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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 98 del 17 ottobre 2018
Fondo di rotazione di cui all'art. 8 L.R. n. 7/2011- Società Cooperativa Sociale Urbana - Vicenza Acquisto e ristrutturazione di un immobile e realizzazione di un'attività commerciale di ristorazione e mobilità sostenibile "Pianoterra" con un costo complessivo dell'intervento stimato pari ad € 2.450.000,00 per il quale è stato assegnato un finanziamento di € 1.766.300,00. Revoca.
Il provvedimento dispone la revoca del finanziamento assegnato con DDR n. 239 del 30/12/2014.
Il Direttore
VISTO l'art. 8 della LR n. 7/2011 (Finanziaria 2011) rubricato in "Fondo regionale di rotazione per la costruzione e
ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari" per uno stanziamento per l'esercizio 2011 pari a € 50.000.000,00;
VISTA la DGR n. 1509 del 20 settembre 2011 la quale fissava i criteri e le modalità per l'accesso al predetto fondo;
VISTA la DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011 la Giunta regionale ha approvato:
PRESO ATTO che, nell’ambito della graduatoria delle domande relative agli interventi di cui alla lett. B) suddetta, risulta ammessa ma non finanziata la domanda della Società cooperativa sociale Urbana di Vicenza;
VISTA la DGR n. 1301 del 3 luglio 2012 con la quale si è prorogata la durata della graduatoria succitata per tre anni dalla data di approvazione del medesimo provvedimento;
VISTO l’art. 29 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria 2014) che dispone che le risorse del Fondo suddetto siano destinate agli interventi con gestione innovativa, secondo la lettera B) della DGR n. 1509 citata;
VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 12 (Bilancio di previsione 2014) con la quale viene rifinanziato il Fondo in questione per € 12.000.000,00;
VISTO il DDR n. 221 del 10 luglio 2014, con il quale tali risorse, con lo scorrimento della graduatoria, sono state assegnate a: Società Cooperativa Sociale Onlus I Tigli 2, Officina dell’AIAS, Cooperativa Sociale il Focolare, Cooperativa Sociale Monscleda, Alternativa Ambiente e Humanitas Società Cooperativa Sociale;
VISTO il DDR 239 del 30 dicembre 2014, con il quale, a seguito della rinuncia della Cooperativa Sociale il Focolare, scorrendo la graduatoria si è assegnato, tra gli altri, alla Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza (C.F. 03403360245 – anagrafica 00142196), il finanziamento di € 1.766.300,00 per “l’acquisto e ristrutturazione di un immobile e realizzazione di un’attività commerciale di ristorazione e mobilità sostenibile “Pianoterra” con un costo complessivo dell’intervento stimato pari ad € 2.450.000,00”.
DATO ATTO:
“a) che le modifiche si riferiscano ad elementi attinenti una modalità meramente esecutiva dell’intervento finanziato per nulla interferendo, quindi, con “criteri di selezione e ordine delle priorità delle domande”, come individuati espressamente dalla DGR 1509 del 20 settembre 2011 e a quanto dichiarato da codesta cooperativa nella domanda di ammissione al finanziamento, oggetto di valutazione da parte della Commissione;
a) che non venga mutata la finalità sociale dell’intervento così come dichiarata nella domanda di ammissione al finanziamento;
b) che vengano mantenuti fermi gli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione del 30 giugno 2016;
c) che vengano effettivamente superate le problematiche concernenti potenziali conflitti d’interesse nell’operazione;
d) che il progetto edilizio ottenga o abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli organi competenti in materia e che il progetto definitivo dell’intervento, così come modificato, venga presentato alla Direzione Edilizia a Finalità Collettive entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente per l’acquisizione del parere tecnico di competenza;
e) che venga rispettata la previsione generale di cui alla DGR 1509 del 20 settembre 2011 secondo cui “Non saranno finanziati i progetti i cui lavori sono stati conclusi precedentemente alla presentazione della domanda”;”
- relazione tecnico descrittiva delle modifiche introdotte nel nuovo progetto rispetto a quello trasmesso con nota del 29 dicembre 2016; - relazione del RUP redatta su fac-simile da richiedere via mail alla Struttura di progetto “Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura”; - computo metrico estimativo; - provvedimento dell’organo statutario di approvazione dell’intervento che dovrà contenere l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;”
La Direzione Servizi Sociali esprimeva le proprie perplessità sul nuovo cambio enunciato, anche in ragione dell’indeterminatezza emergente circa le intenzioni della Società che sembravano mutare con eccessiva frequenza;
a) che non era stata comunicata nessuna scadenza per il deposito della documentazione integrativa;
b) che, come già comunicato, il mancato inoltro della documentazione progettuale completa era dovuto al fatto che l’iter procedimentale del Comune di Vicenza per l’approvazione del medesimo non si era ancora concluso;
c) che la Società aveva sollecitato più volte il Comune di Vicenza;
d) che, in alternativa all’ottenimento del Permesso di Costruire, condizionato all’iter per le opere di urbanizzazione di cui sopra, la Società aveva ottenuto in data 16 gennaio 2018 l’autorizzazione ai lavori di ristrutturazione del fabbricato di cui ai progetti già inviati alla Direzione e che, dopo aver predisposto i necessari documenti tecnici, Urbana aveva dato inizio alle opere in data 22 giugno 2018, a ulteriore conferma della determinazione a procedere all’iniziativa di cui al progetto finanziato;
e) che successivamente alla data di richiesta del finanziamento Urbana aveva sostenuto ingenti oneri per la necessità di provvedere, senza, ritardo al consolidamento di una parte della copertura del fabbricato nonché della demolizione di altra parte che risultava pericolante, specificando che la demolizione era avvenuta anche al fine di agevolare l’accesso dei mezzi al cantiere per l’ampliamento dell’Università. Per le opere già realizzate sono già stati sostenuti costi per una somma complessiva di Euro 150.000,00;
f) che, per quanto sopra, non sussistevano i presupposti per l’eventuale revoca del finanziamento;
La medesima nota conteneva, altresì, in allegato:
CONSIDERATO:
1. con la sottoscrizione della Convenzione in data 30 giugno 2016 la Società Cooperativa Sociale Urbana si è impegnata a trasmettere alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, entro 6 mesi dalla stipula della medesima Convenzione, a pena di decadenza dal finanziamento, il progetto definitivo ovvero gli elaborati necessari per l’acquisizione del permesso a costruire, con possibilità di un’unica proroga motivata di due mesi (articolo 3 della Convenzione sottoscritta in data 30 giugno 2016);
2. con nota Prot. n. 237059 del 16 giugno 2017 la Direzione Servizi Sociali, acconsentendo alla proroga dei termini definiti dall’art. 3 della Convenzione, ha assegnato il termine perentorio di 60 giorni per fornire la documentazione dell’intervento, completa delle necessarie autorizzazioni dagli organi competenti in materia. Ciò è stato reso evidente alla Società Urbana nel corso degli incontri intervenuti e ribadito nella nota Prot. n. 2999637 del 21 luglio 2017 trasmessa alla Società Urbana;
3. in data 7 agosto 2017, Urbana ha trasmesso una serie di elaborati, non sottoscritti dal legale rappresentante della società, definendoli “progetto edilizio in corso di approvazione da parte del Comune di Vicenza” che presentavano manifeste carenze documentali come evidenziato nella nota Prot. n. 379079 dell’11 settembre 2017 della Struttura di progetto “Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura”;
4. a seguito della richiesta di integrazioni formulata con nota Prot. n. 379079 dell’11 settembre 2017 da parte della Struttura di progetto “Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura”, la Società Cooperativa Sociale Urbana non ha provveduto a trasmettere alcuna tempestiva integrazione;
5. solo a seguito dell’avvio del procedimento di revoca del finanziamento del 13 giugno 2018 con nota Prot. 224807 la società Urbana, in data 25 giugno 2018, ha trasmesso una serie di documenti da cui si evidenzia l’indeterminatezza dell’intervento oggetto di finanziamento in quanto:
• gli elaborati grafici di progetto non sono sottoscritti dal titolare/legale rappresentante e dal progettista e non vi è modo di comprendere se gli stessi siano conformi a quanto depositato in Comune per l’ottenimento del permesso a costruire;
• l’intervento è relativo alla ristrutturazione di fabbricati ad uso produttivo e non appare adeguato rispetto ad un intervento di interesse pubblico né risulta redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (nota dell’Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, denominazione attuale della Struttura di progetto “Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura”, già Sezione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive);
• nei documenti progettuali Urbana dichiara che l’intervento verrà eseguito su area di proprietà della medesima società “in virtù dell’atto di compravendita del 27 dicembre 2007, atto avanti al notaio Enrico Mele, Rep. 81.661, racc. 14.248”, censita catastalmente al Foglio 8, mappali 360 sub. 14, 2009, 2420, 2421, 2427, 2428, 2429. A tal proposito, si rileva come i mappali del Foglio 8 n. 2420, 2421, 2427 non risultino di proprietà della Società dal 2007, bensì siano proprio l’oggetto dell’atto di compravendita inviato con PEC del 30 giugno 2017, compravendita conclusa da Urbana il 26 marzo 2015 acquistando terreni di proprietà di alcuni soci della stessa (atto avanti il notaio Giovanni Rizzi, Rep. n. 116.120, racc. n. 22.683), acquisto rispetto a cui Urbana non ha mai dato prova del fatto che soddisfi tutte le condizioni poste dalla Direzione Servizi Sociali con nota del 16 giugno 2017. Inoltre, rilevando l’inesattezza delle dichiarazioni progettuali (almeno parte dell’area su cui dovrebbe essere realizzato l’intervento non sembrerebbe quindi in proprietà di Urbana dal 2007 ma risulterebbe acquistata nel 2015), si evidenzia come rimanga ancora indefinita la questione relativa all’acquisto dell’immobile, non essendo stato chiarito quale sia e se vi sia acquisto di terreno in funzione della realizzazione progettuale;
• gli elaborati trasmessi non si limitano ad integrare il progetto presentato entro i termini perentori assegnati con nota Prot. n. 237059 del 16 giugno 2017, ma rappresentano una variante significativa dell’intervento che conferma l’assoluta incompletezza di quanto presentato il 7 agosto 2017. L’intervento, diversamente da quanto trasmesso nel 2017, è suddiviso in 2 stralci realizzativi, di cui il secondo, come indicato nella nota pervenuta al Protocollo regionale n. 239684 del 25 giugno 2018 a firma del legale rappresentante della società Urbana, “è da ritenersi soggetto ad ulteriori variazioni in funzione dell’esito del permesso di Costruire”, evidenziando altresì la mancanza del titolo abilitativo edilizio. Inoltre, dagli elaborati grafici, ancorché incompleti, si evince che:
- nel primo stralcio sono previste opere non oggetto di finanziamento regionale (area direzionale e formativa); - nel secondo stralcio è prevista la realizzazione dell’area dei laboratori di trasformazione cibi che è oggetto di finanziamento regionale, come altresì confermato dallo stesso legale rappresentante della società Urbana nella relazione allegata alla nota del 7 agosto 2017, che “è da ritenersi soggetto ad ulteriori variazioni in funzione dell’esito del permesso di Costruire”;
• che l’indeterminatezza, ancora caratterizzante molti aspetti del progetto, rende probabile che l’intervento edilizio incontri ostacoli di ordine normativo e/o economico e/o temporale tali da precluderne la realizzazione, con pregiudizio per le finanze regionali e con mancato realizzo della finalità socio sanitaria, scopo precipuo del fondo di rotazione di cui all’art. 8 della legge regionale n. 7 del 2011;
• che il fondo di rotazione di cui all’art. 8 della legge regionale n. 7 del 2011 è stato creato per la “costruzione e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari”. È chiaro quindi che la destinazione a finalità socio sanitarie degli immobili oggetto di intervento è condizione essenziale per il finanziamento;
RILEVATO:
RITENUTO che non sia ulteriormente giustificabile l’immobilizzazione di risorse regionali;
VISTO l’art. 8 comma 5 della legge regionale n. 7 del 2011 il quale dispone che “In caso di violazione della convenzione, fatto salvo specifico nulla osta della Giunta regionale, nel caso permanga l’interesse socio-economico dell’operazione in essere, si fa valere la garanzia, con eventuale revoca dell’intervento e restituzione della somma già erogata”;
RILEVATO che non risulta liquidata alcuna somma alla Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza in relazione al finanziamento concesso con DDR n. 239 del 30/12/2014;
RITENUTO per le motivazioni indicate ai punti precedenti di dover provvedere alla revoca del finanziamento di € 1.766.300,00 concesso con DDR n. 239 del 30/12/2014 all’istituto suddetto;
RITENUTO di provvedere con successivo provvedimento alla ricognizione dei residui passivi ed attivi, una volta scaduti i termini per eventuali impugnative;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs 118/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
VISTO la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018-2020”;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020”;
VISTA la Legge regionale n. 28 del 7 agosto 2018 “Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020”;
decreta
Fabrizio Garbin
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