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Bur n. 111 del 06 novembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 88 del 23 ottobre 2018

Piave Servizi S.r.l. Adeguamento dell'impianto di depurazione di Cordignano con integrazione della potenzialità a 60.000 A.E.. Comune di localizzazione: Cordignano (TV). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali/prescrizioni, l'intervento per il potenziamento dell'impianto di depurazione di Cordignano, gestito dalla società Piave Servizi S.r.l..

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata in data 12/12/2017 da Piave Servizi S.r.l. (P.IVA./C.F 03475190272), con sede legale in via Petrarca, n. 3, Codogné, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 520028 del 13/12/2017;

VISTA la nota prot. n. 2449 del 03/01/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/01/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che il progetto prevede l’aumento della potenzialità di targa dell’impianto dagli attuali 30.000 A.E. a 60.000 A.E. mediante la realizzazione dei seguenti interventi principali:

  • installazione di una nuova griglia fine a tamburo rotante, posta a valle del sollevamento iniziale, in grado di trattare portate pari alle 3 volte la Qm di progetto;
  • adeguamento/potenziamento del comparto di dissabbiatura-disoleatura aerata con realizzazione di una seconda linea di potenzialità pari all'esistente;
  • ricollocamento dell’attuale pozzetto partitore e rimozione delle strutture interferenti;
  • realizzazione della nuova linea di trattamento biologico in parallelo all’esistente e di pari potenzialità, costituita dagli stadi di: biodefosfatazione, predenitrificazione, ossidazione-nitrificazione;
  • adeguamento della linea acque esistente, mediante realizzazione di una vasca di biodefosfatazione e adeguamento dell’impianto di defosfatazione per precipitazione chimica;
  • potenziamento dello stadio di disidratazione dei fanghi di supero, con sostituzione della centrifuga esistente con una nuova macchina in grado di trattare la portata di fanghi prevista nella configurazione finale.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 49255 del 08/02/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 24/2018;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale nella seduta del 12/09/2018 ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dando atto della non necessità della valutazione di incidenza, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi nel rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di seguito riportate:

CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI

  1. Relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo, si deve far riferimento alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda, ovvero al D.P.R. 120/2017, e non al D.M. 161/2012 riportato invece nell'elaborato progettuale "Caratterizzazione dei materiali da scavo".
  2. In sede di rilascio dell’autorizzazione dell’intervento dovrà essere acquisito il nulla osta idraulico da parte del Consorzio di Bonifica Piave, ai sensi del comma 9 dell’art. 23 delle Norme tecniche di Attuazione del PTA.
  3. Dovranno essere rispettati, anche durante la fase di realizzazione dei lavori, i limiti allo scarico di cui alla Colonna D della Tabella 1, Allegato A delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.).
  4. Nel caso in cui, a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto nella nuova configurazione di progetto, vi siano segnalazioni di odori molesti, la ditta effettuerà su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. Sulla base dei risultati di tale indagine, che dovranno essere inviati alla Provincia, al Comune ed ARPAV, la ditta dovrà proporre all'Autorità Competente delle soluzioni alle eventuali problematiche emerse.
  5. Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante la fase di cantiere, dovrà essere previsto l’utilizzo di mezzi con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV.
  6. In riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 24/2018 trasmessa dall’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 49255 del 08/02/2018, si prescrive:
  1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Lampetra zanandreai, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Rana dalmatina, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Lanius collurio) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto. Siano attuate idonee misure atte a non pregiudicare la qualità degli ambienti presenti nel corpo idrico recettore dello scarico dell’impianto di depurazione a seguito del relativo adeguamento e per l’intera durata di esercizio;
  2. di utilizzare per l’illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  3. di documentare, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Regionale VIA del 12/09/2018 è stato approvato nella seduta del 03/10/2018;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 12/09/2018 in merito all’intervento, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le condizioni ambientali/prescrizioni di cui alle premesse.
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Piave Servizi S.r.l. (CF/P.IVA 03475190272), con sede legale in Comune di Codogné, via Petrarca, n.3 – PEC: piaveservizi@legalmail.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Cordignano, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, al Consiglio di Bacino Veneto Orientale ed all’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela Acque della Direzione Regionale Difesa del Suolo ed al Consorzio di Bonifica Piave.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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