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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 110 del 03 dicembre 2018
WASTE TREATMENT SOLUTION S.R.L. - Richiesta di modifica DSRAT n. 59 del 30/06/2010 e ss.mm.ii. - Comune di localizzazione: Conselve (PD). - Comuni interessati: Bagnoli di Sopra. Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. L.R. n. 4/2016). Prog. n. 38/2018. Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto di modifica dell'impianto trattamento di rifiuti non pericolosi, ubicato presso il Comune di Conselve (PD) e proposto dalla ditta "WASTE TREATMENT SOLUTION S.R.L.".
Il Direttore
VISTA la Direttiva 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte II del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTI i seguenti Provvedimenti autorizzatori della Regione del Veneto:
CONSIDERATO che l’installazione risulta riconducibile:
Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno”.
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal proponente WASTE TREATMENT SOLUTION SRL (P.IVA./C.F 01964720385), con sede legale in via Amendola n. 12 a Poggio Renatico (FE), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 221321 del 11/06/2018;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto, per il quale il proponente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità, prevede l’applicazione del punto 8 lett. t) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”.
VISTA la nota prot. n. 238264 del 22/06/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende la procedura di Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014”;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di Valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 295057 del 12/07/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 125/2018;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 10/10/2018, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha espresso, all’unanimità dei presenti, il proprio parere di assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni di seguito riportate:
MOTIVAZIONI:
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/10/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 10/10/2018;
VISTA la nota prot. n. 462486 del 14/11/2018, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni hanno comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;
CONSIDERATO che non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del proponente, entro il termine utile per la presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come sopra determinato da parte degli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni;
decreta
Luigi Masia
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