Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 106 del 23 ottobre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 33 del 16 maggio 2018

Aggiornamento, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 59 del 30.09.2010 e ss.mm.ii. Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato n. 15 35026 Conselve (PD). Gestore: Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola n. 12 Poggio Renatico (FE). Autorizzazione all'inserimento di un macchinario di pressatura.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiorna l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 59/2010 e ss.mm.ii., volturata a favore della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. con decreto n. 26/2016, autorizzando l’inserimento di un macchinario di pressatura finalizzato alla riduzione volumetrica di rifiuti non pericolosi.
 

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 59 del 30.09.2010 è stata rilasciata alla Ditta Granifix S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell’Artigianato n. 15 – 35026 Conselve (PD), successivamente volturata con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 26 del 30.03.2016 a favore della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola n. 12 – Poggio Renatico (FE);

RICHIAMATI i decreti di modifica dell’AIA n. 3 del 02.02.2011, n. 69 del 14.09.2012, n. 123 del 31.12.2012, n. 47 del 30.05.2017 e n. 89 del 12.10.2017;

VISTA la comunicazione di modifica effettuata dalla Ditta ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, acquisita al prot. reg. n. 67076 del 21.02.2018, ritenuta dalla stessa “non sostanziale” e riguardante l’inserimento di un macchinario di pressatura finalizzato alla riduzione volumetrica di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, sia in filiera di recupero che in filiera di smaltimento;

CONSIDERATO che l’introduzione del macchinario di pressatura è finalizzata esclusivamente alla riduzione volumetrica di rifiuti non pericolosi, mantenendoli distinti per codice CER, e che i rifiuti compattati mantengono stesso CER di origine e la medesima filiera di destino;

CONSIDERATO che è prevista l’installazione di una cappa aspirante al fine di captare le eventuali polveri emesse dal macchinario in questione e di convogliare le stesse al sistema di abbattimento esistente;

CONSIDERATO che la modifica proposta non comporta variazioni rispetto alle potenzialità di stoccaggio e di trattamento dell’impianto autorizzate;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi, convocata con nota n. 104644 del 19.03.2018 e tenutasi il 05.04.2018 al fine di valutare la modifica proposta dalla Ditta, come riportati nel relativo verbale trasmesso con nota di cui al prot. reg. n. 145382 del 18.04.2018;

VISTA la nota del 23 aprile 2018 (acquisita al prot. reg. n. 151209 del 23.04.2018) con la quale la Ditta ha trasmesso il lay-out aggiornato dell’impianto comprensivo dei presidi antincendio installati ed ha fornito alcune informazioni integrative relativamente ai CER per i quali erano emersi dubbi sulla compatibilità degli stessi con l’operazione di pressatura proposta, così come richiesto nella Conferenza di Servizi di cui sopra;

RITENUTO di mantenere nell’elenco dei CER da sottoporre a pressatura il CER 160103 – Pneumatici fuori uso, preso atto di quanto trasmesso dalla Ditta con la sopra citata nota del 23 aprile 2018;

RITENUTO invece di non autorizzare all’operazione di riduzione volumetrica mediante pressatura i CER 020203, 020501, 020601 – Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (derivanti, rispettivamente, dalla preparazione e trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale, dall’industria lattiero-casearia e dall’industria dolciaria e della panificazione), in quanto i chiarimenti forniti dalla Ditta con la succitata nota del 23 aprile 2018 non risultano sufficienti a superare i dubbi sulla compatibilità degli stessi con l’operazione richiesta. In particolare:

  • si ritiene che i CER 020203, 020501, 020601 siano riferibili a rifiuti composti essenzialmente da materiali organici della medesima tipologia indicata per il settore produttivo di provenienza (quindi, ad esempio, scarti organici di origine animale nel caso del CER 020203), eventualmente comprensivi dei relativi imballaggi; di contro, nel caso di imballaggi “sporchi” o comunque contenenti residui del materiale che vi era contenuto, si ritiene che i relativi CER debbano appartenere al capitolo 15;
  • sulla base di quanto sopra si ritiene che la forma di gestione più idonea dei CER in questione non sia la pressatura del rifiuto “tal quale”, ma la separazione dello scarto organico dal suo eventuale imballaggio (sarà quest’ultimo poi che potrà essere avviato a successive ed eventuali operazioni di riduzione volumetrica); la proposta della Ditta prevede invece che i rifiuti compattati mantengano il CER di origine e la medesima filiera di destino, a significare che l’obiettivo del macchinario richiesto non è la separazione di frazioni diverse ma solo ed esclusivamente la riduzione volumetrica dei rifiuti in ingresso; d’altra parte nella documentazione presentata non è descritto alcun sistema di raccolta e gestione di eventuali colaticci e materiali organici contenuti nei relativi imballaggi;
  • da ultimo si ritiene che relativamente ai presunti benefici derivanti dall’operazione di pressatura dei CER in questione ai fini del successivo invio verso gli impianti di trattamento finale, non sia stata fornita alcuna utile informazione atta a valutarne l’effettiva sussistenza.

RITENUTO di stralciare dall’elenco dei CER da sottoporre a pressatura i CER xx xx 99 – Rifiuti non specificati altrimenti, data la loro genericità e sulla base dell’esplicita rinuncia della Ditta formulata in sede di Conferenza di Servizi;

RITENUTO di stralciare altresì il CER 191209 – Minerali (ad esempio sabbia, rocce), in quanto, su stessa indicazione della Ditta, presente nell’elenco proposto come probabile refuso;

RITENUTO di autorizzare l’operazione di riduzione volumetrica mediante pressatura per i CER individuati nell’Allegato A al presente provvedimento che sostituisce l’Allegato A del decreto n. 89/2017;

RITENUTO di includere l’operazione di riduzione volumetrica (D13 /R12) nel quantitativo autorizzato per le operazioni di accorpamento e di separazione gravimetrica – pari a 500 Mg/giorno e 150.000 Mg/anno – e di modificare, conseguentemente, la tabella di cui al punto 3 del decreto n. 89 del 12.10.2017;

RITENUTO di approvare la planimetria aggiornata dell’impianto (lay-out impiantistico), di cui all’Allegato B al presente provvedimento, inviato dalla Ditta con la citata nota acquisita al prot. reg. n. 151209 del 23.04.2018;

PRESO ATTO che, anche sulla base di quanto valutato in sede di Conferenza di Servizi da parte degli Enti convenuti, le modifiche avanzate dalla Ditta si configurano ragionevolmente come non sostanziali ai sensi degli artt. 5 e 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che le modifiche richieste comportano in ogni caso una modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta con DSRA n. 59 del 30.09.2010 e ss.mm.ii. e che pertanto le stesse sono sottoposte - in base all’art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - al pagamento dei relativi oneri istruttori;

ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori di cui al punto precedente secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26.05.2009;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.
 

decreta

  1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
  2. di autorizzare l’inserimento del macchinario di pressatura di rifiuti proposto dalla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., in qualità di gestore dell’impianto di stoccaggio e pre-trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Conselve (PD), con nota acquisita al prot. reg. n. 67076 del 21.02.2018;
  3. di integrare, pertanto, tra le operazioni autorizzate la riduzione volumetrica mediante pressatura e, a tal fine, di aggiungere al punto 11 del DSRA n. 59 del 30.09.2010 e ss.mm.ii. la seguente lettera f):

f) operazioni di riduzione volumetrica mediante pressatura (D13/R12)

  1. di sostituire la tabella di cui al punto 3 del decreto n. 89/2017 con la seguente tabella:
     

Operazione

Linea di trattamento

Quantitativo giornaliero
(Mg/giorno)

Quantitativo annuo
(Mg/anno)

D14/R12

Accorpamento

500

150.000

D13/R12

Separazione gravimetrica

D13/R12

Riduzione volumetrica

D13/R12

Miscelazione

350

105.000

R12

Selezione di rifiuti misti/ smontaggio di rifiuti compositi

400

120.000

D9

Trattamento chimico-fisico

120

36.000

 

  1. di stabilire che l’operazione di riduzione volumetrica mediante pressatura di cui al punto 3 può essere condotta sulle tipologie di rifiuti di cui all’Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e che sostituisce l’Allegato A del decreto n. 89/2017;
  2. di approvare la planimetria aggiornata dell’impianto (lay-out impiantistico), acquisita al prot. reg. n. 151209 del 23.04.2018, di cui all’Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostituisce la planimetria di cui al punto 28.b del DSRA n. 59/2010 come modificato da ultimo dal decreto n. 89/2017;
  3. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSRA n. 59/2010 e ss.mm.ii.;
  4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova, ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Padova e all’Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPAV;
  5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(seguono allegati)

33_Allegato_A_379448.pdf
33_Allegato_B_379448.pdf

Torna indietro