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Bur n. 119 del 04 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 100 del 20 novembre 2018

ECOCORSE S.R.L. Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi- Comune di localizzazione: Nogarole Rocca (VR). - Procedura di verifica di assoggettabilità (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi sito nel Comune di Nogarole Rocca (VR), presentato dalla società Eco Corse srl.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 ( che ha sostituito la precedente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettere r), t), z.b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’ex art. 20 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA  l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Eco Corse s.r.l. (P.IVA./C.F 04338300231), con sede legale in via Casa Lodi 4 a Villafranca di Verona (VR, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 246983 del 8/5/2017;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 230582 del 13/6/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni, rilevata la presenza di una modulistica non adeguata, ha richiesto il perfezionamento della documentazione e che la società Eco Corse s.r.l. ha trasmesso la documentazione con modulistica aggiornata con nota del 23/6/2017 (acquisita agli atti con prot. n. 246983 del 23/6/2017);

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 26/6/2017;

VISTA la nota prot. n. 251221 del 27/6/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 26/6/2017;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/7/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:

  • realizzazione di un nuovo impianto di messa in riserva, stoccaggio provvisorio e pre-trattamento di rifiuti solidi non pericolosi per il successivo invio ad impianto autorizzato di recupero e smaltimento;
  • nell’impianto verranno svolte le seguenti operazioni: R3, R4, R5 R12 ed R13; D13, D14 e D15;
  • la capacità massima giornaliera cumulativa delle attività di recupero e di smaltimento sarà pari a 80 t/giorno, mentre la quantità massima stoccabile sarà pari a 200 t di cui 140 t per le operazioni R13 e 60 t per le operazioni D15.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 3 dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 12/10/2017, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 537405 del 22/12/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 327/2017, nella quale, tra l’altro:

  • si dichiara che per realizzazione dell’impianto in oggetto è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si danno alcune prescrizioni e raccomandazioni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 11/7/2018, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

per i motivi di seguito elencati:

  • il progetto prevede la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti di vari codici con lavorazioni R13, R12, R3/R4/R5, D15, D13/D14;
  • l'effetto cumulo con altri impianti esistenti, definito ai sensi del D.M. 30.03.2015, è stato valutato e dall'analisi del territorio non emerge la presenza di impianti di gestione rifiuti aventi le stesse caratteristiche riferite ai codici CER e alle operazioni che si intendono eseguire;
  • il sistema di raccolta delle acque meteoriche dovrà avvenire in linee separate per acque ricadenti sui piazzali e le aree di manovra degli automezzi (a loro volta separate tra acque di prima e di seconda pioggia) e le acque provenienti dalle coperture;
  • Le acque piovane che cadranno sul piazzale e nelle aree di manovra degli automezzi saranno raccolte da una canaletta a griglia posizionata sull’intero perimetro del piazzale mentre la strada di accesso avrà caditoie di raccolta;
  • Le acque raccolte dalle caditoie e dalla griglia saranno convogliate, tramite tubazioni interrate in PVC, al sistema di trattamento di disoleatura "in continuo" che dovrà garantire per tutta la durata degli eventi meteorici la rimozione di solidi sedimentabili e della frazione oleosa eventualmente presente mediante flottazione in superficie;
  • le acque meteoriche di “seconda pioggia” e le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei fabbricati dovranno essere convogliate verso lo smaltimento attraverso un bacino di laminazione per permettere il lento rilascio delle acque;
  • le acque del lavaggio dovranno essere convogliate in pozzetto dove a mezzo pompa saranno recapitate alla rete di fognatura nera;
  • nella documentazione previsionale di impatto acustico, "si ritiene che il contributo acustico dell’attività nel complesso generi un clima che risulta essere rispettoso dei limiti stabiliti dalla legge che regola la materia. Infatti considerando quanto viene formulato, i valori espressi risultano essere conformi ai valori assoluti di immissione per la classe acustica di riferimento";

verificati i presupposti per l’esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza;

tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni e delle raccomandazioni di seguito indicate:

CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI

  1. Dovranno essere mantenute invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Ixobrychus minutus, Lanius collurio) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  2. Dovranno essere utilizzati per l’illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  3. Dovranno essere verificate e documentate, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  4. In merito alle emissioni in atmosfera:
  1. le emissioni prodotte dovranno essere convogliabili e dovranno pertanto essere aspirate mediante cappa e convogliate ad un sistema di abbattimento delle polveri ed emesse in atmosfera attraverso un camino
  2. Al fine di mitigare la possibile diffusione delle emissioni prodotte dallo scarico dei rifiuti siano adottate modalità di esecuzione di tale operazione che non prevedano il ribaltamento di cassoni, ma il prelievo dei materiali dai mezzi tramite carrelli elevatori o ragni meccanici
  3. Lo scarico sia effettuano, inoltre, in ambiente interno
  4. La selezione manuale del materiale sia operata all’interno del capannone
  5. Il movimento dei mezzi di trasporto sia operato sempre su superficie pavimentata;
  1. In merito alle emissioni acustiche:
  1. i risultati previsionali di clima acustico dovranno essere confermati in fase post-operam, attraverso una campagna di monitoraggio che rilevi l'effettivo impatto acustico. Per quanto riguarda le fasi di cantiere dovranno essere messere in atto tutte le misure necessarie a limitare il disagio dei ricettori
  2. La gestione del flusso di rifiuti previsto sia tale da determinare un limitato numero di viaggi giornalieri dei mezzi di trasporto
  3. Le operazioni di scarico dei rifiuti avvengano con mezzo spento e tramite carrelli elevatori e ragni meccanici ed in ambiente interno
  4. La lavorazione dei rifiuti sia svolta in ambiente interno, schermata dalle strutture del capannone
  5. I mezzi di trasporto e le altre macchine operatrici siano sottoposti a manutenzione e revisioni
  6. periodiche, come da normativa;
  1. In fase autorizzativa dovrà essere richiesto al Comando dei Vigili del Fuoco l’esame del progetto e il conseguente Parere di Conformità Antincendio;
  2. La circolazione dei mezzi sia contenuta sulla base dell’organizzazione della logistica, prevedendo di limitare i passaggi sulla viabilità pubblica di mezzi vuoti o caricati parzialmente;
  3. Limitare l’uso della rete stradale locale, a favore della rete extraurbana e autostradale;
  4. In fase autorizzativa dovranno essere specificate le capacità produttive delle piattaforma, la potenzialità della trituratrice e i potenziali quantitativi di trattamento delle presse;
  5. In fase autorizzativa è necessario fornire, ai fini del perfezionamento dell’atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all’allegato E alla D.G.R. 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

RACCOMANDAZIONI

  1. È necessario che le attività connesse con la manipolazione e il trattamento dei rifiuti (selezione, ricondizionamento, pressatura, triturazione), vengano eseguite a distanza superiore ai cento metri dalle abitazioni, mentre le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva, possono essere effettuate anche a distanze inferiori (in ottemperanza alle linee di indirizzo regionale, relative al rispetto delle distanze dalle abitazioni di cui alle note del Dipartimento Ambiente n. 23911 21.01.2016, avente ad oggetto: "Chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 16 del P.R.G.R., e la precedente n. 339849 del 21.08.2015, avente ad oggetto: Attività di recupero R13, parere in merito all’applicazione dell’art. 16 del P.R.G.R.").

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 1/8/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 11/7/2018;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 11/7/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le condizioni ambientali/prescrizioni e le raccomandazioni di cui in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Ecocorse s.r.l. (P.IVA./C.F 04338300231), con sede legale in via Casa Lodi 4 a Villafranca di Verona (VR) (PEC: ecocorse@legalmail.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Nogarole Rocca (VR), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona e alla Direzione Ambiente,;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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