.4 recupero di rottami di zinco e relative leghe;

5.11.5 recupero di rottami di stagno e relative leghe;

5.11.6 recupero di rottami costituiti da pallini di piombo;

5.11.7 recupero di rottami di magnesio e relative leghe;

5.12 recupero di rottami di vetro [R5] ai sensi del regolamento (UE) n. 1179/2012, tramite operazioni di selezione e cernita dei rifiuti in base alle caratteristiche di qualità ed eventuale riduzione volumetrica; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento;

5.13 recupero di rifiuti a matrice cartacea [R3], per la produzione di materiale per l’industria cartaria con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), tramite operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento;

5.14 recupero di rifiuti a matrice legnosa [R3], per la produzione di materiale per l’industria del legno con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), tramite operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento;

5.15 recupero di rifiuti a matrice plastica [R3], per la produzione di materiale per l’industria delle materie plastiche con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), tramite operazioni di selezione e cernita dei rifiuti in base alle caratteristiche di qualità ed eventuale riduzione volumetrica; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento;

6.  di autorizzare, presso l’installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti e di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto:

6.1 capacità massima autorizzata allo stoccaggio di rifiuti [R13, D15]: 6.845 Mg, di cui massimo 1.800 Mg di rifiuti pericolosi, secondo quanto indicato nella tabella seguente con riferimento alle area di cui alla planimetria in Allegato B al presente provvedimento:

Area

Modalità stoccaggio

Mg

Zona 1

Fusti/ cisternette/ colli/ cumuli/ big bags/ vasche/ casse/ cassoni

60 – di cui massimo 9 Mg di rifiuti liquidi

Zona 2

Cumuli/cassoni/pallet

175

Zona 3

Cumuli/cassoni/pallet

270

Zona 4

Cumuli/cassoni/pallet

360

Zona 5

Cumuli/cassoni/pallet

500

Zona 6

Cumuli/cassoni/pallet

150

Zona 8

Serbatoi/cisterne mobili

20

Zona 9

Cumuli/cassoni/pallet

100

Zona 10        

Cumuli/cassoni/pallet

30

Zona 13

Cumuli/cassoni/pallet

2.500

Zona 14

Cumuli/cassoni/pallet

50

Zona 15

Cumuli/cassoni/pallet

1.300

Zona 16

Cumuli/cassoni/pallet

1.300

Zona 18

Cisterne mobili

30

TOTALE

6.845 – di cui massimo 1.800 di pericolosi

 

6.2 capacità massima giornaliera di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [D13, D14, R12, R3, R4, R5]: 400 Mg/giorno, pari a 104.000 Mg/anno;

6.3 quantità massima di rifiuti pericolosi e non pericolosi (comprensiva di rifiuti in ingresso, rifiuti in lavorazione, rifiuti prodotti dalle lavorazioni) presente istantaneamente in installazione: 6.845 Mg, di cui massimo 1.800 Mg di rifiuti pericolosi;

6.4 quantità massima di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), presenti istantaneamente in installazione: 12.735 Mg, di cui 6.000 Mg depositabili presso la Zona 12 di cui alla planimetria in Allegato B al presente provvedimento e 6.735 Mg depositabili, in alternativa ai rifiuti, nelle zone indicate nella tabella di cui al punto 6.1 (con eccezione delle zone 8 e 18);

7.  di stabilire le seguenti prescrizioni inerenti gli imballaggi:

7.1 ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione;

Conferimento di rifiuti

8.  di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

8.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l’omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

8.2 deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

8.3 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l’accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC di cui al punto 22;

8.4 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene dei carichi contenenti rottami metallici o rifiuti metallici secondo le modalità indicate nel PMC; in particolare devono essere verificati i carichi contenenti rifiuti metallici in ingresso e i materiali EoW prodotti dalla Ditta; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene deve essere attuata la Procedura di controllo radiometrico Rev. 4 del 12/07/2017;

8.5 i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici che possono dar luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas devono essere stoccati in ambiente coperto e pavimentato;

8.6 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 (inquinanti organici persistenti), fermo restando quanto previsto al successivo punto 8.7;

8.7 non è ammesso il conferimento di rifiuti facilmente biodegradabili o putrecibili, rifiuti contenenti CFC, rifiuti contenenti PCB, rifiuti contenenti amianto, rifiuti consistenti in veicoli fuori uso;

8.8 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;

Prescrizioni generali

9.  di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

9.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all’art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 – Serie Generale n. 130), prevedendo l’adeguamento entro il 17.08.2022 alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) applicabili di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147;

9.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all’Allegato B al presente decreto e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell’Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

9.3 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell’ingresso all’installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

9.4 le aree, compresi i box, i cassoni, i serbatoi e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

9.5 devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l’installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l’installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l’installazione a seguito delle operazioni di recupero (EoW); va evitato il contatto tra rifiuti incompatibili;

9.6 in caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l’identificazione del materiale stoccato e la sua tracciabilità; è inoltre necessario provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia dei box che hanno contenuto rifiuti prima del loro riutilizzo per il deposito di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto;

9.7 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell’installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata;

9.8 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);

9.9 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno dell’impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;

9.10 i rifiuti fangosi, terre e sabbie devono essere stoccati in cassoni scarrabili, cassonetti, fusti o big bags;

9.11 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;

9.12 i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l’ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;

9.13 i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;

9.14 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014;

9.15 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;

9.16 la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;

9.17 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all’articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;

9.18 lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

9.19 devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

9.20 la Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona l’impiego dei serbatoi in zona 8 di cui alla planimetria in Allegato B al presente provvedimento per lo stoccaggio di rifiuti diversi dalle acque meteoriche di prima pioggia, individuando adeguati sistemi di trattamento degli effluenti in relazione alla tipologia dei rifiuti da stoccare;

9.21 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

9.22 ogni settore dell’installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

9.23 l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

Operazioni di miscelazione

10.  di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali, in conformità alla DGR n. 119/2018:

10.1 la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell’art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

10.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto, individuato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

10.3 la miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di “fattibilità”, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni; è necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;

10.4 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;

10.5 l’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

10.6 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso; per contro, alla luce dei punti 1 e 2, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;

10.7 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;

10.8 non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

10.9 ai sensi dell’art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

10.10 dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;

10.11 la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, da individuare e dimensionare nel PMC/PGO di cui al punto 22; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell’art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come “produttore dei rifiuti” e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

10.12 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero “definitivo”; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell’Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

10.13 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto e ad ARPAV, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, i gruppi di miscelazione dei rifiuti, individuando le finalità dell’attività di miscelazione, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche;

Riduzione volumetrica

11.  di stabilire le seguenti prescrizioni generali per la riduzione volumetrica:

11.1 i rifiuti sottoposti a lavorazione devono essere privi o a basso contenuto di solventi;

11.2 è vietata la lavorazione di recipienti sotto pressione;

11.3 le frazioni esitanti, comunque codificate, non possono essere commiste tra loro se derivanti da rifiuti originariamente codificati con CER diverso e/o diverse caratteristiche di pericolo;

Linea trucioli: linea integrata costituita da setacciatrice pneumatica, trituratore, vibrovaglio, centrifuga, cernitrice magnetica, bricchettatrice

12.  di stabilire le seguenti prescrizioni generali per la lavorazione in linea trucioli in capannone 2 effettuata in R12 (punto 5.10 del presente provvedimento) o in R4 (punto 5.11 del presente provvedimento):

12.1 la lavorazione è ammessa esclusivamente su rifiuti metallici di piccole dimensioni, solidi e non polverulenti, privi o a basso contenuto di solventi;

12.2 è vietata la lavorazione di recipienti sotto pressione;

12.3 la lavorazione di rifiuti pericolosi deve essere effettuata per singole partite o per partite congiunte di rifiuti aventi medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo;

Passivazione di schiumature di alluminio di cui al codice CER 100315*

13.  di stabilire le seguenti prescrizioni generali per la passivazione delle schiumature di alluminio di cui al CER 100315*:

13.1 l’HP3 deve essere l’unica caratteristica di pericolo attribuita al rifiuto sottoposto a passivazione;

13.2 il rifiuto deve essere depositato al coperto in zona pavimentata presso l’installazione per un periodo di attesa minimo di 10 giorni; a tal fine l’operazione deve essere effettuata per lotti realizzati in installazione, alla chiusura dei quali inizia a decorrere il tempo minimo di attesa;

13.3 l’operazione deve essere condotta nel rispetto integrale della procedura già approvata con decreto n. 61 del 25.09.2018, che si intende confermata con il presente provvedimento;

13.4 al termine del periodo di attesa, è ammessa la perdita dell’HP3 e la conseguente ricodifica del rifiuto con CER non pericoloso 100316;

13.5 i risultati delle prove di cui alla procedura indicata al punto 13.3, devono essere trasmessi ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto, anche al fine della valutazione di eventuali adeguamenti della medesima procedura; nel caso in cui tali prove accertino il permanere, al termine del periodo di passivazione, di caratteristiche di infiammabilità o idroreattività tali da comportare l’attribuzione dell’HP3 al rifiuto, è vietato procedere alla declassificazione e ricodifica dello stesso e deve esserne data immediata comunicazione ai medesimi Enti;

Produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW)

14.  di stabilire le seguenti prescrizioni generali per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006:

14.1 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono essere condotti in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili individuate dal D.M. del 29.01.2007 e devono garantire l’ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologicamente conformi alle norme tecniche di riferimento e, in ogni caso, nelle forme usualmente commercializzate, rispettando tutte le prescrizioni previste dalla normativa per la loro immissione in commercio; copia della relativa normativa deve essere conservata presso l’impianto e deve essere esibita a richiesta degli interessati;

14.2 qualora le caratteristiche qualitative stabilite per gli EoW non siano conseguibili mediante i trattamenti previsti nell’installazione, le medesime caratteristiche devono essere possedute dai rifiuti al momento del loro ingresso in installazione;

14.3 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sui materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006 e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel PMC di cui al punto 22 del presente provvedimento;

14.4 restano sottoposti al regime dei rifiuti le frazioni esitanti dalle attività di recupero che non rispettino le caratteristiche qualitative stabilite per le singole cessazioni di qualifica di rifiuto o, in ogni caso, che non vengano destinate in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

15.  di stabilire che recupero di rifiuti metallici [R4], per la produzione di rottami per l’industria metallurgica che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

15.1 per i rifiuti di cui ai punti 5.11.1 e 5.11.2 del presente provvedimento, il recupero deve essere effettuato nel rispetto integrale delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 333/2011;

15.2 per i rifiuti di cui al punto 5.11.3 del presente provvedimento, il recupero deve essere effettuato nel rispetto integrale delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n.715/2013;

15.3 per i rifiuti di cui ai punti da 5.11.4 a 5.11.7 del presente provvedimento, il recupero avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

15.3.1 il rifiuto in ingresso deve essere costituito prevalentemente dal metallo oggetto di recupero, con una percentuale di materiali estranei non superiore al 49% e non deve superare i valori di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004; la verifica di tali caratteristiche è effettuata tramite un controllo visivo di ogni partita da parte di personale qualificato; se dal controllo visivo sorge il dubbio di un eventuale superamento di tali limiti, occorre adottare ulteriori misure, da definirsi nel PMC di cui al punto 22 del presente provvedimento, in analogia a quanto previsto in allegato al regolamento (UE) n. 333/2011 (punto 1.6);

15.3.2 la lavorazione deve garantire:

a) l’effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti per i rifiuti pericolosi ammessi a lavorazione o, in ogni caso, la rimozione delle caratteristiche di pericolo, da attestarsi in base alla prescrizione 9.9 del presente provvedimento;

b) l’assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti o di altri materiali infiammabili e/o esplosivi che possano causare esplosione in una fornace metallurgica;

c) il conseguimento delle seguenti caratteristiche tecniche per il materiale che cessa la qualifica di rifiuto:

c.1 - per lo zinco le caratteristiche tecniche di cui alla norma UNI EN 14290 Zinco e leghe di zinco - Materie prime secondarie;

c.2 - per lo stagno le caratteristiche tecniche di cui alla norma UNI EN 10432 Rottami di stagno - Tipi, caratteristiche e composizione chimica - Parte 1: Stagno non in lega oppure Parte 5: Leghe miste di stagno;

c.3 - per i pallini in piombo: contenuto di oli e grassi inferiore al 2% in peso; contenuto di solventi organici inferiore allo 0,1% in peso; materiali estranei inferiori al 5% in peso; polveri con granulometria < a 10 micron, non superiori al 10%; il materiale deve essere rispondente alla norma tecnica UNI EN 14057;

c.4 - per il magnesio le caratteristiche tecniche di cui alla norma UNI EN 7160;

15.3.3 i requisiti di cui alla prescrizione precedente non possono essere conseguiti per diluizione tra diverse partite di rifiuti ma devono essere conseguiti mediante trattamento efficace in relazione in particolare alla rimozione di materiali estranei e contaminanti;

15.3.4 la Ditta è tenuta a comunicare con le modalità dell’art. 29-nonies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Verona l’eventuale aggiornamento delle pertinenti norme UNI di riferimento, evidenziando i parametri e requisiti variati;

16.  di stabilire che il recupero di rottami vetrosi [R4], deve essere effettuato nel rispetto integrale del regolamento (UE) n. 1179/2012;

17.  di stabilire che il recupero di rifiuti a matrice cartacea [R3], finalizzato alla produzione di materiale per l’industria cartaria con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

17.1 i rifiuti in ingresso devono essere costituiti in prevalenza da materiale cellulosico (carta, cartone, cartoncino);

17.2 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI-EN 643 e devono garantire:

(a) l’eliminazione delle impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, che, al termine delle operazioni di recupero, devono rappresentare come somma totale massimo l’1% del peso;

(b) l’eliminazione della carta carbone e delle carte bituminose, che, al termine delle operazioni di recupero, devono risultare assenti;

(c) un contenuto di formaldeide non superiore allo 0,1% in peso;

(d) un contenuto di fenolo non superiore allo 0,1% in peso;

(e) un contenuto di PCB+PCT < 25 ppm;

17.3 i prodotti ottenuti devono rispondere alle specifiche della norma UNI-EN 643;

18.  di stabilire che il recupero di rifiuti a matrice legnosa [R3], finalizzato alla produzione di materiale per l’industria del legno con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto integrale dei paragrafi Tipologia, Provenienza, Caratteristiche del rifiuto, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti di cui al punto 9.2 del DM 05.02.98;

19.  di stabilire che il recupero di rifiuti a matrice plastica [R3], per la produzione di materiale per l’industria delle materie plastiche con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere effettuato nel rispetto integrale dei paragrafi Tipologia, Provenienza, Caratteristiche del rifiuto, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti di cui ai punti 6.1 o 6.2 dell’All.1 Suball. 1 del D.M.05.02.1998;

Emissioni in atmosfera

20.   di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per il punto di emissione indicato con la sigla C1 nella planimetria (emissioni in atmosfera) di cui all’Allegato B al presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

20.1 tutte le operazioni effettuate su rifiuti che possano rilasciare in atmosfera polveri, odori o COV devono essere effettuate con impianto di aspirazione in funzione, in zone dotate di sistema di captazione;

20.2 gli impianti di aspirazione e trattamento tramite passaggio su filtro a carboni attivi delle emissioni di polveri e solventi devono essere mantenuti in funzione, alla potenzialità di progetto, in presenza di rifiuti infiammabili o contenenti solventi in zona 1 e durante le operazioni di triturazione in capannone 1 di cui alla planimetria in allegato B al presente provvedimento;

20.3 le emissioni in atmosfera dal camino C1 nella planimetria (emissioni in atmosfera) di cui all’Allegato B al presente provvedimento devono rispettare le seguenti condizioni:

•  altezza minima: 10 m

•  limiti di emissione:

Parametri

Concentrazione

Polveri totali

20 mg/Nm3

COV

20 mg/Nm3

 

20.4 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare al punto di emissione sono quelli indicati nel PMC di cui al punto 22;

Gestione delle acque

21.  di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dell’installazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Rete a servizio del capannone 1 di cui alla planimetria in Allegato B al presente provvedimento

21.1 le acque meteoriche di prima pioggia devono essere raccolte in vasca dedicata e smaltite come rifiuti;

21.2 le acque meteoriche di seconda pioggia sono scaricate (scarico parziale MI1 con scarico finale SF2 in planimetria in Allegato B al presente provvedimento) sul suolo tramite pozzi perdenti, previo trattamento di dissabbiatura e disoleatura, nel rispetto dei limiti di cui alla tab. 4 dell’allegato V alla Parte III del d.lgs. 152/2006, garantendo l’assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 del medesimo allegato;

Rete a servizio del capannone 2 di cui alla planimetria in Allegato B al presente provvedimento e servizi comuni:

21.3 le acque di prima pioggia sono scaricate (scarico parziale MI2 con scarico finale SF5 in planimetria in Allegato B al presente provvedimento) in fognatura, previo trattamento di dissabbiatura/disoleatura e successivo trattamento chimico-fisico, nel rispetto dei limiti di cui alla tab. 3 (scarico in rete fognaria) dell' allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006;

21.4 le acque di seconda pioggia deviate dal pozzetto by-pass sono scaricate (scarico parziale MI3 con scarico finale SF6 in planimetria in Allegato B al presente provvedimento) sul suolo, attraverso pozzi perdenti, previo trattamento di dissabbiatura/disoleatura nel rispetto dei limiti di cui alla tab.4 dell' allegato V alla Parte III del d.lgs. 152/2006, garantendo l’assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 del medesimo allegato;

21.5 il sistema in continuo di trattamento deve assicurare la depurazione delle acque di prima pioggia dei piazzali esterni nella loro finale configurazione con piogge con Tr 50 anni; ai sensi dell’art. 39 del PTA il sistema deve garantire l’ingresso alla dissabbiatura – disoleatura delle acque di prima pioggia del bacino elementare più lontano prima dell’attivazione del by-pass di seconda pioggia;

Disposizioni comuni

21.6. le acque meteoriche dei pluviali del tetto sono scaricate in pozzi perdenti;

21.7 le acque nere provenienti dai servizi igienici sono scaricate nella rete fognaria pubblica;

21.8 tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico);

21.9 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di scarico sono quelli indicati nel PMC di cui al punto 22;

PMC/PGO

22.  di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:

22.1 entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento, per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV e Provincia; nelle more dell’approvazione del PMC aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC Rev. 20/06/2017 (prot. reg. n. 248638 del 26.06.2017) come modificato dal decreto n. 61 del 25.09.2018 e intendendosi sostituiti i riferimenti: SF3-MI2 con SF5-MI2; SF4-MI3 con SF6-MI3;

22.2 è confermata la Procedura di Controllo Radiometrico Rev. 4 del 12/07/2017 (prot. reg. n. 322654 del 01.08.2017) già approvata con decreto n. 61 del 25.09.2018;

22.3 ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto ed è soggetta all’approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV e Provincia;

22.4 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Villafranca di Verona, secondo le frequenze stabilite nel PMC medesimo;

Ulteriori prescrizioni

23.  di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

23.1 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Provincia di Verona di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;

23.2 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

23.3 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l’agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell’autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;

23.4 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Villafranca di Verona, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;

23.5 si prende atto della valutazione di impatto acustico acquisita al prot. reg. n. 156149 del 26.04.2018 valutata positivamente da ARPAV con parere acquisito al prot. reg. n. 453033 del 07.11.2018; i valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Villafranca di Verona (DPCM 14 novembre 1997); le misure dei livelli di emissione ed immissione devono essere effettuate con frequenza triennale e con le metodiche indicate nel PMC; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissione sonora, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione;

23.6 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000;

23.7 la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi, deve attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all’art. 22 della L.R. n. 3/2000;

23.8 resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014; l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie alla Provincia di Verona;

23.9 ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l’ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

23.10 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’interessato;

23.11 in caso di chiusura dell’installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

24.  di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;

Allegato B: Planimetrie acquisite al prot. reg. n. 477512 del 23.11.2018;

25.  di comunicare il presente provvedimento alla ECO GREEN S.p.A., al Comune di Villafranca di Verona, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Direzione Generale, ARPAV DAP Verona, ARPAV Osservatorio Rifiuti;

26.  di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

27.  di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l’installazione in oggetto;

28.  di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

29.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

Allegato_A_CER_384601.pdf
Allegato_B_384601.pdf

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