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Bur n. 126 del 18 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 109 del 03 dicembre 2018

REGGELBERGBAU S.R.L. - Impianto idroelettrico di Veses Comuni di localizzazione: San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Reggerlbergbau s.r.l. che prevede la realizzazione di un i Impianto idroelettrico sul torrente Veses nei Comuni di San Gregorio nelle Alpi e Santa Giustina (BL).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 (che ha sostituito la precedente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile fra gli interventi indicati nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’ex art. 20 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Reggerlbergbau s.r.l. (C.F./P.IVA: 01235280219), con sede legale in via Rio Nero n. 4 a Nova Ponente (BZ), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 166707 del 28/04/2017;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 15/5/2017;

VISTA la nota prot. n. 190916 del 16/5/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 15/5/2017;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/6/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

  1. Comune di Santa Giustina (ricevuta con prot. n. 253602 del 28/6/2017);
  2. Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (ricevuta con prot. n. 253587 del 28/6/2017).

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 28/9/2017 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 459996 del 6/11/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 273/2017 nella quale, tra l’altro:

  • si dichiara che per la realizzazione dell’impianto idroelettrico VESES, in comune di San Gregorio nelle Alpi e Santa Giustina (BL), è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che in data 30/7/2018 risultano pervenuti i pareri formulati dalla Provincia di Belluno (ricevuto con prot. n. 317621) e dal Comune di San Gregorio nelle Alpi (ricevuto con prot. n. 318042);

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta dell’1/8/2018, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

ESAMINATA la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,

VISTO che l’area d’intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000,

CONSIDERATO che il progetto prevede il rilascio del DMV pari a:

84 l/s nel periodo 1/3-31/5 e 1/9-30/11

47 l/s nel periodo 1/6-31/8 e 1/12-28,29/2,

CONSIDERATO che si tratta della realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico nel Torrente Veses con opera di presa sita in sinistra idrografica nel comune di San Gregorio, passaggio in sub-alveo della condotta forzata in località Cristo (Santa Giustina), e centrale di produzione in destra idrografica nel comune di Santa Giustina,

CONSIDERATO che parte del tratto di fiume sotteso dalla derivazione in progetto costeggia l’itinerario del “Sentiero dell’Acqua”, dove l’acqua rappresenta l'elemento fondamentale dell'ambiente e del paesaggio,

CONSIDERATO che, in occasione di determinati eventi meteorici, i livelli di rigurgito generati dallo sbarramento dell’opera di presa potrebbero aggravare i già noti problemi di allagamento dell’”Ostello Altanon”,

CONSIDERATO che sul corpo idrico su cui insiste l’impianto sono presenti varie fonti di pressione e la documentazione progettuale non risulta sufficientemente esaustiva per quanto riguarda l’analisi degli effetti cumulativi, si ritiene che l’argomento necessiti di adeguato approfondimento,

CONSIDERATO che non vengono sufficientemente definiti gli effetti relativi alla percezione visiva dovuta alla sottrazione d'acqua nel tratto d'alveo sotteso in corrispondenza dell’itinerario il “Sentiero dell’Acqua”, anche tramite rendering,

CONSIDERATO che risulta mancante una approfondita valutazione degli effetti sulla vegetazione ripariale dovuta alla variazione della portata fluente in alveo, nel suddetto contesto avente importanza naturalistica e paesaggistica,

CONSIDERATO che la classificazione delle acque superficiali di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. attualmente in vigore è quella approvata con DGRV 1856/2015,

CONSIDERATO che risulta mancante una approfondita descrizione delle modalità di gestione dei materiali derivanti dal trasporto solido in alveo,

CONSIDERATO che la versione del PMC presentata in fase di screening è diversa da quella sulla quale ARPAV ha espresso il parere tecnico di conformità (nota 0027541 del 21/03/2017),

CONSIDERATE le caratteristiche dell’opera e valutati gli impatti potenziali sulle componenti ambientali di seguito riportati:

  • Atmosfera
  • Acqua
  • Suolo e sottosuolo
  • Vegetazione
  • Fauna
  • Rumore e vibrazioni,

CONSIDERATE le osservazioni dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in data 28/06/2017 con prot. n.253587, e del Comune di Santa Giustina, in data 28/06/2017 con prot. n. 253602,

CONSIDERATA la relazione istruttoria n. 273/2017 acquisita in data 06/2017 con prot. n. 459996 con la quale l’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha verificato la non necessità della Valutazione d’Incidenza, esprimendo prescrizioni ed una raccomandazione,

VALUTATO che l’intervento comporta modifiche ambientali significative,

CONSIDERATO INOLTRE

  • che con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene una serie di misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico;
  • che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2018;
  • che con deliberazione n. 2 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2018;
  • che risulta necessario effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti significativo, ovvero definire il Deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo;
  • che, nel caso in cui sia valido il DMV, poiché è presente un apporto sorgentizio che incide sul regime idrologico, potrebbe essere necessario tenerne conto nella quantificazione del rilascio (maggiorazione per corsi d’acqua di risorgiva). Va comunque considerato che è previsto un rilascio aggiuntivo di 16 l/s per mascherare visivamente la briglia;
  • che per la stima idrologica la taratura\validazione dei dati giornalieri è stata effettuata con sole 7 misure di portata (quindi 7 fotografie) tra febbraio e luglio 2013, senza tener conto della variabilità intragiornaliera, per esempio in fase di disgelo o per temporali estivi: è pertanto necessario rivedere la stima idrologica;

AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VIA SI RITIENE OPPORTUNO FAR PRESENTE QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO:

  1. di avviare la procedura di VIA solo a seguito della conclusione del monitoraggio ex-ante finalizzato alla dimostrazione del non deterioramento del corpo idrico, con particolare riferimento alla quantificazione delle portate naturali e delle dispersioni in alveo, degli effetti sulle componenti biotiche, chimico-fisiche e idromorfologiche del corpo idrico;
  2. di verificare la compatibilità della derivazione in argomento con:
  • le misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico contenute nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali;
  • la Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali;
  1. di aggiornare gli elaborati rispetto alla normativa vigente per la classificazione delle acque superficiali di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e rispetto alla classificazione attualmente in vigore, che è quella approvata con DGRV 1856/2015;
  2. di aumentare la conoscenza del reale regime idrologico disponibile alla presa, anche attraverso un adeguato monitoraggio in continuo\strumentale per un tempo significativo pari almeno a un anno;
  3. di tenere conto nella quantificazione del DMV/DE dell’incidenza dell’apporto sorgentizio sul regime idrologico;
  4. di presentare la versione aggiornata del PMC;
  5. di gestire le terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione dell’intervento in conformità al vigente DPR 120/2017 e circolare regionale Prot. n. 217758 dell’8 giugno 2018, in conseguenza di armonizzare anche gli elaborati progettuali;
  6. di verificare con il Comune di San Gregorio nelle Alpi la classe acustica vigente nella zona di progetto poiché il piano di classificazione acustica è stato solamente adottato con delibera del Consiglio 127 del 28/09/2005;
  7. di approfondire il tema degli effetti cumulativi, considerato che nel torrente Veses, nel tratto di interesse, sono presenti varie fonti di pressione;
  8. di approfondire gli effetti relativi alla percezione visiva dovuta alla sottrazione d'acqua nel tratto d'alveo sotteso in corrispondenza dell’itinerario il “Sentiero dell’Acqua”, anche tramite rendering;
  9. di approfondire la valutazione degli effetti sulla vegetazione ripariale dovuta alla variazione della portata fluente in alveo;
  10. di approfondire le modalità di gestione dei materiali derivanti dal trasporto solido in alveo;
  11. con riferimento alla relazione geologica del Dottor Geologo Vittorio Fenti, in fase di progetto esecutivo è necessario procedere con le indagini di seguito riportate, in osservanza del D.M. 14.01.2008:
  • per quanto riguarda l’opera di presa: “Si suggerisce l’esecuzione di alcune trincee esplorative, a mezzo di escavatore, in corrispondenza delle opere in progetto”;
  • per quanto riguardano la condotta forzata e centrale: “…si suggeriscono le seguenti indagini:
  • Trincee esplorative con escavatore per verificare la profondità del substrato;
  • Eventuali sondaggi geognostici a carotaggio continuo presso la centrale.”
  1. Di recepire quanto prescritto nella Relazione istruttoria tecnica 273/2017 trasmessa con nota protocollo n. 459996 del 06/11/2017 da parte della U.O Commissioni VAS VINCA NUVV di seguito riportato:
  1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (: Cypripedium calceolus, Liparis loeselii, Adenophora liliifolia, Zerynthia polyxena, Lopinga achine, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Alectoris graeca, Pernis apivorus, Milvus migrans, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Picus canus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Myotis daubentonii, Plecotus auritus;) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  2. di dotare la scala di risaliti pesci di strutture regolabili o sia regolata secondo modalità modulabili per garantire un adeguato tirante idrico (necessario al superamento del dislivello della quota del fondo dell’alveo) e per l’eventuale adeguamento degli stessi in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore, compresa l’efficacia della funzionalità dei dispositivi in relazione ai passaggi bidirezionali della fauna ittica. Per gli eventuali i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi preferire, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, l’utilizzo di sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero la riduzione del grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);
  3. di utilizzare per l’illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti di tale campagna andranno documentati anche secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 (in aggiunta, comprensivi di: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio) e altresì comunicati all’autorità regionale per la valutazione di incidenza;

tutto ciò premesso, il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, non consente di escludere che il progetto possa generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell’intervento per le motivazioni sopra esposte;

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA dell’1/8/2018 è stato approvato nella seduta del 12/9/2018;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 347302 del 24/8/2018, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis non presentando le proprie osservazioni;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 1/8/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Reggerlbergbau s.r.l. (C.F./P.IVA: 01235280219), con sede legale in via Rio Nero n. 4 a Nova Ponente (BZ) (pec: reggelbergbau@secure-pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno, all’U.O. Forestale Est ed ai Comuni di San Gregorio nelle Alpi e Santa Giustina (BL);
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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