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Bur n. 111 del 06 novembre 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI n. 64 del 30 ottobre 2018

Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di ASSISTENZA PRIMARIA - 2^ semestre 2018. ACN 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) art. 34 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) e Accordo regionale della medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli ambiti territoriali di Assistenza Primaria comunicati dalle Aziende ULSS a seguito di formale determinazione, sulla base dei criteri dell’art. 33 dell’ACN MMG 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018), come integrato dall’Accordo regionale 2005.

Il Direttore

VISTO l’art. 34 comma 1^ del ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale in base al quale: “ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l’assistenza primaria individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende previa comunicazione al comitato aziendale, …sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 33”.

RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina di cui all’Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del 30.12.2005.

RICORDATO che, ai sensi del 1^ comma dell’art. 15 del citato ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018) il citato Accordo regionale ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto della disciplina in esame.

PRESO ATTO dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’ACN 21/06/2018, in particolare della Norma transitoria n. 2 che dispone che fino all’entrata in vigore degli articoli 5, 6 e 7 dell’Accordo citato, alle procedure per l’assegnazione degli incarichi vacanti, pubblicati sul Bollettino Ufficiale dalla Regione o dal soggetto da questa individuato, è consentita la partecipazione anche ai medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valevole per l’anno di riferimento e saranno graduati secondo quanto dalla stessa disciplinato. Tali medici concorrono successivamente ai trasferimenti ed ai medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso e sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente o territorio aziendale.

VISTA la Nota Circolare n. 1 del 2018 della SISAC, prot. n. 706/2018, con la quale si è consentita “la partecipazione, per inserimento, alle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti del secondo semestre 2018 ai medici che hanno conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria valida per l’anno 2018, vale a dire i medici che hanno frequentato il corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2013-2016 e che al 31 gennaio 2017 (termine di scadenza della domanda di inclusione in graduatoria per l’anno 2018) avrebbero potuto presentare domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale valida per il conferimento degli incarichi nell’anno 2018, ma per ragioni e circostanze a loro non imputabili (quali assenze per malattia, gravidanza, ampliamento del termine per lo scorrimento della graduatoria degli idonei, ritardo nella sessione di esame finale etc.) hanno conseguito il titolo oltre il termine di scadenza della domanda. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della suddetta norma transitoria n. 2 i medici che al 31 gennaio 2017 stavano frequentando l’ultimo anno del corso di formazione specifica di medicina generale per il triennio 2014-2017, e che alla data di scadenza della domanda di inclusione in graduatoria (31 gennaio 2017) non avevano ancora terminato la frequenza del corso. Tali medici sono esclusi dall’applicazione della norma transitoria n. 2, in quanto il loro percorso formativo è terminato a dicembre 2017 (o successivamente) e non avrebbero potuto, in alcun modo, concorrere per la graduatoria valida per l’anno 2018”.

VISTA la successiva nota prot. n. 739/2018, con cui la SISAC, ad integrazione della Circolare n. 1/2018 sopracitata (Nota prot. 706/2018) ha precisato che esperite tutte le procedure dell'ACN 23/03/2005, come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010, incluse quelle riferibili alle norma transitoria n. 2 ACN 21/06/2018 eventuali incarichi rimasti vacanti, necessari a garantire l'assistenza, potranno essere conferiti, in subordine, anche ai medici che possano autocertificare il possesso del titolo nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi.

DATO ATTO che la graduatoria unica regionale definitiva per la medicina generale, valevole per le pubblicazioni relative alle carenze 2018 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 15 dicembre 2017.

PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto relative al 2^ semestre 2018, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e riportati nel prospetto riepilogativo Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.

RICORDATO che il richiamato Accordo regionale ha previsto che la gestione delle procedure relative all’assegnazione degli incarichi di Medicina Generale (Assistenza Primaria) per la copertura delle zone dichiarate carenti sia svolta dall’Azienda AULSS n. 8 Berica in base ai criteri di assegnazione di cui al ACN del 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018).

CONSIDERATO CHE in seguito la DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017 - in attuazione alla L.R 25 ottobre 2016, n. 19 con la quale è stata costituita l'Azienda Zero quale ente di governance della sanità regionale veneta ed è stata disposta la riorganizzazione territoriale e organizzativa delle ULSS della Regione – ha in seguito previsto il mantenimento temporaneo delle funzioni di cui sopra in capo all’Azienda ULSS n. 8 Berica.

VISTO il comma 7 dell’art. 16 dell’ ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018), come integrato per la materia dalla disciplina recata dall’Accordo regionale, il quale dispone che il conferimento degli incarichi di assistenza primaria avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999).

RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dall’ ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018) e in particolare di quanto disposto dall’art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’ACN in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 34, comma 13 dell’ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018), i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno presentare all’Azienda ULSS n. 8 Berica, una domanda conforme allo schema di cui all’Allegato B) o all’Allegato C) del presente provvedimento, secondo le “Avvertenze Generali” ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA n. 2 del 27/02/2018 ad oggetto “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 – individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative ‘Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali” e , “Assistenza specialistica, liste d’attesa, termale”, afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria – LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016”, con il quale è stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA

decreta

  1. di pubblicare, come previsto dall’art. 34 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018), gli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria relativi al 2^ semestre 2018, individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto, elencati nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto che il richiamato Accordo regionale ha previsto che la gestione delle procedure relative all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria sia svolta dall’AULSS n. 8 Berica, in base ai criteri di assegnazione di cui all’ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018);
  3. di prendere atto dell’entrata in vigore e dell’applicabilità delle disposizioni contenute nell’ACN 21/06/2018, in particolare, per la materia in oggetto, della Norma Transitoria n. 2 e relative Note SISAC prott. nn 706/2018 (Circolare n. 1/2018) e 739/2018;
  4. di prendere atto che la DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017 in attuazione alla L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 con la quale è stata costituita l'Azienda Zero quale ente di governance della sanità regionale veneta ed è stata disposta la riorganizzazione territoriale e organizzativa delle AULS della Regione – ha in seguito previsto il mantenimento temporaneo delle funzioni di cui sopra in capo all’Azienda ULSS n. 8 Berica;
  5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 34, comma 13 dell’ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018), i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno presentare all’Azienda ULSS n. 8 Berica, una domanda conforme allo schema di cui all’Allegato B) o all’Allegato C) del presente provvedimento, secondo le “Avvertenze Generali” ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
  6. di dare atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dall’ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018) ed in particolare dell’art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’ACN in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
  7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria-LEA – Unità Organizzativa Cure Primarie e strutture socio-sanitarie territoriali della successiva trasmissione del presente provvedimento alle Aziende ULSS e agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri;
  9. di pubblicare il presente decreto nel BUR in forma integrale.

Maria Cristina Ghiotto

(seguono allegati)

64_Allegato_A_DDR_64_30-10-2018_381068.pdf
64_Allegato_B_DDR_64_30-10-2018_381068.pdf
64_Allegato_C_DDR_64_30-10-2018_381068.pdf

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