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Bur n. 117 del 27 novembre 2018


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ENERGIA n. 34 del 25 ottobre 2018

Presa d'atto della variazione di denominazione da Pistorello S.p.A. a C.G.P. S.p.A. con contestuale variazione della sede legale e conseguente volturazione a favore di C.G.P. S.p.A. dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp in comune di Padova (PD) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di cui alla DGR 367/2011 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si voltura, su istanza di parte, l'autorizzazione unica di cui alla DGR 367/2011 e ss.mm.ii. alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp in Comune di Padova (PD). Il provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

Il Direttore

VISTA la nota in data 17/09/2018, acquisita al protocollo regionale con n. 380586 in data 19/09/2018, con la quale la ditta C.G.P. S.p.A., P.I./C.F. 02631800287, con sede legale in Bovolenta (PD) in via Fortunato Sorgato, 2, nella persona del legale rappresentante, a seguito dell’avvenuta variazione di ragione sociale e di sede legale, ha chiesto la volturazione della autorizzazione unica di cui alla DGR 367/2011 e ss.mm.ii. alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp in comune di Padova (PD) rilasciata alla ditta Pistorello S.p.A P.I./C.F. 02631800287, con sede legale in Abano Terme (PD) in via Santa Giustina, 21;

VISTO il verbale di assemblea della ditta Pistorello S.p.A. in data 21 febbraio 2017 durante la quale è stato deliberato il cambio di ragione sociale da Pistorello S.p.A. P.I./C.F. 02631800287 a C.G.P. S.p.A., stesso Codice Fiscale e Partita IVA, e il trasferimento della sede legale della ditta da Abano Terme (PD), via Santa Giustina, 21 a Bovolenta (PD), via Fortunato Sorgato, 2;

PRESO ATTO che con la succitata nota in data 17/09/2018 la ditta C.G.P. S.p.A., nella persona del legale rappresentante, ha dichiarato che la documentazione agli atti depositata presso la Regione del Veneto è tuttora valida e rappresentativa della realtà impiantistica in essere;

VISTI  il D.Lgs 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e il D.M. 10/09/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

CONSIDERATO che con DGR n. 2611 del 30/12/2013 “Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9,11,13 e 15 della Legge regionale n. 54 del 31/12/2012” la competenza in materia di autorizzazione unica per impianti fotovoltaici ed eolici è stata attribuita alla Sezione Energia;

VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di volturare, a seguito della comunicazione di variazione di ragione sociale e di sede legale, l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp sito in comune di Padova (PD) di cui alla DGR n. 367 del 29/03/2011 e ss.mm.ii. intestato alla ditta Pistorello S.p.A., P.I./C.F. 02631800287, con sede legale in Abano Terme (PD), via S. Giustina, 21, a favore della ditta C.G.P. S.p.A., P.I./C.F. 02631800287, con sede legale in Bovolenta (PD) in via Fortunato Sorgato, 2, che pertanto subentra in tutti i diritti e obblighi derivanti dall’autorizzazione;
  3. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGR n. 367/2011 e ss.mm.ii.;
  4. di dare atto che in tema di garanzie e procedure per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 253 del 22 febbraio 2012, all’articolo 26 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ed alla DGR n. 615 del 08 maggio 2018
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta C.G.P. S.p.A., al Comune sede dell’impianto e agli altri interessati;
  7. di segnalare che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta notifica ovvero, alternativamente, entro 120 giorni al Capo dello Stato, salva rimanendo la competenza del giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i limiti prescrizionali per l’impugnazione del provvedimento;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
  9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giuliano Vendrame

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