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Bur n. 116 del 23 novembre 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 82 del 13 novembre 2018

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto. Candidatura n. 001852-15-12-2012-050: decadenza dall'assegnazione della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Breganze (VI) - giusta decreto n. 26 del 21.6.2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si stabilisce la decadenza della candidatura in oggetto ai sensi dell’art. 13 del bando di concorso straordinario di cui alla DGR n. 2199/2012 - Allegato A.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i. e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” che in particolare all’art. 14 attribuisce alle Aziende ULSS competenza in materia di autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l’art. 11 “ Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l’art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTO l’art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative" relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l’art. 1, commi da 157 a 165, legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 di indizione del bando di concorso straordinario ex art. 11, comma 3, DL n. 1/2012;

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 “Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all’interpello dei candidati e all’assegnazione delle sedi” con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l’avvio delle procedure di interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell’Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’esecuzione della stessa;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 69/2018 (Adunanza Commissione speciale del 22.12.2017) sull’interpretazione delle recenti modifiche normative introdotte con la legge 4 agosto 2017, n. 124 con riferimento anche al concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche;

RICHIAMATI i propri decreti nn. 10 del 12.3.2015 e 20 del 25.6.2015 di approvazione della graduatoria di merito;

RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per l’avvio del II^ interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 26 del 21 giugno 2018 di assegnazione, all’esito della procedura informatizzata riferita al II^ interpello di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016, della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Breganze (VI) – AULSS n. 7 “Pedemontana”- alla candidatura in forma associata n. 001852-15-12-2012-050, composta dai dottori Andrea Marchetto e Maria Cristina Salvi;

VISTO il parere del Ministero della salute prot. n. 0006955-P-27/01/2014 ad oggetto: “Quesito in merito all’applicazione dell’art. 12, comma 4, della legge 475/1968 al socio di società che nel corso dell’ultimo decennio ha ceduto la titolarità della farmacia ad un terzo, nell’ambito della procedura relativa al concorso straordinario di cui all’art. 11 del D.L. n. 1 del 2012”;

PRESO ATTO in particolare che il bando di concorso –Allegato A, DGR n. 2199/2012- stabilisce:

  • all’art. 2 “Requisiti per l’ammissione al concorso”, punto 6, di non aver ceduto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, la propria farmacia negli ultimi 10 anni (la condizione permane fino al momento dell’assegnazione della sede – nota n.4);
  • all’art. 3 “Partecipazione in forma associata”, che possono partecipare al concorso per la gestione associata tutti i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, delle condizioni di cui all’art. 2 del bando stesso;
  • all’art. 6 “Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso”, che in caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione medesima;
  • all’art. 11 “Assegnazione della sede farmaceutica” che il provvedimento di nomina è trasmesso al Comune e all’Azienda ULSS di riferimento per i successivi adempimenti di competenza;
  • all’art. 13 “Accertamento dei requisiti” che: “In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”, così come tra l’altro espressamente richiamato al punto 1 del dispositivo di cui al sopra citato decreto n. 26/2018;

RILEVATO che tanto la citata DGR n. 1534/2016 che il decreto n. 26/2018 danno conto della competenza in capo alle Aziende ULSS in ordine all’accertamento dei previsti requisiti, preordinato al rilascio dell’autorizzazione all’apertura della farmacia;

PRESO ATTO della PEC del 30 agosto 2018 con la quale il direttore della farmacia “Ai Due Gigli”, esistente ed operante nel medesimo Comune di Breganze ha segnalato agli Enti interessati, per il tramite del proprio legale, che la dott.ssa Maria Cristina Salvi era socia di Società titolare di farmacia che aveva ceduto l’intera azienda farmacia nel 2003, ovvero nei dieci anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario;

PRESO ATTO della documentazione prodotta dalla competente Azienda ULSS n. 7 (PEC del 3.10.2018) in riscontro alla propria PEC del 18.9.2018, prot. n. 378151con la quale erano stati richiesti specifici approfondimenti, specie in ordine alla cessione di titolarità della farmacia denominata “Farmacia Chimica Marchetto Paolo & C. snc”;

PRESO ATTO altresì della documentazione fornita dalla candidatura interessata per il tramite dello Studio Sanfiori di Treviso (PEC del 21.9.2018);

RICHIAMATA la propria PEC del 17.10.2018, prot. n. 422156, da intendersi integralmente trascritta, con la quale ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990 e s.m.i. sono stati comunicati alla candidatura in oggetto i motivi che comportano la decadenza dai benefici derivanti dal sopra citato decreto n. 26/2018;

ESAMINATA la documentazione prodotta dalla candidatura, ivi inclusa la PEC del 24.10.2018 a cura dello Studio Sanfiori di Treviso di riscontro alla comunicazione regionale ex art. 10-bis di cui al paragrafo precedente;

ACCERTATO che con atto notarile del 6.11.2003 è avvenuta la cessione dell’intera azienda farmacia da parte della Società “Farmacia Chimica Marchetto Paolo & C. snc” (soci unici: dottori Paolo Marchetto e Maria Cristina Salvi) a soggetto terzo e che l’allora Azienda ULSS n. 6 “Vicenza”, territorialmente competente, aveva rilasciato in capo al cessionario -deliberazione del Direttore Generale n. 314 del 20.11.2003- nuova autorizzazione alla gestione ed esercizio della farmacia;

RITENUTO, in coerenza con le norme di settore vigenti oltre che con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento, di confermare, alla luce anche delle deduzioni fornite dalla candidatura interessata con la citata PEC del 24.10.2018, la propria posizione già assunta in caso analogo in sede di approvazione della graduatoria del concorso straordinario circa l’applicazione dell’art.12, comma 4 della L. n. 475/1968 ai soci di Società titolare di farmacia che ha ceduto l’intera azienda a soggetto terzo, in linea con l’orientamento espresso dal Ministero della salute, e di reputare quindi opponibile alla dott.ssa Maria Cristina Salvi la posizione di socio nella Società “Farmacia chimica Marchetto Paolo e C. snc” che ha trasferito la farmacia nei 10 anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

RITENUTO quindi che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda -16.12.2012- la dott.ssa Maria Cristina Salvi, per quanto sopra riportato, ricorrendo l’ipotesi di cessione della titolarità della farmacia da parte dell’intera Società di farmacisti a terzi e non di mera cessione di quote societarie, non fosse in possesso del requisito di cui al richiamato art. 2, punto 6 del bando di concorso con conseguente decadenza della candidatura in oggetto dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Breganze ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 13 del bando stesso;

decreta

  1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  1. di dichiarare la decadenza della candidatura n. 001852-15-12-2012-050 in forma associata composta dai dottori Andrea Marchetto e Maria Cristina Salvi dai benefici derivanti dal proprio decreto n. 26/2018, ovvero dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Breganze (VI) – Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”;
  1. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all’Azienda ULSS di riferimento;
  1. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Giovanna Scroccaro

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