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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 40 del 04 giugno 2018
Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Ditta ECO ERIDANIA S.p.A. Installazione di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ad Arenzano (GE) in Via Pian Masino 103/105, ed ubicazione installazione a Cadoneghe (PD) in via Thomas Edison 24. Rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006.
Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta l’Autorizzazione Integrata Ambientale conseguente alla realizzazione del nuovo impianto di stoccaggio rifiuti autorizzato con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 212 del 21 dicembre 2016, a seguito di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale.
Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 212 del 21.12.2016, con cui si approva il progetto per la realizzazione di un’installazione di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sottoposto a procedura di VIA e AIA;
VISTE le procedure di cui alla L.R. 21 gennaio 2000 n. 3, in particolare artt. 25 e 26;
VISTA la comunicazione della Ditta di messa in esercizio provvisorio, acquisita al prot. reg. n. 70912 del 21.02.2017, comprensiva del collaudo funzionale delle opere relative alla gestione dei rifiuti (stoccaggio);
VISTA la comunicazione di modifiche non sostanziali della Ditta acquisita al prot. reg. n. 87722 del 03.03.2017, con la quale si prevede l’invio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo presi in carico con causale D15 o R13, anche a impianti di sterilizzazione autorizzati D9 o R12, in conformità all’art. 7 del DPR 254/2003;
VISTA la comunicazione di ETRA S.p.A., acquisita al prot. reg. n. 158141 del 21.04.2017, con cui il Gestore del Servizio Idrico Integrato esprime parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali prodotte nell’installazione;
VISTA la comunicazione della Ditta di ultimazione delle opere relative all’impianto di trattamento delle acque meteoriche e dell’installazione del serbatoio gasolio, acquisita al prot. reg. n. 218169 del 05.05.2017;
VISTA la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 307961 del 27.07.2017, con cui la Ditta invia il collaudo funzionale relativo alle restanti opere dell’installazione (sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico e impianto di distribuzione del gasolio), congiuntamente alla convenzione con il Gestore del Servizio Idrico Integrato per l’immissione in fognatura delle acque di scarico, e contestualmente chiede di precisare alcuni aspetti dell’autorizzazione;
VISTA la nota prot. reg. n. 387836 del 18.09.2017 con cui si riscontra alle richieste della Ditta di cui sopra, precisando quanto segue: in autorizzazione vanno corretti i meri refusi materiali segnalati dalla Ditta; è confermata l’operazione D15 per alcuni rifiuti codificati con CER del capitolo 20, come da evidenze istruttorie assunte con il citato decreto n. 212 del 21.12.2016; l’eventuale ridefinizione dei quantitativi relativi alla capacità istantanea deve essere oggetto di apposita istanza; le modifiche inerenti il PMC/PGO devono essere oggetto di apposita valutazione da parte di ARPAV e Provincia di Padova;
VISTA l’istanza della Ditta di autorizzazione all’esercizio definitivo ai sensi dell’art. 26 comma 1 della LR n.3/2000, acquisita al prot. reg. n. 494295 del 27.11.2017;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 21.02.2018, convocata con nota prot. reg. n. 29886 del 25.01.2018, trasmesso con nota prot. reg. n. 85824 del 06.03.2018;
VISTA la nota n. 73234 del 26.02.2018 con cui la Ditta invia la planimetria aggiornata e la certificazione ISO;
VISTA la versione aggiornata di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev.04 acquisita al prot. reg. n. 125710 del 04.04.2018;
VISTA la nota ARPAV prot. 2018-0049198/U (prot. reg. n. 183350 del 18.05.2018), con cui l’Agenzia esprime parere favorevole nel merito del PMC di cui sopra con alcune considerazioni integrative;
CONSIDERATA la proposta di revisione della tabella sulla capacità istantanea autorizzata presso l’installazione, discussa in sede di Conferenza di Servizi del 21.02.2018, la quale corregge i dati di superficie relativamente alle aree A4 e A5 ed elimina per i rifiuti solidi non pericolosi il vincolo di invio a recupero riferito ai rifiuti urbani, in quanto si possono verificare situazioni che giustificano l’invio a smaltimento, in funzione della tipologia e della natura del rifiuto;
CONSIDERATO che lo stoccaggio (D15/R13) non include in alcun caso operazioni di accorpamento;
RITENUTO di limitare alla filiera del recupero lo stoccaggio di rifiuti costituiti da metalli in quanto si tratta di frazioni merceologiche fortemente vocate al recupero;
RITENUTO di limitare alla filiera del recupero lo stoccaggio del CER 191210 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) in quanto trattasi di rifiuto sottoposto a specifica lavorazione per l’invio a recupero energetico;
RITENUTO di limitare alla filiera dello smaltimento i rifiuti contenenti amianto;
RITENUTO di ammettere alla filiera dello smaltimento, oltre a quella del recupero già autorizzata ai sensi del decreto n. 212/2016, i CER 160211* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC, 200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, 200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, per consentirne la corretta gestione in funzione delle particolari tipologie di inquinanti;
RITENUTO per tutto quanto sopra, di rilasciare alla Ditta ECO ERIDANIA S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006;
decreta
1. di rilasciare alla Ditta ECO ERIDANIA S.p.A., con sede legale ad Arenzano (GE) in Via Pian Masino 103/105, C.F./P.IVA 03033240106, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per l’esercizio dell’installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata a Cadoneghe (PD) in via Thomas Edison 24, catastalmente censita al foglio 1, mapp. 60 sub 1, per le attività individuate al punto 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
2. di prevedere il successivo riesame dell’AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 3, lettera b) dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto la Ditta è certificata UNI EN ISO 14001;
3. di autorizzare la Ditta a gestire presso l’installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
4. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
4.1 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
5. di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all’Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:
5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
6. di autorizzare una capacità di stoccaggio istantanea pari a 145 Mg, di cui 40 Mg di rifiuti non pericolosi e 105 Mg di rifiuti pericolosi, per una potenzialità annua massima pari a 43.000 Mg/a, di cui 12.000 Mg/a di rifiuti non pericolosi e 31.000 Mg/a di rifiuti pericolosi, gestite come indicato nella seguente tabella:
Aree
Rifiuti
Superfici (m2)
Capacità di stoccaggio istantanea
Operazioni
Capacità bacini di contenimento
m3
t
A1
liquidi non pericolosi
56
20
R13/D15
7
A2
solidi non pericolosi
50
18,5
A3
RAEE non pericolosi
25
1,5
R13
A4
liquidi pericolosi
41
A5
solidi pericolosi
90
154
53,5
A6
RAEE pericolosi*
15
12
A7
rifiuti sanitari a rischio infettivo e rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi
di gestione
450
620
30
*I RAEE pericolosi destinati a smaltimento ai sensi dell’Allegato A al presente provvedimento vanno stoccati in A5.
Conferimento
7. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
7.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l’omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
7.2 deve essere comunicata alla Provincia di Padova e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, unendo copia del relativo formulario di identificazione;
7.3 devono essere altresì comunicate alla Provincia di Padova e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l’accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC/PGO, di cui al punto 10;
7.4 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
7.5 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 (inquinanti organici persistenti);
7.6 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;
Prescrizioni generali
8. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:
8.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all’art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 – Serie Generale n. 130);
8.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all’Allegato B al presente decreto; le aree devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell’Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;
8.3 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell’ingresso all’installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
8.4 le aree e i cassoni devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D);
8.5 i rifiuti nella filiera del recupero devono essere stoccati separatamente dai rifiuti nella filiera dello smaltimento e tenendo conto dell’eventuali incompatibilità tra i rifiuti;
8.6 i flussi di rifiuti presso l’installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita, secondo le modalità indicate nel PMC/PGO, di cui al punto 10; tale documentazione deve essere conservata in installazione per un periodo di almeno 5 anni;
8.7 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell’installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l’identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione;
8.8 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti stoccati presso l’impianto;
8.9 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l’agevole accesso per i controlli e le ispezioni, l’accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna;
8.10 i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e sistema di captazione e raccolta spanti;
8.11 i rifiuti stoccati in fusti di capacità uguale o superiore a 200 litri non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;
8.12 la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto, senza operazioni di accorpamento, qualora, in casi eccezionali, l’imballo del rifiuto risulti danneggiato;
8.13 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall’Allegato VII e dall’Allegato VIII del medesimo decreto legislativo;
8.14 la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
8.15 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;
8.16 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all’articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
8.17 la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003; lo stoccaggio dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute degli operatori e della popolazione;
8.18 lo stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti sanitari a rischio infettivo non può superare il limite temporale di 5 giorni; lo stoccaggio (D15/R13) degli altri rifiuti pericolosi di cui al capitolo 18 dell’elenco europeo dei rifiuti non può superare il limite temporale di 6 mesi; lo stoccaggio di tutti i restanti rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;
8.19 le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
8.20 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
8.21 ogni settore dell’installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
8.22 l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
8.23 i rifiuti sanitari a rischio infettivo devono essere inviati a trattamento termico in impianti autorizzati R1/D10 o in impianti di sterilizzazione autorizzati R12/D9 ai sensi dell’art. 7 del DPR 254/2003; in situazioni di emergenza, previa comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, è consentito modificare la filiera (R/D) con cui sono stati presi in carico i rifiuti sanitari a rischio infettivo ai fini del loro invio all’impianto di trattamento successivo nel rispetto del termine di 5 giorni stabilito per lo stoccaggio;
8.24 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Padova e Comune di Cadoneghe, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;
8.25 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Cadoneghe (DPCM 14 novembre 1997);
8.26 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000;
8.27 resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014;
8.28 ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l’ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;
8.29 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Padova, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’interessato;
8.30 in caso di chiusura dell’impianto, tutti i rifiuti presenti presso l’impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;
Gestione delle acque
9. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 i seguenti scarichi, di cui alla planimetria in Allegato B al presente provvedimento, nel rispetto delle successive prescrizioni:
a) scarico SF1, nella rete comunale fognaria delle acque nere, delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento della piazzola antistante il serbatoio gasolio, previo trattamento in impianto sedimentatore/disoleatore, nel rispetto dei limiti di cui alla Tab. 1 (scarico in rete fognaria), Allegato B delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto; al medesimo scarico confluiscono anche le acque reflue provenienti dai servizi igienici; il volume massimo giornaliero delle acque di scarico non deve superare i 10 m3;
b) scarico SF2, nella rete comunale fognaria delle acque bianche, delle acque meteoriche provenienti dai pluviali, delle acque di dilavamento dai piazzali e delle acque di seconda pioggia di dilavamento della piazzola antistante il serbatoio gasolio;
9.1 i limiti alle emissioni non devono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione;
9.2 la Ditta è tenuta ad osservare i contenuti della Convenzione stipulata con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, acquisita al prot. reg. n. 307961 del 27.07.2017;
9.3 i manufatti per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico vanno mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
9.4 in caso di malfunzionamento o interruzione del funzionamento dell’impianto sedimentatore/disoleatore, è fatto divieto di scaricare l’acqua di prima pioggia di dilavamento della piazzola antistante il serbatoio gasolio; l’acqua accumulata deve essere gestita come rifiuto ed avviata ad idonei impianti di smaltimento;
9.5 qualunque interruzione nel funzionamento dell’impianto sedimentatore/disoleatore deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia di Padova, ARPAV, Gestore del Servizio Idrico Integrato;
9.3 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al punto 10 del presente provvedimento;
PMC/PGO
10. di approvare il PMC/PGO Rev.04 acquisito al protocollo regionale 125710 del 04.04.2018, fatte salve le considerazioni integrative di ARPAV di cui alla nota in Allegato C al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, con le seguenti prescrizioni:
10.1 ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto ed è soggetta all’approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV e Provincia;
10.3 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Padova e Comune di Cadoneghe;
Ulteriori prescrizioni
11. di allegare al presente provvedimento:
Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;
Allegato B: Planimetrie di layout;
Allegato C: parere ARPAV sul PMC/PGO Rev.04;
12. di prescrivere alla Ditta di comunicare a Regione del Veneto, Provincia e ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa, e di dare immediata comunicazione ai medesimi Enti di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;
13. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECO ERIDANIA S.p.A., al Comune di Cadoneghe, alla Provincia di Padova e ad ARPAV Direzione Generale;
14. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
15. di prendere atto delle conclusioni della verifica di cui all’Allegato 1 al D.M. n. 272/2014, acquisita al prot. reg. n. 70912 del 21.02.2017, che individuano la non necessità di procedere alla redazione della relazione di riferimento;
16. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l’installazione in oggetto;
17. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Alessandro Benassi
(seguono allegati)
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