Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 36 del 22 maggio 2018
Modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. relativa all'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR). Gestore: Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 - Sona (VR).
Con il presente provvedimento si modifica, su istanza di parte, l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Sona (VR) e gestito dalla Ditta EURO Veneta S.r.l., autorizzando l’inserimento di un nuovo CER di rifiuto non pericoloso, nonché alcune modifiche alle operazioni di gestione dei rifiuti effettuate. Contestualmente, si provvede ad aggiornare le prescrizioni relative allo scarico in fognatura delle acque meteoriche di dilavamento a seguito del conseguimento dell’autorizzazione definitiva da parte del competente Ente gestore.
Il Direttore
PREMESSO che, con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 – Verona, sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR).
CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterverger n. 52, l’AIA rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l. con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della “presa in affitto” – da parte della medesima società – del ramo d’azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.
RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto e l’autorizzazione dell’intervento, nonché l’AIA relativamente al progetto di modifica sostanziale dell’impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015.
PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente AIA rilasciata con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che, con precedente DDR n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l., C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 – Sona (VR), l’AIA di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
RICHIAMATO il DDR n. 93 del 23.10.2017 con il quale si è preso atto delle varianti non sostanziali proposte dalla Ditta EURO Veneta S.r.l. con nota datata 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. n. 179807 del 09.05.2017, e successive integrazioni, modificando ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., come specificato nel medesimo DDR.
Modifiche chieste dal Gestore
VISTA la nota datata 04.10.2017, acquisita al prot. reg. n. 419261 del 09.10.2017, con la quale la Ditta ha, tra l’altro, richiesto di poter aggiornare, per alcuni CER, le operazioni di gestione rifiuti autorizzate.
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 425201 del 11.10.2017, gli Uffici regionali incaricati dell’istruttoria, nel precisare che l’istanza di cui sopra si configurava come comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., hanno chiesto alla Ditta alcune informazioni/chiarimenti.
VISTA la successiva corrispondenza intercorsa tra Regione e Ditta nell’ambito dell’iter istruttorio attivato:
VISTA la nota prot. n. 104574 del 19.03.2018, con la quale gli Uffici regionali hanno convocato una Conferenza di Servizi al fine di procedere - congiuntamente agli Enti interessati - ad un esame puntuale delle modifiche proposte, come aggiornate nel corso del procedimento.
VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi, tenutasi il 29.03.2018, come riportati nel relativo verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 140506 del 13.04.2018.
CONSIDERATO in particolare che, per le motivazioni espresse in sede di Conferenza, sono state stralciate dal presente procedimento sia la richiesta di autorizzazione di un nuovo CER di rifiuto pericoloso sia le modifiche proposte alle operazioni di miscelazione rifiuti effettuate in impianto.
VISTA la relazione tecnica trasmessa dalla Ditta con nota del 23.04.2018 (acquisita al prot. reg. n. 153065 del 24.04.2018 e integrata con successiva nota n. 169918 del 09.05.2018), per l’inserimento nel provvedimento autorizzativo del nuovo codice CER 070215 – Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214, che attesta, come richiesto in sede di Conferenza di Servizi, la sussistenza delle condizioni esplicitate nel relativo verbale.
PRESO ATTO che le modifiche avanzate dalla Ditta ed assentite in sede di Conferenza si configurano ragionevolmente come non sostanziali ai sensi degli artt. 5 e 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del D. Lgs. n. 152/2016 e ss.mm.ii. e DGRV n. 1519/2009, così come attestato con PEC acquisita al prot. reg. n. 103041 del 16.03.2018.
RITENUTO pertanto, alla luce degli esiti dell’istruttoria svoltasi, di poter autorizzare l’inserimento del CER 070215 nell’elenco dei rifiuti approvato con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., nonché le modifiche alle operazioni di gestione dei rifiuti effettuate in impianto per i CER e nei termini individuati nella tabella di cui all’Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
RITENUTO di approvare le modifiche di cui al punto precedente nell’ambito delle potenzialità di trattamento già autorizzate, come specificato nella sopracitata nota regionale del 23.01.2018.
RITENUTO inoltre di codificare l’operazione di selezione e cernita finalizzata all’eliminazione di eventuali impurezze per l’avvio agli impianti di recupero e smaltimento, già autorizzata ai sensi del punto 12, Allegato B alla DGRV n. 476/2016, rispettivamente con le causali R12 e D13, come convenuto in sede di Conferenza di Servizi.
Aggiornamento prescrizioni scarico
RICHIAMATE le prescrizioni di cui al punto 57 dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016 relative allo scarico in fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell’Area A1, in cui si fa riferimento al rilascio del successivo parere definitivo allo scarico da parte del Consorzio Acque Veronesi S.c.a.r.l., in qualità di Ente gestore della fognatura.
VISTA l’autorizzazione definitiva allo scarico in rete fognaria delle suddette acque meteoriche di dilavamento, rilasciata dal Consorzio Acque Veronesi S.c.a.r.l., datata 24.11.2017 e acquisita al prot. reg. n. 496261 del 28.11.2017.
RAMMENTATO che l’autorizzazione allo scarico di cui al Capo II, Titolo IV della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è sostituita dall’AIA ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11 dello stesso Decreto.
RITENUTO pertanto di aggiornare le prescrizioni relative allo scarico in fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell’Area A1, di cui al punto 57 dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016, con le ulteriori prescrizioni e condizioni contenute nella sopracitata autorizzazione allo scarico rilasciata dal Consorzio Acque Veronesi S.c.a.r.l. – Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
decreta
Alessandro Benassi
(seguono allegati)
Torna indietro