Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 106 del 23 ottobre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 27 del 16 aprile 2018

Ditta ECO.RA.V S.p.A. con sede legale e ubicazione installazione in Z.I. Villanova 18, in Comune di Longarone (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 100 del 30.12.2011 e s.m.i., attività di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II^ del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Modifica dell'AIA.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta ECO.RA.V S.p.A., Sito 18, escludendo dal regime dei rifiuti gli imballaggi che hanno contenuto rifiuti purché essi siano strutturalmente integri e conformi ai requisiti tecnici degli imballaggi, anche destinati al trasporto dei rifiuti e purché siano puliti. La pulizia può essere ottenuta mediante l’apposito impianto di lavaggio situato nell’installazione ECO.RA.V S.p.A - Sito 17C. Ciò consente il riutilizzo dell’imballaggio per lo stesso scopo, ai sensi dell’art. 218.

Il Direttore

(1) VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 100 del 30.12.2011, con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006, nell’installazione in oggetto;

(2) VISTO il DSRA n. 34 del 23.04.2012, con il quale è stata modificata l’AIA di cui alla premessa precedente;

(3) VISTO il DDDA n. 12 del 26.07.2016, con il quale è stata ulteriormente modificata l’AIA;

(4) VISTO il DDATST n. 67 del 01.08.2017, con il quale sono state approvate alcune modifiche del PMC;

(5) VISTE la nota n. 60/2017 del 14.07.2017 (prot. reg. n. 294067 del 18.07.2017) e la nota n. 74/2017 del 13.10.2017 (prot. reg. n. 441761 del 24.10.2017) con le quale la Ditta ECO.RA.V S.p.A. richiede e, successivamente, meglio circostanzia, l’inserimento presso l’installazione ubicata al Sito 17C di una linea di lavaggio degli imballaggi plastici e metallici sporchi, anche provenienti dal Sito 18, al fine del loro riutilizzo;

(6) VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 23.11.2017, di cui al verbale trasmesso in data 20.12.2017, con nota n. 533016, dal quale emerge l’opportunità che la Ditta gestisca gli imballaggi sporchi provenienti dalle attività condotte presso il Sito 17C e il Sito 18, che intende sottoporre a lavaggio, escludendoli dal regime dei rifiuti e che in tal senso la documentazione tecnica trasmessa con le note di cui alla premessa (5) debba essere rivista;

(7) VISTA la nota n. 10/2018 del 05.02.2018 (prot. reg. n. 53036 del 12.02.2018) con la quale la Ditta trasmette la Relazione Tecnica concernente lo specifico circuito di “vuoto a rendere” degli imballaggi con i quali sono conferiti i rifiuti oggetto di trattamento presso le installazioni gestite dalla medesima Ditta, siti 17C e 18, destinati al lavaggio presso il sito 17C e al successivo riutilizzo;

(8) VISTA la nota regionale n. 66039 del 20.02.2018 con la quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, la Conferenza di Servizi in forma semplificata, modalità asincrona;

(9) VISTA la Determinazione resa dall’ARPAV il 26.03.2018, prot. n. 29993 (prot. reg. n. 115243 del 26.03.2018), ove si esprime motivato parere favorevole alla realizzazione degli interventi descritti e alle conseguenti modifiche dell’AIA del sito 17C e 18;

(10) VISTA la Determinazione resa dalla Provincia di Belluno il 28.03.2018, prot. n. 12210/ECO (prot. reg. n. 120057 del 29.03.2018), ove si esprime motivato parere favorevole alla realizzazione degli interventi descritti e alle conseguenti modifiche dell’AIA del sito 17C e 18;

(11) CONSIDERATO che l’art. 218 lettera i) del d.lgs. 152/2006 definisce il riutilizzo degli imballaggi come “qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato”;

(12) RITENUTO che il requisito preliminare per poter riutilizzare, secondo l’art.218 sopra richiamato, gli imballaggi che hanno contenuto rifiuti sia la loro integrità strutturale e la loro rispondenza ai requisiti che disciplinano gli imballaggi, anche destinati a contenere rifiuti;

(13) CONSIDERATO che l’impianto proposto da ECO.RA.V S.p.A. esegue la pulizia di imballaggi già valutati positivamente rispetto alla loro conformità strutturale e, pertanto, non necessariamente da considerare “rifiuti di imballaggio”;

(14) CONSIDERATO altresì che il progetto presentato riveste carattere di elevato valore ambientale, consentendo la creazione di un sistema basato sul ‘vuoto a renderè e persegue l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti, in conformità alla normativa ambientale vigente;

(15) CONSIDERATO che la prescrizione n. 4.5 dell’AIA di cui al DSRA n. 100/2011, come modificata dal DSRA n. 34/2012, prevede che:

“Con riferimento alle operazioni di cui ai punti 4.2, 4.3, 4.4, ove ne derivino imballaggi, è possibile cederli a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, assolutamente puliti, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali al loro riuso. Di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni utilizzato dalla ditta mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine”;

(16) CONSIDERATO per quanto sopra esposto, che possano essere esclusi dal regime dei rifiuti anche gli imballaggi strutturalmente integri e idonei al riutilizzo per lo stesso scopo, destinati alle operazioni di pulizia da eseguire nell’impianto di lavaggio ubicato presso l’installazione Sito 17/C, secondo i criteri dettagliati nella Relazione Tecnica di cui al precedente punto (7);

(17) RITENUTO per tutto quanto sopra argomentato di modificare l’AIA rilasciata alla Ditta ECO.RA.V S.p.A., con sede legale e ubicazione dell’installazione in Z.I. Villanova, 18, Longarone (BL), con DSRA n. 100/2011e s.m.i., nel senso sopra esposto

decreta

1. di modificare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta ECO.RA.V S.p.A., con sede legale e ubicazione dell’installazione in Z.I. Villanova, 18, Longarone (BL), rilasciata con DSRAT n. 100/2011 e s.m.i. secondo i contenuti della Relazione Tecnica di cui al Punto (7) della premessa, che costituisce parte integrante di questo provvedimento e come di seguito precisato:

1.1 il punto 4.5 del DSRAT n. 100/2012, come modificato dal DSRA n. 34/2012, è sostituito dal seguente:

“4.5 Qualora dalle operazioni di gestione di rifiuti indicate ai punti che precedono, derivino imballaggi perfettamente integri e in possesso dei requisiti tecnici e strutturali per contenere nuovamente rifiuti, la Ditta potrà riutilizzarli o cederli a terzi per lo stesso uso purché essi risultino assolutamente puliti.

A tal fine è necessario che la ditta esegua una specifica valutazione preliminare degli imballaggi per stabilire l’assenza di: difetti evidenti, segni di indebolimento e crepe/fessurazioni. L’imballaggio può risultare già pulito all’atto dello sconfezionamento/svuotamento, oppure può essere necessario sottoporlo alle operazioni di lavaggio nella linea dedicata, appositamente progettata e installata presso il Sito 17/C. Pertanto il trasporto degli imballaggi da sottoporre a lavaggio dal Sito 18 al Sito 17/C non è soggetto all’uso del formulario identificazione rifiuti.

4.5.1 La ditta deve predisporre un sistema gestionale di registrazione delle operazioni eseguite sugli imballaggi non-rifiuto provenienti dalle proprie attività eseguite presso l’installazione Sito 18 e destinati al lavaggio nell’apposito impianto presso l’installazione 17/C;

4.5.2 Qualora le operazioni di lavaggio non raggiungano una perfetta pulizia degli imballaggi oppure ne alterino l’idoneità tecnica e prestazionale, determinata preventivamente, la ditta dovrà gestire detti imballaggi come rifiuti.

2. di confermare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSRAT n. 100/2011 e s.m.i.;

3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECO.RA.V S.p.A., alla Provincia di Belluno, al Comune di Longarone, ad ARPAV DAP-BL e Direzione Generale;

4. di far salvi gli eventuali diritti di terzi;

5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

Torna indietro