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Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 5 del 25 settembre 2018
"Società Agricola Agriman S.r.l." con sede legale a Mirano (VE). Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano da 1.000 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti agricoli con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe da realizzare in comune di Noventa Vicentina (VI). Modifiche non sostanziali. D.Lgs 387/2003 D.Lgs 28/2011 D.Lgs 152/2006 DGRV 1709/2016
Con il presente provvedimento si autorizzano delle modifiche non sostanziali ad un impianto di produzione di biometano ricavato da fonte rinnovabile
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTA l’istanza del 24.04.2018, assunta al protocollo regionale con n. 154802 e n. 154845 del 26.04.2018, con la quale la “Società Agricola Agriman S.r.l.” ha chiesto di essere autorizzata ad apportare alcune “migliorie al progetto autorizzato che riguardano l’accorpamento delle vasche di stoccaggio finale e una riorganizzazione degli spazi con aumento delle aree dedicate a verde di compensazione e mascheramento con complessivo miglioramento del lay out. In particolare le vasche di stoccaggio finale del digestato vengono riposizionate e accorpate in un’unica vasca adiacente al biodigestore autorizzato ottimizzando gli spazi e i collegamenti idraulici, con un miglior inserimento complessivo dell’impianto nell’ambiente circostante. La nuova vasca di stoccaggio del digestato sarà uguale all’attuale digestore per forma e materiali e posizionata vicino al digestore stesso ottimizzando l’utilizzo di superficie. Nell’ambito di tale riorganizzazione degli spazi gli elementi dell’impianto di produzione di biometano si mantengono invariate le caratteristiche tecniche di progetto e vengono riposizionati migliorando la viabilità dell’impianto. Nell’ambito della riorganizzazione degli spazi, incrementando l’area ad est dedicata a verde, la mitigazione visivo-paesaggistica dell’impianto migliora la fascia verde con argine perimetrale e siepe di mascheramento. Infine, considerato i recenti aggiornamenti normativi relativi alle biomasse utilizzabili per la produzione di biometano avanzato, viene aggiornata la dieta di alimentazione dell’impianto di produzione di biometano conformemente alla normativa di settore. In particolare ai sensi del Dm 14.10.2014, come aggiornato con D.lgs 51/2017, vengono stralciati dall’alimentazione “i sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell’art. 33 del D.Lgs. 28/2011, che non presentano altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del D.Lgs. 152/2006””;
VISTA la prima parte degli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante dell’istanza in data 24.04.2018, trasmessi con la nota assunta al protocollo regionale al n. 154802 del 26.04.2018 e specificatamente:
VISTA la seconda parte degli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante dell’istanza in data 24.04.2018, trasmessi con la nota assunta al protocollo regionale al n. 154845 del 26.04.2018 e specificatamente:
PRESO ATTO che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota in data 11.05.2018, assunta al protocollo regionale con n. 176461 del 14.05.2018, in riferimento alla citata istanza della “Società Agricola Agriman S.r.l.” in data 24.04.2018, per quanto di propria competenza ha espresso “il proprio parere favorevole ai lavori di variante in questione richiamando al rispetto di quanto disposto in materia archeologica: “Si intende che ogni ulteriore opera di scavo eventualmente prevista dalla presente variante dovrà essere eseguita con assistenza archeologica””.
CONSIDERATO che l’U.O. Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n. 223687 del 12.06.2018, ha richiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere un parere circa le variazioni all’impianto autorizzato con DGRV 1709/2016, proposte dalla Ditta con l’istanza in data 24.04.2018;
PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con nota assunta al protocollo regionale con n. 228525 del 15.06.2018, ha espresso “parere positivo, con prescrizione sulla valutazione dell’invarianza idraulica, sotto il solo aspetto idraulico e per quanto di competenza secondo quanto indicato nella "Relazione idraulica", allegata alla domanda …(omissis) ... all’esecuzione degli interventi in oggetto subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni riportate nel parere del 22/07/2016 prot. n.8251 ed integrazione del 11/12/2017 prot. n. 15197.”
RILEVATO che agli atti non risultano da parte delle altre Amministrazioni competenti ulteriori pareri contenenti motivi ostativi alla realizzazione delle modifiche richieste dalla ditta;
CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 la quale, relativamente agli impianti autorizzati, prevede che le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Per il Direttore Il Direttore della Direzione Ambiente Luigi Fortunato
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