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Bur n. 111 del 06 novembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 89 del 23 ottobre 2018

PIAVE SERVIZI S.R.L. Impianto di depurazione di Conegliano. Rinnovo autorizzazione. Comune di localizzazione: Conegliano (TV). Procedura ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 1020/2016 e DGR n. 1979/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A..

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'impianto di depurazione esistente di Conegliano (TV) per il quale la società Piave Servizi S.r.l. ha presentato istanza ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Piave Servizi S.r.l. (P.IVA./C.F 03475190272), con sede legale in Codognè, Via F. Petrarca, n. 3, CAP 31013, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 520042 del 13/12/2017;

VISTA la nota prot. n. 3059 del 04/01/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto ubicato in Comune di Conegliano (TV), per il quale la Soc. Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (di seguito S.I.S.P. S.r.l.) è stata autorizzata all’esercizio ed allo scarico nel Canale Fossalon dalla Provincia di Treviso con Decreto n. 651/2013 del 18/12/2013, fino al 17/12/2017, per una potenzialità pari a 70.000 AE;

PRESO ATTO che l’impianto è gestito dal 31/12/2015, data di efficacia della fusione per incorporazione delle Società operative S.I.S.P. S.r.l. di Codognè e Sile Piave S.p.A. di Roncade, da Piave Servizi S.r.l., oggi unico gestore affidatario del Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATO che la DGR 1020/2016 prevede che contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della LR n. 4/2016;

PRESO ATTO che la Provincia di Treviso, con prot. n. 2017/0105192 del 18/12/2017 ha prorogato l’autorizzazione n. 651/2013 del 18/12/2013 fino al 18/12/2018, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

CONSIDERATO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 7 lett. v);

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 12/09/2018, atteso che l’istanza è stata presentata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, e considerato che:

  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, è autorizzato all’esercizio ed allo scarico nel Canale Fossalon, per una potenzialità di 70.000 A.E., con Decreto della Provincia di Treviso con n. 651/2013 del 18/12/2013, valido fino al 17/12/2017, prorogato fino al 18/12/2018, con nota prot. n. 2017/0105192 del 18/12/2017;
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • il proponente ha rilevato la necessità di adottare misure di mitigazione consistenti nell’installazione di 2 moduli di essicazione fanghi esclusivamente elettrici e senza emissioni gassose, dopo la disidratazione fanghi esistente, previo vascone di accumulo, all'interno dell'esistente piazzola coperta di deposito fanghi;
  • ritenuto che la misura di mitigazione proposta, non andando a determinare notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, non debba essere considerata riconducibile alla fattispecie di cui al punto 8 lett. t) allegato IV alla parte seconda del 152/06;
  • l'autorizzazione all'installazione di tale misura di mitigazione dovrà essere richiesta all’Autorità competente;
  • l’istanza è quindi riferita all’impianto esistente, non risultando previste modifiche o estensioni alle opere riconducibili alla fattispecie di cui al punto 8 lett. t) allegato IV alla parte seconda del 152/06 (ovvero: modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente);

ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dell’impianto in oggetto dalla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, ed in particolare con la prescrizione di seguito riportata:

  • per l’installazione di 2 moduli di essicazione fanghi all'interno dell'esistente piazzola coperta di deposito fanghi dovrà essere presentata apposita richiesta di autorizzazione all’Autorità competente;

PRESO ATTO che il verbale della seduta della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/09/2018 è stato approvato nella seduta del 03/10/2018;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 12/09/2018 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza della prescrizione indicata in premessa;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Piave Servizi S.r.l. (CF/P.IVA 03475190272), con sede legale in Comune di Codogné, via Petrarca, n.3 – PEC: piaveservizi@legalmail.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Conegliano, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, al Consiglio di Bacino Veneto Orientale ed all’ U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela Acque della Direzione Regionale Difesa del Suolo ed all’U.O. Genio Civile di Treviso;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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