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Bur n. 117 del 27 novembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 75 del 09 novembre 2018

Ditta GEA S.r.l. (CF 00394760284) con sede legale in via Brusà, 6 - 35040 Sant'Urbano (PD). Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, ubicata in via Brusà, 6 35040 - S. Urbano (PD). Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.S.R.A. n. 5 del 30.01.2013, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i., per la realizzazione di un impianto per il trattamento del percolato finalizzato ad abbattere il contenuto in sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Ditta è autorizzata alla modifica “non sostanziale” dell’installazione con la realizzazione di un impianto in loco per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica, con la finalità di abbattere il contenuto di PFAS attraverso un sistema ad osmosi inversa.

Il Direttore

PREMESSO che con il decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 5 del 30.01.2013 è stata rilasciata alla Ditta GEA S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) per la discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, ubicata in via Brusà, 6 – 35040 - S. Urbano (PD);

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 166 del 1 dicembre 2016, con cui si prende atto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale rilasciato con decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 22 del 06 ottobre 2016 e si approva il progetto, rilasciando un’autorizzazione integrata ambientale, per la realizzazione di una variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex DGR n 2542/2004 della discarica di S. Urbano (PD);

RICHIAMATA la circolare del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 477961 del 15.11.2017 che fornisce indirizzi operativi relativi al controllo e monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche nelle discariche di rifiuti, segnatamente alla parte in cui è chiesto a tutti i Gestori che: “qualora nei propri percolati sia riscontrata la presenza di PFAS, di provvedere allo smaltimento degli stessi presso gli idonei impianti di trattamento termico, ovvero presso impianti di trattamento chimico – fisico di rifiuti liquidi dotati di appositi apprestamenti per l’abbattimento di questi composti.”;

RICHIAMATO il d.lgs. n. 172/2015 Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, che introduce standard di qualità ambientale per alcuni composti PFAS, ai fini della protezione dei corpi idrici superficiali;

CONSIDERATO il parere dell’Istituto Superiore della Sanità n. 9818 del 06.04.2016, che individua i valori limite di performance tecnologica per le sostanze PFAS per gli scarichi in corpi idrici, affermando peraltro che, nel caso di corpi idrici interessati da contaminazione, è necessario perseguire la virtuale assenza di tali sostanze in tutte le emissioni e scarichi, al fine di conseguire gli standard di qualità ambientale;

CONSIDERATO che l’utilizzo diffuso delle sostanze perfluorate in molti cicli produttivi comporta la presenza delle medesime sostanze nei rifiuti da questi prodotti e nei fanghi provenienti dal trattamento effluenti, destinati allo smaltimento in discarica;

RILEVATO che le attività di controllo avviate da ARPAV con il “Programma di controllo delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle fonti di pressione della regione Veneto” ha evidenziato una presenza non trascurabile di tali sostanze nel percolato delle discariche esaminate;

VISTA la nota prot. n. 148/2018 del 23.05.2018 con cui la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la modifica non sostanziale dell’installazione consistente nella realizzazione di un impianto per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica, con la finalità di limitare il contenuto di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS);

PRESO ATTO dell’esito favorevole della riunione istruttoria convocata in merito da questa Amministrazione in data 7 giugno 2018, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti con nota prot. n. 238024 del 22.06.2018;

VISTA la nota prot. n. 222 del 05.07.2018 con cui la Ditta ha prodotto la documentazione integrativa richiesta nel corso della succitata riunione, riguardante l’inserimento di una ulteriore sezione di evaporazione del concentrato a valle di quella ad osmosi inversa;

RILEVATO che non sono giunte osservazioni da parte degli Enti coinvolti sulle integrazioni trasmesse dalla Ditta, valutazioni richieste da questa Amministrazione con nota del 10.07.2018 prot. n. 291793;

VISTO il parere della Commissione Tecnica Consultiva del Comune di Sant’Urbano, trasmesso con nota prot. n.4035 del 28.06.2018, in cui si rileva che l’impianto in progetto “allo stato attuale delle conoscenze può essere considerato idoneo alla separazione del percolato in una fase concentrata contente la totalità dei PFAS […] e in un residuo costituito da acqua purificata destinato allo scarico o ad usi interni”;

VISTA la concessione per la realizzazione dello scarico di acque depurate, riconosciuta dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con Rep. n. 1925 del 04.10.2018, trasmessa dalla società GEA srl con nota prot. n. 322 del 04.10.2018;

DATO ATTO che l’intervento proposto dalla Società non modifica la capacità di trattamento dei rifiuti, né i requisiti operativi e tecnici dell’installazione, previsti dal D.Lgs. 36/2003, e non modifica, inoltre, l’attuazione delle prescrizioni già stabilite nell’autorizzazione vigente;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 29-bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per le discariche di rifiuti il rispetto dei requisiti tecnici della disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sono stabiliti dal D.Lgs n. 36/2003; in particolare il percolato deve essere trattato con un impianto tecnicamente idoneo a garantire lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia (All. I, par. 2.3, D.Lgs 36/2003);

VALUTATO che, al momento, l’impianto in progetto, costituito da 3 stadi di osmosi inversa ed evaporazione, appare la migliore attuazione del succitato requisito tecnico per la gestione del percolato in quanto tecnicamente idoneo a garantire il rispetto dei limiti allo scarico e, soprattutto, risponde all’esigenza di rimuovere dallo scarico le sostanze perfluoroalchiliche;

CONSIDERATO che l’impianto si configura come un presidio volto al miglioramento delle prestazioni ambientali dell’installazione in quanto riduce considerevolmente il volume di rifiuti da conferire a impianti terzi di smaltimento e, conseguentemente, riduce l’impatto legato al traffico e al rischio di inquinamento dovuto a eventuali incidenti stradali o ad attività di carico/scarico;

RILEVATO che il riutilizzo delle acque reflue depurate all’interno dell’installazione rientra tra le misure stabilite dall’art. 98 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., volte alla riduzione dei consumi idrici;

RILEVATO che la sezione di “evaporazione a triplo effetto” utilizza l’energia termica dell’esistente motore di combustione di biogas e, in supporto, una caldaia che utilizza il biogas in esubero;

RITENUTO che la nuova sezione impiantistica non possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente, che non siano già stati valutati nelle opportune sedi, intendendosi le procedure già esperite di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, che la modifica in progetto non rientri nelle fattispecie previste all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero non sia sostanziale;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo n. 172/2015;

VISTO il decreto legislativo n. 36/2003;

RITENUTO che, come convenuto nella riunione tecnica del 07.06.2018, le modifiche proposte, necessitino di un collaudo funzionale ai sensi dell’art. 25 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

RITENUTO di prescrivere al gestore, come convenuto nella riunione tecnica del 07.06.2018 e suggerito nel parere dell’Istituto Superiore della Sanità n. 9818 del 06.04.2016 allo scopo di conseguire gli standard di qualità ambientale, la predisposizione e l’attuazione di un piano di monitoraggio della nuova sezione impiantistica, finalizzato a valutare sia il rendimento depurativo del medesimo impianto, le condizioni di processo, le possibili interferenze con altri inquinanti presenti nel percolato e le eventuali problematiche di trasferimento degli inquinanti nelle diverse matrici ambientali, sia la verifica dello stato qualitativo del corpo idrico recettore con riferimento ai composti perfluoroalchilici;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 5 del 30.01.2013;

decreta

1.  di autorizzare la Ditta GEA S.r.l. (CF 00394760284) presso la discarica, ubicata in via Brusà, 6 a S. Urbano (PD), ad effettuare gli interventi proposti che consistono nella realizzazione di un sistema di trattamento del percolato a osmosi inversa, completo di una sezione di evaporazione/condensazione del concentrato;

2.  di autorizzare, in via provvisoria, lo scarico delle acque reflue provenienti dall’impianto di trattamento del percolato nel corpo idrico superficiale denominato Scolo Consorziale Frattesina, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Tab. 3, Colonna "scarico in acque superficiali" dell’All. 5 alla Parte III del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e dei limiti di cui al parere dell’Istituto Superiore di Sanità n. 9818 del 06.04.2016 di seguito specificati:

Parametro

U.M.

Valori limite

PFBA

ng/l

500

PFOA

ng/l

500

PFBS

ng/l

500

PFOS

ng/l

30

Altri PFAS*

ng/l

500

 

*Sommatoria di PFHxA, PFPeA, PFDeA, PFDoA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFUnA

3.  di stabilire che i valori limite di cui al punto precedente potranno essere rivisti alla luce dei risultati dei controlli effettuati nei 6 mesi successivi all’inizio dell’esercizio dell’impianto;

4.  di consentire l’utilizzo delle acque trattate e non scaricate esclusivamente all’interno dell’installazione, nel rispetto dei medesimi limiti di cui sopra;

5.  di vietare il conseguimento dei valori limite di emissione allo scarico sopra specificati mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

6.  di stabilire che lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte del punto di immissione del corpo idrico recettore;

7.  di prevedere un apposito registro in cui si annotino le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’impianto di trattamento del percolato, nonché i suoi eventuali funzionamenti anomali;

8.  di dare atto che il concentrato derivante dal trattamento del percolato è sottoposto alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte IV dello stesso D.Lgs. n. 152/06 e deve essere avviato a smaltimento in idonei impianti di trattamento termico, ovvero presso impianti di trattamento di rifiuti liquidi dotati di appositi apprestamenti per l’abbattimento di tutti i contaminanti in esso contenuti, ivi compresi i composti PFAS;

9.  di stabilire che, ultimato l’intervento, la Ditta è tenuta a presentare una dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità agli elaborati presentati e a comunicare la data di avvio dell’impianto, come previsto dall’art 25 della legge regionale n. 3/2000 s.m.i.;

10.  entro 60 giorni dall’avvio dell’impianto, la Ditta è tenuta a presentare, un collaudo funzionale ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 3/2000 s.m.i.;

11.  di stabilire che, contestualmente al collaudo funzionale di cui al punto precedente, la Ditta è tenuta a presentare in accordo con ARPAV, Università di Verona - Dipartimento di Biotecnologie e Università di Padova – Dipartimento di Scienza Chimiche un programma di monitoraggio specifico della nuova sezione impiantistica finalizzato a valutare il rendimento depurativo del medesimo impianto, le condizioni di processo, le possibili interferenze con altri inquinanti presenti nel percolato, le eventuali problematiche di trasferimento degli inquinanti nelle diverse matrici ambientali;

12.  di stabilire che il programma di monitoraggio, di cui al punto sopra, dovrà comprendere anche le attività di controllo nei primi 6 mesi di esercizio, prescritte al precedente punto 3, prevedendo campionamenti almeno mensili dello scarico, nonché del corpo idrico recettore, Scolo Consorziale Frattesina, sia a monte che a valle, finalizzati a verificare lo stato qualitativo dello stesso con riferimento ai composti perfluoroalchilici;

13.  di stabilire che la Ditta è tenuta a presentare una relazione contenente i risultati dell’attuazione del piano di monitoraggio specifico inerente i primi 6 mesi di esercizio dell’impianto, entro 30 giorni dalla scadenza del medesimo periodo;

14.  di stabilire che il gestore, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, invii l’attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori, come previsto dall’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;

15.  di incaricare il Dipartimento Ambiente della trasmissione del presente provvedimento alla Ditta GEA S.r.l., con sede legale in via Brusà, 6 – S. Urbano (PD), alla Provincia di Padova; al Comune di Sant’Urbano (PD), all’A.R.P.A.V. - Dipartimento provinciale di Padova; all’ A.R.P.A.V. - Osservatorio regionale sui rifiuti di Treviso e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;

16.   di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

17.  di dare atto che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

18.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

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