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Bur n. 122 del 11 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 82 del 13 novembre 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, rilasciata con DDDA n. 70 del 20 agosto 2014 e s.m.i. Ditta Dal Maso Group S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e operativa in Via Decima Strada, 8 Z.I., Arzignano (VI). Modifica dell'AIA per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 70 del 20.08.2014 alla Ditta Dal Maso Group S.r.l., a seguito dell’emanazione, con DGRV n. 119/2018, degli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti.

Il Direttore

(1) RICHIAMATO il DDDA n. 70 del 20.08.2014 con cui è stata rilasciata alla Ditta Dal Maso Group S.r.l. l’autorizzazione integrata ambientale per l’attività soggetta ai punti Punti 5.1, 5.3 e 5.5, dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per la gestione dell’installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Decima Strada, 8, Z.I. Arzignano (VI);

(2) RICHIAMATO il DDDA n. 3 del 21.01.2016 con cui è stata modificata la planimetria dell’installazione, sostituendo l’Allegato B del DDDA n. 70/2014;

(3) RICHIAMATO il DDATST n. 9 del 24.02.2018 con cui è stato approvato il PMC Rev. 03 ed è stato contestualmente sostituita la planimetria dell’installazione, a seguito di alcune modifiche;

(4) RICHIAMATO il DDATST n. 17 del 27.03.2018 con il quale è stata modificata l’AIA di cui alla premessa (1), con la sostituzione dell’Allegato A e l’aggiornamento dei quantitativi gestibili;

(5) CONIDERATO che il decreto n. 70/2014 autorizza esclusivamente le operazioni di miscelazione non vietate dal comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, nelle filiere del recupero e dello smaltimento;

(6) VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

(7) CONSIDERATO che il punto 3 della DGRV n. 119/2018 stabilisce che la notifica dell’atto ai soggetti direttamente interessati “costituisce comunicazione di avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell’art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. 152/2006, finalizzato all’adeguamento delle prescrizioni impartite sulle modalità gestionali delle operazioni di miscelazione nei singoli provvedimenti autorizzativi con quanto previsto all’Allegato A al presente provvedimento”;

(8) VISTA la nota regionale prot. n. 136105 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l’avvenuta pubblicazione della DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l’avvio del procedimento di riesame per la modifica dell’AIA, finalizzato all’adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all’Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/1990;

(9) CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato art. 14-bis, tutte le determinazioni assunte dalle Amministrazioni coinvolte, entro il termine indicato nell’indizione della Conferenza di Servizi, sono di assenso, e che in particolare:

  1. l’ARPAV, con nota n. 38819 del 18.04.2018 (prot. reg. n. 147140 del 19.04.2018), ha precisato: “premesso che ARPAV, nel corso dell’iter per la stesura delle Linee Guida di cui alla DGRV 119 del 07 febbraio 2018 ha già fornito le proprie osservazioni al documento, si comunica che la scrivente Agenzia resta in attesa delle eventuali revisioni dei PMC in relazione alle eventuali nuove o diverse prescrizioni che l’Autorità competente vorrà eventualmente introdurre, per l’espressione del parere di competenza”;
  2. la Provincia di Vicenza e il Comune di Arzignano (VI) si sono avvalsi del silenzio-assenso;

(10) VISTA la nota regionale prot. n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il riesame l’art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018;

(11) VISTA la nota regionale prot. n. 164798 del 04.05.2018, con la quale i competenti Uffici regionali hanno fornito precisazioni riguardo l’iter procedimentale, che prevede, in particolare, quanto segue:

“il mero recepimento delle prescrizioni autorizzative contenute nella DGRV n. 119/2018 avverrà mediante adozione di un decreto di modifica dell’AIA attualmente in essere; tale decreto di modifica, immediatamente esecutivo, conterrà, tra l’altro, la formulazione della richiesta (ad ogni singolo gestore) di informazioni specifiche riguardanti le operazioni di miscelazione da condurre nell’installazione, al fine di adeguare, con una valutazione caso per caso, il provvedimento di AIA agli Indirizzi Tecnici nel loro complesso.

In riscontro a tale richiesta ciascuna Ditta sarà tenuta alla trasmissione di tutte le informazioni e alla presentazione di eventuali osservazioni e documenti ritenuti utili, entro i termini previsti per la chiusura del procedimento fissati in 150 giorni, come indicato al comma 10 dell’art. 29-quater.

A conclusione di detta ultima fase, tenuto conto delle risultanze istruttorie conseguenti alle valutazioni effettuate dagli Uffici regionali, sarà possibile dar corso alla definitiva adozione del provvedimento di AIA di adeguamento alla più volte richiamata DGRV n. 119/2018”;

(12) CONSIDERATO che con nota n. 124 del 18.06.2018 (prot. reg. n. 231527) la Ditta ha provveduto anticipatamente alla trasmissione di talune informazioni, necessarie per l’adeguamento conclusivo dell’AIA agli indirizzi tecnici, con particolare riferimento alla modifica dei gruppi di miscelazione già autorizzati con il citato decreto n. 70/2014; tale documentazione tecnica sarà sottoposta a valutazione degli Enti nella fase finale del procedimento, come sopra precisato;

(13) RITENUTO per le motivazioni sopra riportate, di modificare l’Autorizzazione Integrata ambientale di cui al decreto n. 70 del 20 agosto 2014, di titolarità della Ditta Dal Maso Group S.r.l. al fine di adeguare le prescrizioni concernenti le attività di miscelazione agli Indirizzi tecnici emanati con DGRV n. 119/2018, con particolare riferimento alle modalità operative e gestionali individuate al paragrafo 4.3 “Modalità gestionali”;

(14) RITENUTO di richiedere alla Ditta di aggiornare le informazioni trasmesse della documentazione di cui alla premessa (12);

decreta

1.  di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2.  di modificare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto n. 70 del 20 agosto 2014, di titolarità della Ditta Dal Maso Group S.r.l., con sede legale e ubicazione dell’installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi in Via Decima Strada, 8 Z.I., Arzignano (VI), sostituendo le prescrizioni di cui al punto 20 e tutti i relativi sottopunti con le seguenti:

“20. Le operazioni di miscelazione non vietate dal comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

20.1 la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell’art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

20.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto, individuato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

20.3 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario, in conformità ai princìpi generali riportati nella premessa dell’Allegato A alla DGRV n. 119/2018;

20.4 l’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

20.5 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;

20.6 non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

20.7 ai sensi dell’art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

20.8 dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;

20.9 la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell’art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come “produttore dei rifiuti” e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

20.10 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero “definitivo”; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell’Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati; sono fatte salve, fino a naturale scadenza, eventuali deroghe già rilasciate per analoga previgente prescrizione;

3.  di concedere un periodo di adeguamento alle prescrizioni di cui al punto precedente stabilito in un massimo di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

4.  di prescrivere alla Ditta Dal Maso Group S.r.l. la trasmissione ai competenti Uffici regionali (U.O. Ciclo dei Rifiuti) e a tutti gli altri soggetti coinvolti nel procedimento, di un aggiornamento delle informazioni trasmesse con nota del 18.06.2018, relative alle operazioni di miscelazione effettuate in installazione, in conformità a quanto previsto nel paragrafo 4.2 “Contenuti delle istanze” della DGRV n. 119/2018 e relativo aggiornamento/integrazione del PMC, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

5.  di confermare tutte le prescrizioni contenute nel decreto n. 70/2014 ove non in contrasto con il presente provvedimento;

6.  di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Dal Maso Group S.r.l., al Comune di Arzignano, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Vicenza e ad ARPAV Osservatorio Rifiuti;

7.  di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

8.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

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