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Bur n. 104 del 19 ottobre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 43 del 15 giugno 2018

Modifica ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 1148 del 12.07.2016 relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nei Comuni di Sona (VR) e Verona località Ca' di Capri. Approvazione variante al progetto autorizzato con DGRV n. 1148 del 12.07.2016 finalizzata alla messa in sicurezza ed alla chiusura definitiva della discarica. Gestore: Ditta ROTAMFER S.r.l., con sede legale in Via Verona, 22 Bussolengo (VR).

Note per la trasparenza

Il decreto dirigenziale in parola rappresenta la sostanziale attuazione degli impegni assunti a mezzo di appositi accordi transattivi tra le parti interessate (Ditte, Comune di Sona, Legambiente e Comitato Cittadini), impegni che hanno trovato materiale riscontro nella documentazione progettuale presentata dalla Ditta Rotamfer S.r.l., come Gestore, attraverso apposita variante al progetto autorizzato con DGRV n. 1148/2016. In particolare si modifica e si aggiorna l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nei Comuni di Sona (VR) e Verona, località Ca’ di Capri. Fermi e impregiudicati quindi i restanti contenuti prescrittivi della DGRV n. 1148/2016, non in contrasto con le determinazioni del presente Decreto dirigenziale, quanto stabilito nel presente provvedimento costituisce specifica e puntuale regolamentazione dell’attività di gestione rifiuti della Ditta ROTAMFER s.r.l. ai fini della messa in sicurezza e chiusura definitiva della discarica.

Il Direttore

PREMESSO che la discarica di cui trattasi è stata autorizzata fin dal 1987 allo smaltimento di rifiuti speciali, non tossico nocivi e che la sua autorizzazione è avvenuta per lotti successivi di cui il primo, oggetto dell’approvazione del 1987, e il secondo, oggetto dell’approvazione del 1992, risultano completamente esauriti e già ricomposti.

CONSIDERATO che il terzo (ed ultimo) lotto è stato approvato con DGRV n. 3827/1998 e che lo stesso risulta distinto in sei settori, di cui il primo è stato realizzato in base al progetto del 1998; i settori secondo e terzo sono stati realizzati secondo lo schema approvato con la DGRV n. 713/2002; il quarto settore, è conforme alle indicazioni della C.T.R.A. del 26 maggio 2004, in adeguamento al D. Lgs. n. 36/2003, e autorizzato con DGRV n. 1544 del 26.05.2004; il quinto e sesto settore risultano autorizzati con DGRV n. 662 del 14 marzo 2006.

RICHIAMATA la DGRV n. 2814 del 30.12.2013, come modificata dalla successiva DGRV n. 2252 del 27.11.2014, con cui è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto e l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al Progetto di “Variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto approvato con D.G.R.V. n. 662/2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica”, presentato dalla Ditta in data 09.10.2009 ai competenti Uffici regionali.

VISTO il successivo Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 88 del 17.11.2014 con il quale si è preso atto del Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato relativo alla gestione della discarica di cui trattasi.

RAMMENTATO che la DGRV n. 2814/2013 è stata annullata prima dal TAR Veneto, poi, in via definitiva dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1564 del 23.03.2015 sulla base del ricorso promosso da Legambiente Onlus – Associazione Nazionale e da alcuni cittadini del Comune di Sona.

PRESO ATTO che l'illegittimità del richiamato provvedimento non è stata ricollegata dai giudici amministrativi all'erroneità in sé della valutazione positiva di impatto ambientale, quanto piuttosto alla circostanza che la nuova valutazione non era stata adeguatamente supportata da idonea motivazione, in particolare in quanto riferita ad una modifica della scelta progettuale contenuta nell'originario parere della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) n. 315 del 2010.

RICHIAMATA la successiva DGRV n. 1148 dell’11 luglio 2016 con la quale, su istanza della Ditta interessata, all’esito di un’ulteriore istruttoria della competente Commissione regionale VIA recante i dovuti approfondimenti e valutazioni sui vizi evidenziati dal Consiglio di Stato, è stato di fatto ri-approvato il parere a suo tempo espresso relativamente al favorevole giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione all’intervento (n. 441 del 23/10/2013) ed è stata altresì rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base della rinnovata istruttoria effettuata dai competenti Uffici regionali.

PRESO ATTO che anche la DGRV n. 1148/2016 è stata impugnata avanti al Tribunale Amministrativo del Veneto da parte di Legambiente Onlus – Associazione Nazionale e da parte di alcuni cittadini del Comune di Sona, nonché da parte dello stesso Comune di Sona.

VISTA la sentenza del TAR Veneto n. 498 del 22.05.2017 che, dopo averne disposto la riunione, ha dichiarato parzialmente inammissibili e parzialmente accolti i ricorsi di cui sopra, sancendo di fatto la nullità della DGRV n. 1148/2016 e del relativo parere allegato della Commissione regionale VIA.

CONSIDERATO che avverso la sentenza del TAR n. 498/2017 hanno presentato apposito ricorso in appello, con contestuale istanza cautelare, oltre alla Regione del Veneto anche la società Rotamfer S.r.l. e la società Rottami Metallici Italia – RMI S.r.l.

CONSIDERATO che, in esito all’udienza cautelare del 28 settembre 2017, i giudici del Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 4179 del 29.09.2017, hanno sospeso l’efficacia dell’esecutività della succitata sentenza del TAR n. 498/2017, rilevando che tutte le parti interessate ne hanno manifestato l’interesse “al fine di consentire alla Regione di modificare il provvedimento impugnato [leggi DGRV 1148/2016], nell’ambito di un accordo transattivo sopravvenuto e attualmente nella fase di perfezionamento”.

CONSIDERATO che, con la medesima Ordinanza di cui sopra, è stata fissata al 21 giugno 2018 la data dell’udienza per la trattazione del merito del ricorso presentato.

DATO ATTO che l’accordo transattivo citato nell’udienza cautelare è stato effettivamente perfezionato e sottoscritto dalle parti interessate (Ditta Rotamfer S.r.l., Ditta Rottami Metalli Italia R.M.I. S.p.A., Comune di Sona, Legambiente e Comitato di Cittadini) come risulta dagli atti acquisiti per il tramite dall’Avvocatura regionale con nota n. 427801 del 13.10.2017.

DATO ATTO che gli schemi di convenzione e transazione di cui sopra sono stati approvati, per quanto di competenza, dal Comune di Sona con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 03.10.2017, come comunicato dallo stesso Comune con nota n. 33939 del 17.10.2018.

CONSIDERATO che detti accordi sono stati illustrati agli Uffici regionali dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Valutazioni Commissioni e Direzione Ambiente in apposito incontro di coordinamento, convocato dal Comune di Sona e tenutosi nella sede regionale di Palazzo Linetti, a Venezia, in data 17 ottobre 2017.

VISTA la nota regionale prot. n. 441418 del 24.10.2017 con la quale, facendo seguito agli esiti analitici dei prelievi periodici effettuati da ARPAV sulle acque di falda nei piezometri della rete di controllo della discarica di cui trattasi, è stato convocato un apposito incontro tecnico allo scopo di esaminare la situazione ambientale del sito con particolare riferimento ai superamenti registrati rispetto ai valori limite di legge.

VISTI gli esiti dell’incontro tecnico di cui sopra, tenutosi in data 31.10.2017, così come riportati nel verbale trasmesso con nota regionale prot. n. 493796 del 27.11.2017.

CONSIDERATO in particolare che, nell’ambito del suddetto incontro, era stato chiesto alla Ditta di presentare una proposta per la realizzazione di una rete piezometrica esterna e di prevedere un ulteriore piezometro nell’area della discarica, intermedio tra i piezometri P11 e P5, nonché di effettuare, successivamente, gli opportuni approfondimenti per accertare l’andamento della falda, la presenza delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle zone a monte e a valle della discarica e l’individuazione di eventuali fonti esogene delle stesse.

VISTA la nota datata 22.12.2017, assunta al prot. reg. n. 540120 del 28.12.2017, con la quale la Ditta ha presentato, sulla base di quanto richiesto, la proposta di implementazione di una rete esterna di piezometri.

VISTA la nota datata 29.12.2017, assunta al prot. reg. n. 2046 del 03.01.2018, con la quale la Ditta ha presentato la “richiesta di nuova autorizzazione in variante alla DGRV n. 1148/2016 in ragione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4179 in data 28.09.2017 e degli accordi transattivi raggiunti tra Ditta ROTAMFER S.r.l., Comune di Sona, Comitato dei Cittadini e Legambiente illustrati alla Regione Veneto nella riunione in data 17.10.2017”, trasmettendo una proposta progettuale in variante al progetto di messa in sicurezza generale della discarica autorizzato con DGRV n. 1148/2016.

CONSIDERATI i contenuti della variante presentata dalla Ditta, che possono essere sintetizzati come segue:

  • interventi edilizi:
  1. realizzazione di nuovi box di pre-stoccaggio rifiuti;
  2. installazione di apposito manufatto per la conservazione dei campioni di rifiuti secondo le tempistiche di norma;
  3. installazione di due nuove cisterne per lo stoccaggio del percolato e realizzazione del relativo bacino di contenimento;
  • integrazione della rete di controllo delle acque sotterranee mediante realizzazione di un nuovo piezometro sul lato ovest della discarica;
  • riduzione delle volumetrie autorizzate al conferimento di rifiuti in conto terzi e modifica della morfologia della discarica, atta comunque ad assicurare il corretto sgrondo delle acque meteoriche con contestuale ripristino della configurazione del capping già autorizzato dalla DGRV n. 662/2006;
  • modifiche alle modalità di ripristino ambientale (limitazione della piantumazione delle alberature ad alto fusto solo ad est);
  • modifica di alcune prescrizioni dell’Autorizzazione, con particolare riferimento ai controlli e monitoraggi su rifiuti ed altre matrici.

CONSIDERATO che alcuni aspetti rilevati, relativamente alla variante di cui sopra, dalla Commissione di controllo della discarica (istituita sulla base degli accordi transattivi intervenuti tra le parti) sono stati illustrati agli Uffici regionali dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Valutazioni Commissioni e Direzione Ambiente, nonché alla Provincia di Verona ed al Dipartimento ARPAV di Verona, in apposito incontro di coordinamento, convocato dal Comune di Sona e tenutosi nella sede regionale di Palazzo Linetti, a Venezia, in data 19 febbraio 2018.

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta della Direzione Regionale Ambiente di cui alla nota prot. n. 67954 del 21.02.2018, la discussione relativa alla suddetta istanza è stata iscritta all’ordine del giorno della seduta del 28.02.2018 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale ha preso atto di quanto emerso nel corso della seduta stessa, come risulta nel relativo verbale agli atti dei competenti Uffici regionali.

VISTA la nota regionale prot. n. 95146 del 13.03.2018, con la quale, facendo seguito agli esiti della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 28.02.2018, è stata indetta una Conferenza di Servizi istruttoria finalizzata all’esame della variante proposta dalla Ditta.

VISTA la nota del 29.03.2018, assunta al prot. reg. n. 121527, inviata dal legale incaricato per conto del Comitato dei Cittadini di Sona e di Legambiente e recante osservazioni utili all’istruttoria della variante di cui trattasi.

VISTI gli esiti degli incontri della Conferenza di Servizi istruttoria, svoltasi nelle date 20, 22 marzo e 4 aprile 2018, come riportati nel verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 145419 del 18.04.2018, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti di Legambiente e del Comitato cittadini.

CONSIDERATO che in fase istruttoria è emersa in particolare la necessità di acquisire dalla Ditta ulteriori integrazioni e informazioni relativamente alla variante presentata ai fini del successivo esame in sede di Conferenza di Servizi decisoria, di seguito precisate:

  1. Chiarimenti su volumetrie dei nuovi box di pre-stoccaggio rifiuti, delle nuove cisterne del percolato e del relativo bacino di contenimento, tenuto conto di quanto emerso nei lavori della Conferenza istruttoria.
  2. Documentazione in materia urbanistico-edilizia prevista dalla norma e dai pertinenti regolamenti comunali per il rilascio del relativo titolo abilitativo relativamente ai previsti interventi edilizi.
  3. Esiti della valutazione congiunta demandata alle parti (Ditta, Comune, Comitato) in merito alla definizione del volume di rifiuti in conto proprio da riconoscere nella modifica dell’autorizzazione. In tale ambito dovranno essere specificati in maniera chiara ed inequivocabile il volume “residuo” da destinare al conferimento di rifiuti in conto proprio; conseguentemente la Ditta dovrà determinare la quota di massima baulatura che dovrà essere rispettata per il conferimento degli stessi rifiuti nei settori 5 e 6 e che dovrà essere verificata prima dell’inizio dei conferimenti dei rifiuti in conto terzi.
  4. Individuazione dei volumi di rifiuti in conto terzi da destinare alle operazioni di copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio con riferimento al volume degli stessi che deriverà dalla valutazione di cui al precedente punto 3.
  5. Individuazione di una soluzione progettuale del capping che preveda la realizzazione degli strati drenanti con gli spessori minimi previsti dal D. Lgs. n. 36/2003 e richiamati dalla prescrizione n. 3 del parere VIA n. 441/2013, tenendo altresì conto di tutto quanto emerso nei lavori della Conferenza istruttoria.
  6. Elaborati grafici (planimetrie e sezioni) debitamente aggiornati sulla base delle modifiche conseguenti ai punti precedenti. Tali elaborati dovranno riportare, oltre alla quota di massima baulatura dei rifiuti in conto proprio, un’unica quota di massima baulatura dei rifiuti complessivamente conferiti (conto proprio + conto terzi), da intendersi come la quota che non deve essere mai superata in fase di esercizio e che deve essere presa a riferimento per poi impostare il capping della discarica. Tale quota dovrà essere desunta in modo tale che il volume della discarica da occupare con i rifiuti in conto proprio coincida con quello che deriverà dalla valutazione di cui al precedente punto 3 ed in modo tale che il volume della discarica da occupare con rifiuti in conto terzi (con riferimento al volume complessivo da occupare nell’ambito delle operazioni D1 ed R5), non sia superiore al volume massimo previsto dalla DGRV n. 1148/2016 e pari a 297.937 m3. Detta quota non dovrà comunque superare la massima quota di baulatura dei rifiuti (conto proprio + conto terzi) prevista, ad assestamenti avvenuti, dal progetto approvato dalla DGRV n. 1148/2016.
  7. Elaborato grafico con evidenziazione delle variazioni proposte in merito alla viabilità di percorrenza.
  8. Chiarimenti in merito alla correzione del riferimento allo stabilimento di produzione di Milano da Arese in Lainate.
  9. Relazione sugli esiti dei controlli effettuati, ai sensi della prescrizione n. 12.b dell’AIA, sui parametri zinco, alluminio ed idrocarburi, in un periodo (anche non consecutivo) di 12 mesi.
  10. Relazione riassuntiva delle registrazioni settimanali sinora effettuate sul livello di percolato nei pozzi di aspirazione del biogas anche al fine di evidenziare entità e variabilità di dette misure.

VISTA la nota datata 15.04.2018, acquisita al prot. reg. n. 141180 del 16.04.2018, inviata dal legale incaricato per conto del Comitato dei Cittadini di Sona e di Legambiente in seguito alla valutazione congiunta con la Ditta e il Comune, nella quale sono indicati il volume residuo dei rifiuti da conferire in conto proprio (314.481,55 mc) e il volume dei rifiuti in conto terzi da utilizzare per la ricopertura dei rifiuti in conto proprio (25.295 mc).

VISTA la nota datata 20.04.2018, acquisita al prot. reg. n. 152717 del 24.04.2018, con cui la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dagli Enti in esito alla Conferenza di Servizi istruttoria.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Sona n. 83 dell’08 maggio 2018 avente ad oggetto “Ditta Rotamfer S.r.l. Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in loc. Cà di Capri. Recepimento contenuti verbale della Conferenza di Servizi del 20, 22 marzo e 4 aprile 2018”.

VISTA la nota regionale prot. n. 169792 del 09.05.2018, con la quale è stata convocata ai sensi dell’art. 14-bis, comma 7, della L. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria avente ad oggetto la valutazione della documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta e finalizzata all’approvazione della variante presentata.

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria, svoltasi in data 16.05.2018, come riportati nel verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 209586 del 04.06.2018.

CONSIDERATO che la Conferenza di cui sopra, all’unanimità degli Enti convenuti, ha approvato la variante al progetto autorizzato con DGRV n. 1148/2016 presentata dalla Ditta con nota del 29 dicembre 2017 (prot. reg. n. 2046 del 03.01.2018), come integrata dalla documentazione inviata con nota del 20 aprile 2018 (prot. reg. n. 152717 del 24.04.2018), nonché la proposta di integrazione della rete piezometrica esterna, finalizzata ad accertare la direzione della falda nell’area della discarica, presentata dalla Ditta nel dicembre del 2017, con le seguenti prescrizioni e precisazioni:

  1. gli elaborati grafici n. 13 e 14 trasmessi dalla Ditta con nota del 20 aprile 2018 sostituiscono tutti gli elaborati grafici di variante inviati con nota del 29 dicembre 2017 (acquisiti al prot. reg. n. 2046 del 03.01.2018);
  2. ad integrazione degli elaborati cartografici presentati, la Ditta dovrà trasmettere, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione del presente verbale, la planimetria e le sezioni relative alla sistemazione finale del lotto in esame, che riportino le quote comprensive del capping (ottenute aggiungendo 2 m alla quota massima di conferimento del rifiuto in conto terzi, pari a +19 m);
  3. la Ditta dovrà trasmettere al Comitato cittadini la tavola 14 in formato dwg, non appena sarà possibile recuperare tali dati, al fine di consentire la verifica della corrispondenza tra la sagoma ivi rappresentata ed il volume dei rifiuti in conto proprio determinato a seguito della valutazione congiunta effettuata da Comune, Ditta e Comitato;
  4. i rifiuti conferiti in conto terzi che possono essere utilizzati per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio e per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas all’interno del capping (operazioni R5) devono avere una permeabilità k ≥ 1x10-4 m/s;
  5. i rifiuti di cui sopra devono essere stoccati separatamente da quelli destinati allo smaltimento, distinguendo con apposita cartellonistica i box dedicati alle operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti da utilizzare per lo strato di drenaggio del biogas e la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio, dai box destinati alle ordinarie operazioni di stoccaggio dei rifiuti avviati a smaltimento;
  6. la Ditta dovrà applicare modalità di contabilizzazione dei quantitativi di rifiuti effettivamente utilizzati nella realizzazione dello strato di drenaggio e per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio, ai fini dell’esclusione dal pagamento del “tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” previsto dall’art. 39 della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.; tali modalità dovranno essere indicate nell’aggiornamento del PMC conseguente alla modifica dell’Autorizzazione;
  7. per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas potrà essere utilizzato materiale inerte/riciclato agglomerato in sostituzione dei rifiuti in conto terzi, qualora questi ultimi non possiedano i requisiti tecnici prescritti, previa comunicazione agli Enti del ricorso a tali materiali sostitutivi;
  8. lo strato superficiale del capping dovrà essere costituito, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003, da un unico strato di terreno vegetale, dello spessore di 1 m, atto a favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura, fornire una protezione adeguata contro l’erosione e proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
  9. la valutazione in ordine alla riduzione dei controlli effettuati sui rifiuti in conto proprio, ai sensi della prescrizione n. 12.b dell’AIA, sui parametri zinco, alluminio e idrocarburi è rinviata al termine del periodo minimo di conferimenti previsto dalla medesima prescrizione (pari a 12 mesi, anche non consecutivi), previa riproposizione da parte della Ditta della richiesta di cui trattasi comprensiva dei dati mancanti;
  10. le misurazioni del livello di percolato nei pozzi di aspirazione del biogas dovranno essere effettuate a rotazione, a gruppi di 4 pozzi, con una frequenza settimanale;
  11. i termini previsti dall’AIA di cui alla DGR n. 1148/2016 sono sostituiti con i seguenti:
  • 30.06.2021 per la fine dei conferimenti dei rifiuti;
  • 30.06.2022 per il completamento del capping;

fatte salve eventuali ed ulteriori proroghe concesse su motivata istanza del gestore, così come già previsto alle prescrizioni n. 6 e 7 dell’AIA.

  1. prima dell’inizio dei conferimenti dei rifiuti in conto terzi nei settori IV, V e VI del III Lotto, il Direttore dei Lavori deve trasmettere agli Enti una dichiarazione attestante il raggiungimento della quota massima per il conferimento dei rifiuti in conto proprio (+11 m), corredata da un apposito rilievo topografico del corpo discarica.
  2. si richiamano integralmente tutte le conclusioni cui è pervenuta la Conferenza di Servizi nelle precedenti sedute del 20 – 22 marzo e 4 aprile 2018 relativamente alle richieste di modifica delle prescrizioni AIA ivi discusse.
  3. la rete di monitoraggio delle acque sotterranee della discarica dovrà essere implementata con la realizzazione del piezometro interno P12 e dei piezometri esterni come da proposta della Ditta integrata/modificata secondo le richieste di ARPAV; nel PMC si dovranno indicare le attività di autocontrollo (tipologia e frequenza) previste. Il monitoraggio della rete esterna, almeno per un anno, dovrà essere allineato con quanto già previsto per la rete già in essere.

CONSIDERATO che, per effetto delle richieste di ARPAV citate alla lettera n) dell’elenco di cui sopra, la rete piezometrica esterna va implementata realizzando un ulteriore piezometro tra i due proposti nella parte più a Sud o, in alternativa, il piezometro a Sud-Ovest va spostato verso Est, lungo Via Sacharov, all’altezza dell’incrocio con Via Brennero.

PRESO ATTO che nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria sopra richiamata, il rappresentante del Comitato cittadini, intervenuto anche per nome e per conto di Legambiente Verona, ha espresso parere favorevole alla variante presentata, riservandosi tuttavia di effettuare – non appena potrà disporre della tavola 14 nel formato richiesto (dwg) - una verifica sulla correttezza della corrispondenza tra la sagoma rappresentata nell’elaborato cartografico ed il volume dei rifiuti in conto proprio determinato a seguito della valutazione congiunta effettuata da Comune, Ditta, Comitato e Legambiente.

CONSIDERATO peraltro che la massima quota di conferimento di rifiuti in conto proprio, prevista dalla variante di cui trattasi (+11 m), risulta inferiore di 1 m rispetto alla medesima quota prevista dal progetto autorizzato con DGRV n. 1148/2016 (+12 m) e che, pertanto, la volumetria utile della discarica, intesa come spazio da occupare per lo smaltimento di detti rifiuti, risulta inferiore a quella approvata con la sopra richiamata deliberazione.

RITENUTO alla luce di quanto sopra e delle considerazioni svolte nell’ambito dei lavori della Conferenza di Servizi, che la variante di cui trattasi possa ragionevolmente configurarsi come modifica non sostanziale ex artt. 5 e 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che con nota datata 23.05.2018, assunta al prot. reg. n. 198843 del 29.05.2018, il Comune di Verona ha inviato il parere di competenza sugli aspetti urbanistico-edilizi inerenti gli interventi di variante che ricadono nel proprio territorio, di seguito riportato:

“per quanto riguarda le opere edili, ricadenti all’interno del territorio del Comune di Verona e funzionali al progetto di completamento e messa in sicurezza definitiva della discarica, oggetto di approvazione e simultanea autorizzazione regionale, si ritiene che le stesse, sentiti gli uffici competenti, risultino pertinenti all’attività della discarica.

Rimane inteso che tali opere dovranno essere rimosse ad ultimazione della fase di gestione post mortem della discarica”.

VISTA la nota datata 30.05.2018, assunta al prot. reg. n. 204711 del 01.06.2018, con cui la Ditta ha trasmesso gli elaborati grafici relativi alla sistemazione finale del lotto in esame, richiesti in esito alla Conferenza decisoria.

VISTA la nota datata 13.06.2018, assunta al prot. reg. n. 226599 del 14.06.2018, con cui la Ditta ha comunicato di aver trasmesso al Comitato Cittadini di Sona la tavola 14 in formato dwg, in riscontro alla richiesta formulata dagli Enti in Conferenza decisoria.

VISTI gli esiti dell’incontro di coordinamento tra Enti avente ad oggetto “Valutazioni sui rifiuti non conformi per la presenza di idrocarburi a seguito della sentenza del TAR Veneto n. 425 del 06/04/2017”, tenutosi – come richiesto per le vie brevi dalla Provincia di Verona - in data 16 maggio 2018, al termine della Conferenza di Servizi decisoria relativa all’approvazione della variante al progetto autorizzato con DGRV n. 1148/2016.

PRESO ATTO che, nell’ambito del suddetto incontro, richiamando le valutazioni formulate da ARPAV nella nota n. 112845 del 12.11.2014, a firma del Direttore della Direzione Tecnica, si è convenuto sulla necessità che i rifiuti contenenti idrocarburi, oggetto delle ordinanze provinciali di rimozione citate nella sentenza del TAR Veneto n. 425/2017, siano mantenuti in loco, così come peraltro già previsto dal progetto valutato favorevolmente dalla Commissione regionale VIA ed approvato, da ultimo, con DGRV n. 1148/2016.

RILEVATO che, allo stato attuale, sulla base della normativa regionale vigente (vedi in particolare L.R. n. 4/2016 e DDGRV n. 21 dell’11.01.2018 e n. 568 del 30.04.2018), la Giunta regionale non ha alcuna competenza per il rilascio di provvedimenti in materia di VIA ed Autorizzazione Integrata Ambientale e che detta competenza risiede oggi in capo ai Direttori regionali delle strutture competenti.

RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di poter approvare la variante al progetto autorizzato con DGRV n. 1148/2016, presentata dalla Ditta Rotamfer S.r.l. con la nota del 29.12.2017 e ss.mm.ii., nonché la proposta di integrazione della rete piezometrica esterna, finalizzata ad accertare la direzione della falda nell’area della discarica, presentata dalla Ditta nel dicembre del 2017, nei termini e con le precisazioni/prescrizioni di cui al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16 maggio 2018.

RITENUTO inoltre di stabilire quanto segue:

  • la Ditta è tenuta al pagamento degli oneri istruttori ex art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26.05.2009; l’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà essere trasmessa ai competenti Uffici regionali entro 7 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
  • la Ditta è tenuta a realizzare, quanto prima e, comunque, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il nuovo piezometro P12 previsto sul lato ovest della discarica; la Ditta dovrà altresì inviare a tutti gli Enti interessati apposita comunicazione del Direttore dei Lavori attestante l’esecuzione del nuovo piezometro corredata da relativa monografia.
  • la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti interessati - entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento - una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo della discarica sulla base delle modifiche al progetto approvate e di tutte le pertinenti indicazioni/prescrizioni individuate dalla Conferenza di Servizi.
  • la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti interessati - entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento - un cronoprogramma relativo sia alla fase di implementazione della rete piezometrica esterna sia alla fase di monitoraggio e valutazione dei dati acquisiti.

RITENUTO di rinviare la classificazione definitiva dei piezometri in monte o valle, l’individuazione definitiva dei relativi abbinamenti e la determinazione definitiva dei livelli di guardia per i diversi inquinanti da monitorare, agli esiti dei successivi approfondimenti effettuati dalla Ditta per accertare l’andamento della falda, così come chiarito nella seduta della Conferenza istruttoria del 22 marzo 2018.

RITENUTO infine di dover opportunamente modificare ed aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 1148/2016 sulla base della documentazione tecnica presentata ed in coerenza con quanto discusso ed approvato in esito ai lavori della Conferenza di Servizi appositamente indetta dagli Uffici regionali competenti.

VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 3/2000 e ss.mm.ii. e n. 4/2016 e ss.mm.ii.

VISTI i D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. e n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii.

VISTA la DGRV n. 242/2010 e ss.mm.ii.

VISTE le DDGRV n. 21 dell’11.01.2018 e n. 568 del 30.04.2018.

decreta

  1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
  2. di precisare, in particolare, che il presente decreto rappresenta la sostanziale attuazione degli impegni assunti a seguito della stipula di appositi accordi transattivi tra le parti interessate (Ditte, Comune di Sona, Legambiente e Comitato Cittadini); impegni che hanno trovato materiale riscontro nella documentazione progettuale presentata dalla Ditta Rotamfer S.r.l., come Gestore, attraverso apposita richiesta di variante al progetto autorizzato con DGRV n. 1148/2016.
  3. di stabilire, conseguentemente, che si intende dar corso alla modifica e all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa.
  4. di stabilire che il presente provvedimento costituisce specifica e puntuale regolamentazione dell’attività di gestione rifiuti della Ditta ROTAMFER s.r.l. ai fini della messa in sicurezza e chiusura definitiva della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nei Comuni di Sona (VR) e Verona, località Ca’ di Capri, fermi e impregiudicati quindi i restanti contenuti prescrittivi della DGRV n. 1148/2016 non in contrasto con le determinazioni del presente Decreto dirigenziale.
  5. di approvare, pertanto, la variante non sostanziale al progetto autorizzato con DGRV n. 1148/2016, finalizzata alla messa in sicurezza ed alla chiusura definitiva della discarica, presentata dalla Ditta Rotamfer S.r.l., in qualità di Gestore, con nota del 29 dicembre 2017 (prot. reg. n. 2046 del 03.01.2018), come integrata dalla documentazione inviata con note del 20 aprile 2018 (prot. reg. n. 152717 del 24.04.2018) e del 30 maggio 2018 (prot. reg. n. 204711 del 01.06.2018), con le seguenti prescrizioni/precisazioni:
  1. gli elaborati grafici n. 13, 14 e 15 trasmessi dalla Ditta con note del 20 aprile 2018 e del 30 maggio 2018 sostituiscono tutti gli elaborati grafici di variante inviati con nota del 29 dicembre 2017 (acquisiti al prot. reg. n. 2046 del 03.01.2018);
  2. i rifiuti conferiti in conto terzi che possono essere utilizzati per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio e per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas all’interno del capping (operazioni R5) devono avere una permeabilità k ≥ 1x10-4 m/s;
  3. i rifiuti di cui sopra devono essere stoccati separatamente da quelli destinati allo smaltimento, distinguendo con apposita cartellonistica i box dedicati alle operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti da utilizzare per lo strato di drenaggio del biogas e la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio, dai box destinati alle ordinarie operazioni di stoccaggio dei rifiuti avviati a smaltimento;
  4. per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas potrà essere utilizzato materiale inerte/riciclato agglomerato in sostituzione dei rifiuti in conto terzi, qualora questi ultimi non possiedano i requisiti tecnici prescritti, previa comunicazione agli Enti del ricorso a tali materiali sostitutivi;
  5. la Ditta dovrà applicare modalità di contabilizzazione dei quantitativi di rifiuti effettivamente utilizzati nella realizzazione dello strato di drenaggio e per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio, ai fini dell’esclusione dal pagamento del “tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” previsto dall’art. 39 della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
  6. lo strato superficiale del capping dovrà essere costituito, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003, da un unico strato di terreno vegetale, dello spessore di 1 m, atto a favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura, fornire una protezione adeguata contro l’erosione e proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
  7. prima dell’inizio dei conferimenti dei rifiuti in conto terzi nei settori 4, 5 e 6 del 3° lotto, il Direttore dei Lavori deve trasmettere agli Enti una dichiarazione attestante il raggiungimento della quota massima per il conferimento dei rifiuti in conto proprio (+11 m), corredata da un apposito rilievo topografico del corpo discarica.
  8. la Ditta dovrà realizzare quanto prima e, comunque, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento il nuovo piezometro P12 previsto sul lato ovest della discarica; la Ditta dovrà altresì inviare a tutti gli Enti interessati apposita comunicazione del Direttore dei Lavori attestante l’esecuzione del nuovo piezometro corredata da relativa monografia.
  9. le opere edili dell’area servizi dovranno essere rimosse ad ultimazione della gestione post operativa della discarica e, comunque, in conformità al piano di ripristino ambientale approvato.
  1. di prendere atto che, in seguito agli accordi raggiunti tra Ditta, Comune, Legambiente e Comitato dei Cittadini di Sona, alla data del 06.11.2017, i volumi residui dei rifiuti da conferire in discarica nei settori 4, 5 e 6 del 3° lotto sono i seguenti:
  • volume residuo dei rifiuti da conferire in conto proprio: 314.481,55 mc
  • volume residuo dei rifiuti da conferire in conto terzi: 297.937 mc così suddivisi:

Codifica operazione

Descrizione operazione

Volume (mc)

R5

Ricopertura giornaliera rifiuti in conto proprio

25.295

R5

Realizzazione dello strato di drenaggio del biogas

40.457

D1

Smaltimento

232.185

 

  1. di prendere atto altresì che le quote massime per il conferimento dei rifiuti nei settori 4, 5 e 6 del 3° lotto della discarica sono le seguenti:
  • quota massima per il conferimento dei rifiuti in conto proprio: + 11 m
  • quota di massima baulatura dei rifiuti complessivamente conferiti sia in D1 che in R5 (conto proprio + conto terzi): + 19 m
  1. di approvare la proposta di implementazione della rete piezometrica esterna presentata dalla Ditta con nota del 22.12.2017 (prot. reg. n. 540120 del 28.12.2017), con le seguenti prescrizioni e precisazioni:
  1. la rete va implementata realizzando un ulteriore piezometro tra i due proposti nella parte più a sud o, in alternativa, il piezometro a sud-ovest va spostato verso est, lungo Via Sacharov, all’altezza dell’incrocio con Via Brennero;
  2. il monitoraggio relativo alla rete esterna, almeno per un anno, dovrà essere allineato con quanto già previsto per la rete piezometrica in essere;
  3. la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti interessati, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, un cronoprogramma relativo sia alla fase di implementazione di detta rete sia alla fase di monitoraggio e valutazione dei dati acquisiti.
  1. di prescrivere alla Ditta la trasmissione a tutti gli Enti interessati, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, di una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo sulla base delle modifiche al progetto approvate e di tutte le pertinenti indicazioni/prescrizioni/precisazioni individuate dagli Enti nell’ambito dell’apposita Conferenza di Servizi indetta dai competenti Uffici regionali che di seguito si riportano:
  1. le misurazioni del livello di percolato nei pozzi di aspirazione del biogas dovranno essere effettuate a rotazione, a gruppi di 4 pozzi, con una frequenza settimanale;
  2. nelle argille destinate agli allestimenti non dovrà essere verificato il tenore di carbonati;
  3. relativamente ai campioni prelevati con la frequenza prevista dalla prescrizione n. 12.b dell’Allegato A alla DGRV n. 1148/2016 (parte AIA) l’effettuazione del test di cessione non è obbligatoria;
  4. relativamente ai rifiuti in conto proprio il gestore dovrà avvisare ARPAV, almeno venti giorni prima, dell’effettuazione della caratterizzazione di base, affinché il personale dell’Agenzia possa supervisionare il controllo.

 Inoltre detto piano dovrà contenere:

  • le modalità di contabilizzazione dei quantitativi di rifiuti effettivamente utilizzati nella realizzazione dello strato di drenaggio e per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio, ai fini dell’esclusione dal pagamento del “tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” previsto dall’art. 39 della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
  • le attività di autocontrollo (tipologia e frequenza) previste per la rete piezometrica esterna (tenuto conto che, almeno per un anno, il monitoraggio di detta rete dovrà essere allineato con quanto già previsto per la rete piezometrica in essere, così come richiesto da ARPAV);
  • le modalità di mappatura dei rifiuti per celle, le quali – relativamente ai rifiuti in conto terzi - potranno avere volumi anche inferiori ai 1.000 mc previsti per i rifiuti in conto proprio.
  1. di rinviare la classificazione definitiva dei piezometri in monte o valle, l’individuazione definitiva dei relativi abbinamenti e la determinazione definitiva dei livelli di guardia per i diversi inquinanti da monitorare, agli esiti dei successivi approfondimenti effettuati dalla Ditta per accertare l’andamento della falda, così come chiarito nella seduta della Conferenza istruttoria del 22 marzo 2018.
  2. di rinviare la valutazione in ordine alla riduzione dei controlli effettuati sui rifiuti in conto proprio, ai sensi della prescrizione n. 12.b dell’Allegato A alla DGRV n. 1148/2016, sui parametri zinco, alluminio e idrocarburi al termine del periodo minimo di conferimenti previsto dalla medesima prescrizione (pari a 12 mesi, anche non consecutivi), previa riproposizione da parte della Ditta della richiesta di cui trattasi comprensiva dei dati oggi mancanti.
  3. di aggiornare le prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’Allegato A alla DGRV n. 1148 del 12.07.2016 (parte AIA), come di seguito riportato.
  • il punto 5 è sostituito come segue:

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 29-quarter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni.

5.a) Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1).

5.b) Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti, nonché del percolato prodotto dal corpo discarica e dalle acque di percolazione delle medesime aree di stoccaggio rifiuti, da effettuarsi negli appositi box e cisterne individuate nella planimetria di cui all’elaborato grafico n. 13 allegato alla nota di Rotamfer S.r.l. del 20.04.2018, acquisita con prot. reg. 152717 del 24.04.2018.

5.c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

5.d) Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero (R5) e di messa in riserva (R13) dei rifiuti conferiti in conto terzi per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio e per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas all’interno della copertura finale.

  • i limiti di accettabilità sull’eluato dei rifiuti conferibili in conto proprio di cui ai CER 191004 e 191212, riportati al punto 11, sono sostituiti dai seguenti valori:

Cd 0,15 mg/l

Cu 7,5 mg/l

Ni 1,5 mg/l

Pb 1,5 mg/l

Sb 0,21 mg/l

Zn 15 mg/l

DOC 900 mg/l

il limite del DOC non si applica ai rifiuti di cui al CER 191212 come previsto dalla nota (*) alla Tabella 5 del D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii. 

  • i termini previsti ai punti 6 e 7 sono sostituiti con i seguenti:
  • 30.06.2021 per la fine dei conferimenti dei rifiuti;
  • 30.06.2022 per il completamento del capping;

fatte salve eventuali ed ulteriori proroghe concesse su motivata istanza del gestore.

  • la prescrizione di cui al punto 25.6 deve intendersi sostituita dalla prescrizione di cui al punto 9, lett. d) del presente decreto.
  • nei riferimenti all’impianto in provincia di Milano, di titolarità della Ditta Rottami Metalli Italia R.M.I. S.p.A., il Comune di ubicazione va modificato da Arese a Lainate.
  1. di inserire nell’AIA la seguente prescrizione che sostituisce integralmente la prescrizione n. 23 del parere n. 441 del 23.10.2013 (parte VIA), sub – allegato A2 alla D.G.R.V. n. 1148/2016:
  • i mezzi di cantiere ed i mezzi di trasporto pesanti da e verso il cantiere, dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB ed Euro 4, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico, fatta eccezione per il mezzo compattatore, i mezzi di allontanamento del percolato, i mezzi provenienti da Lainate di trasporto della frazione leggera direttamente in discarica ed i mezzi di trasporto in conto terzi dei rifiuti CER codice 17 e CER 19 12 09 e 19 13 02. Dovrà essere eseguito il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto dei materiali e dei mezzi di cantiere all’uscita dalla discarica. Va comunque garantito il non imbrattamento della viabilità pubblica interessata dal transito di tali mezzi;
  1. di dare atto della necessità di mantenere in loco i rifiuti contenenti idrocarburi, oggetto delle ordinanze provinciali di rimozione citate nella sentenza del TAR Veneto n. 425/2017, come convenuto dagli Enti interessati nell’ambito dell’incontro di coordinamento tenutosi il 16 maggio 2018, così come peraltro già previsto dal progetto valutato favorevolmente dalla Commissione regionale VIA ed approvato, da ultimo, con DGRV n. 1148/2016.
  2. di far salve, per quanto non in contrasto con il provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 1148 del 12 luglio 2016.
  3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ROTAMFER S.r.l., al Comune di Sona (VR), al Comune di Verona, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona, ad A.R.P.A.V. - Osservatorio Regionale Rifiuti, all’Avvocatura regionale, al Comitato Cittadini di Sona e a Legambiente Verona.
  4. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  5. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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