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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 87 del 18 ottobre 2018
Adige Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Montecanale, 19/21 - 25080 Polpenazze del Garda (BS) (P.IVA e C.F. 03271360236). Impianto integrato per operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituito da impianto di smaltimento (D1) di sottocategoria "C" ed impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, sito in località Cà Baldassarre nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Comuni interessati: Villafranca di Verona (VR), Mozzecane (VR), Verona (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), San Martino Buon Albergo (VR), Roverbella (MN), Marmirolo (MN), Volta Mantovana (MN). Domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018). Archiviazione della domanda di V.I.A. presentata dalla Società Adige Ambiente s.r.l. con contestuale approvazione/autorizzazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006; L.R. n. 4/2016).
Si tratta di dar corso all'archiviazione dell'istanza in oggetto in ragione del venir meno della sua istruibilità attesa la confermata legittimazione delle Norme del Piano regionale gestione rifiuti urbani e speciali conseguente alle pronunce del Consiglio di Stato, succedutesi su una serie di ricorsi giurisdizionali che ne avevano preteso l'annullamento. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata in data 26/03/2012 da Adige Ambiente S.r.l.; approvazione (con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015) del "Piano regionale gestione rifiuti urbani e speciali"; ricorso proposto dalla Società Adige Ambiente S.r.l. (datato 29/07/2015) avanti il TAR del Veneto, per l'annullamento di alcune parti del "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali; richiesta di sospensione del procedimento, pervenuta dalla Società Adige Ambiente S.r.l. (acquisita dagli Uffici regionali in data 29/10/2015), fino alla definizione del contenzioso giurisdizionale pendente al TAR del Veneto in merito all'approvazione del nuovo Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, proposto dalla medesima Ditta; Sentenza del TAR del Veneto n. 802/2016 sul ricorso proposto dalla Società Adige Ambiente S.r.l.; Sentenze del Consiglio di Stato n. 2276/2017, 2298/2017, 2304/2017, 2305/2017, 4535/2017, relativi a ricorsi giurisdizionali proposti da altre diverse Società avverso l'approvazione del Piano regionale di Gestione rifiuti urbani e speciali sopra citato, che confermano la legittimità del Piano in parola.
Il Direttore
PREMESSO che:
PRESO ATTO di quanto emerso in sede di Inchiesta Pubblica svoltasi ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, in data 26/06/2013 presso la Regione del Veneto.
PRESO ATTO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:
Il progetto viene presentato ai fini non esclusivi, di smaltire i rifiuti prodotti dall’impianto di trattamento rifiuti ubicato a San Martino Buon Albergo, di proprietà della stessa Adige Ambiente S.r.l., già autorizzato con Decreto n. 15 del 31/03/2009 e ss.mm.ii.
L’opera, ubicata in località Cà Baldassarre, nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio, interesserà principalmente l’ambito di una cava di inerti (Cava Gabbia), per la quale alla data di presentazione del progetto non era stato emesso il Decreto di estinzione ai sensi della L.R. 44/82 art. 25.
La discarica è progettata per una capacità complessiva di 959.342 m3. Il progetto prevede la coltivazione per lotti successivi, per una durata in esercizio di 8 anni, con conferimento medio di circa 120.000 m3.
Il sito è collegato alla viabilità principale e non si prevede l’attraversamento di centri abitati.
CONSIDERATO che, per quanto previsto dall’art. 16, della L.R. n. 11/2010 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. (ora U.O. Valutazione Impatto Ambientale), hanno trasmesso, con nota protocollo 166784 in data 10/04/2012, copia della documentazione di progetto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, per le valutazioni di competenza. Nella medesima nota veniva comunicato alla ditta Adige Ambiente S.r.l., che i termini di chiusura del procedimento, di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, venivano sospesi fino all’acquisizione del parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del Consiglio provinciale di Verona.
In data 30/05/2012 ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti ha espresso il proprio parere contrario (n. 0061699 del 30/05/2012), acquisito dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 21/06/2012, con protocollo 250128.
Successivamente, con nota del 09/07/2012 protocollo 316742, è stata richiesta la determinazione del Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010; Delibera del Consiglio provinciale di Verona n. 71 del 31/07/2012, acquisita in data 09/08/2012 al protocollo 368934, con la quale veniva espressa la contrarietà all’autorizzazione del progetto.
Con nota del 24/08/2012 – protocollo 385086, gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. comunicavano alla Ditta Adige Ambiente S.r.l. il riavvio dei termini di chiusura della procedura di V.I.A. e approvazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011) e rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 26/2007 (ora ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018).
La Società Adige Ambiente S.r.l. ha trasmesso una relazione di parte (acquisita al protocollo regionale 336595 in data 20/07/2012) contenente alcune osservazioni in merito a quanto riportato da ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti nel proprio parere n. 0061699 del 30/05/2012.
CONSIDERATO che, il Dipartimento Ambiente – Settore Gestione Rifiuti (ora Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti), aveva provveduto a fornire al gruppo istruttorio della Commissione VIA, quale proprio contributo, un parere tecnico non favorevole, acquisito dagli Uffici del Settore V.I.A. (ora U.O. VIA) in data 25/05/2015 al protocollo 217196;
DATO ATTO nel merito, che in relazione all’inquadramento territoriale della prospettata discarica, proprio per la vulnerabilità intrinseca delle aree di alta pianura – fascia di ricarica degli acquiferi nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con DCR n. 30 del 29 aprile 2015 - è stato previsto, sin dall’adozione da parte della Giunta regionale risalente al Marzo 2013, lo specifico divieto di realizzazione nelle medesime aree di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi. Inoltre per le discariche ubicate nelle aree di cui sopra, e già in esercizio, vige il divieto di riclassificazione in sottocategoria o la concessone di deroghe richieste ai sensi degli artt. 7 e 10 del DM 27.09.2010.
VISTA la D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali”.
CONSIDERATA la richiesta della Società Adige Ambiente S.r.l., acquisita dagli Uffici regionali in data 03/06/2015 al protocollo 228444, di sospensione del procedimento in corso, per un periodo di 150 (centocinquanta) giorni, al fine di “(…) consentire alla medesima azienda l’armonizzazione dell’istanza di che trattasi con i contenuti definitivi del “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali” approvato dal Consiglio regionale del Veneto in data 29.04.2015. (…)”.
CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del giorno 03/06/2015, sulla scorta della richiesta in tal senso presentata dal proponente, ha stabilito che la procedura di V.I.A. inerente l’istanza acquisita in data 26/03/2012, con protocollo 142064, venisse sospesa per 150 (centocinquanta) giorni, a decorrere dal giorno 03/06/2015.
VISTA la formalizzazione della sospensione del procedimento, effettuata dagli Uffici regionali con nota protocollo 262464 in data 25/06/2015, comunicata al proponente ed alle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento.
PRESO ATTO del ricorso giurisdizionale proposto dalla Società Adige Ambiente S.r.l. (datato 29/07/2015) avanti il TAR del Veneto, per l’annullamento del “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali”, in particolare dell’art. 15 dell’Elaborato A “Normativa di Piano” e dell’Elaborato D “Programmi e Linee Guida” del medesimo Piano.
CONSIDERATA l’ulteriore richiesta di sospensione del procedimento, pervenuta dalla Società Adige Ambiente S.r.l. (acquisita dagli Uffici regionali in data 29/10/2015 al protocollo 436532), fino alla definizione del contenzioso giurisdizionale pendente al TAR del Veneto in merito all’approvazione del nuovo Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, proposto dalla medesima Ditta.
CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del giorno 04/11/2015, ha stabilito che la procedura di V.I.A. inerente l’istanza acquisita in data 26/03/2012, con protocollo 142064, venisse sospesa a decorrere dal giorno 29/10/2015, fino a quando il TAR del Veneto non si fosse pronunciato sulla questione.
VISTA l’ulteriore formalizzazione della sospensione del procedimento, comunicata al proponente ed alle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento, effettuata dagli Uffici regionali con nota protocollo 472875 in data 19/11/2015.
PRESO ATTO che con Sentenza n. 802/2016, il TAR del Veneto si è pronunciato favorevolmente nei confronti dalla Società ricorrente Adige Ambiente S.r.l., sentenza prontamente impugnata in appello dalla Regione Veneto innanzi al Consiglio di Stato;
PRESO ATTO tuttavia che, con sentenza n.61 del 5 gennaio 2018 il Consiglio di Stato, alla stregua di quanto deciso precedentemente in ordine a conteziosi instaurati presso la medesima Autorità giudiziaria, relativamente ad analoghe questioni afferenti la legittimità del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (sentenze C.d.S. nn. 2276/2017, 2298/2017, 2304/2017, 2305/2017, 4535/2017, di riforma di sentenze del TAR del Veneto), ha accolto l’appello della Regione Veneto, riformato la richiamata sentenza del TAR Veneto n. 802/2016, rigettato il ricorso del giudizio di primo grado, ha confermato la piena legittimità del provvedimento contestato, come votato dal Consiglio regionale il 29/04/2015 e quindi ha considerato a tutti gli effetti valido e produttivo di efficacia il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali
RITENUTO pertanto che, la confermata legittimità della Pianificazione regionale di settore, conseguente alla richiamata decisione di merito del Consiglio di Stato n. 61/2018 (coerentemente con analoghe precedenti pronunce del medesimo C.d.S.), comporta l’impossibilità di portare a conclusione l’iter relativo alla domanda di approvazione del progetto presentata dal proponente, in ragione di quanto disposto dall’art. 15 delle Norme di Piano.
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999”.
VISTA la D.G.R. n. 1596/2016.
VISTA la D.G.R. n. 568/2018.
VISTA la D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato “Piano regionale di gestione rifiuti urbani e speciali”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016.
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi.
VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”.
decreta
Luigi Masia
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