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Bur n. 106 del 23 ottobre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 35 del 22 maggio 2018

Ditta SIFA S.c.p.a., con sede legale in Via Torino, 141 30172 Mestre Venezia. Attuazione Accordo di Programma "Vallone Moranzani" del 31 Marzo 2008. Vasche provvisorie di stoccaggio ubicate in area 23ha a Marghera - Venezia. Aggiornamento e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Punto 5.5 dell'Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciata con DDR n. 25 del 11.01.2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si aggiorna e si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società SIFA S.c.p.a. per l’esercizio delle vasche di stoccaggio provvisorio previste dall’ Accordo di Programma “Vallone Moranzani” a seguito delle istanze di parte formulate dalla medesima società e finalizzate ad ottenere un’integrazione della provenienza dei rifiuti di cui al CER 190805 conferibili nelle vasche Nord e Sud, un incremento volumetrico di rifiuti conferibili nella vasca Sud e l’estensione dell’autorizzazione all’esercizio della III vasca.

Il Direttore

Atti amministrativi di riferimento

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.12.2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, successivamente prorogato, da ultimo, con D.P.C.M. in data 19.11.2009 a tutto il 31 Dicembre 2010.

VISTA l’Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004 e ss.mm. ii. e, in particolare, l’Ordinanza n. 3841 del 19.01.2010, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l’Ing. Roberto Casarin Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione.

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3399 del 18.02.2005, n. 3520 del 2.05.2006, n. 3569 del 5.03.2007, n. 3622 del 18.10.2007, n. 3669 del 17.04.2008, n. 3716 del 8.11.2008.

VISTO l’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” del 31 Marzo 2008 per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Venezia - Malcontenta – Marghera.

VISTA la DGRV 217/2009 con cui la Giunta Regionale esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto definitivo di realizzazione delle vasche di stoccaggio provvisorio Nord e Sud, prendendo atto del parere n. 225/2009 della Commissione Regionale VIA, subordinando tale giudizio alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel medesimo parere.

VISTO il Decreto Commissariale n. 4 del 10.03.2009, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo per l’allestimento delle medesime vasche, presentato dall’allora Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato alle Opere Pubbliche interregionale per le Opere Pubbliche di Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) e, contestualmente, veniva autorizzata la realizzazione di tale opera.

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 25 del 07.12.2009 e ss.mm.ii. con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per il deposito di rifiuti non pericolosi, in area 23 ha - Vasca Nord (vasche A1, A2, B, C) a Porto Marghera.

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 17 del 29.10.2010 e ss.mm.ii. con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per il deposito di rifiuti non pericolosi, in area 23 ha – Vasca Sud (vasche D, E) a Porto Marghera.

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Tutela Ambiente n. 136 del 07.08.2012 con il quale è stato escluso dalla procedura di VIA il progetto definitivo per l’ampliamento delle vasche di cui all’oggetto, mediante la realizzazione di una III vasca dalle medesime caratteristiche tecniche e funzionali di quelle già in esercizio e con una capienza effettiva stimata di 130.000 m3.

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 48 del 31.07.2013 con cui è stata rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Commissario delegato con il succitato decreto n. 4/2009 e ss.mm.ii.

RICHIAMATO il precedente Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 25 del 11.01.2016 con il quale si è concluso il procedimento di riesame dell’AIA rilasciata per entrambe le vasche “Sud (vasche D, E)” e “Nord (vasche A1, A2, B, C)”, avviato d’ufficio dai competenti Uffici regionali con nota n. 51476 del 10.02.2016.

RAMMENTATE le motivazioni del succitato procedimento di riesame, di seguito richiamate:

  • Unificazione dei precedenti provvedimenti autorizzativi distinti per le vasche “Sud (vasche D, E)” e “Nord (vasche A1, A2, B, C).

Tale intento rispondeva ad una esigenza di razionalizzazione ed uniformità dei termini autorizzativi, nonché a quanto auspicato da ARPAV negli esiti dell’ispezione sotto citata del giugno 2015.

  • Rivalutazione delle condizioni autorizzative, con particolare riferimento alla durata, ed armonizzazione delle previsioni di esercizio delle vasche con il previsto conferimento presso la discarica “Vallone Moranzani”.

Al riguardo si richiama il fatto che la realizzazione e l’esercizio delle vasche di stoccaggio di cui trattasi sono da inquadrarsi nell’ambito dell’Accordo di Programma “Moranzani” e la relativa tempistica è strettamente connessa con quella riguardante la discarica “Vallone Moranzani”: principale destinazione finale dei rifiuti temporaneamente depositati nelle vasche in area 23ha.

  • Aggiornamento dell’autorizzazione per gli aspetti descritti negli esiti della verifica di ARPAV svolta in data 22.06.2015, trasmessi con nota n. 4913 del 19.01.2016.

Integrazione provenienza rifiuti di cui al CER 190805 conferibili nelle vasche Nord e Sud ed incremento volumetrico dei rifiuti conferibili nella vasca Sud.

VISTA la richiesta di nulla osta per il conferimento - presso le vasche Nord e Sud - dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione Veritas S.p.A. e A.S.I. e prodotti nel territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, avanzata dalla Ditta SIFA S.c.p.a. con nota datata 18.01.2018 (acquisita al prot. reg. n. 22077 del 19.01.2018).

VISTE le integrazioni alla richiesta di nulla osta, inviate dal Gestore con nota datata 26.01.2018 (acquisita al prot. reg. n. 33854 del 29.01.2018).

DATO ATTO che i rifiuti conferibili nelle vasche di stoccaggio di cui trattasi sono, allo stato attuale, quelli individuati – per tipologia e provenienza - nel progetto sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con DGRV n. 217 del 03 febbraio 2009 e nei successi provvedimenti di approvazione ed autorizzazione rilasciati dal Commissario delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia.

DATO ATTO che, alla luce di detti provvedimenti, i rifiuti in questione sono quelli provenienti dallo scavo dei canali portuali, ovvero da altri interventi nell’ambito del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, nonché – per un certo quantitativo - i fanghi derivanti dalla pulizia dei bacini di accumulo in ingresso all’impianto di depurazione di Fusina, gestito da Veritas.

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell’art. 14-bis, co. 7 della L. 241/1990, e svoltasi in data 02.02.2018, avente ad oggetto il rilascio del succitato nulla osta e l’eventuale modifica dell’AIA rilasciata con DDR n. 25/2016 (esiti trasmessi con nota reg. n. 44641 del 05.02.2018).

PRESO ATTO che la società A.S.I. risulta oggi fusa per incorporazione in Veritas S.p.A.

PRESO ATTO che l’estensione della provenienza dei fanghi di cui al CER 190805 agli impianti di depurazione di Veritas rientranti nel territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia è stata ritenuta dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi una modifica non sostanziale dell’AIA vigente.

CONSIDERATO che alla data della Conferenza di Servizi del 02.02.2018 la volumetria residua delle vasche Nord e Sud, relativamente ai rifiuti non pericolosi, era di 6.000 m3, saturabile anche con i fanghi oggetto dell’istanza presentata.

VISTA la successiva istanza di SIFA S.c.p.a. del 27.03.2018 (acquisita al prot. reg. n. 121786 del 30.03.2018) con la quale è stata chiesta l’autorizzazione per la ricezione di ulteriori 10.000 m3 nella vasca Sud (vasche D, E), con invarianza delle volumetrie (geometriche) e delle altimetrie di progetto e senza, peraltro, incidere sulle previsioni di trasferimento dei rifiuti presenti nelle vasche Nord e Sud presso la costruenda discarica Vallone Moranzani.

CONSIDERATO che la motivazione della richiesta si fonda sull’effettuazione di recenti rilievi topografici che hanno evidenziato una maggiore compattazione del rifiuto conferito rispetto alle previsioni di progetto.

PRESO ATTO che, con le stesse motivazioni, sia per la vasca Nord che per la vasca Sud erano stati autorizzati dall’ex Commissario delegato analoghi incrementi dei rifiuti conferibili (vedi decreti n. 14 e n. 15 del 19.04.2012).

VISTA la nota regionale n. 122634 del 30.03.2018 con la quale si comunicava il relativo nulla osta alla richiesta di autorizzazione di cui sopra, richiamando ed estendendo le valutazioni, relativamente alla tipologia ed alla provenienza dei rifiuti, già svolte nell’ambito della Conferenza del 02.02.2018.

ACCERTATO il versamento in data 13.02.2018, da parte di SIFA S.c.p.A., degli oneri istruttori relativi alla modifica non sostanziale di cui trattasi previsti dall’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di aggiornare opportunamente con il presente provvedimento l’AIA di cui al DDR n. 25/2016 ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 – nonies, co.1 del D. Lgs. n. 152/2006.

Estensione autorizzazione per esercizio III vasca.

VISTA la richiesta di estensione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 25/2016 per l’esercizio della III vasca di stoccaggio provvisorio prevista dall’art. 3 dell’Accordo di Programma Moranzani del 31.03.2008, avanzata dalla società SIFA S.c.p.A. con nota del 17.01.2018 (acquisita al prot. reg. n. 20503 del 18.01.2018).

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, relativamente all’istanza di cui sopra, inviata alla società SIFA S.c.p.A. ed a tutti i soggetti interessati, dai competenti Uffici regionali con nota n. 35608 del 30.01.2018.

CONSIDERATO che, con la comunicazione di cui sopra, i competenti Uffici regionali:

  • rilevavano che l’istanza si configurava come modifica sostanziale dell’AIA di cui al DDR n. 25/2016, dandone notizia al Gestore ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006;
  • convocavano per il giorno 14 febbraio 2018 una Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14, comma 1 della L. 241/1990;
  • richiedevano alcune integrazioni alla documentazione inviata a supporto dell’istanza del Gestore.

DATO ATTO che, con nota del 09.02.2018 (acquisita al prot. reg. n. 53828 del 12.02.2018), la società SIFA S.c.p.A. ha provveduto ad inviare l’aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29 – ter del D. Lgs. n. 152/2006, richieste dalla nota regionale del 30.01.2018.

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 14 febbraio 2018, come riportati nel verbale trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota regionale n. 81313 del 02.03.2018.

PRESO ATTO che, come emerso nel corso della Conferenza di cui sopra:

  • allo stato attuale è previsto di realizzare soltanto i primi due lotti della discarica prevista dall’Accordo Vallone Moranzani destinata a ricevere i rifiuti delle vasche di stoccaggio provvisorio di cui trattasi;
  • il volume di questi due lotti, considerato il mancato interramento degli elettrodotti di TERNA S.p.A. ivi presenti, ammonta a ca. 200.000 m3: tale volumetria consentirebbe di trasferire in discarica i rifiuti con essa compatibili provenienti dalle vasche Nord e Sud e non sarebbe, pertanto, sufficiente a ricevere anche i rifiuti stoccati provvisoriamente nella III vasca;
  • alla luce di quanto sopra, l’autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti nella III vasca può essere concesso, in conformità alla norma, limitatamente ad 1 anno, trascorso il quale il rifiuto stoccato deve essere necessariamente avviato a recupero/smaltimento definitivo in altro sito; conseguentemente l’attività di stoccaggio provvisorio richiesta per detta vasca deve essere coperta dalle garanzie finanziarie previste dalla legge e da prestarsi secondo le modalità individuate dalle direttive regionali in materia.

DATO ATTO che, con nota del 16.03.2018 (acquisita al prot. reg. n. 20503 del 16.03.2018), come integrata dalla successiva nota del 30.03.2018 (acquisita al prot. reg. n. 125717 del 04.04.2018) la società SIFA S.c.p.A. ha provveduto ad inviare le informazioni/integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 14 febbraio 2018, formulando al contempo una proposta tecnico – gestionale distinta in due diverse fasi, ovverosia una configurazione dello stoccaggio a breve termine ed una configurazione definitiva a regime.

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 05 aprile 2018, come riportati nel verbale trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota regionale n. 145497 del 18.04.2018.

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria di cui sopra ha espresso parere favorevole all’estensione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 25/2016 per l’esercizio della III vasca, limitatamente alla configurazione a breve termine (stoccaggio di 25.000 t , pari a ca. 28.000 m3, nella sola porzione G della III vasca) e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni/precisazioni:

  • i rifiuti in ingresso alla III vasca – diversamente da quanto riportato nell’istanza - potranno essere sottoposti alle sole operazioni R12 (accorpamento inteso come commistione di rifiuti con medesimo codice CER) ed R13 (messa in riserva); i CER 190805 e 190812, provenienti anche da diversi produttori, dovranno essere pertanto stoccati in cumuli ben separati tra loro;
  • fino all’attivazione definitiva del canale di recupero, e fermi restando i volumi autorizzati, i rifiuti stoccati e ricevuti in R, potranno essere opportunamente ripresi in carico in D ed avviati a smaltimento definitivo presso altri impianti autorizzati esterni al sistema impiantistico dell’A.d.P. Moranzani;
  • i rifiuti conferiti potranno permanere in stoccaggio al massimo per un anno, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore;
  • dovrà essere presentato – entro 7 giorni dal ricevimento del presente verbale - un Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato, riferito – per quanto riguarda la III vasca – alla sola configurazione a breve termine, contenente una proposta di omologa standard dei rifiuti in ingresso e prevedendo le idonee e necessarie verifiche analitiche aggiuntive per la specifica destinazione finale individuata, da effettuarsi prima dell’avvio a recupero/smaltimento;
  • l’efficacia dell’autorizzazione all’esercizio della III vasca dovrà essere subordinata all’accettazione da parte della Città Metropolitana di Venezia delle garanzie finanziarie previste per gli stoccaggi dalle direttive regionali vigenti.

DATO ATTO che, con nota n. 14162 del 04.04.2018, il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche del Veneto – Trentino – Alto Adige – Friuli Venezia Giulia aveva dichiarato di ritenere di non potersi esprimersi sull’argomento in quanto non competente nel merito, così come richiamato dal rappresentante dello stesso Provveditorato presente alla Conferenza decisoria del 05.04.2018.

DATO ATTO che, con nota del 11.05.2018 (acquisita al prot. reg. n. 175530 del 14.05.2018), la società SIFA S.c.p.A. ha inviato a tutti i soggetti interessati il Piano di Monitoraggio e Controllo relativo alle vasche di stoccaggio, dando evidenza di averlo precedentemente trasmesso ad ARPAV per la sua approvazione con nota del 18.04.2018.

VISTA la successiva nota del 14.05.2018 (acquisita al prot. reg. n. 176832 del 14.05.2018), con la quale la società SIFA S.c.p.a. ha trasmesso una nuova versione del documento in questione (Revisione 2 del 14.05.2018), comprensivo del recepimento delle osservazioni di ARPAV.

VISTO il parere favorevole dell’ARPAV sulla versione del PMC di cui sopra, trasmesso con nota n. 48246 del 16.05.2018.

ACCERTATO il versamento in data 13.02.2018, da parte di SIFA S.c.p.A., degli oneri istruttori relativi alla modifica sostanziale di cui trattasi previsti dall’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

decreta

  1. Di aggiornare come segue, ai sensi dell’art. 29 – nonies, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 25 del 11.01.2016 alla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a. con sede legale in via Torino, 141 – 30172 Mestre – Venezia, relativamente al deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in “Area 23 ha” a Marghera – Venezia:
  • è autorizzato il conferimento nelle vasche provvisorie di stoccaggio Nord e Sud dei fanghi di cui al CER 190805 provenienti dagli impianti di depurazione Veritas S.p.A. e prodotti nel territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, in aggiunta ai rifiuti individuati – per tipologia e provenienza - nel progetto sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con DGRV n. 217 del 03 febbraio 2009 e nei successi provvedimenti di approvazione ed autorizzazione rilasciati dal Commissario delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia.
  • è autorizzato l’incremento di 10.000 m3 di rifiuti conferibili nella vasca Sud (vasche D, E) ferme restando le volumetrie (geometriche) e le altimetrie di progetto; il volume complessivamente conferibile in detta vasca diventa pertanto di 144.000 m3.
  1. Di estendere l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al citato DDR n. 25 del 11.01.2016 alla III vasca di cui al progetto esecutivo trasmesso unitamente all’istanza presentata dalla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a. in data 17 gennaio 2018 ed acquisita al prot. reg. n. 20503 del 18.01.2018, limitatamente alla configurazione a breve termine descritta nelle integrazioni presentate con nota del 16.03.2018 (acquisita al prot. reg. n. 102710 del 16 marzo 2018) e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni/precisazioni:
  • i rifiuti conferibili e gestibili nella III vasca sono esclusivamente i seguenti:
  • CER 19 08 05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
  • CER 19 08 12 - fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce CER 19 08 11*;
  • i rifiuti di cui al CER 190805 sono quelli provenienti dagli impianti di depurazione afferenti al gruppo VERITAS e riportati nell’allegato 1 alla nota del 16.03.2018;
  • i rifiuti di cui al CER 190812 sono quelli provenienti dall’impianto di depurazione e trattamento SG31, facente parte della piattaforma polifunzionale integrata PIF di competenza di SIFA;
  • il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili nella III vasca è di 25.000 t (pari a ca. 28.000 m3) da gestirsi nella porzione opportunamente segregata della vasca G;
  • i rifiuti in ingresso alla III vasca – diversamente da quanto riportato nell’istanza - potranno essere sottoposti alle sole operazioni R12 (accorpamento inteso come commistione di rifiuti con medesimo codice CER) ed R13 (messa in riserva); i CER 190805 e 190812, provenienti anche da diversi produttori, dovranno essere pertanto stoccati in cumuli ben separati tra loro;
  • fino all’attivazione definitiva del canale di recupero, e fermi restando i volumi autorizzati, i rifiuti stoccati e ricevuti in R, potranno essere opportunamente ripresi in carico in D ed avviati a smaltimento definitivo presso altri impianti autorizzati esterni al sistema impiantistico dell’A.d.P. Moranzani;
  • i rifiuti conferiti potranno permanere in stoccaggio al massimo per un anno, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore.
  1. Di subordinare l’efficacia dell’autorizzazione integrata ambientale relativa alla III vasca all’accettazione da parte della Città Metropolitana di Venezia delle garanzie finanziarie previste per gli stoccaggi di rifiuti dalle direttive regionali vigenti.
  2. Di specificare che, relativamente ai monitoraggi e controlli ambientali, il gestore è tenuto al rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato – Revisione 2, trasmesso con nota del 14.05.2018 (acquisita al prot. reg. n. 176832 del 14.05.2018).
  3. Di far salve tutte le indicazioni e le prescrizioni del DDR n. 25/2016 non in contrasto con le diverse prescrizioni specificate nel presente provvedimento.
  4. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a. con sede legale in via Torino, 141 – 30172 Mestre – Venezia, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Venezia ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti, al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia.
  5. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  6. Di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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