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Bur n. 126 del 18 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 110 del 03 dicembre 2018

WASTE TREATMENT SOLUTION S.R.L. - Richiesta di modifica DSRAT n. 59 del 30/06/2010 e ss.mm.ii. - Comune di localizzazione: Conselve (PD). - Comuni interessati: Bagnoli di Sopra. Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. L.R. n. 4/2016). Prog. n. 38/2018. Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto di modifica dell'impianto trattamento di rifiuti non pericolosi, ubicato presso il Comune di Conselve (PD) e proposto dalla ditta "WASTE TREATMENT SOLUTION S.R.L.".

Il Direttore

VISTA la Direttiva 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte II del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTI i seguenti Provvedimenti autorizzatori della Regione del Veneto:

  • Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 59 del 30/09/2010 rilasciato alla ditta GRANIFIX SRL “Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in via dell’Artigianato n. 15 a Conselve (PD) – Autorizzazione Integrata Ambientale punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006”;
  • Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 3 del 02/02/2011 “Ditta GRANIFIX Srl – Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in via dell’Artigianato n. 15 a Conselve (PD) – Autorizzazione Integrata Ambientale punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 – Modifica DSRAT n. 59 del 30.09.2010 e presa d’atto del Piano di Monitoraggio e Controllo”;
  • Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 69 del 14/09/2012 “Ditta Granifix S.r.l. con sede legale in Viale dell’Artigianato 15 – 35026 Conselve (PD). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell’Artigianato 15 – 35026 Conselve (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale Punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.. Modifiche e integrazioni al DSR n. 59 del 30 settembre 2010 e ss.mm.ii.”;
  • Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 123 del 31/12/2012 “Ditta Granifix S.r.l. con sede legale in Viale dell’Artigianato 15 – 35026 Conselve (PD). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell’Artigianato 15 – 35026 Conselve (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale Punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. rilasciata con DSR n. 59 del 30 settembre 2010 e ss.mm.ii.. Modifiche e integrazioni al DSR n. 59 del 30 settembre 2010 e ss.mm.ii. – Implementazione impianto di trattamento chimico fisico”;
  • Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 26 del 03/03/2016 “Voltura a favore della ditta WASTE TREATMENT SOLUTION Srl, CF 01967420385, con sede legale in via Amendola n. 12 – Poggio Renatico (FE), dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 59 del 30 settembre 2010 alla ditta Granifix Srl, con sede legale in viale dell’Artigianato n. 15 a Conselve (PD). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in viale dell’Artigianato 15 – 35026 Conselve (PD)”;
  • Decreto del Direttore Regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 47 del 30/05/2017 “Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 59 del 30/09/2010 - Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 – Poggio Renatico (FE). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell’Artigianato 15 – 35026 Conselve (PD)”;
  • Decreto del Direttore Regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 89 del 12/10/2017 “Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 59 del 30/09/2010 e ssmmii - Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 – Poggio Renatico (FE). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell’Artigianato 15 – 35026 Conselve (PD) – Introduzione delle attività di selezione e cernita su alcune tipologie di rifiuti avviate e recupero e modifica di alcune prescrizioni in materia di miscelazione di rifiuti autorizzate con DSRAT n. 47 del 30.05.2017”;
  • Decreto del Direttore Regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 95 del 17/11/2017 rilasciato alla ditta WASTE TREATMENT SOLUTION SRL “Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 35026 Conselve (PD) e disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 59/2010 e ss.mm.ii. Autorizzazione, in deroga alla prescrizione n. 4.1.6 del decreto n. 47 del 30.05.2017, al conferimento di alcune miscele prodotte presso l'impianto di Conselve (PD) all'impianto della Ditta Ecologica Tredi Srl, sito a Legnago (VR), ai fini di sottoporre tali miscele a trattamenti diversi da quelli realizzabili nell'impianto di Conselve”;
  • Decreto del Direttore Regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 33 del 16/05/2018 rilasciato alla ditta WASTE TREATMENT SOLUTION SRL, recante “Aggiornamento ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 59 del 30 settembre 2010 e ss.mm.ii. Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell’Artigianato n. 15 – 35026 Conselve (PD) – Autorizzazione all’inserimento di un macchinario di pressatura”.

CONSIDERATO che l’installazione risulta riconducibile:

  • alle attività di cui al punto 5.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
  1. trattamento biologico;
  2. trattamento fisico-chimico;
  3. dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
  4. ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
  5. rigenerazione/recupero dei solventi;
  6. rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
  7. rigenerazione degli acidi o delle basi;
  8. recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
  9. recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
  10. rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
  11. lagunaggio”.
  • alle attività di cui al punto 5.3 lett. b) dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte III:
  1. trattamento biologico;
  2. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
  3. trattamento di scorie e ceneri;
  4. trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno”.

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal proponente WASTE TREATMENT SOLUTION SRL (P.IVA./C.F 01964720385), con sede legale in via Amendola n. 12 a Poggio Renatico (FE), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 221321 del 11/06/2018;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto, per il quale il proponente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità, prevede l’applicazione del punto 8 lett. t) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”.

VISTA la nota prot. n. 238264 del 22/06/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:

  1. Rinuncia all’attività di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi (D9 – Allegato B alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006) con rimozione dei macchinari costituenti la linea di trattamento.
  2. Nell’area attualmente occupata dalla linea di trattamento di cui al punto precedente, inserimento di due nuovi macchinari, con relativa attivazione di due nuove linee di trattamento dei rifiuti:
  • un macchinario di triturazione, atto alla riduzione volumetrica di rifiuti pericolosi e non pericolosi; tale macchinario, oltre che nell’area menzionata, sarà utilizzato anche in un’altra area all’interno del fabbricato;
  • un macchinario di bonifica dei rifiuti costituiti da estintori esauriti e/o scaduti, con possibilità di avviare a recupero l’imballo metallico esterno; tale modifica comporta anche l’inserimento nell’elenco dei codici CER conferibili dei rifiuti CER 150111*, 160504* e 160505 da sottoporre ad attività di recupero R12.
  1. Rilocalizzazione dell’area attualmente adibita alla ricarica dei muletti utilizzati all’interno dell’installazione, con reimpiego della stessa per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da solventi, reagenti, vernici etc.; la nuova area adibita alla ricarica dei muletti è individuata in prossimità del “locale pompe” e richiede la realizzazione di una nuova tettoia.
  2. Utilizzo anche per la compattazione dei rifiuti solidi pericolosi del macchinario di pressatura autorizzato con DSRAT n. 33 del 2018.
  3. Riattivazione del secondo macchinario già esistente di pressatura per imballi di piccole dimensioni, finalizzato a compattare rifiuti non pericolosi per ottimizzare le fasi di stoccaggio.
  4. Inserimento delle seguenti modifiche gestionali:
  • per alcune tipologie di rifiuti, mantenimento del codice CER di origine per le partite sottoposte a miscelazione “in deroga” all’art. 187 comma 1 del D.Lgs n. 152/2006 e ssmmii;
  • possibilità di estrarre imballaggi riutilizzabili (non rifiuto) dalle partite di rifiuti in ingresso (legno, big-basg, cisternette etc);
  • in caso di necessità, avviare rifiuti ricevuti con causale D15 (Deposito Preliminare - Allegato B alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006) ad attività di recupero energetico (causale R1 – Allegato C alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006); viceversa avviare rifiuti ricevuti con causale R13 (Messa in Riserva - Allegato C alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006) ad attività di smaltimento per incenerimento (causale D10 – Allegato B alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006);
  • inserimento di scaffalature per lo stoccaggio dei rifiuti nelle aree afferenti al “Comparto B”;
  • stoccaggio all’esterno dei fabbricati, su superficie pavimentata e asservita da sistema di captazione delle acque meteoriche di cassoni coperti contenenti rifiuti non pericolosi aventi stato fisico solido.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende la procedura di Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di Valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 295057 del 12/07/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 125/2018;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 10/10/2018, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha espresso, all’unanimità dei presenti, il proprio parere di assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni di seguito riportate:

MOTIVAZIONI:

  1. Le modifiche richieste, pur non comportando un incremento delle potenzialità dell’installazione, sia in termini di quantità massima di rifiuti stoccabili che di quantità massima giornaliera e annua di rifiuti trattabili, sono state definite “sostanziali” dallo stesso proponente; al riguardo si richiama la definizione di modifica sostanziale del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.: “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente […]”.
  2. In relazione alle seguenti modifiche richieste dal proponente si ritiene che le stesse possano produrre effetti significativi e negativi sull’ambiente, con particolare riferimento alla componente atmosfera, come di seguito rappresentato nello specifico:
  • Per quanto riguarda la richiesta di posizionare quattro cassoni coperti da destinare allo stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi all’esterno, lungo il lato est dell’installazione, si evidenzia che – non essendo stato esplicitate le tipologie/i CER dei medesimi rifiuti – non è possibile escludere eventuali impatti ambientali negativi in fase di gestione (carico/scarico/movimentazione) degli stessi, connessi alla possibile formazione di emissioni in atmosfera. Si fa presente che, nella configurazione attuale, possono essere stoccati all’esterno dell’impianto solo cassoni per la raccolta del legno e/o del ferro.
  • In relazione alla richiesta di rilocalizzazione dell’area attualmente adibita alla ricarica dei muletti, con reimpiego della stessa per lo stoccaggio di rifiuti costituiti da reagenti e prodotti chimici di laboratorio (area B-REA, Tav. 5), si evidenzia che trattasi di un’area compartimentata lungo tutti i lati ed accessibile mediante apertura frontale ma che – diversamente dall’area attualmente destinata allo stoccaggio dei medesimi rifiuti – risulta priva di un sistema di raccolta spanti accidentali. In caso di fuoriuscita di reflui, gli stessi non verrebbero quindi intercettati.
  • In merito alla richiesta di inserimento di un nuovo macchinario per il trattamento degli estintori esauriti e/o scaduti, finalizzato all’estrazione della polvere estinguente in essi contenuta e all’avvio a recupero dell’imballaggio metallico esterno, si evidenzia che durante la sostituzione del big-bag di accumulo della polvere estratta, in fase di distacco dello stesso può verificarsi l’emissione di polveri che non verrebbero intercettate dal sistema di captazione e abbattimento esistente, in quanto non presente nell’area in questione (area A-EST, Tav. 5).
  • Inoltre in merito alla suddetta attività il proponente dichiara che i rifiuti costituiti da estintori esauriti e/o scaduti sono definiti con i codici CER: 150111*, 160504*, 160505, e vengono prodotti i rifiuti di cui ai CER: 191202, 191212 e 160507* o 160509 per le “polveri. Si evidenzia che non è stata valutata la possibilità che eventuali sostanze pericolose siano immesse in ambiente dato che non c’è evidenzia della modalità di gestione del gas propellente presente negli estintori.
  • In relazione alla richiesta di inserimento di un nuovo macchinario di triturazione per la riduzione volumetrica di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si sottolinea che, nonostante la ridotta velocità di triturazione evidenziata nella Relazione di progetto, non si può escludere l’emissione di polveri diffuse; inoltre, sia l’area in cui è prevista l’ubicazione del macchinario in questione (area A-TRAT, Tav. 5) sia l’area in cui lo stesso potrebbe essere utilizzato per esigenze operative della Ditta (area CM, Tav. 5), non sono collegate al sistema esistente di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera. Inoltre considerato che il trituratore può essere utilizzato anche nei pressi dell’area C-MIX dove vengono stoccati rifiuti potenzialmente infiammabili, si ritiene debbano essere valutati i possibili rischi di esplosione e incendio dovuti all’esercizio dell’attività di triturazione vicino a tale area.
  • In relazione all’attività di triturazione si ritiene non possano essere esclusi impatti dovuti alle diverse caratteristiche anche di pericolo dei rifiuti inviati alla triturazione: l’imbrattamento/insudiciamento dell’apparecchiatura in fase di utilizzo può comportare la contaminazione con sostanze pericolose dei rifiuti non pericolosi lavorati o che sostanze pericolose non compatibili tra loro vengano in contatto.
  • Per quanto riguarda la pressa autorizzata, la Ditta chiede un’integrazione dei codici CER dei rifiuti da sottoporre all’operazione prevista; si tratta di rifiuti classificati come pericolosi (attualmente la Ditta è autorizzata all’utilizzo della pressa esclusivamente su rifiuti non pericolosi). Tra i nuovi CER richiesti è ricompreso il 150111* “imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti”. Si ritiene che per questo rifiuto devono essere attentamente valutati i possibili rischi di esplosione ed incendio, a seguito della possibilità di fuoriuscita di gas o miscele infiammabili e formazione di atmosfere esplosive, nonché i presidi ambientali da installare (antincendio).
  • In relazione alla richiesta di riattivazione di un secondo macchinario di pressatura già presente nel comparto A dell’installazione, si sottolinea che le ridotte dimensioni del macchinario e la ridotta velocità di compattazione, evidenziate nella Relazione di progetto, non portano ad escludere con certezza la produzione di polveri diffuse. L’area in cui è collocato il macchinario in questione, inoltre, non è collegata al sistema esistente di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera. Se si considera che, come dichiarato nella Relazione di progetto, “i codici CER dei rifiuti sottoposti a pressatura sono gli stessi previsti per la pressa principale” e che, invece, le eventuali polveri emesse dalla pressa principale (il cui inserimento è stato autorizzato con DDR n. 33/2018) sono captate e convogliate al sistema di abbattimento esistente, non è giustificata l’assenza di un sistema di aspirazione anche per il secondo macchinario del quale si chiede la riattivazione. Anche se non è esplicitamente riportato, si ipotizza che l’utilizzo del macchinario in questione sia richiesto sia in relazione ai rifiuti non pericolosi già autorizzati alla medesima operazione nel caso della pressa principale, sia in relazione ai rifiuti pericolosi oggetto di nuova richiesta; valgono pertanto le considerazioni formulate relativamente al CER 150111* nel precedente punto.
  • La possibile diffusione di polveri all’interno dell’impianto, provenienti dalle succitate operazioni e non adeguatamente captate, potrebbe incidere negativamente anche sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.
  • In riferimento alla componente impatto acustico si osserva che nella documentazione presentata con la presente istanza il proponente ha individuato il recettore sensibile più vicino a due diverse distanze, pertanto potrebbero non essere state valutate le condizioni più gravose di disturbo dell’impianto.
  1. Con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’allegato V alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si evidenzia che i potenziali impatti ambientali del progetto presentato devono essere valutati tenendo conto anche “del cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o approvati”, come previsto al punto 3, lettera g del medesimo allegato. Pertanto, considerato che nel tempo, su istanza della Ditta, sono state autorizzate e realizzate diverse modifiche non sostanziali all’impianto, la valutazione degli impatti potenziali non deve limitarsi al progetto presentato, ma occorre valutare i possibili impatti sull’ambiente derivanti dall’installazione nel suo complesso. Al riguardo si evidenzia che detta installazione non è stata mai assoggettata a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Per quanto riguarda l’impianto nella sua configurazione attuale, si evidenzia che il proponente, nella Relazione di progetto, sottolinea che la potenzialità autorizzata per le operazioni di accorpamento e di separazione gravimetrica, pari a 500 t/giorno, è superiore a 200 t/giorno. Si desume che il proponente faccia implicitamente riferimento alla soglia di cui all’Allegato III alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, lettera o): trattasi di “Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”. Tale tipologia di impianti, sulla base della normativa vigente, deve essere sottoposta alla procedura di VIA. In aggiunta a quanto sopra si rileva altresì che le operazioni D13 effettuabili in impianto sono autorizzate sia con riferimento alle succitate operazioni di separazione gravimetrica, sia con riferimento alle operazioni di riduzione volumetrica e di miscelazione rifiuti (anche in deroga al divieto di cui all’art. 187 del D. Lgs. n. 152/2006); per le operazioni di miscelazione è individuata una specifica potenzialità di trattamento di 350 t/giorno. Al riguardo si precisa che le potenzialità di trattamento individuate in autorizzazione sono riferite sia alle operazioni effettuate nell’ambito della filiera dello smaltimento (D), sia a quelle corrispondenti effettuate nell’ambito della filiera del recupero, potendo in linea teorica essere raggiunte anche in riferimento alla singola filiera (D o R). Inoltre si evidenzia che le operazioni D13 e D14 possono essere effettuate sia sui rifiuti non pericolosi che sui rifiuti pericolosi, con conseguente aumento degli impatti potenzialmente prodotti e del rischio complessivo rispetto alla tipologia degli impianti ricadenti nella succitata lettera o) dell’Allegato III alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Pertanto si ritiene che l’impianto, nel suo complesso, sulla base della normativa vigente, risulta sottoposto alla procedura di VIA sia nella sua configurazione attuale sia nella configurazione di variante come risulta dalla documentazione progettuale allegata all’istanza presentata.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/10/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 10/10/2018;

VISTA la nota prot. n. 462486 del 14/11/2018, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni hanno comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

CONSIDERATO che non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del proponente, entro il termine utile per la presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come sopra determinato da parte degli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 10/10/2018 in merito all’impianto in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta proponente WASTE TREATMENT SOLUTION SRL (P.IVA./C.F 01964720385) con sede legale in via Amendola n. 12 a Poggio Renatico (FE) – PEC wts@pec.wastesolution.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti, all’ARPAV – Direzione Generale, alla Provincia di Padova, al Comune di Conselve (PD) e al Comune di Bagnoli di Sopra (PD).
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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