Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 122 del 11 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 86 del 13 novembre 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGR n. 572 del 21.04.2015. Ditta ECOFLUMEN S.r.l. Installazione di gestione di rifiuti, con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Jesolo (VE), Via B. Cristofori, 10. Modifica dell'AIA per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGR n. 572 del 21.04.2015 alla Ditta ECOFLUMEN S.r.l., a seguito dell’emanazione, con DGRV n. 119/2018, degli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti.

Il Direttore

VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla Ditta ECOFLUMEN S.r.l. con DGR n. 572 del 21.04.2015;

CONSIDERATO che, ai sensi della DGR n. 572 del 21.04.2015, la Ditta è autorizzata a svolgere operazioni di miscelazione esclusivamente non in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, sia nella filiera del recupero che nella filiera dello smaltimento;

VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

CONSIDERATO che il punto 3 della DGRV n. 119/2018 stabilisce che la notifica dell’atto ai soggetti direttamente interessati “costituisce comunicazione di avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell’art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. 152/2006, finalizzato all’adeguamento delle prescrizioni impartite sulle modalità gestionali delle operazioni di miscelazione nei singoli provvedimenti autorizzativi con quanto previsto all’Allegato A al presente provvedimento”;

VISTA la nota regionale prot. n. 136252 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l’avvenuta pubblicazione della DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l’avvio del procedimento di riesame per la modifica dell’AIA, finalizzato all’adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all’Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/1990;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato art. 14-bis, tutte le determinazioni assunte dalle Amministrazioni coinvolte, entro il termine indicato nell’indizione della Conferenza di Servizi, sono di assenso, e che in particolare:

  1. l’ARPAV, con nota n. 38819 del 18.04.2018 (prot. reg. n. 147140 del 19.04.2018), ha precisato: “premesso che ARPAV, nel corso dell’iter per la stesura delle Linee Guida di cui alla DGRV 119 del 07 febbraio 2018 ha già fornito le proprie osservazioni al documento, si comunica che la scrivente Agenzia resta in attesa delle eventuali revisioni dei PMC in relazione alle eventuali nuove o diverse prescrizioni che l’Autorità competente vorrà eventualmente introdurre, per l’espressione del parere di competenza”;
  2. la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Jesolo si sono avvalsi del silenzio-assenso;

VISTA la nota regionale prot. n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il riesame l’art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018;

VISTA la nota regionale prot. n. 164798 del 04.05.2018, con la quale i competenti Uffici regionali hanno fornito precisazioni riguardo l’iter procedimentale, che prevede, in particolare, quanto segue:

“il mero recepimento delle prescrizioni autorizzative contenute nella DGRV n. 119/2018 avverrà mediante adozione di un decreto di modifica dell’AIA attualmente in essere; tale decreto di modifica, immediatamente esecutivo, conterrà, tra l’altro, la formulazione della richiesta (ad ogni singolo gestore) di informazioni specifiche riguardanti le operazioni di miscelazione da condurre nell’installazione, al fine di adeguare, con una valutazione caso per caso, il provvedimento di AIA agli Indirizzi Tecnici nel loro complesso.

In riscontro a tale richiesta ciascuna Ditta sarà tenuta alla trasmissione di tutte le informazioni e alla presentazione di eventuali osservazioni e documenti ritenuti utili, entro i termini previsti per la chiusura del procedimento fissati in 150 giorni, come indicato al comma 10 dell’art. 29-quater.

A conclusione di detta ultima fase, tenuto conto delle risultanze istruttorie conseguenti alle valutazioni effettuate dagli Uffici regionali, sarà possibile dar corso alla definitiva adozione del provvedimento di AIA di adeguamento alla più volte richiamata DGRV n. 119/2018”;

RITENUTO per le motivazioni sopra riportate, di modificare l’Autorizzazione Integrata ambientale di cui alla DGR n. 572 del 21.04.2015, di titolarità della Ditta ECOFLUMEN S.r.l., al fine di adeguare le prescrizioni concernenti le attività di miscelazione agli Indirizzi tecnici emanati con DGRV n. 119/2018, con particolare riferimento alle modalità operative e gestionali individuate al paragrafo 4.3 “Modalità gestionali”;

RITENUTO di chiedere alla Ditta di trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 4.2 “Contenuti delle istanze” della DGRV n. 119/2018, relative alle operazioni di miscelazione effettuate nell’impianto di cui trattasi;

decreta

1.  di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2.  di modificare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DGR n. 572 del 21.04.2015, di titolarità della Ditta ECOFLUMEN S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Jesolo (VE), Via B. Cristofori, 10, sostituendo le prescrizioni da 20.1 a 20.9 con le seguenti:

“20.1 la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell’art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

20.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto, individuato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

20.3 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario, in conformità ai princìpi generali riportati nella premessa dell’Allegato A alla DGRV n. 119/2018;

20.4 l’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

20.5 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso; per contro, alla luce dei punti 20.1 e 20.2, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;

20.6 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;

20.7 non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

20.8 ai sensi dell’art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

20.9 dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;

20.10 la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell’art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come “produttore dei rifiuti” e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

20.11 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero “definitivo”; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell’Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati; sono fatte salve, fino a naturale scadenza, eventuali deroghe già rilasciate per analoga previgente prescrizione;

20.12 alla luce di quanto previsto dall’art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006, le prescrizioni di cui ai punti 20.5 e 20.10 non si applicano alla miscelazione dei rifiuti costituiti da oli e dei rifiuti di cui al comma 8 dell’art. 216-bis;

3.  di concedere un periodo di adeguamento alle prescrizioni di cui al punto precedente stabilito in un massimo di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

4.  di prescrivere alla Ditta ECOFLUMEN S.r.l. la trasmissione ai competenti Uffici regionali (U.O. Ciclo dei Rifiuti) e a tutti gli altri soggetti coinvolti nel procedimento, di un aggiornamento delle informazioni relative alle operazioni di miscelazione effettuate in installazione in conformità a quanto previsto nel paragrafo 4.2 “Contenuti delle istanze” della DGRV n. 119/2018, e relativo aggiornamento/integrazione del PMC, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

5.  di confermare tutte le prescrizioni contenute nella DGR n. 572 del 21.04.2015, ove non in contrasto con il presente provvedimento;

6.  di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECOFLUMEN S.r.l., al Comune di Jesolo, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Venezia e ad ARPAV Osservatorio Rifiuti;

7.  di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

8.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

Torna indietro