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Bur n. 122 del 11 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 87 del 13 novembre 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 e ss.mm.ii. Ditta Ecologica Tredi S.r.l. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ed ubicazione installazione in Via Ponzina, 1/D Legnago (VR). Modifica dell'AIA per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 65 del 17.07.2017 e ss.mm.ii. alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l., a seguito dell’emanazione, con DGRV n. 119/2018, degli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti.

Il Direttore

VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, rilasciata alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l. con decreto n. 65 del 17.07.2017, successivamente modificata su istanza di parte con decreto n. 1 del 08.01.2018;

CONSIDERATO che il decreto n. 65 del 17.07.2017 e ss.mm.ii. autorizza la Ditta a svolgere operazioni di miscelazione, anche in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, sia nella filiera del recupero che nella filiera dello smaltimento;

VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

CONSIDERATO che il punto 3 della DGRV n. 119/2018 stabilisce che la notifica dell’atto ai soggetti direttamente interessati “costituisce comunicazione di avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell’art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. 152/2006, finalizzato all’adeguamento delle prescrizioni impartite sulle modalità gestionali delle operazioni di miscelazione nei singoli provvedimenti autorizzativi con quanto previsto all’Allegato A al presente provvedimento”;

VISTA la nota regionale prot. n. 136138 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l’avvenuta pubblicazione della DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l’avvio del procedimento di riesame per la modifica dell’AIA, finalizzato all’adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all’Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/1990;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato art. 14-bis, tutte le determinazioni assunte dalle Amministrazioni coinvolte, entro il termine indicato nell’indizione della Conferenza di Servizi, sono di assenso, e che in particolare:

  1. l’ARPAV, con nota n. 38819 del 18.04.2018 (prot. reg. n. 147140 del 19.04.2018), ha precisato: “premesso che ARPAV, nel corso dell’iter per la stesura delle Linee Guida di cui alla DGRV 119 del 07 febbraio 2018 ha già fornito le proprie osservazioni al documento, si comunica che la scrivente Agenzia resta in attesa delle eventuali revisioni dei PMC in relazione alle eventuali nuove o diverse prescrizioni che l’Autorità competente vorrà eventualmente introdurre, per l’espressione del parere di competenza”;
  2. la Provincia di Verona e il Comune di Legnago (VR) si sono avvalsi del silenzio-assenso.

VISTA la nota del 19.04.2018, acquisita al prot. reg. n. 147833 del 19.04.2018, con la quale la Ditta ha riscontrato, ai sensi dell’art. 10 della L.241/1990, la nota regionale del 11.04.2018 per contestarne integralmente i contenuti e chiedere l’archiviazione del procedimento di riesame per la modifica dell’AIA, con le seguenti motivazioni:“ gli indirizzi tecnici sulla miscelazione e gestione dei rifiuti adottati con D.G.R.V. n. 119/2018 del 7 febbraio 2018, posti a fondamento del procedimento amministrativo in oggetto, risultano in contrasto con la normativa ambientale (nazionale e comunitaria), recano diffuse ambiguità e contraddizioni tecniche e lessicali, introducono ingiustificatamente gravose procedure, ed impongono – in via regolamentare - un vero e proprio regime giuridico sulla gestione dei rifiuti non conforme alle vigenti prescrizioni normative”;

VISTA la nota regionale n. 152694 del 24.04.2018, con la quale si è chiesto alla Ditta di argomentare quanto affermato con la sopracitata nota del 19.04.2018, al fine di procedere ad una adeguata valutazione per l’eventuale archiviazione del procedimento;

VISTA la nota del 26.04.2018, acquisita al prot. reg. n. 156515 del 27.04.2018, con la quale la Ditta ha chiesto una proroga del termine fissato dagli Uffici regionali, per argomentare le osservazioni formulate nella precedente nota del 19.04.2018;

VISTA la nota regionale prot. n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il riesame l’art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018;

VISTA la nota regionale prot. n. 164168 del 04.05.2018, con la quale gli Uffici regionali hanno assentito alla richiesta di proroga avanzata dalla Ditta, contestualmente fornendo precisazioni riguardo l’iter procedimentale, che prevede, in particolare, quanto segue:

il mero recepimento delle prescrizioni autorizzative contenute nella DGRV n. 119/2018 avverrà mediante adozione di un decreto di modifica dell’AIA attualmente in essere; tale decreto di modifica, immediatamente esecutivo, conterrà, tra l’altro, la formulazione della richiesta (ad ogni singolo gestore) di informazioni specifiche riguardanti le operazioni di miscelazione da condurre nell’installazione, al fine di adeguare, con una valutazione caso per caso, il provvedimento di AIA agli Indirizzi Tecnici nel loro complesso.

In riscontro a tale richiesta ciascuna Ditta sarà tenuta alla trasmissione di tutte le informazioni e alla presentazione di eventuali osservazioni e documenti ritenuti utili, entro i termini previsti per la chiusura del procedimento fissati in 150 giorni, come indicato al comma 10 dell’art. 29-quater.

A conclusione di detta ultima fase, tenuto conto delle risultanze istruttorie conseguenti alle valutazioni effettuate dagli Uffici regionali, sarà possibile dar corso alla definitiva adozione del provvedimento di AIA di adeguamento alla più volte richiamata DGRV n. 119/2018”;

VISTA la nota del 16.05.2018, acquisita al prot. reg. n. 179671 del 16.05.2018, con la quale la Ditta ha argomentato quanto precedentemente affermato con nota del 19.04.2018;

VISTA la nota regionale n. 190839 del 23.05.2018, con la quale i competenti Uffici regionali hanno riscontrato la nota della Ditta del 16.05.2018, in relazione a ciascuna delle osservazioni formulate, concludendo di non ravvedere validi motivi affinché l’istanza di archiviazione del procedimento avanzata con la precedente nota del 19.04.2018 possa essere accolta;

RITENUTO per le motivazioni sopra riportate, di modificare l’Autorizzazione Integrata ambientale di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 e ss.mm.ii., di titolarità della Ditta Ecologica Tredi S.r.l. al fine di adeguare le prescrizioni concernenti le attività di miscelazione agli Indirizzi tecnici emanati con DGRV n. 119/2018, con particolare riferimento alle modalità operative e gestionali individuate al paragrafo 4.3 “Modalità gestionali”;

RITENUTO di chiedere alla Ditta di trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 4.2 “Contenuti delle istanze” della DGRV n. 119/2018, relative alle operazioni di miscelazione effettuate nell’impianto di cui trattasi;

decreta

1.  di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2.  di modificare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto n. 65 del 17.07.2017 e ss.mm.ii, di titolarità della Ditta Ecologica Tredi S.r.l., con sede legale e ubicazione dell’installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi in Via Ponzina, 1/D Legnago (VR), come di seguito specificato:

2.1 le prescrizioni di cui al punto 12, già modificato con decreto n. 1 del 08.01.2018, e tutti i relativi sottopunti sono così sostituite:

“12. di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

12.1 la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell’art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

12.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto, individuato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

12.3 la miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di “fattibilità”, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. E' necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;

12.4 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario, in conformità ai princìpi generali riportati nella premessa dell’Allegato A alla DGRV n. 119/2018;

12.5 l’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

12.6 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso; per contro, alla luce dei punti 12.1 e 12.2, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;

12.7 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;

12.8 non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

12.9 ai sensi dell’art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

12.10 dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;

12.11 la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell’art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come “produttore dei rifiuti” e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

12.12 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero “definitivo”; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell’Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati; sono fatte salve, fino a naturale scadenza, eventuali deroghe già rilasciate per analoga previgente prescrizione;

12.13 alla luce di quanto previsto dall’art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006, le prescrizioni n. 12.3, 12.6 e 12.11 non si applicano alla miscelazione dei rifiuti costituiti da oli e dei rifiuti di cui al comma 8 dell’art. 216-bis;

2.2 le prescrizioni di cui al punto 13, sottopunti 13.1, 13.6, 13.8 del decreto n. 65 del 17.07.2017 sono eliminate;

3.  di concedere un periodo di adeguamento alle prescrizioni di cui al punto precedente stabilito in un massimo di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

4.  di prescrivere alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l. la trasmissione ai competenti Uffici regionali (U.O. Ciclo dei Rifiuti), e a tutti gli altri soggetti coinvolti nel procedimento, di un aggiornamento delle informazioni relative alle operazioni di miscelazione effettuate in installazione in conformità a quanto previsto nel paragrafo 4.2 “Contenuti delle istanze” della DGRV n. 119/2018, e relativo aggiornamento/integrazione del PMC entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

5.  di stabilire che le eventuali notifiche transfrontaliere autorizzate alla data del presente provvedimento mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di autorizzazione delle notifiche in essere, in deroga a quanto previsto al punto 2 del presente provvedimento;

6.  di confermare tutte le prescrizioni contenute nel decreto n. 65 del 17.07.2017, come modificato dal successivo decreto n. 1 del 08.01.2018, ove non in contrasto con il presente provvedimento;

7.  di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l., al Comune di Legnago, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Verona e ad ARPAV Osservatorio Rifiuti;

8.  di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

9.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

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