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Bur n. 118 del 30 novembre 2018


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 32 del 26 settembre 2018

Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7, 8, 9 e 10 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla non ammissione e cancellazione dal Registro di associazioni prive dei necessari requisiti.

Il Direttore

  • preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell’associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
  • preso atto che l’art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
  • visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
  • preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
  • rilevato che in base al punto 1) dell’allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della L. 383/2000;
  • preso atto che la citata Deliberazione prevede la cancellazione automatica dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni;
  • preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
  • ricordato che l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di organizzazione territoriale e per i circoli affiliati
    • il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo,
    • l’iscrizione al Registro regionale, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;
  • visto il Decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017, entrato in vigore il 3 agosto, con il quale è stato approvato il Codice del Terzo settore, che procede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
  • considerato che ai sensi del citato provvedimento le associazioni di promozione sociale devono:
  • esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, elencate in modo esaustivo all’art 5, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5;
  • avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
  • contenere nella denominazione sociale la specifica “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “Aps”;
  • dato atto che l’attività di interesse generale esercitata dalle associazioni di promozione sociale dev’essere svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati (art. 35 co.1);
  • dato atto altresì che nell’elenco delle attività di interesse generale previste dal Codice del terzo settore non trova spazio l’esercizio delle pratiche di culto, le quali, anche se svolte in via marginale alle attività istituzionali, sono attività eterogenee e non legate da alcun nesso strumentale o finalistico;
  • vista la nuova disposizione in materia di risorse umane che conferma i principi sanciti dalla normativa di settore ma specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36);
  • preso atto che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
  • dato atto che nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale e ai sensi dell’articolo 101 comma 3 del Codice del Terzo settore il requisito dell’iscrizione al Registro unico si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale;
  • viste le prime indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in ordine all’applicazione del Codice del Terzo settore che affermano:
  • che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione delle associazioni costituitesi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, si applicano la normative vigenti al momento della costituzione delle associazioni medesime;
  • l’immediata applicazione delle prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti e la forma giuridica necessaria ai fini della costituzione di un’organizzazione di volontariato o di una associazione di promozione sociale: poiché sono elementi immodificabili, che conformano ab initio un ente, essi devono essere presenti sin dal momento della costituzione dell’ente medesimo, purché sia avvenuta dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017;
  • l’obbligo per tutti gli enti del terzo settore di redigere il bilancio di esercizio nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 13 del D. Lgs. 117/2017, nonostante la modulistica non sia ancora stata definita;
  • l’obbligo di pubblicare annualmente sul proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai propri associati a partire dal 1^ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nell’anno 2018;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:
  • l’iscrizione o la reiscrizione di n. 15 associazioni evidenziate nell’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
  • la conferma dell’iscrizione di n. 43 associazioni, già iscritte, meglio individuate nell’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
  • la conferma dell’iscrizione di n. 3 Circoli Noi, meglio evidenziati nell’Allegato B, per i quali, sulla base della documentazione trasmessa, è stato possibile regolarizzare l’iscrizione anche per il periodo 2015-2018;
  • la cancellazione dell’Associazione Stella Alpina Onlus, C.F. 93022310242, con sede ad Asiago (VI) a seguito di comunicazione di avvenuto scioglimento, come da documentazione agli atti;
  • ricordato che con Decreto direttoriale n. 13 del 26.07.2016 l’Associazione denominata “Comunità Islamica di Venezia e Provincia”, C.F. 90157570277, con sede a Venezia Marghera, è stata iscritta al Registro regionale della promozione sociale, con il codice di classificazione PS/VE0260, condizionatamente allo svolgimento di un’effettiva e concreta attività di promozione sociale;
  • dato atto che la condizione posta all’iscrizione consisteva nell’obbligo di trasmettere annualmente la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo;
  • preso atto che l’associazione, nell’anno 2017, ha trasmesso solo il bilancio consuntivo 2016, che contempla entrate derivanti esclusivamente dalla raccolta fondi per la Moschea, peraltro quintuplicate rispetto all’importo indicato nel bilancio d’esercizio 2015;
  • vista la comunicazione formulata ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. n. 23079 del 19.01.2018, alla quale non è stato dato alcun riscontro;
  • dato atto che il mancato avverarsi della condizione comporta la decadenza dall’iscrizione al Registro regionale dell’Associazione denominata “Comunità Islamica di Venezia e Provincia”;
  • richiamato l’art. 21 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;
  • ritenuto quindi, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende gravosa la comunicazione personale, di assolvere l’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi “sociale”, “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”, “Promozione sociale”) dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
  • ricordato che :
  • con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • visti gli articoli 2, 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;.
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • vista la L.R. 27/2001 art. 43;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 15 Associazioni evidenziate nell’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle condizioni e/o prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
  2. la conferma dell’iscrizione al Registro regionale della promozione sociale di n. 46 Associazioni, evidenziate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette alle prescrizioni specificate nel citato allegato;
  3. l’iscrizione al Registro regionale dell’Associazione denominata “Comunità Islamica di Venezia e Provincia”, codice fiscale n. 9015757027, è decaduta per il mancato avverarsi della condizione meglio esplicitata in premessa;
  4. la cancellazione dal Registro dell’Associazione Stella Alpina Onlus, codice fiscale n. 93022310242, a seguito di comunicazione di avvenuto scioglimento;
  5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  6. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

32_Allegato_A_DDR_32_26-09-2018_383149.pdf
32_Allegato_B_DDR_32_26-09-2018_383149.pdf

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