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Bur n. 111 del 06 novembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 87 del 18 ottobre 2018

Adige Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Montecanale, 19/21 - 25080 Polpenazze del Garda (BS) (P.IVA e C.F. 03271360236). Impianto integrato per operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituito da impianto di smaltimento (D1) di sottocategoria "C" ed impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, sito in località Cà Baldassarre nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Comuni interessati: Villafranca di Verona (VR), Mozzecane (VR), Verona (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), San Martino Buon Albergo (VR), Roverbella (MN), Marmirolo (MN), Volta Mantovana (MN). Domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018). Archiviazione della domanda di V.I.A. presentata dalla Società Adige Ambiente s.r.l. con contestuale approvazione/autorizzazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006; L.R. n. 4/2016).

Note per la trasparenza

Si tratta di dar corso all'archiviazione dell'istanza in oggetto in ragione del venir meno della sua istruibilità attesa la confermata legittimazione delle Norme del Piano regionale gestione rifiuti urbani e speciali conseguente alle pronunce del Consiglio di Stato, succedutesi su una serie di ricorsi giurisdizionali che ne avevano preteso l'annullamento. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata in data 26/03/2012 da Adige Ambiente S.r.l.; approvazione (con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015) del "Piano regionale gestione rifiuti urbani e speciali"; ricorso proposto dalla Società Adige Ambiente S.r.l. (datato 29/07/2015) avanti il TAR del Veneto, per l'annullamento di alcune parti del "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali; richiesta di sospensione del procedimento, pervenuta dalla Società Adige Ambiente S.r.l. (acquisita dagli Uffici regionali in data 29/10/2015), fino alla definizione del contenzioso giurisdizionale pendente al TAR del Veneto in merito all'approvazione del nuovo Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, proposto dalla medesima Ditta; Sentenza del TAR del Veneto n. 802/2016 sul ricorso proposto dalla Società Adige Ambiente S.r.l.; Sentenze del Consiglio di Stato n. 2276/2017, 2298/2017, 2304/2017, 2305/2017, 4535/2017, relativi a ricorsi giurisdizionali proposti da altre diverse Società avverso l'approvazione del Piano regionale di Gestione rifiuti urbani e speciali sopra citato, che confermano la legittimità del Piano in parola.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • in data 26/03/2012 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Società Adige Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Montecanale, 19/21 - 25080 Polpenazze del Garda (BS) (P.IVA e C.F. 03271360236), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione del progetto e rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011) e della L.R. n. 26/2007 (ora ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018), acquisita al protocollo regionale 142064.
    Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Segreteria regionale per l’Ambiente – Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale (U.C. V.I.A.) (ora Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto), il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica e gli elaborati inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2012).
  • Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 26/03/2012 sui quotidiano "L’Arena" e ”La Repubblica l’annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico e gli elaborati inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale, presso la Regione del Veneto, la Regione Lombardia – Direzione Ambiente, Energia e Reti la Provincia di Verona, la Provincia di Mantova, il Comune di Valeggio sul Mincio (VR), il Comune di Villafranca di Verona (VR), il Comune di Mozzecane (VR), il Comune di Verona (VR), il Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), il Comune di San Martino Buon Albergo (VR), il Comune di Roverbella (MN), il Comune di Marmirolo (MN), il Comune di Volta Mantovana (MN), la Direzione Generale di ARPAV, il Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, l’ULSS n. 22, l’Unità di Progetto Genio Civile di Verona, i Vigili del Fuoco di Verona ed ENEL Distribuzione S.p.A.
  • Con nota in data 02/04/2012, protocollo 155515, gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. (ora U.O. V.I.A.), hanno trasmesso la documentazione progettuale completa alla Direzione regionale Tutela Ambiente – Servizio Rifiuti (ora Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti), richiedendo un parere in merito alla procedibilità dell’istruttoria per quanto attiene l’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.
  • Gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. (ora U.O. V.I.A.), con nota in data 02/04/2012, protocollo 155529, al fine di valutare la procedibilità hanno richiesto alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio (ora Direzione Pianificazione Territoriale – Unità Organizzativa Urbanistica) un parere relativamente agli aspetti paesaggistici degli interventi proposti dalla Ditta.
    La Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio con nota n. 172181, acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 17/04/2012, ha trasmesso il proprio parere paesaggistico favorevole nel rispetto di prescrizioni.
  • In data 03/04/2012, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una riunione con le Strutture regionali: Direzione regionale Tutela Ambiente – Servizio Rifiuti (ora Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti), Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio (ora Direzione Pianificazione Territoriale – Unità Organizzativa Urbanistica), Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale (ora Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV), ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal soggetto proponente all’atto della presentazione dell’istanza, come previsto dalla circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008.
  • In data 12/04/2012, presso la sala “Giulietta e Romeo” della sede della Provincia di Verona, il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A. ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 10/1999 (ora ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016) secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni interessati (come da attestazione della Provincia di Verona acquisita in data 20/04/2012 al protocollo regionale 187468 e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta proponente acquisita in data 24/04/2012 al protocollo regionale 193369).
  • Con nota del 21/05/2012 – protocollo 233174, Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. (ora U.O. Valutazione Impatto Ambientale) hanno provveduto a trasmettere alle Amministrazioni interessate la comunicazione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.
  • Con nota in data 02/04/2012, protocollo 155545, gli Uffici dell’U.C. V.I.A. (ora U.O. Valutazione Impatto Ambientale), hanno trasmesso all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale (ora Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV), copia della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, al fine di acquisire un parere in merito.
    Il Servizio Pianificazione Ambientale, con nota acquisita al protocollo 293798 in data 05/07/2012, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti; comunicate alla Ditta proponente con nota in data 23/07/2012 – protocollo 338517.
    Gli Uffici dell’U.C. V.I.A., con nota del 24/08/2012 – protocollo 385096 E. 410.01.1, hanno trasmesso al Servizio Pianificazione Ambientale la documentazione integrativa richiesta (acquisita in data 09/08/2012 al protocollo 368904).
    Il Servizio Pianificazione Ambientale dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota n. 125447, acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 22/03/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 79/2013 del 18/03/2013, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.
  • Con nota in data 23/05/2012 – protocollo 236677, il Servizio Forestale regionale di Verona (ora Unità Organizzativa Forestale Ovest) ha comunicato che l’area oggetto dell’intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923, né risulta boscata ai sensi della Legge Forestale n. 52 del 13/09/1978.
  • L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) del 23/05/2012. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.
  • Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 14/06/2012, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico presso il Municipio del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento.
  • Il Presidente della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del 01/08/2012 ha disposto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006, la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame, comunicato al proponente con nota del 03/09/2012 – protocollo 395981.
  • La Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.), nella seduta del giorno 05/12/2012, avendo riscontrato carenze conoscitive ed applicazioni parziali delle metodologie di analisi, ha richiesto al fine della prosecuzione dell’istruttoria, integrazioni e chiarimenti; formalizzata al proponente con nota in data 03/01/2013 – protocollo 2037.
    Adige Ambiente S.r.l. ha provveduto ad ottemperare depositando la documentazione integrativa richiesta presso la Regione del Veneto con nota acquisita al protocollo regionale 82300 in data 22/02/2013 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2012) e presso tutti le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento.
  • Con nota acquisita dagli Uffici dell’U.C.V.I.A. in data 05/09/2013 – protocollo 369638, l’Avv. Biondaro trasmetteva, a nome e per conto della Ditta Adige Ambiente S.r.l., un sollecito a concludere il procedimento in corso, diffidando la Regione Veneto a concludere il procedimento amministrativo pendente e dando corso al provvedimento di estinzione della cava denominata “Gabbia”.
    Con nota del 18/09/2013, acquisita al protocollo 389636, la Direzione regionale Geologia e Georisorse (ora Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia) comunicava l’imminente conclusione del procedimento di estinzione della cava suddetta, interessata in progetto come bacino per la discarica in questione, con la conseguente adozione di formale decreto di estinzione ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 44/1982; con nota acquisita dagli Uffici dell’U.C.V.I.A. in data 15/10/2013 – protocollo 441127, l’Avv. Biondaro, in nome e per conto della Ditta Adige Ambiente S.r.l., ha presentato un’ulteriore diffida a concludere il procedimento in corso.
  • Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, da parte del gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si sono svolte delle riunioni tecniche, alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento, come risulta in atti degli Uffici della U.O. V.I.A.
  • Con nota in data 22/09/2016 - protocollo regionale 357601, è stata comunicata alla Ditta proponente, la sospensione dell’istruttoria in corso di valutazione a seguito della decadenza della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) (ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 4 del 18/02/2016) e la sua prosecuzione una volta istituito il nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.
  • Con D.G.R. n. 1596 del 10/10/2016 è stata effettuata la nomina dei componenti del Comitato Tecnico regionale V.I.A. di cui all’art. 7, comma 5, lettera f), della L.R. n. 4 del 18/02/2016.
  • A seguito dell’emanazione della D.G. R. n. 1360 del 30/07/2013, Adige Ambiente S.r.l. ha provveduto (con nota acquisita al protocollo regionale 456293 in data 12/12/2016) ad aggiornare e integrare la documentazione progettuale già depositata agli atti (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
    www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2012).

PRESO ATTO di quanto emerso in sede di Inchiesta Pubblica svoltasi ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, in data 26/06/2013 presso la Regione del Veneto.

PRESO ATTO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:

  • un impianto di smaltimento definitivo (D1 discarica) per rifiuti non pericolosi, di sottocategoria “C” ai sensi del D.M. 27/09/2010, art. 7, ovvero “Discarica di rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili, che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas”,
  • relativa area servizi per le attività di accettazione e verifica di conformità dei rifiuti, area direzionale, laboratorio interno per le analisi, deposito materie prime etc.,
  • un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

Il progetto viene presentato ai fini non esclusivi, di smaltire i rifiuti prodotti dall’impianto di trattamento rifiuti ubicato a San Martino Buon Albergo, di proprietà della stessa Adige Ambiente S.r.l., già autorizzato con Decreto n. 15 del 31/03/2009 e ss.mm.ii.

L’opera, ubicata in località Cà Baldassarre, nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio, interesserà principalmente l’ambito di una cava di inerti (Cava Gabbia), per la quale alla data di presentazione del progetto non era stato emesso il Decreto di estinzione ai sensi della L.R. 44/82 art. 25.

La discarica è progettata per una capacità complessiva di 959.342 m3. Il progetto prevede la coltivazione per lotti successivi, per una durata in esercizio di 8 anni, con conferimento medio di circa 120.000 m3.

Il sito è collegato alla viabilità principale e non si prevede l’attraversamento di centri abitati.

CONSIDERATO che, per quanto previsto dall’art. 16, della L.R. n. 11/2010 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. (ora U.O. Valutazione Impatto Ambientale), hanno trasmesso, con nota protocollo 166784 in data 10/04/2012, copia della documentazione di progetto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, per le valutazioni di competenza. Nella medesima nota veniva comunicato alla ditta Adige Ambiente S.r.l., che i termini di chiusura del procedimento, di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, venivano sospesi fino all’acquisizione del parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del Consiglio provinciale di Verona.

In data 30/05/2012 ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti ha espresso il proprio parere contrario (n. 0061699 del 30/05/2012), acquisito dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 21/06/2012, con protocollo 250128.

Successivamente, con nota del 09/07/2012 protocollo 316742, è stata richiesta la determinazione del Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010; Delibera del Consiglio provinciale di Verona n. 71 del 31/07/2012, acquisita in data 09/08/2012 al protocollo 368934, con la quale veniva espressa la contrarietà all’autorizzazione del progetto.

Con nota del 24/08/2012 – protocollo 385086, gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. comunicavano alla Ditta Adige Ambiente S.r.l. il riavvio dei termini di chiusura della procedura di V.I.A. e approvazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011) e rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 26/2007 (ora ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018).

La Società Adige Ambiente S.r.l. ha trasmesso una relazione di parte (acquisita al protocollo regionale 336595 in data 20/07/2012) contenente alcune osservazioni in merito a quanto riportato da ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti nel proprio parere n. 0061699 del 30/05/2012.

CONSIDERATO che, il Dipartimento Ambiente – Settore Gestione Rifiuti (ora Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti), aveva provveduto a fornire al gruppo istruttorio della Commissione VIA, quale proprio contributo, un parere tecnico non favorevole, acquisito dagli Uffici del Settore V.I.A. (ora U.O. VIA) in data 25/05/2015 al protocollo 217196;

DATO ATTO nel merito, che in relazione all’inquadramento territoriale della prospettata discarica, proprio per la vulnerabilità intrinseca delle aree di alta pianura – fascia di ricarica degli acquiferi nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con DCR n. 30 del 29 aprile 2015 - è stato previsto, sin dall’adozione da parte della Giunta regionale risalente al Marzo 2013, lo specifico divieto di realizzazione nelle medesime aree di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi. Inoltre per le discariche ubicate nelle aree di cui sopra, e già in esercizio, vige il divieto di riclassificazione in sottocategoria o la concessone di deroghe richieste ai sensi degli artt. 7 e 10 del DM 27.09.2010.

VISTA la D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali”.

CONSIDERATA la richiesta della Società Adige Ambiente S.r.l., acquisita dagli Uffici regionali in data 03/06/2015 al protocollo 228444, di sospensione del procedimento in corso, per un periodo di 150 (centocinquanta) giorni, al fine di “(…) consentire alla medesima azienda l’armonizzazione dell’istanza di che trattasi con i contenuti definitivi del “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali” approvato dal Consiglio regionale del Veneto in data 29.04.2015. (…)”.

CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del giorno 03/06/2015, sulla scorta della richiesta in tal senso presentata dal proponente, ha stabilito che la procedura di V.I.A. inerente l’istanza acquisita in data 26/03/2012, con protocollo 142064, venisse sospesa per 150 (centocinquanta) giorni, a decorrere dal giorno 03/06/2015.

VISTA la formalizzazione della sospensione del procedimento, effettuata dagli Uffici regionali con nota protocollo 262464 in data 25/06/2015, comunicata al proponente ed alle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento.

PRESO ATTO del ricorso giurisdizionale proposto dalla Società Adige Ambiente S.r.l. (datato 29/07/2015) avanti il TAR del Veneto, per l’annullamento del “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali”, in particolare dell’art. 15 dell’Elaborato A “Normativa di Piano” e dell’Elaborato D “Programmi e Linee Guida” del medesimo Piano.

CONSIDERATA l’ulteriore richiesta di sospensione del procedimento, pervenuta dalla Società Adige Ambiente S.r.l. (acquisita dagli Uffici regionali in data 29/10/2015 al protocollo 436532), fino alla definizione del contenzioso giurisdizionale pendente al TAR del Veneto in merito all’approvazione del nuovo Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, proposto dalla medesima Ditta.

CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del giorno 04/11/2015, ha stabilito che la procedura di V.I.A. inerente l’istanza acquisita in data 26/03/2012, con protocollo 142064, venisse sospesa a decorrere dal giorno 29/10/2015, fino a quando il TAR del Veneto non si fosse pronunciato sulla questione.

VISTA l’ulteriore formalizzazione della sospensione del procedimento, comunicata al proponente ed alle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento, effettuata dagli Uffici regionali con nota protocollo 472875 in data 19/11/2015.

PRESO ATTO che con Sentenza n. 802/2016, il TAR del Veneto si è pronunciato favorevolmente nei confronti dalla Società ricorrente Adige Ambiente S.r.l., sentenza prontamente impugnata in appello dalla Regione Veneto innanzi al Consiglio di Stato;

PRESO ATTO tuttavia che, con sentenza n.61 del 5 gennaio 2018 il Consiglio di Stato, alla stregua di quanto deciso precedentemente in ordine a conteziosi instaurati presso la medesima Autorità giudiziaria, relativamente ad analoghe questioni afferenti la legittimità del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (sentenze C.d.S. nn. 2276/2017, 2298/2017, 2304/2017, 2305/2017, 4535/2017, di riforma di sentenze del TAR del Veneto), ha accolto l’appello della Regione Veneto, riformato la richiamata sentenza del TAR Veneto n. 802/2016, rigettato il ricorso del giudizio di primo grado, ha confermato la piena legittimità del provvedimento contestato, come votato dal Consiglio regionale il 29/04/2015 e quindi ha considerato a tutti gli effetti valido e produttivo di efficacia il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali

RITENUTO pertanto che, la confermata legittimità della Pianificazione regionale di settore, conseguente alla richiamata decisione di merito del Consiglio di Stato n. 61/2018 (coerentemente con analoghe precedenti pronunce del medesimo C.d.S.), comporta l’impossibilità di portare a conclusione l’iter relativo alla domanda di approvazione del progetto presentata dal proponente, in ragione di quanto disposto dall’art. 15 delle Norme di Piano.

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999”.

VISTA la D.G.R. n. 1596/2016.

VISTA la D.G.R. n. 568/2018.

VISTA la D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato “Piano regionale di gestione rifiuti urbani e speciali”.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016.

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi.

VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”.

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dichiarare, per tutte le ragioni espresse in premessa, l’archiviazione definitiva del relativo procedimento amministrativo, inteso nella complessiva articolazione descritta a far data dalla sua attivazione da parte della Società Adige Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Montecanale, 19/21 - 25080 Polpenazze del Garda (BS) (P.IVA e C.F. 03271360236), stante l’impossibilità di portare a conclusione l’iter relativo alla domanda di approvazione del progetto presentata dal proponente, in ragione di quanto disposto dall’art. 15, Norme di Piano richiamate, in particolare, le risultanze della sentenza del Consiglio di Stato n. 61 del 5 gennaio 2018 (coerente con le analoghe precedenti pronunce del medesimo C.d.S nn. 2276/2017, 2298/2017, 2304/2017, 2305/2017, 4535/2017) che, in riforma della sentenza del TAR n. 802/2016, conferma, a tutti gli effetti, come valido e produttivo di efficacia il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e le relative Norme di Piano;
  3. di dar corso conseguentemente alla restituzione della documentazione presentata con invito alla Ditta proponente di concordare con gli Uffici della UO VIA il ritiro dell’intera documentazione progettuale, di V.I.A. e di A.I.A. all’epoca depositata;
  4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Adige Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Montecanale, 19/21 - 25080 Polpenazze del Garda (BS), P.IVA e C.F. 03271360236 (PEC: adigeambientesrl@pec.it), nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima, alla Provincia di Mantova, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), al Comune di Villafranca di Verona (VR), al Comune di Mozzecane (VR), al Comune di Verona (VR), al Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), al Comune di San Martino Buon Albergo (VR), al Comune di Roverbella (MN), al Comune di Marmirolo (MN), al Comune di Volta Mantovana (MN), alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei rifiuti, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia – U.O. Energia, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona,
  6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luigi Masia

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