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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 117 del 08 ottobre 2018
Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari - Anno 2018 - delle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCSS "Istituto Oncologico veneto" e delle strutture private accreditate. Nuova definizione - modifica del decreto n.8 del 22.1.2018 e del decreto n. 38 del 8.3.2018.
Stante l’entrata di nuovi farmaci nel fondo oncologici innovativi e nel fondo innovativi, l’ulteriore riduzione dei prezzi dei farmaci per l’epatite C e rilevata l’incompletezza di taluni dati sui consumi farmaceutici relativi al 2017 nonché la riorganizzazione di alcune Strutture Sanitarie, si dispone la modifica/aggiornamento del decreto n.8 del 22.1.2018 e del decreto n. 38 del 8.3.2018, e si ridefiniscono i limiti di costo per i beni sanitari assegnati alle Aziende, Istituti e strutture private accreditate del SSR per l’anno 2018, approvandone la relativa metodologia di calcolo.
Il Direttore generale
VISTA la determina dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) n. 519/2017 “Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232” che ha approvato i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la permanenza del requisito dell'innovatività; i farmaci innovativi e oncologici innovativi sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 16 febbraio 2018 “Modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a titolo di concorso al rimborso per l’acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi”;
RICHIAMATO integralmente il proprio decreto n. 8 del 22 gennaio 2018 ad oggetto: “Determinazione dei limiti di costo per beni sanitari –anno 2018- delle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS “Istituto Oncologico Veneto” e delle strutture private accreditate”, come da ultimo aggiornato con decreto n. 38 del 8 marzo 2018 in relazione ai limiti di costo per farmaci innovativi oncologici;
DATO ATTO che il sopra richiamato decreto n. 8/2018 al punto 2 del dispositivo prevede la possibilità di rivedere i limiti di costo relativi ai farmaci innovativi e innovativi oncologici in caso di: aggiornamento da parte dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) della lista dei farmaci che accedono ai fondi di cui ai commi 400 e 401 della legge n. 232/2016; aumento della casistica non preventivata e/o conclusione di sperimentazioni o di usi compassionevoli;
CONSIDERATO che ad oggi, con riferimento ai farmaci innovativi e innovativi oncologici e relativi nuovi inserimenti nei rispettivi fondi ex L. n. 232/2016, sono intervenute le seguenti ulteriori determine AIFA:
RILEVATA la necessità, al fine di rispettare gli Adempimenti LEA, come peraltro evidenziato con nota del Ministero della Salute DGPROGS n. 0037535-P del 23 novembre 2017, di provvedere ad ulteriori controlli quali la verifica mensile degli scostamenti tra il flusso della tracciabilità e i flussi di consumo e conseguente riconciliazione con la quantificazione e la valorizzazione delle scorte e la verifica trimestrale degli scostamenti tra i flussi di consumo e i costi rilevati dal Modello CE;
CONSIDERATO che, a seguito di tali controlli, si è rilevato un problema di mancato invio nel flusso FAROSP da parte dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana per i mesi da maggio a dicembre 2017 di alcuni centri di prelievo a scavalco tra le due ex Aziende ULSS 3 e ULSS 4, che ha comportato di fatto una sottostima del limite di costo alla stessa assegnato per il 2018 e rilevata pertanto la necessità, tenuto conto delle nuove informazioni disponibili, di incrementare detto limite nei termini di cui alla Tabella 2 dell’Allegato B al presente decreto;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 88 del 26.1.2018 “Trasferimento del Centro regionale specializzato per la chirurgia vertebrale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Integrazione della DGR n. 2707 del 29 dicembre 2014 e s.m.i..” che ha stabilito di assegnare il Centro Regionale Specializzato di chirurgia Vertebrale, precedentemente allocato presso l’ex Azienda ULSS 4 (ora Azienda ULSS 7 Pedemontana), all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona e dato atto che, per l’effetto, si rende necessario aggiornare i limiti di costo di dette Strutture sanitarie nei termini di cui alla Tabella 6 “Dispositivi Medici (con l’esclusione degli IVD)” dell’Allegato B al presente decreto;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 58 del 19 aprile 2018 di inclusione della UOC Medicina generale- ambulatorio di Reumatologia dell’Ospedale Villa Salus di Mestre - Azienda ULSS n. 3 Serenissima nell’elenco dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici di area reumatologica e dato atto che, per l’effetto, tenuto conto del bacino d’utenza prevalentemente locale, si rende necessario assegnare un limite di costo all’Azienda ULSS n. 3 Serenissima per l’acquisto di farmaci biologici per l’area reumatologica per conto dell’Ospedale Villa Salus, nei termini di cui alla Tabella 2 dell’Allegato B al presente decreto;
CONSIDERATO che i limiti di costo assegnati per il 2018 all’ IRCCS Ospedale Classificato Equiparato Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (VR), così come riportati nella Tabella n. 5, Allegato B al richiamato decreto n. 8/2018, sono stati definiti senza disporre dei dati completi riferiti al 2017 con conseguente sottostima del dato previsionale, si rende necessario aggiornare gli stessi;
RITENUTO di modificare per quanto sopra rappresentato il citati decreti n. 8/2018 -Allegato A, punti nn. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 2, Allegato B, tabelle nn. 2, 3, 4, 5 e 6- e n. 38/2018;
RITENUTO pertanto di ritenere per comodità gli Allegati A e B al presente provvedimento, sostitutivi degli allegati di cui ai predetti decreti;
decreta
Domenico Mantoan
(seguono allegati)
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