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Bur n. 120 del 07 dicembre 2018


Materia: Urbanistica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 207 del 26 novembre 2018

Revoca della delega all'Unione Comuni Adige-Guà all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica per il Comune di Cologna Veneta (VR) e attribuzione delle stesse funzioni alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.

Note per la trasparenza

L’Unione Comuni Adige-Guà, con nota del 30 ottobre 2018, ha dichiarato che il Comune di Cologna Veneta (VR), a partire dal 1 gennaio 2019, non farà più parte dell’Unione. Il Comune di Cologna Veneta con nota del 16 novembre 2018 ha dichiarato di non avere i requisiti per l’esercizio delle funzioni in materia di paesaggio, di cui all’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 e conseguentemente le stesse vengono attribuite alla Provincia di Verona, ai sensi dell’art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della L.R. 11/2004.

Il Direttore

VISTA la nota dell’Unione Comuni Adige-Guà (VR) datata 30 ottobre 2018, acquisita agli atti della Regione in data 7 novembre 2018, prot.reg. n. 452772, con la quale il Presidente comunica che per effetto della deliberazione del Consiglio n. 17 del 18 settembre 2018 il Comune di Cologna Veneta (VR) dal 1° gennaio 2019 non farà più parte dell’Unione Comuni Adige-Guà;

VISTA la nota del Comune di Cologna Veneta del 16 novembre 2018 prot. n. 20170, acquisita agli atti dalla Regione in data 16 novembre 2018 prot. n. 468185, con la quale trasmette la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 12 ottobre 2018 relativa alla mancanza di requisiti per l’esercizio delle funzioni in materia paesaggistica;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 “Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 “Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni. Presa d’atto della verifica effettuata”, che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l’elenco degli enti idonei;

VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l’elenco degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1524 “Conferimento incarico interinale della Direzione Pianificazione Territoriale, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Art. 14 del regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..”;

VERIFICATO CHE il Comune di Cologna Veneta (VR) aveva aderito al servizio associato delle funzioni in materia di paesaggio e della commissione locale per il paesaggio intercomunale attribuito all’Unione Comuni Adige-Guà con decreto n. 5/2011, in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;

CONSIDERATA la necessità di revocare la delega all’Unione Comuni Adige-Guà (VR) all’esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica per il comune di Cologna Veneta (VR) e di assegnare la competenza alla Provincia di Verona;

decreta

  1. di prendere atto che il Comune di Cologna Veneta (VR) non farà più parte dell’Unione Comuni Adige-Guà dal 1° gennaio 2019;
  2. di revocare dal 1° gennaio 2019 la delega all’esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica all’Unione Comuni Adige-Guà, individuate dall’art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e;
  3. di prendere atto che il Comune di Cologna Veneta (VR) non ha i requisiti per l’esercizio delle funzioni in materia paesaggistica;
  4. di attribuire alla Provincia di Verona, ai sensi dell’art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la delega all’esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di Cologna Veneta (VR);
  5. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
  6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Cologna Veneta (VR), alla Provincia di Verona, all’Unione Comuni Adige-Guà, nonché alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.
  7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
  8. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  9. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.

Giuseppe Fasiol

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