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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 20 del 05 aprile 2018
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGR n. 1345/2014. Ditta ECO GREEN S.r.l. Installazione di gestione rifiuti con annesso impianto di fusione di alluminio secondario e sue leghe, con sede legale in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR) ed ubicazione installazione in ZAI 2, Nogara (VR). Modifica provvisoria dei limiti quantitativi di stoccaggio delle scorie saline prodotte dall'impianto di fusione e delle aree per il loro stoccaggio.
Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta ECO GREEN S.r.l. un’autorizzazione provvisoria all’incremento dei quantitativi di stoccaggio delle scorie saline prodotte presso l’installazione ubicata in ZAI 2, Nogara (VR) e all’utilizzo di alcune aree per il loro stoccaggio.
Il Direttore
VISTA la DGR n. 513 del 16 aprile 2013 con cui si esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, si approva il progetto e si rilascia alla Ditta ECO GREEN S.r.l. con sede legale in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR), CF 02433800238, l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di recupero rottami metallici con annesso impianto di fusione, localizzato in ZAI 2, Nogara (VR), ai sensi del d.lgs. n. 152/2006;
VISTA la DGR n. 1345 del 28 luglio 2014 che sostituisce il parere di cui alla DGR n. 513/2013 introducendo modifiche alle prescrizioni VIA ed AIA, confermando l’autorizzazione al progetto;
VISTA la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 448184 del 17.11.2016, con cui la Ditta, su richiesta della Provincia di Verona (prot. reg. n. 444749 del 15.11.2016), chiarisce il calcolo delle garanzie finanziarie;
VISTA la comunicazione di modifiche non sostanziali della Ditta, acquisita al prot. reg. n. 68826 del 20.02.2017, relativa alla ottimizzazione degli stoccaggi, al rinvio della realizzazione della linea di affinamento e alla riorganizzazione della gestione delle scorie saline, contenente anche l’aggiornamento delle planimetrie;
VISTA la nota prot. reg. n. 124768 del 28.03.2017, con cui si consentono le modifiche di cui alla sopra indicata comunicazione di modifiche non sostanziali, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni impartite nel parere ARPAV acquisito al prot. reg. n. 116510 del 22.03.2017;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 122414 del 30.03.2018, con cui la Ditta comunica la sospensione a partire dal 30.03.2018 fino a data da destinarsi delle operazioni di fusione presso l’installazione, a causa del raggiungimento dei limiti di spazio autorizzati per lo stoccaggio delle scorie saline prodotte, conseguente all’impossibilità di inviare le medesime ad impianto estero di recupero, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione delle spedizioni transfrontaliere;
VISTA la nota in data 03.04.2018, con cui la Ditta chiede, per poter proseguire l’attività di fusione, un incremento pari a 500 Mg del quantitativo di stoccaggio attualmente autorizzato per le scorie saline prodotte; chiede altresì di essere autorizzata, al fine del deposito delle scorie saline prodotte, ad utilizzare il Box 18 e alcuni spazi nel capannone in zona D “Deposito prodotti finiti” ove collocare container scarrabili, come da planimetria allegata alla nota; tali richieste hanno validità temporanea di 90 giorni;
CONSIDERATO che attualmente la Ditta ECO GREEN S.r.l. è autorizzata, ai sensi dell’AIA rilasciata con DGR n. 1345/2014 allo stoccaggio di: 1.200 Mg di rifiuti pericolosi costituiti da scorie saline prodotte, 300 Mg di rifiuti pericolosi costituiti da scorie saline ritirate da terzi, 7.800 Mg di rifiuti metallici; di questi ultimi, 2.000 Mg possono essere pericolosi, come chiarito con il sopra citato calcolo delle garanzie finanziarie;
CONSIDERATO pertanto, che, attualmente, presso l’installazione possono essere stoccati 3.500 Mg di rifiuti pericolosi;
CONSIDERATA l’opportunità di consentire, per evidenti ragioni di natura socioeconomica, il mantenimento delle attività di fusione presso l’installazione nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione delle spedizioni transfrontaliere;
CONSIDERATO che la Ditta deve assicurare apprestamenti idonei alla tipologia del materiale da stoccare nelle aree da autorizzare provvisoriamente, garantendo condizioni adeguate di viabilità interna e l'accesso in condizioni di sicurezza ai mezzi di emergenza, eventualmente aggiornando le relative procedure gestionali;
CONSIDERATO che le modifiche provvisorie non possono riguardare il primo deposito delle scorie saline calde (appena estratte dal forno), che deve avvenire esclusivamente all'interno del reparto fusione, nell'area attualmente autorizzata e dotata di una cappa di aspirazione dedicata collegata al camino e al relativo sistema di abbattimento;
RITENUTO di ribadire che lo stoccaggio delle scorie saline prodotte presso l’installazione deve essere mantenuto fisicamente distinto dallo stoccaggio delle scorie saline provenienti da terzi, come già prescritto in altra occasione con parere ARPAV acquisito al prot. reg. n. 116510 del 22.03.2017, garantendo l’uso alternativo dei box adibiti allo stoccaggio scorie saline;
CONSIDERATO che attualmente è in corso il procedimento di rilascio dell’AIA per l’esercizio ordinario, a seguito di trasmissione da parte della Ditta della documentazione di collaudo, acquisita al prot. reg. n. 487434 del 22.11.2017;
RITENUTO per tutto quanto argomentato, di autorizzare come modifiche temporanee della durata massima di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento: 1) l’incremento di 500 Mg dei quantitativi di stoccaggio delle scorie saline prodotte, fermi restando i quantitativi massimi di stoccaggio di rifiuti pericolosi autorizzati presso l’installazione; 2) l’utilizzo, ai fini del deposito delle scorie saline prodotte, del Box 18 e di alcuni spazi nel capannone in zona D “Deposito prodotti finiti” ove collocare container scarrabili;
decreta
Alessandro Benassi
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